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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 479/2025 promossa da:
, in proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Parte_1
CORREGGIO, CORSO G. MAZZINI, N. 44;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
21.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha proposto ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per Parte_1
ottenere il pagamento del compenso di euro 1.017,80 (somma già comprensiva di c.p.a. e spese generali) oltre interessi sino al saldo, per le prestazioni professionali di avvocato svolte in favore del sig. , meglio descritte nel ricorso. Controparte_1
Quest'ultimo, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
In tema di prestazioni professionali di avvocato, il professionista è onerato di dimostrare, non solo l'esistenza del mandato, ma anche la effettiva prestazione delle singole attività difensive per le quali pretende il compenso professionale.
Nel caso in esame risulta dimostrata, in via documentale, sia l'esistenza del mandato in favore dell'Avv. (v. docc. 1, 3, 4, 5), che lo svolgimento delle prestazioni professionali Parte_1
dinanzi al Tribunale di Modena nel procedimento penale N. 8145/2021 R.G.N.R. (docc. 1, 2, 3,
4), per le quali è chiesta la liquidazione del compenso.
pagina 2 di 3 Ciò posto, per la determinazione del compenso relativo alle prestazioni professionali svolte dall'Avv. in ambito giudiziale, in assenza di specifica pattuizione tra le parti, occorre Pt_1
fare riferimento ai parametri del Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, avendo il legale esaurito la propria attività professionale successivamente all'emanazione del predetto Decreto.
In ragione di quanto precede, il compenso va liquidato nella misura richiesta (doc. 6) e, quindi, in complessivi euro 1.017,80, di cui euro 851,00 per compensi per la fase di studio, euro 127,65 per rimborso delle spese generali ed euro 39,15 per c.p.a..
Su tale somma spettano gli interessi di mora ex art. 1224 c.c. dalla data di messa in mora del
6.12.2024 (doc. 6) al saldo.
Concludendo, il sig. va condannato a pagare, all'Avvocato , la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.017,80 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 6.12.2024 alla domanda giudiziale e interessi legali ex art. 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di compensi professionali per l'attività giudiziale di avvocato svolta in favore del medesimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del sig. e si liquidano, in favore della parte CP_1
ricorrente, in euro 232,00 per compensi professionali, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la semplicità delle questioni trattate, ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
1) liquida in euro 1.017,80 il compenso spettante all'Avv. e, per l'effetto, Parte_1
condanna il sig. al pagamento della predetta somma, oltre interessi come Controparte_1
indicato in motivazione;
2) condanna a rifondere all'Avv. le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 232,00 per compensi ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 22.5.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 479/2025 promossa da:
, in proprio, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Parte_1
CORREGGIO, CORSO G. MAZZINI, N. 44;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
21.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha proposto ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per Parte_1
ottenere il pagamento del compenso di euro 1.017,80 (somma già comprensiva di c.p.a. e spese generali) oltre interessi sino al saldo, per le prestazioni professionali di avvocato svolte in favore del sig. , meglio descritte nel ricorso. Controparte_1
Quest'ultimo, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
In tema di prestazioni professionali di avvocato, il professionista è onerato di dimostrare, non solo l'esistenza del mandato, ma anche la effettiva prestazione delle singole attività difensive per le quali pretende il compenso professionale.
Nel caso in esame risulta dimostrata, in via documentale, sia l'esistenza del mandato in favore dell'Avv. (v. docc. 1, 3, 4, 5), che lo svolgimento delle prestazioni professionali Parte_1
dinanzi al Tribunale di Modena nel procedimento penale N. 8145/2021 R.G.N.R. (docc. 1, 2, 3,
4), per le quali è chiesta la liquidazione del compenso.
pagina 2 di 3 Ciò posto, per la determinazione del compenso relativo alle prestazioni professionali svolte dall'Avv. in ambito giudiziale, in assenza di specifica pattuizione tra le parti, occorre Pt_1
fare riferimento ai parametri del Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, avendo il legale esaurito la propria attività professionale successivamente all'emanazione del predetto Decreto.
In ragione di quanto precede, il compenso va liquidato nella misura richiesta (doc. 6) e, quindi, in complessivi euro 1.017,80, di cui euro 851,00 per compensi per la fase di studio, euro 127,65 per rimborso delle spese generali ed euro 39,15 per c.p.a..
Su tale somma spettano gli interessi di mora ex art. 1224 c.c. dalla data di messa in mora del
6.12.2024 (doc. 6) al saldo.
Concludendo, il sig. va condannato a pagare, all'Avvocato , la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.017,80 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 6.12.2024 alla domanda giudiziale e interessi legali ex art. 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di compensi professionali per l'attività giudiziale di avvocato svolta in favore del medesimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del sig. e si liquidano, in favore della parte CP_1
ricorrente, in euro 232,00 per compensi professionali, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la semplicità delle questioni trattate, ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
1) liquida in euro 1.017,80 il compenso spettante all'Avv. e, per l'effetto, Parte_1
condanna il sig. al pagamento della predetta somma, oltre interessi come Controparte_1
indicato in motivazione;
2) condanna a rifondere all'Avv. le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 232,00 per compensi ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 22.5.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 3 di 3