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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2024, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15757/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15757/2023
Oggi 30 aprile 2024 davanti al dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. Alessandro Galleani in sostituzione dell'avv. BRUNITTO Parte_1
PASQUALE; per l'avv. Giovanni Luca Ferrara in sostituzione dell'avv. CP_1 Parte_2
ROTONDARO SIMONA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società e per l'effetto Controparte_2 annullare il decreto ingiuntivo n. 3103/2023, reso nel procedimento avente R.G.
n.22015/2022 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Massari in data 31/01/2023 e notificato in data 24/02/2023;
b) con vittoria di spese e competenze di procuratore per il presente procedimento.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvedere:
- preliminarmente, acquisire telematicamente il fascicolo monitorio iscritto al nr. RG AC
22015/2022;
- di poi, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3101/2023, atteso che l'opposizione non si fonda su prova scritta e, comunque, il credito non è contestato nel suo totale ammontare;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione per tutte le motivazioni in atti e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3101/2023;
- condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. la in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1 favore di di una somma da liquidare in via equitativa;
Parte_3
pagina 1 di 5 - in ogni caso, condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 in al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari Parte_3 Parte_4 di causa.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15757/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNITTO Parte_1 P.IVA_1
PASQUALE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_2
ROTONDARO SIMONA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 12.148,00, oltre interessi legali di mora, vantato da ora Controparte_2 [...]
nei confronti di a titolo di premi di proroga dovuti per gli Parte_3 Parte_1
anni 2020, 2021 e 2022 in forza di quattro polizze fideiussorie.
Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3101/2023, qui opposto;
con il decreto è stato ingiunto anche un coobbligato, che non è parte di questo giudizio.
2. Parte attrice ha in primo luogo dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo perché emesso in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, con specifico riferimento al profilo della certezza, liquidità ed esigibilità dell'importo ingiunto, ed ha anche denunciato come insufficiente la prova fornita in sede monitoria.
La doglianza, come formulata, è infondata.
Infatti, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il merito della pretesa creditoria e non la legittimità dell'emissione del provvedimento, di modo che le contestazioni esclusivamente formali circa la prova offerta in sede monitoria sono di per sé ininfluenti.
A ciò si aggiunga che, contrariamente alla difesa svolta, l'opposta ha adeguatamente provato il proprio credito in base ai principi della responsabilità contrattuale, dal momento che ha dimostrato il titolo della sua pretesa, cioè la stipulazione di quattro polizze fideiussorie, nn. 798919, 1356622, 1391142 e 1431960, con le relative scadenze per il pagamento dei premi di proroga (cfr. all. 2, 3, 5, 6, conv.), ed ha allegato l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. SU 13533/2001).
3. Nel merito, le contestazioni dell'opponente hanno riguardato i premi di proroga relativi solo a due polizze, la n. 798919 del 5/11/2015 e la n. 1431960 del 11/4/2019, di modo che il residuo credito è pacifico perché incontestato.
In relazione alle due polizze indicate, l'ingiunta ha dedotto di aver inviato all'opposta in data 11/2/2021 due PEC con le quali ha richiesto lo svincolo delle suddette polizze, attribuendo a tale comunicazione un'efficacia liberatoria.
pagina 3 di 5 La difesa è infondata.
In primo luogo parte convenuta ha contestato la ricezione delle due PEC e sul punto l'opponente ha prodotto solo due lettere in formato in PDF (v. doc. 2 e 3 att. e anche docc.
1 e 2 depositati il 21/11/2023), ma non ha prodotto le mail. In particolare non sono prodotte né la ricevuta di accettazione, né la ricevuta di avvenuta consegna. In presenza di una specifica contestazione dell'opposta, la mancanza delle ricevute non consente di ritenere provato né l'invio, né la ricezione delle PEC.
Inoltre va tenuto presente che la sola richiesta di svincolo non fa venire meno l'obbligo di pagare i premi di proroga. Infatti l'art. 3 delle condizioni della polizza n. 1431960 prevede che (v. doc. 6 conv.) “Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante: a. Il certificato di ultimazione dei lavori;
b. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
c. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il
Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.”
Per quanto riguarda la polizza n. 798919 (v. doc. 2 conv.), la stessa è stata emessa in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con d.m. n. 123/2004, relativo alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, le cui condizioni sono espressamente richiamate e, ai fini della liberazione, contengono previsioni analoghe a quelle sopra riportate. In particolare, rileva l'art. 2, in base al quale l'efficacia della garanzia “b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.”
In conclusione, quindi, l'opponente non ha fornito la prova, a suo carico, della cessazione della garanzia o della liberazione del garante, di modo che i premi di proroga sono dovuti.
Il decreto opposto deve, pertanto, essere confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 144/2022, trattandosi di causa documentale e non complessa.
pagina 4 di 5 L'infondatezza delle tesi difensive di parte attrice non è sintomatica di una azione promossa con colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., invocata da parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3101/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 aprile 2024
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15757/2023
Oggi 30 aprile 2024 davanti al dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. Alessandro Galleani in sostituzione dell'avv. BRUNITTO Parte_1
PASQUALE; per l'avv. Giovanni Luca Ferrara in sostituzione dell'avv. CP_1 Parte_2
ROTONDARO SIMONA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società e per l'effetto Controparte_2 annullare il decreto ingiuntivo n. 3103/2023, reso nel procedimento avente R.G.
n.22015/2022 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Massari in data 31/01/2023 e notificato in data 24/02/2023;
b) con vittoria di spese e competenze di procuratore per il presente procedimento.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvedere:
- preliminarmente, acquisire telematicamente il fascicolo monitorio iscritto al nr. RG AC
22015/2022;
- di poi, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3101/2023, atteso che l'opposizione non si fonda su prova scritta e, comunque, il credito non è contestato nel suo totale ammontare;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione per tutte le motivazioni in atti e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3101/2023;
- condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. la in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1 favore di di una somma da liquidare in via equitativa;
Parte_3
pagina 1 di 5 - in ogni caso, condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 in al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari Parte_3 Parte_4 di causa.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15757/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNITTO Parte_1 P.IVA_1
PASQUALE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_2
ROTONDARO SIMONA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 12.148,00, oltre interessi legali di mora, vantato da ora Controparte_2 [...]
nei confronti di a titolo di premi di proroga dovuti per gli Parte_3 Parte_1
anni 2020, 2021 e 2022 in forza di quattro polizze fideiussorie.
Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3101/2023, qui opposto;
con il decreto è stato ingiunto anche un coobbligato, che non è parte di questo giudizio.
2. Parte attrice ha in primo luogo dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo perché emesso in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, con specifico riferimento al profilo della certezza, liquidità ed esigibilità dell'importo ingiunto, ed ha anche denunciato come insufficiente la prova fornita in sede monitoria.
La doglianza, come formulata, è infondata.
Infatti, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il merito della pretesa creditoria e non la legittimità dell'emissione del provvedimento, di modo che le contestazioni esclusivamente formali circa la prova offerta in sede monitoria sono di per sé ininfluenti.
A ciò si aggiunga che, contrariamente alla difesa svolta, l'opposta ha adeguatamente provato il proprio credito in base ai principi della responsabilità contrattuale, dal momento che ha dimostrato il titolo della sua pretesa, cioè la stipulazione di quattro polizze fideiussorie, nn. 798919, 1356622, 1391142 e 1431960, con le relative scadenze per il pagamento dei premi di proroga (cfr. all. 2, 3, 5, 6, conv.), ed ha allegato l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. SU 13533/2001).
3. Nel merito, le contestazioni dell'opponente hanno riguardato i premi di proroga relativi solo a due polizze, la n. 798919 del 5/11/2015 e la n. 1431960 del 11/4/2019, di modo che il residuo credito è pacifico perché incontestato.
In relazione alle due polizze indicate, l'ingiunta ha dedotto di aver inviato all'opposta in data 11/2/2021 due PEC con le quali ha richiesto lo svincolo delle suddette polizze, attribuendo a tale comunicazione un'efficacia liberatoria.
pagina 3 di 5 La difesa è infondata.
In primo luogo parte convenuta ha contestato la ricezione delle due PEC e sul punto l'opponente ha prodotto solo due lettere in formato in PDF (v. doc. 2 e 3 att. e anche docc.
1 e 2 depositati il 21/11/2023), ma non ha prodotto le mail. In particolare non sono prodotte né la ricevuta di accettazione, né la ricevuta di avvenuta consegna. In presenza di una specifica contestazione dell'opposta, la mancanza delle ricevute non consente di ritenere provato né l'invio, né la ricezione delle PEC.
Inoltre va tenuto presente che la sola richiesta di svincolo non fa venire meno l'obbligo di pagare i premi di proroga. Infatti l'art. 3 delle condizioni della polizza n. 1431960 prevede che (v. doc. 6 conv.) “Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante: a. Il certificato di ultimazione dei lavori;
b. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
c. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il
Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.”
Per quanto riguarda la polizza n. 798919 (v. doc. 2 conv.), la stessa è stata emessa in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con d.m. n. 123/2004, relativo alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, le cui condizioni sono espressamente richiamate e, ai fini della liberazione, contengono previsioni analoghe a quelle sopra riportate. In particolare, rileva l'art. 2, in base al quale l'efficacia della garanzia “b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.”
In conclusione, quindi, l'opponente non ha fornito la prova, a suo carico, della cessazione della garanzia o della liberazione del garante, di modo che i premi di proroga sono dovuti.
Il decreto opposto deve, pertanto, essere confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 144/2022, trattandosi di causa documentale e non complessa.
pagina 4 di 5 L'infondatezza delle tesi difensive di parte attrice non è sintomatica di una azione promossa con colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., invocata da parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3101/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 aprile 2024
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5