TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3858/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Manuela Peralta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro la
(p. I.V.A n. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
con sede legale in Selargius, S.S. 554 Km 4.200, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Alessio
Corpino e Giuseppe Perria, presso i quali è elettivamente domiciliata
Convenuta
*****
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “l'Ill.mo Giudice designato, presso il
Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare
l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per:
pagina 1 1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o
invalidità del licenziamento intimato in data 3.05.2023 per manifesta
insussistenza della giusta causa, così come rappresentato nella
precedente espositiva;
2. per l'effetto condannare la società in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Selargius (CA), nella S.S.
554 km 4.200 (C.F./P.Iva ), ai sensi dell'art. 8 Legge n. P.IVA_1
604/1966 e successive modifiche, a corrispondere a titolo di risarcimento
del danno subito la somma di € 36.320,92 lordi (pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.594,35)
ovvero la diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di
giustizia, eventualmente scaturente anche da un diverso numero di
mensilità o da un diverso calcolo dell'importo di ciascuna delle stesse,
maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere
dalla data di maturazione del diritto fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3. condannare, in ogni caso, la a corrispondere al ricorrente CP_2
la somma di € 5.986,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
ovvero la diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di
giustizia, con versamento dei relativi contributi assistenziali e
previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui venisse
ritenuta la legittimità del licenziamento, derubricarlo a licenziamento
per giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condannare la CP_2
[... a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 5.986,80 a titolo di
indennità sostitutiva del preavviso, ovvero la diversa somma, minore o
maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, con versamento dei relativi
contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal
dovuto al saldo;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 Nell'interesse della convenuta: “- rigettare tutte le domande formulate
dal Ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto, mandando, per
l'effetto, assolta la resistente da ogni avversa pretesa;
- con vittoria di
spese compensi ed onorari del giudizio”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2023 il signor ha Parte_1
agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, nei confronti della società di seguito Controparte_1
per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte. CP_2
A fondamento del ricorso, mediante il quale ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 3.5.2023, ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 11.2.1991 al 3.5.2023, dapprima come apprendista magazziniere (sino al gennaio 1993) e poi con la qualifica di magazziniere, inquadrato nel 3° livello di cui al C.C.N.L.
Terziario - Confcommercio, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le sue mansioni erano quelle di magazziniere, addetto alla consegna delle merci fuori sede con incasso dei corrispettivi (per circa 11 anni) e di addetto all'acquisto e alla vendita delle merci (per circa 20 anni).
Ha quindi allegato che con comunicazione del 3.5.2023 la società
convenuta aveva intimato nei suoi confronti il licenziamento per giusta causa, facendo integrale riferimento a due precedenti contestazioni disciplinari, datate 11.4.2023 e 19.4.2023.
In particolare, in data 11.4.2023 il ricorrente aveva ricevuto la prima contestazione disciplinare, che si riporta testualmente: “Con la presente
desideriamo informarla che, durante il suo turno di lavoro, il Sig.
[...]
, legale rappresentate della Società, accertava che Lei non Per_1
eseguiva il compito che Le era stato assegnato, ossia comunicare la
pagina 3 necessità del rientro delle parcelle da saldare, da parte di un cliente e
precisamente Autofficina G.L di ZI RR, da Lei seguito.
Il Sig. più volte le ha comunicato di recuperare le Persona_1
somme da codesto cliente, ma lei, non solo, negligentemente, non ha
ottemperato a tale richiesta, ma, alla richiesta di spiegazioni in merito,
suggeriva al Sig. di provvedere lui direttamente Persona_2
(testualmente “chiamali tu”).
Le ricordiamo, che lei ha il dovere di svolgere il lavoro con la dovuta
diligenza, come indicato nel contratto, e nel regolamento interno
sottoscritto in data 06/02/2023. Le contestiamo formalmente, con la
presente, che nel caso specifico, ciò non si sia verificato.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal
ricevimento della presente, potrà inviare scritti difensivi contenenti
eventuali motivi a discolpa di quanto contestatole.
