Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione
Europea, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel./est.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 5366/2023, promossa da: nato il [...], in [...], c.f. , Parte_1 P.IVA_1 residente in [...], rappresentato e difeso in virtù del mandato allegato al presente atto, dagli avocati Enrico Varali (c.f.
) e Beatrice Rigotti (c.f. ) del C.F._1 CodiceFiscale_2
Foro di Verona, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Verona, Via
Basso Acquar, n.127/B;
-ricorrente- contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63,
Venezia
-resistente- avverso il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Verona del giorno
13.03.2023, notificato in pari data, con il quale veniva disposta l'espulsione amministrativa del ricorrente dal territorio dello Stato italiano, ex art. 13 comma
2 lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Nel merito: accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità con il conseguente
Per parte resistente:
Alla luce di quanto dedotto, si chiede: in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale del Tribunale Sezione specializzata di
Venezia a favore del Giudice di Pace di Venezia;
in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché tardivo;
nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato, come l'istanza cautelare. Spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ha adito il Tribunale di Venezia in data 12/04/2023, rappresentando: di essere familiare a carico della sorella Parte_2
, cittadina italiana, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 30/2007; di aver
[...] perciò formulato, in data 19.05.2022, richiesta per il rilascio della relativa carta di soggiorno;
di essersi recato, il 13.03.2023, presso gli Uffici della
Questura di Verona al fine di conoscere lo stato del proprio procedimento;
che in tale circostanza, la Questura di Verona ha provveduto a notificargli il rigetto della propria istanza e, contestualmente, il provvedimento di espulsione dal territorio emesso dal Prefetto di Verona ex art. 13, co.2, 1.b) del il conseguente ordine di lasciare il territorio emesso dal Questore di Verona;
di aver impugnato dinnanzi al Tribunale di Venezia – Sez.
Specializzata in materia di immigrazione, il provvedimento di diniego di rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, ex art. 10 del D.lgs. n.
30/2007 (R.G. n. 5195/2023); di aver altresì impugnato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona, oggetto del presente giudizio, per i seguenti motivi: Preliminarmente: sulla nullità del provvedimento di espulsione per omessa delega prefettizia al Vice Prefetto: incompetenza funzionale del funzionario prefettizio, ex art. 13, co. 2 TUI;
Nel merito: sulla violazione dell'art. 13, co. 2 bis e art. 19, co. 2, lett. c) del d.l.vo 286/1998 – illegittimità del decreto di espulsione.
In data 01/12/2023 si è costituito il , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace;
la tardività del ricorso;
nel merito contestando le deduzioni difensive del ricorrente.
Pag. 2 di 6 Il procedimento veniva originariamente assegnato al giudice onorario appartenente all'ufficio del processo del Tribunale di Venezia che, con provvedimento del 05/12/2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente fissando l'udienza di discussione del merito della causa. In seguito a plurimi rinvii disposti su istanza di parte nelle more della definizione del giudizio di impugnazione avverso il diniego della di Verona al rilascio della carta di CP_3 soggiorno – nel quale è stata altresì formulata, in via subordinata, domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.lgs.
286/1998, nonché, in via di ulteriore subordine, domanda di riconoscimento della protezione speciale –, con provvedimento del
16/12/2024, il GOP, “considerata la pendenza del procedimento di RG.
5195/23 afferente la domanda di protezione speciale rimessa al collegio per questioni di competenza;
rilevata, pertanto, nel presente procedimento, la propria incompetenza ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, d.lgs. n. 13/2007, in correlazione con quanto disposto dall'art. 3, comma 3 dello stesso decreto, in forza dei quali competente a conoscere le controversie aventi ad oggetto i casi di protezione internazionale ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione è il Tribunale ordinario, Sezione specializzata, ma in composizione collegiale”, ha disposto la rimessione del fascicolo al
Presidente del Tribunale per la riassegnazione del procedimento.
Con provvedimento del 18/12/2024, il Presidente del Tribunale n. q. di
Presidente della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale ha disposto la rimessione della causa “al giudice del rito collegiale, sia per la prevalenza del principio generale della prevalenza del rito collegiale, non potendo applicarsi il criterio della causa con maggiore anzianità di iscrizione, su quello monocratico in caso di connessione, di cui è espressione l'art. 281 nonies c.p.c. (che, anche se non applicabile al caso di specie, costituisce;
comunque norma che enuncia un principio estensibile ai provvedimenti ex art. 274 c.p.c.) sia perché ad un magistrato onorario non potrebbe essere assegnato un procedimento di competenza del collegio”.
La causa – non ravvisatisi i presupposti di connessione paventati e comunque non ravvisatisi i presupposti per la trattazione congiunta dei due giudizi in questione, essendo quello odierno di pronta definizione, per le
Pag. 3 di 6 ragioni di cui infra – è stata infine riservata in decisione al Collegio all'esito dell'udienza di discussione, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte, depositate nel rispetto dell'assegnato termine perentorio del
29/04/2025.
*
Rilevata la tempestività del ricorso, conformemente a quanto sostenuto dal ricorrente con deduzioni e produzioni accettate anche dalla controparte che ha infatti rinunciato alla relativa eccezione (cfr. nota del 29/04/2025), dev'essere affermata l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di Verona, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di rito. Conseguentemente dev'essere altresì revocata l'ordinanza con cui, in data 05/12/2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Invero, oggetto del presente giudizio è l'impugnazione avverso il decreto di espulsione ex art. 13 comma 2 lett. b) D.Lgs. 286/98, emesso dal Prefetto di Verona il 13/03/2023.
Ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 150/2011, è inequivocabilmente competente a conoscere dell'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Le argomentazioni contrarie del ricorrente, a sostegno della competenza dell'adito Tribunale, non hanno pregio alcuno.
Inconferente è il riferimento al disposto di cui all'art. 1, co.
2-bis, d.l. n.
241/2004.
Ora, il co. 2 del suddetto articolo stabilisce espressamente che “Al comma
8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: 'tribunale in composizione monocratica' sono sostituite dalle seguenti: 'giudice di pace'”, mentre il co.
2-bis invocato dal ricorrente prevede che “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo
31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Pag. 4 di 6 Si è già dato conto di quale sia l'oggetto dell'odierno giudizio e certo esso non rientra nelle ipotesi contemplate dal comma 6 dell'articolo 30 e dal comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Né
l'odierno giudizio ha ad oggetto la convalida di un provvedimento del
Questore ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. cit., né l'impugnato provvedimento prefettizio può essere oggetto di convalida.
Miglior sorte non incontra il tentativo del ricorrente di radicare l'odierna controversia presso il Tribunale di Venezia, per la pretesa sussistenza di ragioni di connessione con il già menzionato procedimento (R.G. n.
5195/2023), instaurato al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio della carta di soggiorno o, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi familiari o il riconoscimento della protezione speciale.
L'art. 40, co. 6, c.p.c. consente, infatti, in deroga alle ipotesi di competenza funzionale, la possibilità di proporre innanzi al Tribunale, affinché sia decisa nello stesso processo, una causa di competenza del giudice di pace che presenti ragioni qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36) con altra causa di competenza del Tribunale.
La disposizione in questione non contempla a ben vedere né l'ipotesi della sola connessione soggettiva, né l'ipotesi del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi qualificate di connessione pur menzionate dalla norma in parola, nemmeno l'ipotesi di cui all'art. 34 c.p.c., come vorrebbe invece il ricorrente (“l'art. 19, comma 1, d.l.vo 286/1998, ribadisce il principio di non refoulement e di rispetto dei diritti e delle libertà democratiche così come previsti dalla nostra Carta costituzionale e dagli obblighi internazionali, giusta la dizione dell'art. 5, comma 6, d.l.vo 286/1998. Nella fattispecie, il ricorrente rivendica un diritto all'unità familiare ed il diritto al rispetto alla vita familiare, cosicché tale domanda è pregiudiziale rispetto al diritto dello stato ad allontanare un cittadino straniero”, cfr. nota del 29/04/2025), posto che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non anche a quella in senso logico-giuridico, qual è, a tutto voler concedere, quella prospettata dal ricorrente (Cass., n. 41895/2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa
Pag. 5 di 6 complessità, dell'attività difensiva effettivamente espletata e della sostanziale assenza di una fase istruttoria. Il che giustifica la liquidazione delle rimanenti fasi sulla scorta dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
1. DICHIARA l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Verona, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge;
2. REVOCA il provvedimento del 05/12/2023, comunicato in pari data, con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
3. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla controparte costituita le spese processuali che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
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