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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di ES in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Costanza Teti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14336/2020 vertente l'impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità di cui al combinato disposto degli artt. 263 e 264 c.c. tra
Avv. Natalia Rubino, in qualità di curatore speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
02.06.2016, C.F.: C.F._1
ATTRICE
e
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
CONVENUTO nonché
L'avv. Stefania Nicoletta Pisano (C.F.: , con studio in ES in Via Saffi n° C.F._3
6, in qualità di tutore legale della minore , nominata con decreto del Giudice tutelare in Persona_1 data 05.11.2021
e con il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex artt. 263 e 264 c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte attrice: "ogni diversa istanza, eccezione respinta, accertare e dichiarare che la minore
[...]
, nata a [...] il [...] e registrata presso il Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS), Atto Per_1
n. 68, Parte II, Serie B, come figlia di e non è figlia di e per Persona_2 CP_1 CP_1
l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello
Stato Civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro conseguente Persona_1 provvedimento di legge”.
Parte convenuta: “il signor chiede che la causa venga trattenuta a sentenza rimettendosi CP_1 alla decisione del Tribunale in merito alle domande avanzate da parte attrice”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Natalia Rubino, in qualità di curatore speciale della minore , nominata con decreto del Presidente del Tribunale di ES in data Persona_1
23.06.2020, su istanza del Pubblico Ministero, proponeva impugnazione ai sensi degli artt. 263 e 264
c.c. del riconoscimento della minore effettuato da dinanzi all'Ufficiale di Persona_1 CP_1
Stato Civile. Contestualmente veniva citata in giudizio anche , madre della minore, nonché Persona_2 litisconsorte necessaria nel giudizio de quo.
La parte attrice chiedeva accertarsi la non veridicità del riconoscimento effettuato da e, CP_1 per l'effetto, ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore . Persona_1
Delle parti convenute si costituiva in giudizio solo il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea sulla base del preminente interesse della minore, che costui ravvisava nella conservazione dello status filiationis, stante l'ormai avvenuto consolidamento del rapporto di genitorialità tra il convenuto medesimo e la minore.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice chiedeva l'acquisizione degli atti relativi al procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nell'ambito del quale era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e di;
CP_1 Persona_2 chiedeva altresì ammettersi CTU genetica per escludere la paternità di , nonché prove CP_1 testimoniali articolate come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. in atti.
Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale disponeva la CTU genetica al fine di accertare se le caratteristiche genetiche di fossero o meno compatibili con quelle di , con Persona_1 CP_1
pagina 2 di 6 indicazione, nel caso di compatibilità, del grado di probabilità attinente alla filiazione. In data 3 febbraio 2022, in sede di deposito di note scritte, la parte convenuta dichiarava formalmente di “non contestare la non paternità” della minore , così rendendo non contestata, quindi Persona_1 ammessa in giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza della non paternità di . CP_1
Conseguentemente, con l'ordinanza datata 11 febbraio 2022, il Tribunale revocava la CTU genetica, disponeva l'acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti del procedimento pendente davanti al
Tribunale per i Minorenni di ES (RG CC 1169/2019) e, in particolare, delle relazioni depositate dai servizi sociali incaricati nell'ambito di detto procedimento e dichiarava l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati da parte attrice e di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
A seguito di tre rinvii richiesti dalle parti al fine di attendere la decisione del Tribunale per i Minorenni sul ricorso nelle more presentato da per la ripresa dei rapporti con la minore (RG CP_1 Per_1
CC 227/2022), sospesi dal medesimo Tribunale con provvedimento del 2019 (si cfr. verbale di udienza del 18.10.2022; decreto del 28.02.2023; nonché verbale di udienza del 02.05.2023), in data 26 ottobre
2023, conformemente alle richieste delle parti, il Tribunale fissava l'udienza del 4 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 25 settembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN DIRITTO
Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 263 c.c. quando esso non corrisponde al vero, ossia quando la verità dichiarata all'Ufficiale di
Stato Civile non corrisponde alla verità biologica e non esiste nessun legame genetico tra genitore e figlio.
L'azione in parola si fonda sull'oggettivo difetto di veridicità genetica del riconoscimento, restando irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede del genitore al momento della dichiarazione.
Nell'ottica del legislatore, pertanto, la tutela che si intende apprestare si fonda sull'interesse alla corrispondenza tra stati personali e familiari e verità di fatto (cd. favor veritatis); interesse tutelato in modo pieno con riguardo al figlio, per il quale l'azione è imprescrittibile.