Per inciso, Le si comunica, inoltre, che al Sig. sono stati Persona_2
conferiti gli incarichi da parte del legale rappresentante sul controllo
delle che vanta la Società nei confronti dei Clienti ì, e Parte_2
che da ora in poi sarà lui a vigilare ed a richiedere a tutti i dipendenti, la
situazione debitoria dei clienti seguiti”.
A tale contestazione il ricorrente aveva risposto tempestivamente con lettera di giustificazioni del 14.4.2023 del seguente testuale tenore: “Con
la presente prendo atto della contestazione disciplinare pervenutami sul
posto di lavoro a mano il giorno 11/4/2023 dal Sig. Persona_1
legale rappresentante della seppur non sottoscritta dallo CP_2
stesso, con la quale mi viene contestata la mancata diligenza nel
recupero di un credito di un cliente della società e soprattutto
nell'essermi rifiutato di assolvere detto compito.
Tali contestazioni sono, però, del tutto ingiuste e non veritiere, come
emerge chiaramente da quanto di seguito esposto.
pagina 4 ln primo luogo evidenzio come la Vs. comunicazione non possa
ritenersi tempestiva secondo quanto previsto dall'art. 7 L. 300/1970
come presupposto del legittimo esercizio del potere disciplinare.
Seppur, infatti, queste debbano essere intese in senso relativo (con il
conseguente possibile ampliamento dei termini di contestazione), una
tale espansione non può prescindere da situazioni di fatto di complessità
tale da rendersi necessarie, per il loro accertamento e/o valutazione,
particolari attività istruttorie o di amministrazione interna: nel caso di
specie, visti gli addebiti, tali caratteri di complessità e peculiarità non
possono senz'altro essere rinvenuti.
Ciò posto, non può che rilevarsi come sia intercorso un eccessivo
lasso di tempo tra la presa di coscienza dei fatti sottesi al supposto
illecito evocato e la ricezione della contestazione disciplinare.
Conseguentemente, la sanzione evocata può dirsi illegittima. Nel merito
dei fatti che mi vengono addebitati preciso quanto segue:
- non corrisponde al vero che il Sig. mi abbia Persona_1
ripreso, comunicandomi più volte di recuperare alcune somme dal
cliente Autofficina G.L. di RR ZI. E ciò per il motivo che,
quando mi dovevo recare a incassare dal cliente RR, ero io a
comunicarlo al Sig. almeno il giorno prima;
Persona_1
- difatti, Il giorno 20/2/2023 ho comunicato al Sig. Persona_1
che il cliente RR ZI mi aveva chiamato per avvisare e
posticipare il nostro incontro per il motivo che non aveva liquidità,
dovuto a un suo imprevisto;
- circostanza da me ribadita anche il giorno 22/2/2023 in presenza
della Sig.ra , e , per Parte_3 Persona_1 Persona_2
spiegare quello che avevo già comunicato giorni prima al Sig.
[...]
. ln detta occasione, spiegati i fatti e precisando che il cliente Per_1
RR avrebbe azzerato il debito dando un acconto cospicuo ogni mese, la
Sig. mi disse che il cliente in passato si era sempre Parte_3
pagina 5 dimostrato affidabile e si poteva continuare a servirlo con moderazione e
diligenza come nello specifico avevo sempre fatto;
- il giorno 28/02/2023, 6 giorni dopo, il cliente RR ha corrisposto un
acconto di € 2.500;
- il giorno 27/3/2023 a domanda del Sig. sulla situazione Persona_2
del cliente RR risposi che lo avevo già sentito e che mi avrebbe
chiamato lui a breve;
Il giorno 30/03/2023 il Sig. mi richiese cosa avevo fatto Persona_2
con il cliente RR. Dopo aver risposto che lo avevo chiamato più volte
ma senza essere riuscito a parlarci, il Sig. ha incominciato Persona_2
ad assumere un comportamento nei miei confronti inadeguato e alzando
malamente la voce, come se non credesse a quello che gli avessi detto. In
quel frangente gli dissi "l'ho già chiamato, chiamalo anche tu";
- Il giorno 06/04/2023, dopo un mio sollecito, il cliente RR ha
mandato un ulteriore acconto di € 2.500, a conferma che il cliente stava
mantenendo fede a quello che aveva promesso dato che in 37 gg ha dato
€ 5000 su complessivi 8.000.
Da ultimo, faccio presente che il sottoscritto è sempre andato a
portare materiali dai clienti e fare incassi anche ben oltre il termine
degli orari di lavoro, come potranno confermare diversi clienti compreso
RR ZI e che la frase che mi è stata rivolta - "prendi la tua
macchina e vai dai clienti a recuperare le somme dovute, oltre che
totalmente inopportuna visto il lavoro da me ottimamente svolto presso
la società in questi 34 anni, non solo non esiste in nessun regolamento
ma non rientra neppure nelle mie competenze.
Confido pertanto di aver chiarito la mia posizione e situazione”.
A distanza di qualche giorno, in data 19.4.2023, la società datrice di lavoro aveva inviato una seconda comunicazione del seguente tenore:
“Con la presente desideriamo informarla che, in data 11 aprile 2023
durante la consegna della Contestazione disciplinare consegnata dal Sig.
, legale rappresentante della Società, lei, in maniera del Persona_1
pagina 6 tutto inadeguata, abbia reagito urlando davanti a tutti i suoi colleghi ed
ai clienti creando un ingiustificato clima di imbarazzo all'interno dell'azienda.
Le ricordiamo che lei ha il preciso dovere di svolgere il lavoro con la
dovuta diligenza, come previsto dal contratto, e nel regolamento interno
sottoscritto in data 06/02/2023, e di astenersi dal porre in essere
condotte come quella sopra descritta.
Le contestiamo, quindi, formalmente, con la presente, che nel caso
specifico, ciò non si sia verificato.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal
ricevimento della presente, potrà inviare scritti difensivi contenenti
eventuali motivi a discolpa di quanto contestatole”.
Con raccomandata consegnata a mano del 24.4.2023, il ricorrente aveva contestato il contenuto degli addebiti, rappresentando quanto segue: “nel prendere atto della contestazione disciplinare consegnatami
a mani il giorno 19/4/2023 dal Sig. , legale Persona_1
rappresentante della offro con la presente le mie CP_2
giustificazioni, contestandone in toto il contenuto in quanto la dinamica
dei fatti è diversa da quella ricostruita e in ogni caso non riconducibile a
mia responsabilità.
In realtà allorquando lo scrivente ha chiesto — con un tono pacato —
dei chiarimenti al signor in ordine alle contestazioni Persona_1
mosse in data 11 aprile2023, è sopraggiunto il signor il Persona_2
quale, al contrario, si rivolgeva al sottoscritto con toni alterati.
A nulla è valsa la circostanza che lo scrivente abbandonasse la stanza
del legale rappresentante, al fine di evitare lo scontro, in qua o il Sig.
mi seguiva continuando ad usare — anche alla presenza Persona_2
dei colleghi dei toni e dei modi inopportuni in sede lavorativa.
Solo a questo punto, l'esponente chiedeva a quest'ultimo di
"abbassare i toni e non permettersi mai più di tenere tali comportamenti
anzi a terze persone".
pagina 7 Per quanto, quindi, possa e sere dispiaciuto per quanto occorso
escludo alcuna responsabilità nella condotta da me tenuta e vi diffido dal
voler sanzionare il mio comportamento”.
Con successiva comunicazione datata 3.5.2023 la datrice di lavoro,
non avendo accolto le predette giustificazioni, aveva intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa, affermando testualmente:
“con la presente, facendo seguito alle contestazioni di addebito
consegnate a mani il 11/04/2023 e il 19/04/2023 da intendersi qui
integralmente trascritta, al fine di significare quanto segue.
Abbiamo tenuto nel debito conto delle giustificazioni da lei fornite
ritenendo tuttavia di non poterle accogliere.
Il suo comportamento è totalmente incompatibile con la prosecuzione
del rapporto di lavoro e in aperta violazione con le norme di
comportamento deontologico e del CCNL applicato.
Inoltre, la gravità dei fatti contestati è suscettibile di offendere, ledere
e screditare la reputazione del suo datore di lavoro, compromettendo
irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Provvediamo, pertanto all'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso”.
Il licenziamento era stato quindi ritualmente e tempestivamente impugnato dal ricorrente, a ministero del suo difensore, con comunicazione del 16.6.2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha quindi precisato che, nel corso dei trentadue anni di attività lavorativa, aveva dimostrato una notevole flessibilità nell'adattarsi alle situazioni ed alle emergenze cui la società
convenuta andava incontro, prestando la propria opera non solo come magazziniere, ma anche come autista destinato alla consegna delle merci fuori sede, con recupero degli incassi (senza tuttavia ricevere l'indennità
di cassa), nonché come responsabile degli acquisti per l'azienda, dedicando l'intera giornata al servizio della società e trattenendosi frequentemente durante la pausa pranzo, il tutto a fronte di un orario
pagina 8 settimanale di almeno 48 ore, senza che gli straordinari gli venissero mai pagati.
Ha altresì precisato che la società convenuta si era resa responsabile della mancata corresponsione di quanto effettivamente dovuto per ferie,
permessi non goduti e T.F.R., e che per tali spettanze già pendeva una vertenza dinanzi all'Ispettorato del Lavoro.
Ha quindi rilevato che la società datrice di lavoro, alla data del licenziamento, occupava complessivamente meno di 15 dipendenti.
Per quanto concerneva, nello specifico, il licenziamento, ha ritenuto che il medesimo fosse evidentemente illegittimo, poiché privo di giustificazione alcuna, essendo basato su contestazioni tardive rispetto ai fatti censurati e, soprattutto, non supportate da alcun riscontro fattuale.
Parte ricorrente ha altresì osservato come il predetto licenziamento fosse altresì illegittimo per violazione del principio di proporzionalità
della sanzione rispetto all'addebito.
Considerato che egli aveva sempre operato nel massimo rispetto delle regole e delle direttive aziendali, svolgendo con professionalità e diligenza le mansioni ed i compiti affidatigli, senza mai contravvenire ai propri doveri per oltre trent'anni di servizio, appariva del tutto irrealistico che, nell'ipotesi in cui dovessero essere ritenuti effettivamente sussistenti, gli episodi ascritti al ricorrente potessero essere ritenuti di gravità tale da compromettere il legame fiduciario e legittimare la massima sanzione espulsiva.
2. Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'avverso CP_2
ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento.
In primo luogo, ha rilevato che il ricorrente aveva effettivamente lavorato alle sue dipendenze sino al 3.5.2023, data in cui il rapporto di lavoro era cessato in seguito al licenziamento per giusta causa.
Tuttavia, ha osservato che in data 11.4.2023 al era stata Pt_1
contestata un'omissione specifica, ovvero quella di “non aver proceduto
a comunicare l'esistenza della situazione debitoria della Autofficina di
pagina 9 ZI RR di cui la Resistente era venuta a conoscenza dall'esame della propria contabilità” e di aver proceduto in autonomia a concedere una rateizzazione al “suo amico sig. ZI RR”.
Al non era stato mai richiesto di recarsi presso i debitori e Pt_1
trattare con loro, ma di segnalare chi non aveva ancora effettuato il pagamento degli ordini ricevuti.
Pertanto, in seguito alla contestazione dell'11.4.2023, la società aveva irrogato al la sanzione della multa pari a due ore di retribuzione. Pt_1
Era quindi avvenuto che, al momento della ricezione della contestazione disciplinare riguardante i predetti fatti, il ricorrente aveva iniziato a urlare davanti ai suoi colleghi ed ai clienti, creando in tal modo un ingiustificato clima di imbarazzo.
In particolare, nell'occasione il aveva accusato il legale Pt_1
rappresentante della società, signor di voler trovare un Persona_1
pretesto per colpevolizzarlo ed aveva ribadito a quest'ultimo “di non
intromettersi in questa vicenda”.
La convenuta ha pertanto ritenuto che l'atteggiamento posto in essere dal dipendente fosse gravemente lesivo della dignità del datore di lavoro,
sfociando nella grave insubordinazione, ed ha soggiunto che, peraltro,
non era la prima volta che il medesimo lavoratore aveva dato in escandescenza.
