Versione
20 giugno 1975
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1 gennaio 1999
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Art. 28. Percentualizzazione del contributo base
L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni e integrazioni, e' soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:
0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.
Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.
L' articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' abrogato. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b) che "i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all' articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che "il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all' articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 , e successive modificazioni e integrazioni".
L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni e integrazioni, e' soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:
0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.
Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.
L' articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' abrogato. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b) che "i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all' articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che "il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all' articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 , e successive modificazioni e integrazioni".
Commentari • 2
- 1. ASpI: circolare Inps sulla contribuzioneMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 17 dicembre 2012 · 0.79644877
L'Inps con circolare numero 140 del 14 dicembre 2012, illustra l'ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, (ASpI). La legge di riforma del mercato del lavoro, (Legge 192/2012), all'articolo 2, comma 1, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2023, n. 1906Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. Raffaella Genovese Presidente Est. Dott. Vincenza Totaro Consigliere Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 8.5.2023 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3102/2020 r. g. sez. lav., vertente tra Parte_1 , in persona del legale rapp.te pro-tempore, _2 in persona del Presidente pt, rapp.to e difeso dall'avv. Cristina Grappone, elett.te dom.to in Napoli Via Ferraris n.4. -appellante E CP_1 , rappresentato …Leggi di più...
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