Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1951, n. 956
Copia
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 5 luglio 1951, n. 956
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1951, n. 956
Versione
11 ottobre 1951
Art. 1. Articolo unico.
I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073 , sono ratificati.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1951
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0