Tale condotta, per la sua gravità, evidentemente non consentiva la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante interrogatorio formale e prova per testimoni.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 144 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, il licenziamento disciplinare si applica, tra le altre mancanze, in caso di
“grave violazione degli obblighi di cui all'art. 139, primo e secondo comma, Seconda Parte”.
pagina 10 A sua volta, l'art. 139 dispone che “Il lavoratore ha l'obbligo di
osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto di ufficio, di
usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai
civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”.
Come è noto, inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità,
l'indagine giudiziale deve essere diretta non solo a verificare se il fatto addebitato sia o meno riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, ma anche,
attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (v., tra le varie pronunce in tal senso, Cass, civ.,
Sezione Lavoro, sentenza n. 18195 del 5.7.2019).
Nel caso di specie, come è emerso dall'istruttoria svolta, il ricorrente si è reso responsabile di fatti integranti gli estremi di una grave insubordinazione.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale;
in tale contesto, la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 della Costituzione, può essere di per sé
suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa, in ultima analisi,
pagina 11 sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi, e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore,
con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli
(Cass, civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9635 dell'11.5.2016; v. anche la più recente Cass, civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 4320 del 19.2.2024).
Dalle concordi deposizioni rese dai testimoni è emerso quanto segue.
I fatti che hanno originato il licenziamento si sono svolti nella mattinata del giorno 11 aprile 2023.
In tale occasione il ricorrente ha avuto un violento alterco con il legale rappresentante della società convenuta, signor Persona_1
I motivi che hanno originato il litigio sono attinenti al rapporto con il cliente ZI RR, che il ricorrente, evidentemente, pretendeva di gestire da solo, decidendo in autonomia di concedere una dilazione di pagamento al predetto cliente.
Come è stato dichiarato dal testimone che ha affermato Persona_2
di aver sentito la conversazione, tenutasi a voce alta, dal proprio ufficio,
ubicato a fianco rispetto a quello del signor e separato da Persona_1
una porta trasparente, il ricorrente “ha detto, a voce alta e con toni
accesi, [a che non si doveva intromettere nella Persona_1
faccenda, in quanto lui faceva gli interessi della società. Disse che il
cliente ZI RR era un cliente storico, che gestiva lui
autonomamente”.
Secondo quanto riferito dallo stesso testimone, una volta uscito dalla stanza di il ricorrente ha sbattuto la porta ed è tornato Persona_1
nella sua postazione, proferendo e urlando parole ingiuriose, quali
“Hanno fatto diventare quest'azienda una merda, sono degli incapaci del cazzo”.
Il medesimo testimone ha riferito che, nell'ora in cui è avvenuto l'episodio, erano presenti i colleghi di lavoro e l'esercizio era aperto al pubblico.
pagina 12 Lo stesso testimone ha riferito che le urla e le frasi ingiuriose sono state sentite dai colleghi di lavoro e anche da dei clienti, di cui non sa il nome, in quanto non lavora a contatto con il pubblico.
Ha poi riferito che lui stesso aveva chiesto al di abbassare i toni Pt_1
o di spostarsi da un'altra parte, e che lui, in quell'occasione, aveva fatto un gesto di stizza con la mano ed era andato verso la macchinetta del caffè, che si trova dietro il banco vendita.
I magazzinieri e hanno Controparte_3 Tes_1 Tes_2
entrambi riferito di non aver assistito alla discussione svoltasi nell'ufficio del signor Persona_1
Il testimone ricorda soltanto di una discussione tra il ricorrente CP_3
ed il signor dai toni accesi, così come il testimone , Persona_2 Tes_1
che ricorda soltanto che i due stavano parlando di un cliente che gestiva il
. Pt_1
Il testimone ricorda che il aveva detto ad Tes_2 Pt_1 Persona_2
una frase del tipo “che cosa stai dicendo?”, mentre aveva Persona_2
detto al di abbassare la voce e di non urlare davanti a tutti. Pt_1
Anche il testimone ha affermato di ricordare la presenza di Tes_2
alcuni clienti che hanno assistito alla scena ed ha affermato di non ricordarne il nome.