Cionondimeno, come chiarito dalla costante giurisprudenza in materia, il favor veritatis deve recedere di fronte al preminente interesse del minore e, in particolare, al suo diritto all'identità personale ormai acquisita in conseguenza del falso riconoscimento, nonché al suo diritto al mantenimento di rapporti pagina 3 di 6 familiari ormai consolidati (cd. genitorialità sociale;
si cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I,
22/11/2023, n.32417).
Il bilanciamento tra tali opposti interessi è rimesso ad una valutazione del giudice di merito da effettuarsi in concreto (si cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, n.30403).
Nel caso di specie, stante la non contestazione circa la non paternità biologica di in CP_1 relazione alla piccola (non contestazione che ha costituito motivo anche della revoca Per_1 dell'incarico peritale per l'accertamento genetico), l'unica questione da dirimere attiene proprio alla verifica dell'interesse della minore rispetto all'accertamento della non veridicità del riconoscimento.
Sul punto, appare rilevante la documentazione acquisita agli atti del processo e relativa al procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di ES (RG CC 1169/2019), da cui emerge quanto segue.
Con decreto emesso in data 12.11.2019, il Tribunale per i Minorenni di ES, su ricorso del Pubblico
, disponeva l'affidamento della minore , all'epoca di anni tre, ai servizi sociali Parte_1 Per_1 competenti per territorio, collocandola presso i nonni paterni e facendo divieto di coabitazione con la minore ad entrambi i genitori e . Con il successivo provvedimento adottato CP_1 Persona_2 in data 17.11.2020, il medesimo Tribunale, riscontrate profonde fragilità nelle figure genitoriali citate, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e sulla figlia CP_1 Persona_2
e la sospensione dei rapporti tra i genitori e la minore, confermando l'affido ai servizi sociali, Per_1 cui veniva demandato di provvedere al collocamento in comunità al fine di successivamente addivenire all'affido etero-familiare di . Per_1
L'affido etero-familiare veniva poi disposto con decreto del 18.01.2022 per anni due.
Nelle more, l'odierno convenuto incardinava dinanzi al Tribunale per i Minorenni il procedimento di cui al n. RG 227/2022, chiedendo di poter riprendere i rapporti con la minore.
Con decreto del 04.04.2023, il Tribunale per i Minorenni rigettava il suddetto ricorso, ritenendo, sulla scorta delle conclusioni dei servizi sociali e della psicoterapeuta della minore, che “il rapporto instaurato nei primi anni di vita tra il padre ricorrente e la bambina non era stato vissuto dalla stessa in modo significativo” e, pertanto, “introdurre ora una nuova figura dal punto di vista affettivo nella sua vita” avrebbe potuto comportare un eccessivo carico emotivo per la minore, risultando contrario al suo interesse.
Da ultimo, si dà atto che con sentenza in data 20.02.2024 il Tribunale per i Minorenni di ES ha disposto l'adozione di da parte degli affidatari e e Per_1 Parte_2 Persona_3 conseguentemente ha acquisito il cognome . Per_1 Per_3
pagina 4 di 6 Alla luce delle risultanze istruttorie, come sopra ricostruite, emerge con evidenza che in questo caso il superiore interesse di coincide con la ricostruzione della verità biologica, cui l'azione di stato Per_1 proposta è preordinata.
Appare in primo luogo dirimente il fatto che non è stato ritenuto una figura genitoriale CP_1 adeguata per la minore ed infatti è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Invero, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore rappresenta uno dei parametri su cui il giudice di merito deve fondare la propria valutazione, nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del figlio riconosciuto e la verità del rapporto di filiazione (si cfr.
Cassazione civile sez. I, 05/02/2025, n.2927, in cui si legge: “in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, […] il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”).
E del resto, la possibilità per il giudice di merito di ritenere conforme al superiore interesse del minore la conservazione dello status di figlio, statuendone la prevalenza rispetto all'esigenza di accertamento della verità biologica, ha come necessario presupposto logico, prima che giuridico, l'idoneità dell'autore del riconoscimento a rivestire il ruolo genitoriale.
In secondo luogo, appaiono dirimenti le conclusioni dei servizi sociali e della psicoterapeuta della minore, fatte proprie dal decreto del Tribunale per i Minorenni di ES datato 04.04.2023, agli atti, nell'ambito del procedimento recante RG. 227/2022.
