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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1838/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Guidoni e Alessandra Falvo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Modena, C.so Canalgrande, 20
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Viale Muratori, 225
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 05.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentirla condannare al rimborso, ai seni dell'art. 1916 c.c., della somma di € 8.000,00= corrisposta, in qualità di compagnia assicuratrice del a titolo di risarcimento delle lesioni subite dalla Controparte_2
sig.ra in data 28.03.2014, la quale Parte_2 cadeva in una buca posta sul manto stradale dell'area pubblica adibita a parcheggio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
La domanda attorea, riconducibile indubbiamente all'art. 2051 c.c., è fondata e merita accoglimento.
Asserisce l'attrice di avere risarcito la sig.ra Parte_2
a seguito della caduta in una buca presente in Via della
[...]
Partecipanza a all'altezza del civico 77, avvenuta intorno P_
alle 22,30 ritenendo, così, responsabile la società convenuta, in forza dell'accordo del (doc. n. 10 atto di citazione) col Controparte_2
quale veniva appaltata la gestione del servizio idrico integrato, con l'obbligo della società convenuta di essere tenuta “al ripristino a regola
d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi e delle attività effettuate” (art. 42 Convenzione).
In diritto, è necessario precisare che la responsabilità del danno da cose in custodia richiede al danneggiato la prova del nesso eziologico tra la situazione di fatto e la verificazione del danno, mentre il custode per liberarsi dalla responsabilità deve provare il caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, il quale può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, ovvero che il fatto presenti il requisito della eccezionalità, della imprevedibilità e della inevitabilità, ovvero che vi siano delle cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili, né eliminabili con immediatezza (Cass. Civ. n. 7805/2017).
Difatti “ai fini della prova del nesso causale il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Civ. n. 2660/2013).
Pag. 2 di 4 Orbene, nel caso de quo parte attrice ha dimostrato che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, non caratterizzata da imprevedibilità ed eccezionalità, determinata da lavori idrici che hanno interessato il manto stradale, non ripristinato a regola d'arte e privo di transenne o segnale di pericolo, che certamente ha impedito di evitare l'evento, tenuto conto altresì del punto in cui vi era la buca, precisamente a margine del parcheggio, nonché dell'orario notturno (intorno alle 22,30) in cui è avvenuto il sinistro, tanto che il marito dell'attrice ha dovuto far luce con il telefonino per comprendere la causa della caduta;
circostanze queste che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei sigg.ri Parte_3 Persona_1
(rispettivamente docc. nn. 3, 5 e 6 atto di
[...] Persona_2
citazione) presenti al fatto.
È stata accertata, inoltre, l'esistenza del rapporto di custodia della cosa in capo alla convenuta;
sul punto rilevante è la relazione della società comunale NA SR (doc. n. 22 memoria istruttoria attorea) in cui al punto 4 si specifica: “la buca si trova all'interno di un taglio stradale per conduttore di acqua (come si vede da foto allegate) eseguito dal gestore servizio idrico integrato ( ), che ha CP_1 anche effettuato il lavoro di ripristino stradale”.
E che la situazione pericolosa fosse stata creata esclusivamente dalla convenuta si desume, altresì, dalle dichiarazioni testimoniali dei tecnici, di cui non vi è motivo di dubitare;
così infatti, afferma CP
: occupandosi di manutenzione del settore idrico
[...] CP_1
pubblico nei casi di interventi necessari non ha necessità di essere autorizzato dall'ente; preciso che all'epoca dei fatti non era necessaria nemmeno la comunicazione dei lavori da eseguire”; ed aggiunge: “lo scavo in cui è avvenuta la caduta è stato eseguito da in CP_4 quanto riguarda l'aspetto idrico di competenza del gestore”, circostanza confermata dal vicesegretario del di Nonantola, P_
. Persona_3
Pag. 3 di 4 Con riferimento al quantum, tenuto conto delle relazioni medico-legali e della tipologia delle lesioni subite dalla danneggiata, si ritiene equa la somma corrisposta da parte attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1838/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna CP_1
alla corresponsione in favore di della Parte_4
somma di € 8.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del risarcimento erogato (31.03.2016) al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_4 delle spese di giudizio che liquida nella somma di €
[...]