Il predetto testimone ha quindi riferito che, dopo la discussione con il “si è allontanato per qualche minuto, per poi Persona_2 Pt_1
tornare al banco vendita, sbattendo le cose, come peraltro era solito
fare, dando degli incapaci ai signori e dicendo Per_2 Persona_1
che stavano rovinando l'azienda o qualcosa del genere”.
La testimonianza del magazziniere è del tutto Testimone_3
irrilevante, in quanto ha dichiarato di non essere presente allorquando si sono svolti i fatti per cui a causa.
La testimone addetta alla contabilità aziendale, ha Parte_3
riferito di aver sentito la discussione tra ed il dalla Persona_1 Pt_1
sua stanza, che è adiacente a quella del Per_1
pagina 13 Ha riferito di ricordare che l'oggetto della discussione riguardava i rapporti con un cliente e che nell'occasione il disse a voce alta Pt_1
frasi del tipo “me ne sono sempre occupato io”, ed ancora “non vi dovete intromettere”, “io ho lavorato sempre per il bene dell'azienda”.
Ricorda che la discussione aveva dei toni molto accesi e che, per tale ragione, si era un po' agitata.
Ricorda anche di aver sentito la voce di che diceva al Persona_2
frasi del tipo “abbassiamo i toni”, “c'è gente”, “ci sono dei Pt_1
clienti”, “se vuoi, proseguiamo la discussione altrove”.
Ha inoltre riferito che il , mentre tornava alla sua postazione Pt_1
presso il banco vendita, ha pronunciato degli improperi, del tipo “testa di cazzo”, “sono delle teste di cazzo”, e altri, del tipo “azienda di merda”.
La predetta testimone ha riferito di aver visto una persona estranea, di cui non ha saputo indicare il nome, e di aver desunto che si trattasse di un cliente dal fatto che il magazziniere stava parlando con tale Tes_1
persona.
La stessa testimone ha riferito di non sapere chi fosse tale persona, né
di ricordare quando fosse andata via. Ha quindi riferito di non sapere se il cliente potesse aver sentito la discussione.
Dalle predette deposizioni testimoniali emerge, con tutta evidenza,
l'estrema gravità della condotta insubordinata tenuta dal ricorrente, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, come si evince dal contenuto della discussione avvenuta nell'ufficio del legale rappresentante della società convenuta,
per come riferito dai testimoni, il ricorrente ha preteso di arrogarsi un potere che evidentemente non aveva, ovverosia quello di gestire in autonomia il cliente RR e di decidere la concessione di dilazioni in favore di quest'ultimo.
Trattasi, all'evidenza, di un potere del tutto esorbitante rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente, propria di un magazziniere inquadrato nel terzo livello del C.C.N.L. applicato al rapporto.
pagina 14 Addirittura, il ricorrente, stando alle dichiarazioni dei testimoni,
avrebbe detto all'amministratore e legale rappresentante che nella questione “non si doveva intromettere”.
In secondo luogo, una volta uscito dall'ufficio del legale rappresentante della convenuta, non tollerando la contestazione disciplinare mossa nei suoi confronti, il ricorrente ha proferito frasi ingiuriose nei confronti dei fratelli ed ha altresì apertamente Per_1
screditato l'organo amministrativo proferendo delle frasi - quali “stanno rovinando l'azienda”, “hanno fatto diventare quest'azienda una merda, sono degli incapaci del cazzo” - che sono state sentite dai dipendenti.
Inoltre, essendo i locali aziendali aperti al pubblico, vi era il concreto pericolo che tali frasi ingiuriose venissero sentite dai clienti, anche se non
è emersa la prova che ciò sia effettivamente avvenuto (ed infatti, i testimoni non sono stati in grado di indicare i nominativi dei clienti che avrebbero assistito alle intemperanze del ricorrente).
È dunque evidente il concreto pregiudizio all'organizzazione aziendale che la condotta del ricorrente ha originato, avendo egli alterato l'immagine dei dirigenti aziendali, così, almeno potenzialmente,
incrinando la loro autorevolezza e quindi la fiducia degli altri dipendenti nella loro onorabilità e nelle loro capacità.
La gravità dei fatti, pertanto, giustifica la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 6.500,00 per compenso di
pagina 15 avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 21.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 16