Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 17/02/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01286/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2023, proposto dalla
Novartis Farma S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Libanori e Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 51 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Roche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Ammnistrativo Regionale per l’Umbria, Sezione I, 34 luglio 2023, n. 488, non notificata e concernente deliberazioni regionali relativi ai tetti di spesa della farmaceutica e dei dispositivi medici per l’anno 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Considerato che
- si discute in giudizio sulla legittimità, tra l’altro, “ della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria in data 30 marzo 2022, n. 305, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 13 aprile 2022, n. 17, avente ad oggetto la “Determinazione dei tetti di spesa della farmaceutica e dei dispositivi medici per l'anno 2022 e misure finalizzate ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva” e, nello specifico, delle disposizioni e misure contenute negli Allegati 4 e 5 della deliberazione medesima ” ;
- l’allegato 5 di detta delibera stabilisce che “a. l’importo del “ FILE F attivo extra global budget” di ogni Azienda Sanitaria (Azienda Ospedaliera o ASL), dovrà essere addebitato all’Azienda ASL di appartenenza del paziente soltanto per metà. La quota restante dell’importo di spesa rimarrà a carico delle Aziende erogatrici.
Si stabilisce inoltre che l’Azienda sanitaria erogatrice potrà addebitare, tramite tracciato “File F”,
alla ASL di appartenenza del paziente:
per i farmaci intravitreali, un costo unitario (fiala) pari a 116 €, indipendentemente dal prodotto
utilizzato; la differenza di prezzo resterà a carico della Azienda erogatrice ”;
- è indispensabile ai fini del decidere acquisire ogni elemento utile a chiarire se la differenza tra il costo del farmaco on-label distribuito dall’appellante e l’importo di € 116,00 stabilito dalla delibera regionale resti a carico della Novartis S.p.a. ovvero sia interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, salvo riparto tra la ASL che prescrive il trattamento e la ASL che lo eroga;
- in questa prospettiva, è pertanto necessario, fermo e impregiudicato ogni provvedimento in rito e nel merito, che la Regione Umbria depositi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile volto a rispondere al suesposto quesito, specificando in particolare la misura del costo per singola somministrazione del farmaco on-label a carico della ASL che lo prescrive e di quella che lo somministra;
Ritenuto
di fissare per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025.
Spese al definitivo.
Manda alla Segretaria di trasmettere alle parti la presente ordinanza.
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO