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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13160 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
PROSECUZIONE DEL VERBALE DI UDIENZA del 25 settembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Ornella Baiocco, all'udienza de l25/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56935 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020.in assenza della parte allontanatasi dopo la discussione (Cassazione sez. II, 26/09/2018, n.22892).
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
– giusta procura – dall'avvocato RUGGIERO STEFANO, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in VIA DI SANTA COSTANZA, 2 00198
ROMA, giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del primo grado.
- APPELLANTE -
E
(C.F. o P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore,
- APPELLATA CONTUMACE –
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1435/20 emessa dal G.d.P. di Roma,
depositata il 5.2.2020 non notificata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, la sig. proponeva Pt_1
opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Roma avverso cinque ordinanze ingiuntive emesse dal Prefetto di Roma e precisamente: 1) n. 91180095230,
n. 91180095231, n. 91180095232, n. 91180095233 e n. 91180095234, tutte del 24.5.2019, in quanto in qualità di proprietario del veicolo tg. FE739DS
“accedeva nella zone a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione” o
“circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici”.
L'opponente impugnava le ordinanze ingiunzione, per i seguenti motivi : a) la tardività dell'emissione delle ordinanze ingiuntive;
b) la violazione dell'art. 9
comma 3 DL 244/16 convertito in legge del 27.2.17 n. 19 che aveva sospeso fino al 31.12.2018 l'art. 5 bis della legge quadro 21/92; c) ordinanza emessa da persona non abilitata;
d) la titolarità di licenza NCC e di autorizzazione rilasciata da Roma Capitale e buona fede e) mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
f) omessa indicazione del numero di matricola del misuratore utilizzato per il rilievo;
g) mancata sottoscrizione dei verbali impugnati da parte degli agenti accertatori;
h)
mancanza di conformità delle copie notificate all'originale; i) decadenza;
chiedendone l'annullamento.
Si costituiva Roma Capitale, la quale eccepiva che la mancata audizione non era motivo di nullità; che i termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, qualora il ricorso fosse stato notificato al Prefetto, era di 210
giorni, mentre se notificato all'organo accertatore era di 180 giorni;
che peraltro nel caso di convocazione per l'audizione, il termine era sospeso tra la notifica della convocazione e la data dell'audizione, sicchè le ordinanze erano state emesse nei termini;
che la motivazione era tutt'altro che carente;
che sussistevano tutti i presupposti della violazione contestata e che la firma autografa del Vice prefetto era sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 DLVO 39/93.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 1435/20, rigettava il ricorso, ritenendo che
Roma Capitale avesse correttamente elevato le sanzioni amministrative e le ordinanze ingiuntive e compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, la sig. proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1. OMESSA E/O CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA TARDIVITA' DELL'EMISSIONE DELLE ORDINANZE
INGIUNTIVE.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui, in modo laconico, aveva affermato la sussistenza del rispetto dei termini, senza verificare che il ricorso in via amministrativa, era stato ricevuto, dall'organo accertatore in data
28.8.18 (documento n. 2 fascicolo di parte ricorrente) mentre le ordinanze ingiuntive erano state emesse il 24.5.19, né Roma Capitale aveva depositato alcuna documentazione idonea a provare con certezza l'invio e la ricezione di
una eventuale convocazione di audizione dell' appellante. Pertanto, riteneva che la sentenza andasse riformata in accoglimento del primo motivo,
annullando le ordinanze ingiuntive e condannando la P.A. alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL SECONDO MOTIVO DI
RICORSO (VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3 DL 244/16
CONVERTITO IN LEGGE 27.2.17 N. 19)
Censurava altresì l'omessa motivazione in ordine alla sospensione dell'art. 5
bis legge 21/92 fino al 31.12.2018. In primo grado, infatti, l'opponente aveva rilevato che era stata approvata la legge n. 19 del 27 febbraio 2017 recante la conversione con modificazioni del decreto-legge 244/16 (cd decreto mille proroghe) che aveva disposto la sospensione dell'efficacia dell'art. 29 comma
1 quater del D.L 207/08 fino al 31.12.17 ed ora con l'approvazione della legge di bilancio, fino al 31.12.18 (art.1 comma 1134 L. 27.12.17 n. 205).