5.077,00=, oltre accessori, per competenze ed € 360,35= per spese vive.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1838/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Guidoni e Alessandra Falvo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Modena, C.so Canalgrande, 20
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Viale Muratori, 225
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 05.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentirla condannare al rimborso, ai seni dell'art. 1916 c.c., della somma di € 8.000,00= corrisposta, in qualità di compagnia assicuratrice del a titolo di risarcimento delle lesioni subite dalla Controparte_2
sig.ra in data 28.03.2014, la quale Parte_2 cadeva in una buca posta sul manto stradale dell'area pubblica adibita a parcheggio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
La domanda attorea, riconducibile indubbiamente all'art. 2051 c.c., è fondata e merita accoglimento.
Asserisce l'attrice di avere risarcito la sig.ra Parte_2
a seguito della caduta in una buca presente in Via della
[...]
Partecipanza a all'altezza del civico 77, avvenuta intorno P_
alle 22,30 ritenendo, così, responsabile la società convenuta, in forza dell'accordo del (doc. n. 10 atto di citazione) col Controparte_2
quale veniva appaltata la gestione del servizio idrico integrato, con l'obbligo della società convenuta di essere tenuta “al ripristino a regola
d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi e delle attività effettuate” (art. 42 Convenzione).
In diritto, è necessario precisare che la responsabilità del danno da cose in custodia richiede al danneggiato la prova del nesso eziologico tra la situazione di fatto e la verificazione del danno, mentre il custode per liberarsi dalla responsabilità deve provare il caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, il quale può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, ovvero che il fatto presenti il requisito della eccezionalità, della imprevedibilità e della inevitabilità, ovvero che vi siano delle cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili, né eliminabili con immediatezza (Cass. Civ. n. 7805/2017).
Difatti “ai fini della prova del nesso causale il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Civ. n. 2660/2013).
Pag. 2 di 4 Orbene, nel caso de quo parte attrice ha dimostrato che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, non caratterizzata da imprevedibilità ed eccezionalità, determinata da lavori idrici che hanno interessato il manto stradale, non ripristinato a regola d'arte e privo di transenne o segnale di pericolo, che certamente ha impedito di evitare l'evento, tenuto conto altresì del punto in cui vi era la buca, precisamente a margine del parcheggio, nonché dell'orario notturno (intorno alle 22,30) in cui è avvenuto il sinistro, tanto che il marito dell'attrice ha dovuto far luce con il telefonino per comprendere la causa della caduta;
circostanze queste che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei sigg.ri Parte_3 Persona_1
(rispettivamente docc. nn. 3, 5 e 6 atto di
[...] Persona_2
citazione) presenti al fatto.
È stata accertata, inoltre, l'esistenza del rapporto di custodia della cosa in capo alla convenuta;
sul punto rilevante è la relazione della società comunale NA SR (doc. n. 22 memoria istruttoria attorea) in cui al punto 4 si specifica: “la buca si trova all'interno di un taglio stradale per conduttore di acqua (come si vede da foto allegate) eseguito dal gestore servizio idrico integrato ( ), che ha CP_1 anche effettuato il lavoro di ripristino stradale”.
E che la situazione pericolosa fosse stata creata esclusivamente dalla convenuta si desume, altresì, dalle dichiarazioni testimoniali dei tecnici, di cui non vi è motivo di dubitare;
così infatti, afferma CP
: occupandosi di manutenzione del settore idrico
[...] CP_1
pubblico nei casi di interventi necessari non ha necessità di essere autorizzato dall'ente; preciso che all'epoca dei fatti non era necessaria nemmeno la comunicazione dei lavori da eseguire”; ed aggiunge: “lo scavo in cui è avvenuta la caduta è stato eseguito da in CP_4 quanto riguarda l'aspetto idrico di competenza del gestore”, circostanza confermata dal vicesegretario del di Nonantola, P_
. Persona_3
Pag. 3 di 4 Con riferimento al quantum, tenuto conto delle relazioni medico-legali e della tipologia delle lesioni subite dalla danneggiata, si ritiene equa la somma corrisposta da parte attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1838/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna CP_1
alla corresponsione in favore di della Parte_4
somma di € 8.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del risarcimento erogato (31.03.2016) al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_4 delle spese di giudizio che liquida nella somma di €
[...]
5.077,00=, oltre accessori, per competenze ed € 360,35= per spese vive.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4