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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, RE
NANIA UC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl P.IVA_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000148604000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e SC, la società Ricorrente_1 S.R.L in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava l'intimazione di pagamento n.
03020259000148604 in relazione alle cartelle di pagamento n. 03020120001763411000, n.
03020120006335771000, n. 03020120006906210000, 03020120012681611000, n. 03020120024196728000,
n. 03020120026400222000, n. 03020130005796051000, n. 03020130016133207000, n. 03020130020748633000,
n. 03020140016754262000, n. 03020150003416833000, n. 03020150015280300000, n. 03020160000246526000,
n. 03020160001184008000, n. 03020160009015315000, n. 03020160012186211000, n. 03020160013297658000,
n. 03020170000931166000, n. 03020170009766267000, n. 03020170010650070000, n. 03020170011901732000,
n. 03020170014353389000, n. 03020180009681439000, n. 03020180011972269000, n. 03020190000936485000,
n. 03020190001573034000, n. 03020190004354138000, n. 03020190012487901000 e n.
03020190017328143000 il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio.
La società ricorrente ha posto a fondamento del ricorso motivi relativi per lo più alla presunta omessa notifica degli atti di accertamento indicati nell'intimazione di pagamento, al presunto difetto di motivazione dell'atto e alla non debenza degli interessi di mora.
Si costituiva nel presente giudizio ADER, società concessionaria della riscossione, la quale impugnava e contestava il contenuto del ricorso in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni di ER e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario. Tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Invero, dalle allegazioni prodotte dal concessionario risultano notificati gli atti prodromici, nonché numerosi atti intermedi, sicché alcun decorso della prescrizione è maturato (considerato anche il periodo di sospensione obbligatoria dei termini come da normativa emergenziale covid).
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente
Cass. n. 10736 del 2024).
Non ci si può limitare, come invece la società ricorrente fa, a disconoscere le relate di notifica e/o le firme apposte dai consegnatari gli atti notificati in via del tutto generica, richiedendo ulteriori produzioni e/o oneri non ammessi da normativa primaria e secondaria che assiste la notifica a mezzo posta degli atti fiscali.
Ebbene tanto comprova la concessionaria resistente con le produzioni allegate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro
7.500,00 oltre accessori di legge. AR, 12.1.2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, RE
NANIA UC, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl P.IVA_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000148604000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e SC, la società Ricorrente_1 S.R.L in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava l'intimazione di pagamento n.
03020259000148604 in relazione alle cartelle di pagamento n. 03020120001763411000, n.
03020120006335771000, n. 03020120006906210000, 03020120012681611000, n. 03020120024196728000,
n. 03020120026400222000, n. 03020130005796051000, n. 03020130016133207000, n. 03020130020748633000,
n. 03020140016754262000, n. 03020150003416833000, n. 03020150015280300000, n. 03020160000246526000,
n. 03020160001184008000, n. 03020160009015315000, n. 03020160012186211000, n. 03020160013297658000,
n. 03020170000931166000, n. 03020170009766267000, n. 03020170010650070000, n. 03020170011901732000,
n. 03020170014353389000, n. 03020180009681439000, n. 03020180011972269000, n. 03020190000936485000,
n. 03020190001573034000, n. 03020190004354138000, n. 03020190012487901000 e n.
03020190017328143000 il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio.
La società ricorrente ha posto a fondamento del ricorso motivi relativi per lo più alla presunta omessa notifica degli atti di accertamento indicati nell'intimazione di pagamento, al presunto difetto di motivazione dell'atto e alla non debenza degli interessi di mora.
Si costituiva nel presente giudizio ADER, società concessionaria della riscossione, la quale impugnava e contestava il contenuto del ricorso in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni di ER e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario. Tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Invero, dalle allegazioni prodotte dal concessionario risultano notificati gli atti prodromici, nonché numerosi atti intermedi, sicché alcun decorso della prescrizione è maturato (considerato anche il periodo di sospensione obbligatoria dei termini come da normativa emergenziale covid).
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente
Cass. n. 10736 del 2024).
Non ci si può limitare, come invece la società ricorrente fa, a disconoscere le relate di notifica e/o le firme apposte dai consegnatari gli atti notificati in via del tutto generica, richiedendo ulteriori produzioni e/o oneri non ammessi da normativa primaria e secondaria che assiste la notifica a mezzo posta degli atti fiscali.
Ebbene tanto comprova la concessionaria resistente con le produzioni allegate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro
7.500,00 oltre accessori di legge. AR, 12.1.2026.