Da tali conclusioni emerge che il rapporto instaurato nei primi anni di vita della minore con CP_1 non era stato vissuto in modo significativo dalla piccola , tanto che la bambina non ne
[...] Per_1 aveva mai parlato e che introdurre in quel momento la figura di nell'ambito dei rapporti CP_1 affettivi della minore avrebbe potuto addirittura costituire per lei una fonte di pregiudizio, proiettandola in una condizione di confusione.
Ne consegue che nel caso di specie non può dirsi inverato neanche l'ulteriore parametro su cui il giudice di merito deve fondare la propria valutazione in ordine all'interesse del minore alla conservazione dello status, ossia l'avvenuto consolidamento di una dimensione identitaria del minore correlata ai legami affettivi acquisiti per effetto del falso riconoscimento (si cfr., ancora, Cassazione civile sez. I, 05/02/2025, n.2927).
pagina 5 di 6 In questo caso, il legame affettivo tra la minore e non risulta tanto radicato da poter CP_1 ritenere che esso sia entrato a far parte della dimensione identitaria della piccola e, anzi, tale Per_1 dimensione risulterebbe pregiudicata dall'introduzione della figura del nella vita della minore, CP_1 generandole confusione.
Alla luce di tutto quanto rilevato, non può condurre a diverse conclusioni né la circostanza che CP_1 abbia intrapreso un percorso di recupero e abbia manifestato interesse nei confronti della minore
[...]
(quale dimostrato, da ultimo, dal ricorso al Tribunale per i Minorenni volto al ripristino del diritto di visita nei confronti di ), né la circostanza che la medesima minore abbia conservato rapporti Per_1 maggiormente significativi con i nonni e gli zii paterni. Invero, non sussiste alcun interesse della minore alla conservazione dello status di figlia di in difformità rispetto alla verità CP_1 biologica, che, quindi, va accertata, anche in considerazione del nuovo contesto familiare in cui oggi risulta positivamente inserita la piccola . Per_1
Da tutto quanto rilevato consegue l'accoglimento dell'azione di stato proposta.
Attesa la natura e l'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, accerta la non veridicità del riconoscimento di (ora, da parte di Persona_1 Per_3 CP_1
e, per l'effetto, ordina all'Ufficio dello Stato Civile di ES di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ES, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
Sentenza redatta con la collaborazione della iulia Delli Carri. CP_2
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di ES in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Costanza Teti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14336/2020 vertente l'impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità di cui al combinato disposto degli artt. 263 e 264 c.c. tra
Avv. Natalia Rubino, in qualità di curatore speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
02.06.2016, C.F.: C.F._1
ATTRICE
e
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
CONVENUTO nonché
L'avv. Stefania Nicoletta Pisano (C.F.: , con studio in ES in Via Saffi n° C.F._3
6, in qualità di tutore legale della minore , nominata con decreto del Giudice tutelare in Persona_1 data 05.11.2021
e con il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex artt. 263 e 264 c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte attrice: "ogni diversa istanza, eccezione respinta, accertare e dichiarare che la minore
[...]
, nata a [...] il [...] e registrata presso il Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS), Atto Per_1
n. 68, Parte II, Serie B, come figlia di e non è figlia di e per Persona_2 CP_1 CP_1
l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello
Stato Civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro conseguente Persona_1 provvedimento di legge”.
Parte convenuta: “il signor chiede che la causa venga trattenuta a sentenza rimettendosi CP_1 alla decisione del Tribunale in merito alle domande avanzate da parte attrice”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Natalia Rubino, in qualità di curatore speciale della minore , nominata con decreto del Presidente del Tribunale di ES in data Persona_1
23.06.2020, su istanza del Pubblico Ministero, proponeva impugnazione ai sensi degli artt. 263 e 264
c.c. del riconoscimento della minore effettuato da dinanzi all'Ufficiale di Persona_1 CP_1
Stato Civile. Contestualmente veniva citata in giudizio anche , madre della minore, nonché Persona_2 litisconsorte necessaria nel giudizio de quo.
La parte attrice chiedeva accertarsi la non veridicità del riconoscimento effettuato da e, CP_1 per l'effetto, ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore . Persona_1
Delle parti convenute si costituiva in giudizio solo il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea sulla base del preminente interesse della minore, che costui ravvisava nella conservazione dello status filiationis, stante l'ormai avvenuto consolidamento del rapporto di genitorialità tra il convenuto medesimo e la minore.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice chiedeva l'acquisizione degli atti relativi al procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nell'ambito del quale era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e di;
CP_1 Persona_2 chiedeva altresì ammettersi CTU genetica per escludere la paternità di , nonché prove CP_1 testimoniali articolate come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. in atti.
Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale disponeva la CTU genetica al fine di accertare se le caratteristiche genetiche di fossero o meno compatibili con quelle di , con Persona_1 CP_1
pagina 2 di 6 indicazione, nel caso di compatibilità, del grado di probabilità attinente alla filiazione. In data 3 febbraio 2022, in sede di deposito di note scritte, la parte convenuta dichiarava formalmente di “non contestare la non paternità” della minore , così rendendo non contestata, quindi Persona_1 ammessa in giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza della non paternità di . CP_1
Conseguentemente, con l'ordinanza datata 11 febbraio 2022, il Tribunale revocava la CTU genetica, disponeva l'acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti del procedimento pendente davanti al
Tribunale per i Minorenni di ES (RG CC 1169/2019) e, in particolare, delle relazioni depositate dai servizi sociali incaricati nell'ambito di detto procedimento e dichiarava l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati da parte attrice e di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
A seguito di tre rinvii richiesti dalle parti al fine di attendere la decisione del Tribunale per i Minorenni sul ricorso nelle more presentato da per la ripresa dei rapporti con la minore (RG CP_1 Per_1
CC 227/2022), sospesi dal medesimo Tribunale con provvedimento del 2019 (si cfr. verbale di udienza del 18.10.2022; decreto del 28.02.2023; nonché verbale di udienza del 02.05.2023), in data 26 ottobre
2023, conformemente alle richieste delle parti, il Tribunale fissava l'udienza del 4 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 25 settembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN DIRITTO
Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 263 c.c. quando esso non corrisponde al vero, ossia quando la verità dichiarata all'Ufficiale di
Stato Civile non corrisponde alla verità biologica e non esiste nessun legame genetico tra genitore e figlio.
L'azione in parola si fonda sull'oggettivo difetto di veridicità genetica del riconoscimento, restando irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede del genitore al momento della dichiarazione.
Nell'ottica del legislatore, pertanto, la tutela che si intende apprestare si fonda sull'interesse alla corrispondenza tra stati personali e familiari e verità di fatto (cd. favor veritatis); interesse tutelato in modo pieno con riguardo al figlio, per il quale l'azione è imprescrittibile.
Cionondimeno, come chiarito dalla costante giurisprudenza in materia, il favor veritatis deve recedere di fronte al preminente interesse del minore e, in particolare, al suo diritto all'identità personale ormai acquisita in conseguenza del falso riconoscimento, nonché al suo diritto al mantenimento di rapporti pagina 3 di 6 familiari ormai consolidati (cd. genitorialità sociale;
si cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I,
22/11/2023, n.32417).
Il bilanciamento tra tali opposti interessi è rimesso ad una valutazione del giudice di merito da effettuarsi in concreto (si cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, n.30403).
Nel caso di specie, stante la non contestazione circa la non paternità biologica di in CP_1 relazione alla piccola (non contestazione che ha costituito motivo anche della revoca Per_1 dell'incarico peritale per l'accertamento genetico), l'unica questione da dirimere attiene proprio alla verifica dell'interesse della minore rispetto all'accertamento della non veridicità del riconoscimento.
Sul punto, appare rilevante la documentazione acquisita agli atti del processo e relativa al procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di ES (RG CC 1169/2019), da cui emerge quanto segue.
Con decreto emesso in data 12.11.2019, il Tribunale per i Minorenni di ES, su ricorso del Pubblico
, disponeva l'affidamento della minore , all'epoca di anni tre, ai servizi sociali Parte_1 Per_1 competenti per territorio, collocandola presso i nonni paterni e facendo divieto di coabitazione con la minore ad entrambi i genitori e . Con il successivo provvedimento adottato CP_1 Persona_2 in data 17.11.2020, il medesimo Tribunale, riscontrate profonde fragilità nelle figure genitoriali citate, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e sulla figlia CP_1 Persona_2
e la sospensione dei rapporti tra i genitori e la minore, confermando l'affido ai servizi sociali, Per_1 cui veniva demandato di provvedere al collocamento in comunità al fine di successivamente addivenire all'affido etero-familiare di . Per_1
L'affido etero-familiare veniva poi disposto con decreto del 18.01.2022 per anni due.
Nelle more, l'odierno convenuto incardinava dinanzi al Tribunale per i Minorenni il procedimento di cui al n. RG 227/2022, chiedendo di poter riprendere i rapporti con la minore.
Con decreto del 04.04.2023, il Tribunale per i Minorenni rigettava il suddetto ricorso, ritenendo, sulla scorta delle conclusioni dei servizi sociali e della psicoterapeuta della minore, che “il rapporto instaurato nei primi anni di vita tra il padre ricorrente e la bambina non era stato vissuto dalla stessa in modo significativo” e, pertanto, “introdurre ora una nuova figura dal punto di vista affettivo nella sua vita” avrebbe potuto comportare un eccessivo carico emotivo per la minore, risultando contrario al suo interesse.
Da ultimo, si dà atto che con sentenza in data 20.02.2024 il Tribunale per i Minorenni di ES ha disposto l'adozione di da parte degli affidatari e e Per_1 Parte_2 Persona_3 conseguentemente ha acquisito il cognome . Per_1 Per_3
pagina 4 di 6 Alla luce delle risultanze istruttorie, come sopra ricostruite, emerge con evidenza che in questo caso il superiore interesse di coincide con la ricostruzione della verità biologica, cui l'azione di stato Per_1 proposta è preordinata.
Appare in primo luogo dirimente il fatto che non è stato ritenuto una figura genitoriale CP_1 adeguata per la minore ed infatti è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Invero, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore rappresenta uno dei parametri su cui il giudice di merito deve fondare la propria valutazione, nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del figlio riconosciuto e la verità del rapporto di filiazione (si cfr.
Cassazione civile sez. I, 05/02/2025, n.2927, in cui si legge: “in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, […] il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”).
E del resto, la possibilità per il giudice di merito di ritenere conforme al superiore interesse del minore la conservazione dello status di figlio, statuendone la prevalenza rispetto all'esigenza di accertamento della verità biologica, ha come necessario presupposto logico, prima che giuridico, l'idoneità dell'autore del riconoscimento a rivestire il ruolo genitoriale.
In secondo luogo, appaiono dirimenti le conclusioni dei servizi sociali e della psicoterapeuta della minore, fatte proprie dal decreto del Tribunale per i Minorenni di ES datato 04.04.2023, agli atti, nell'ambito del procedimento recante RG. 227/2022.
Da tali conclusioni emerge che il rapporto instaurato nei primi anni di vita della minore con CP_1 non era stato vissuto in modo significativo dalla piccola , tanto che la bambina non ne
[...] Per_1 aveva mai parlato e che introdurre in quel momento la figura di nell'ambito dei rapporti CP_1 affettivi della minore avrebbe potuto addirittura costituire per lei una fonte di pregiudizio, proiettandola in una condizione di confusione.
Ne consegue che nel caso di specie non può dirsi inverato neanche l'ulteriore parametro su cui il giudice di merito deve fondare la propria valutazione in ordine all'interesse del minore alla conservazione dello status, ossia l'avvenuto consolidamento di una dimensione identitaria del minore correlata ai legami affettivi acquisiti per effetto del falso riconoscimento (si cfr., ancora, Cassazione civile sez. I, 05/02/2025, n.2927).
pagina 5 di 6 In questo caso, il legame affettivo tra la minore e non risulta tanto radicato da poter CP_1 ritenere che esso sia entrato a far parte della dimensione identitaria della piccola e, anzi, tale Per_1 dimensione risulterebbe pregiudicata dall'introduzione della figura del nella vita della minore, CP_1 generandole confusione.
Alla luce di tutto quanto rilevato, non può condurre a diverse conclusioni né la circostanza che CP_1 abbia intrapreso un percorso di recupero e abbia manifestato interesse nei confronti della minore
[...]
(quale dimostrato, da ultimo, dal ricorso al Tribunale per i Minorenni volto al ripristino del diritto di visita nei confronti di ), né la circostanza che la medesima minore abbia conservato rapporti Per_1 maggiormente significativi con i nonni e gli zii paterni. Invero, non sussiste alcun interesse della minore alla conservazione dello status di figlia di in difformità rispetto alla verità CP_1 biologica, che, quindi, va accertata, anche in considerazione del nuovo contesto familiare in cui oggi risulta positivamente inserita la piccola . Per_1
Da tutto quanto rilevato consegue l'accoglimento dell'azione di stato proposta.
Attesa la natura e l'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, accerta la non veridicità del riconoscimento di (ora, da parte di Persona_1 Per_3 CP_1
e, per l'effetto, ordina all'Ufficio dello Stato Civile di ES di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ES, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
Sentenza redatta con la collaborazione della iulia Delli Carri. CP_2
pagina 6 di 6