Assumeva infatti che non fossero attualmente in vigore, perché sospese fino al 31.12.2018, le modifiche introdotte alla legge quadro e, in particolare, per quel che riguardava il caso di specie, anche l'art. 5 bis che prevedeva nella sua formulazione “per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o,
specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazione rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione.
3. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA TITOLARITÀ DI
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA ROMA CAPITALE
Anche sotto tale profilo lamentava che il Giudice di prime cure aveva omesso
ogni motivazione. In primo grado, infatti, l'opponente aveva evidenziato che la società ricorrente, titolare di licenza NCC e di regolare permesso anche nell'anno 2017, aveva fatto richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in scadenza nel 2017, ma aveva digitato erroneamente le ultime due cifre della targa in questione. Unitamente alla richiesta di rinnovo aveva allegato licenza e libretto di circolazione. Ebbene Roma Capitale, nonostante ciò, non aveva effettuato il normale controllo di corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto documentato e richiesto immediatamente chiarimenti alla medesima,
la quale dunque sveva agito in presenza della buona fede.
4. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL SESTO MOTIVO DI
RICORSO (MANCATA DIMOSTRAZIONE E CARENZA DELLA
CORRETTA FUNZIONALITÀ DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO)
La sig.ra in primo grado, aveva rilevato che per garantire il Parte_1
perfetto funzionamento delle apparecchiature, laddove le stesse vengano fatte funzionare senza l'ausilio dell'Organo accertatore, la legge richiede espressamente che la Pubblica Amministrazione sia tenuta ad osservare tutte le condizioni previste dal Ministero delle Infrastrutture, per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature. Dai verbali di accertamento e dalle stesse ordinanze ingiuntive, non era invece dato sapere se tali apparecchiature fossero state periodicamente revisionate e perfettamente funzionanti, con conseguente annullamento dei verbali e delle ordinanze ingiuntive. Nei verbali di accertamento, in relazione alla strumentazione elettronica utilizzata, non veniva indicata alcuna condizione di funzionamento del dispositivo stesso
5. OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL SETTIMO MOTIVO DI
RICORSO (INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DEL
MISURATORE UTILIZZATO PER IL RILIEVO)
Deduceva l'appellante che in primo grado aveva eccepito che nei verbali di contestazione “de quo” era stato omesso il numero di Matricola del dispositivo utilizzato per i rilievi. Pertanto, non era possibile risalire a posteriori e con assoluta certezza all'unità utilizzata, al fine di verificarne il corretto stato di manutenzione periodica di funzionalità e taratura, come previsto per legge.
6. ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CARENZA
DI POTERE DEL VICE PREFETTO AD EMETTERE LE ORDINANZE
INGIUNTIVE.
Eccepiva che la non aveva depositato alcuna delega Controparte_1
attestante il potere del Vice Prefetto di firmare l'ordinanza CP_2
ingiuntiva, con l'ovvia conseguenza che le ordinanze ingiuntive emesse dovevano essere annullate.
Pertanto, così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -in riforma integrale della sentenza n. 1435/2020 emessa dal Giudice
di Pace di Roma, dott.ssa Matacchioni, pubblicata il 5.2.2020 e in accoglimento dell'appello proposto:
1. in riforma della sentenza di primo grado, annullare le ordinanze ingiuntive impugnate per tutti i motivi esposti e,
per l'effetto, condannare la , in persona del Prefetto pro- Controparte_1
tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali (15%) ed oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
restava contumace. CP_3
Veniva fissata udienza di discussione al 25.9.2025 e il difensore dell'appellante si riportava alle conclusioni di cui al ricorso.
