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Articolo 1 della Legge 5 luglio 1951, n. 956
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Legge 5 luglio 1951, n. 956
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1951, n. 956
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11 ottobre 1951
Art. 1. Articolo unico.
I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073 , sono ratificati.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1951
Vedi fonte istituzionale