Ebbene, il primo motivo è infondato, in quanto dalla stessa documentazione depositata dall'appellante, si evince per tabulas che il ricorso al Prefetto è
stato depositato presso l'organo accertatore, sicchè il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è di 180 giorni dalla data in cui perviene all'organo accertatore.
Il ricorso al Prefetto è stato depositato all'organo accertatore il 28.8.2018 e quindi il termine di 180 giorni per emettere le ordinanze ingiunzione sarebbe andato a scadere il 28.2.2019. Tuttavia, vi è prova in atti sia della richiesta di audizione, sia della regolare ricezione della convocazione avvenuta il
7.11.2018 per l'audizione fissata per il 4.3.2019, alla quale la ricorrente non si
è presentata. Ne consegue, che il termine è rimasto sospeso dal 7.11.2018 al
4.3.2019 e pertanto le ordinanze ingiunzione emesse il 24.5.2019.non sono tardive e non possono ritenersi accolti i ricorsi, così come correttamente affermato dal giudice di pace.
Quanto al secondo motivo di impugnazione invece, lo stesso è fondato e va accolto.
Invero, non vi è contestazione sul fatto che la signora fosse Pt_1
intestataria di licenza NCC rilasciata dal Comune di Velletri, nonché di permessi a circolare nel territorio di Roma rilasciato nel 2017 e nel 2018.
Ebbene l'illecito contestatole è la violazione dell'arrt.7 del C.d.S. ovvero di aver circolato, nella corsia riservata ai mezzi pubblici nei giorni 15.2.2018 e
16.2.2018.
A tal proposito si osserva che l'art.7 del C.d.S. statuisce che nei centri abitati i
comuni possono riservare strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico, al fine di favorire la mobilità urbana. Il coordinamento di detta norma con la L.21/92, comporta l'equiparazione del servizio di noleggio con conducente a quella di ogni altro servizio pubblico. Invero l'art.11 della legge citata, prevede che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.
Premessa dunque l'equiparazione dei titolari di licenza NCC ai taxi ed agli altri servizi pubblici di trasporto, in virtù della Legge n.19 del 2017, erano state sospese fino al 31.12.2017, le modifiche introdotte con la L.21/92 ed in particolare l'art.5 bis, che disponeva che per il servizio di noleggio con conducente, i comuni potevano prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio all'interno delle aeree a traffico limitato da parte di titolari di autorizzazione rilasciata da altri comuni, come nel caso di specie (
Velletri), mediante preventiva comunicazione.
Tuttavia, con l'approvazione della legge di bilancio (L.205/17), la suddetta sospensione è stata prorogata fino al 31.12.18. Pertanto, all'epoca delle contestate violazioni, non erano in vigore, perché sospese fino al 31.12.2018,
le modifiche introdotte alla legge quadro e, in particolare, per quel che riguarda il caso di specie, anche l'art. 5 bis, che prevedeva che “per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazione rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione…”.
Pertanto, le ordinanze ingiunzione impugnate vanno annullate, per
insussistenza dei presupposti delle violazioni al C.d.S. contestate.
In base al principio della ragione più liquida, l'accoglimento del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altro motivo.
La sentenza va pertanto riformata e in accoglimento dell'appello, annullate le ordinanze impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22 scaglione 0-110,00
esclusa la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica
nella persona del giudice Baiocco Ornella, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1435/20 Parte_1
emessa dal G.d.P. di Roma, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla
le ordinanze ingiunzione n. 91180095230, n. 91180095231, n.
91180095232, n. 91180095233 e n. 91180095234, emesse dal
Prefetto di Roma il 24.5.2019;
2) Condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di lite
sostenute da in primo grado, che si liquidano in Parte_1
euro 278,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali
ed euro 50,00 per spese vive, nonché alla refusione delle spese di
lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si
liquidano in euro 500,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso
spese generali ed euro 64,50 per spese vive, con attribuzione al
procuratore antistatario.
Roma 25.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco