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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2 Parte_2
[...] CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 20025 ad ore 9:25 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. GALVANI DR, oggi sostituito dall'avv. ALESANDRO Parte_1
BRANDONI
Per l'avv. MARCOBELLI GIULIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per 'avv. MARCOBELLI GIULIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_3
Per l'avv. MARCOBELLI GIULIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
pagina 1 di 12 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:30, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 15:35.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALVANI Parte_1 C.F._1
DR, elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica n. 1/A - 60121 Ancona presso il difensore avv. GALVANI DR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOBELLI Controparte_1 C.F._2
GIULIO, elettivamente domiciliato in Viale della Vittoria n.155 - 60035 JE presso il difensore avv.
MARCOBELLI GIULIO
PAOLO PIOMBETTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOBELLI C.F._3
GIULIO, elettivamente domiciliato in Viale della Vittoria n.155 - 60035 JE presso il difensore avv.
MARCOBELLI GIULIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
MARCOBELLI GIULIO, elettivamente domiciliato in Viale della Vittoria n.155 - 60035 JE presso il difensore avv. MARCOBELLI GIULIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
pagina 3 di 12 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 [...]
di servitù di passaggio sul fondo di proprietà del Sig. ; In subordine, CP_4 Parte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e di servitù di passaggio con mezzi agricoli di ingombro superiore a CP_3 Controparte_4
2,72 mt sul fondo di proprietà del Sig. ; In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi Parte_1 in cui venisse accertata l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a tutela della propria proprietà, di installare sul tratto stradale in questione un Parte_1 cancello automatico con modalità atte a garantire il passaggio dei resistenti e l'installazione di alcuni limitatori/dissuasori di velocità, con ogni consequenziale statuizione. Ed, in ogni caso, dichiarare inammissibile, irricevibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto “iure domini” o in via subordinata “iure servitutis” all'utilizzo del tratto di strada in questione promossa dai Sig.ri e e così ogni avversa Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
domanda, pretesa, conclusione e richiesta istruttoria e quindi respingerle tutte, con ogni consequenziale statuizione”.
Parti convenute
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona adito, contrariis reiectis respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, le domande avanzate dal Sig. con atto di citazione Parte_1
14/2/2022; in via riconvenzionale = previo accertamento, in via puramente incidentale / in via di eccezione riconvenzionale, del diritto “iure domini”, o in linea meramente gradata, “iure servitutis”, in capo ai Sigg. , e di utilizzare il tratto di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 strada vicinale che attraversa i fondi di proprietà dell'attore (censiti al Catasto Terreni del Comune di
JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57), tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli, inibire al Sig. la possibilità di installare unilateralmente - senza il consenso degli Parte_1
altri comunisti o titolari di diritto di passaggio sulla strada vicinale che collega le due Vie pubbliche denominate Montessecco e - sul tratto di strada in questione limitatori o dissuasori di Persona_1
velocità, cancelli e paletti atti a impedire il passaggio dei mezzi agricoli (con larghezza anche superiore a 2,72 mt) nel rispetto dei limiti all'utilizzo della cosa comune sanciti dall'art. 1102 c.c. o dalla effettiva portata e intensità della servitù di passaggio acquisita a titolo originario tramite usucapione e risultante dal compendio istruttorio;
in ogni caso = condannare l'attore al pagamento delle spese, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, e del compenso professionale”.
Svolgimento del procedimento
pagina 4 di 12 conveniva in giudizio in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...] innanzi l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_4 all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 [...]
di servitù di passaggio sul fondo di proprietà del Sig. ; In subordine, CP_4 Parte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e di servitù di passaggio con mezzi agricoli di ingombro superiore a CP_3 Controparte_4
2,72 mt sul fondo di proprietà del Sig. ; In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi Parte_1 in cui venisse accertata l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a tutela della propria proprietà, di installare sul tratto stradale in questione un Parte_1 cancello automatico con modalità atte a garantire il passaggio dei resistenti e l'installazione di alcuni limitatori/dissuasori di velocità, con ogni consequenziale statuizione”.
In data 23.05.2022, si costituivano i convenuti promuovendo domanda riconvenzionale di accertamento del diritto “iure domini” o in via subordinata “iure servitutis” all'utilizzo del tratto di strada oggetto della domanda attorea, i quali concludevano come sopra riportato.
All'udienza del 31.10.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI°, c.p.c..
All'esito delle memorie istruttorie e a scioglimento della riserva assunta, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti come da provvedimento.
Esaminati i testimoni sui capitoli ammessi, all'esito delle prove orali veniva disposta apposita CTU, la quale veniva affidata all'ing. la quale provvedeva a depositare il proprio elaborato Persona_2
peritale.
Con provvedimento del 11.12/2024, stante l'infruttuosità di un tentativo conciliatorio extragiudiziale tra le parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione di udienza per pc e discussione ex art. 281 sexies c.p.c e termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Al fine della decisione in merito alle domande di “negatoria servitutis” formulate da parte attrice, si è ritenuto opportuno determinare preliminarmente la natura della strada oggetto di causa, la quale collega due vie pubbliche sita nel Comune di JE, precisamente denominate Via Del Burrone e Via
Montesecco.
Il CTU nominato, ing. nella propria Relazione Tecnica d'Ufficio, sul punto si è così Persona_2 espresso (cfr. pp. 29 e 30 dell'elaborato peritale): “Per accertare la genesi della strada, sono state consultate le mappe storiche catastali, reperite presso la Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio
pagina 5 di 12 Provinciale-territorio, Servizi catastali, risalenti al primo impianto del Catastale Provinciale di
Ancona istituito tra il 1937 e il 1939, dalle quali si è rilevata la presenza sia dell'attuale strada urbana di Via Montesecco, che era denominata “Via Cappuccini Vecchi”, sia di Via del Burrone, che era indicata come “Strada Vicinale di Monte Cappone”, sia della strada in questione, trasversale alle precedenti due. Pertanto, la strada si presentava così come constatato sul posto in sede di operazioni peritali già in data anteriore al 1937. In merito alla natura della strada si può affermare che la strada
è agraria ovvero creata “ex collatione privatorum agrorum”, mediante conferimento di porzioni di fondi contigui, posta a cavallo tra terreni agricoli per consentire ai singoli proprietari di raggiungere i loro fondi con mezzi e animali, localizzata in contesti rurali, ed è anche “vicinale privata” ovvero una strada di proprietà privata, poste al di fuori dei centri abitati, costituita mediante apporti di terreno da parte dei proprietari. La destinazione privatistica della strada è anche dimostrata dal Comune di JE che, in data 05.07.2017 prot. n. 39545, ha rilasciato, su richiesta della Sig.ra il cui erede è oggi Per_3
il Sig. una dichiarazione con la quale attesta che la strada in questione sia “vicinale Parte_1 privata” e “gravata unicamente da iure communionis tra i vari frontisti e/o proprietari”. Da quanto desunto dagli atti e dagli incontri in sede di operazioni peritali, la manutenzione della strada è, infatti,
a carico esclusivo dei frontisti, dei diversi proprietari inclusi coloro che utilizzano la strada in esame per raggiungere le strade urbane”.
Il raggiungimento di tali conclusioni da parte del CTU nominato appare allo scrivente privo di rilievi e perfettamente esaustivo, con la conseguenza che non risulta necessario alcun richiamo dal consulente stesso a chiarimenti.
Posto quanto sopra, avendo il CTU, pertanto, dopo appositi studi presso pubblici uffici, dedotto l'esistenza della formazione di una via agraria ex collatione privatorum agrorum, affermando che il suo sedime faceva parte, in origine, dei fondi dei proprietari latistanti e sia stato da essi distaccato e conferito, appunto, allo scopo di creare una strada liberamente utilizzabile dai frontisti (cfr. Cass. Civ.,
n.8534 del 19.10. 1994), non appaiono dubbi che la strada oggetto di causa ha avuto origine in tal senso.
Pur in assenza di una prova specifica sul punto, il suddetto esame unitamente alla c.d. “presunzione semplice” desumibile dal prolungato uso, anche se periodico (in base alle esigenze agrarie) della suddetta strada da parte dei proprietari dei fondi frontisti e dall'esito del giudizio possessorio (RG
3211/2016) intercorso tra le parti ovvero aventi causa, pur essendo lo stesso limitato ad una valutazione di carattere possessorio e non petitorio, nonché, da ultimo, dalla circostanza che lo stesso Comune di
JE, con nota prot. 39545 del 05.07.2017 (cfr. documento in atti) ebbe a rilasciare, su richiesta della
Sig.ra il cui erede è oggi l'attore, una dichiarazione con la quale attesta che la strada in questione Per_3
pagina 6 di 12 sia una “vicinale privata”, la quale risulta “gravata unicamente da iure communionis tra i vari frontisti e/o proprietari”, sostengono le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU.
Come noto, infatti, la via agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, dà luogo tra i proprietari latistanti ad una comunione avente le caratteristiche della “communio incidens”, onde il transito attraverso di essa avviene non “iure servitutis”, ma bensì “iure proprietatis” (cfr. Cass. Civ. n.11842 del 26.11.1997).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'insorgenza di detta comunione sulla strada oggetto di causa sia derivata dalla circostanza che tutti i proprietari confinanti hanno, in vario modo o misura, contribuito in passato a conferire il sedime della strada, il tutto, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della stessa alle esigenze comuni di passaggio, sia a piedi sia con mezzi meccanici, ivi compresi soprattutto quelli agricoli.
Del resto, il discorso non muterebbe nei suoi termini sostanziali, neppure nel caso in cui si dovesse accedere alla diversa ipotesi secondo la quale si tratterebbe di una via riconducibile nella categoria delle strade vicinali, strade cioè che non sono di proprietà comunale, ma che comunque sono soggette a pubblico transito.
Il CTU, sul punto, ha infatti affermato che: “Il Comune di JE (An) ha, nel tempo, regolamentato
l'iscrizione della strada nello “Stradario Ufficiale” del Comune con D.G.C. nr. 98 del 15.05.2007
(Allegato n. 17 – D.G.C. nr. 98 del 15.05.2007-Comune di JE) in Via Montesecco già individuata nella Delibera n. 556 del 30.10.1974 nella quale si legge che: “ Lo stradario persegue solo le finalità previste dal D.P.R. 30.05.1989 n. 223 recante ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e, in particolare, quelle dell'art. 41 dello stesso D.P.R. concernente gli adempimenti ecografici a carico dei Comuni: “Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità” ovvero una funzione principalmente informativa dell'uso della strada. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.
Inoltre, con le stesse finalità, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata devono avere la numerazione civica”.
pagina 7 di 12 Posto quanto sopra, si apprende che sin dal lontano 1974 la strada oggetto di causa venne destinata anche alla “viabilità” e “circolazione”, quantomeno da parte dei residenti (i convenuti Controparte_3
e , per esempio, hanno mantenuto la propria residenza in Via Montesacco dalla Controparte_4
nascita, avvenuta per entrambi nel 1969, ed hanno, come provato dai testi in corso di causa, utilizzato sempre detta strada vicinale per spostarsi dalle proprie abitazioni) i cui fabbricati sono dotati di numerazione civica ed insistono sulle aree private attigue alla strada “de quo” e sono privi di accesso diretto alle pubbliche vie, diventando la suddetta strada verosimilmente assoggettabile perfino all'uso pubblico, pur nell'assenza di un atto formale in tal senso da parte del Comune di JE ( si osserva, ad ogni buon conto, che il passaggio dei convenuti sul tratto di strada vicinale che attraversa i fondi ora di proprietà esclusiva dell'attore appare essere sempre stato riconosciuto come pacifico dall'attore stesso e dai suoi aventi causa, così come documentato dalla missiva 21.02.2003 (cfr. doc. n. 8 della citazione), dalle missive 16.12.2013, 10.01.2014 e 17.01.2014 (cfr. docc. nn. 35 36 e 37 della prima memoria 183
c.p.c. di parte convenuta), dalle missive 22.07.2015 e 11.09.2015 (cfr. docc. nn. 8 e 10 della comparsa di costituzione e risposta) ).
Di conseguenza, l'inserimento della strada nell'elenco comunale, pur avendo solo un valore dichiarativo, costituisce una presunzione iuris tantum di demanialità del diritto, con l'onere in capo di chi agisce in negatoria servitutis di provarne l'inesistenza (cfr. Cass., 28.1.1984, n. 676, in Arch. civ.,
1984, 614).
Posto quanto sopra esposto, deve pertanto essere rigettata la domanda principale di parte attrice tesa ad
“accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri Controparte_1
e di servitù di passaggio sul fondo di proprietà del Sig. Controparte_3 Controparte_4
”. Parte_1
***
Passando, conseguentemente, all'esame della prima domanda subordinata di parte attrice, la quale chiede di limitare il passaggio sulla strada oggetto di causa con mezzi meccanici di ingombro non superiore a 2,72 mt. stante sia il presupposto di detenere la proprietà esclusiva del tratto di strada che attraversa i fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57 sia della circostanza che l'art. 61 del C.d.S. stabilisce che l'ingombro massimo consentito dei veicoli, ivi compresi quelli agricoli, in larghezza, sia di 2,55 mt., si osserva quanto segue.
Come sopra riferito le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione, sicché i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già iure servitutis, bensì iure domini (cfr. C. App. Palermo, sentenza 28.03.2022, n.542).
pagina 8 di 12 Oltre a quanto sopra esposto, si osserva altresì che - oltre alla circostanza sopra esposta dell'iscrizione della strada oggetto di causa nello “stradario ufficiale” del Comune, come da delibera Giunta
Comunale n°98 del 15.05.2007, pur non implicando a nessun titolo la presa carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione, ma rispondendo esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico (cfr. elaborato peritale del CTU pag. 15 e segg.ti) - all'incrocio della suddetta strada con Via del Burrone è stata posta una cartellonistica stradale su palo fisso con l'indicazione di divieto di transito a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose (autocarri, autotreni, autoarticolati ecc…) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t., un limite di velocità di 10
Km/h ed una cartellonistica di avviso strada privata, mentre in corrispondenza della strada oggetto di causa con l'incrocio con Via Montesecco, risultano sempre istallati su pali fissi, segnali con l'indicazione di divieto di transito a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose (autocarri, autotreni, autoarticolati ecc…) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. con l'indicazione della distanza pari a
550 mt., cartello di avvertimento di pericolo generico con la scritta rallentare ed un cartello azzurro con la scritta proprietà privata.
Orbene, tali apposizioni poste in essere non certo dai proprietari della strada vicinale privata, ma dal
Comune di JE per esigenze di interesse pubblico, così come sostenuto dal CTU, non consentono allo scrivente di accogliere la domanda di apposizione di un limite d'ingombro massimo ovvero di dissuasori di velocità, poiché tali limitazioni o richieste devono essere valutate e predisposte dall'Ente
Pubblico Territoriale, il quale si è già espresso, di fatto, circa le limitazioni di peso e di circolazione sulla suddetta strada, per esigenze d'interesse pubblico.
La presente domanda subordinata, pertanto, non può essere accolta dallo scrivente giudicante, poiché non è di sua competenza disporre in merito.
***
Ulteriore domanda subordinata di parte attrice è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto esclusivo in capo all'attore di apporre su un tratto della strada oggetto di causa un cancello automatico atto a garantire il passaggio dei residenti.
Sul punto il CTU a pag. 25 del proprio elaborato così si è espresso: “Il tratto interessato dall'installazione di cancelli e/o dissuasori di velocità sarebbe quello sulla proprietà dell'attore, quindi, dall'incrocio su Via del Burrone per circa 250 m fino a superare la porzione abitativa dello stesso, individuata al fg. 61 mapp. 50-52-53-54-57. Come constatato in sede dei vari sopralluoghi durante le operazioni peritali, la strada è utilizzata sia per il transito di mezzi agricoli sia per il transito di veicoli dei proprietari e familiari sia per il transito pedonale;
ad oggi, causa la mancata manutenzione, il transito veicolare sulla porzione dell'attore è notevolmente ridotta tant'è che gli stessi
pagina 9 di 12 utilizzatori degli immobili dell'attore (es. affittuari) per raggiungere l'abitato devono percorrere il tratto di strada proveniente da monte, da Via Montesecco. Considerata la natura della strada di tipo
“vicinale privata”, considerato l'utilizzo fatto dai proprietari e dagli utilizzatori, si ritiene che
l'idoneità all'installazione di uno o più cancelli possa essere conseguita solo mediante accordo ufficiale con tutti i proprietari e utilizzatori che dovranno dare unanime parere favorevole senza che possa essere limitato il transito ad alcuna delle parti interessate”.
Essendo, pertanto, la strada oggetto di causa in comproprietà tra i proprietari dei fondi contigui, gli utilizzatori godono del diritto di adoperare detta strada, nonché di gestirla di comune accordo come meglio credono, sicché fra le facoltà loro attribuite vi è la possibilità di chiudere la via al traffico esterno mediante l'istallazione di cancelli, di allargare o restringere la carreggiata e di realizzare opere, quali l'istallazione di tubazioni e dissuasori di velocità.
Al pari, i comproprietari sono tenuti alla manutenzione, al controllo ed alla vigilanza sulla strada stessa.
Ebbene, come accertato sempre dal CTU a pagina 22 della Consulenza Tecnica d'Ufficio
“complessivamente sono risultati nr. 26 differenti proprietari…” i quali, unitamente ai soli tre convenuti, non hanno mai manifestato il proprio consenso all'apposizione di un cancello su un
(qualsiasi) tratto della strada vicinale oggetto di causa.
La domanda avversaria, pertanto, limitata a soli tre dei venticinque aventi diritto (uno dei ventisei è parte attrice) tesa ad ottenere l'installazione di un cancello automatico in assenza del consenso unanime di tutti i partecipanti della comunione e, per di più, con modalità atte a garantire il passaggio dei soli convenuti, ovverosia di soli tre aventi diritto su venticinque (ventisei totali meno l'attore), appare in palese violazione di quanto disposto dall'art. 1102, 1° comma, c.c. e, pertanto, non può trovare anch'essa accoglimento.
***
Riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale di parte convenuta tesa al riconoscimento del diritto
“iure domini” ovvero, in subordine, “iure servitutis” in capo agli stessi convenuti all'utilizzo del tratto di strada vicinale che attraversa i fondi di proprietà dell'attore, censiti al Catasto Terreni del Comune di
JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57, tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli e la domanda riconvenzionale volta a conseguire un “dictum” giudiziale che inibisca all'attore di ostacolare in qualsiasi forma/modalità il passaggio dei convenuti, per le ragioni sopra esposte, deve invece trovare accoglimento.
Si ribadisce che la strada oggetto di giudizio, così come precisato dal CTU, “è ubicata nel Comune di
JE (An) ed è individuata dallo stradario comunale in Via Montesecco. La strada si sviluppa trasversalmente alla viabilità urbana compresa tra Via Montesecco, da cui appunto si diparte la via in
pagina 10 di 12 questione, posta nella parte più a Nord-Ovest, e Via del Burrone, posta più a Sud-Est” (cfr. pag. 9 dell'elaborato tecnico d'ufficio).
In particolare il CTU, come già sopra esposto, ha acclarato che la strada oggetto di causa, oltre ad avere una genesi “agraria” e una qualifica di “strada vicinale privata” (risulta anche inserita, come sopra detto, nello stesso Stradario Ufficiale del Comune di JE) è in comproprietà, unitamente a parte attrice, anche dei convenuti e , ed altri ventitré soggetti “ex collatione Controparte_4 Controparte_1 agrorum privatorum” sicché, come previsto dalla Cassazione stessa, “nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà”(cfr. Cass. Civile n.34579 del 16.11.2021).
Posto quanto sopra i convenuti e hanno un diritto “iure domini” sulla Controparte_4 CP_1
strada oggetto di causa.
L'altro convenuto, è stato, invece, qualificato dal consulente tecnico d'ufficio, come Controparte_3
utilizzatore necessario della suddetta strada in considerazione del particolare stato dei luoghi, affermando il CTU che “i terreni del convenuto , individuati al catasto al fg. 61 mapp. Controparte_3
448 e 484, non confinano direttamente con la strada in esame, tuttavia, la strada utilizzata dal convenuto (n.d.r. in blu nella foto sottostante) per accedere/uscire dalla propria abitazione si interseca con quella in esame (n.d.r. in rosso nella foto sottostante) che viene poi utilizzata per raggiungere la viabilità urbana” (cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale).
Posto quanto sopra, pertanto, detta strada viene utilizzata dal “per accedere/uscire dalla CP_3 propria abitazione” costituendo una biforcazione/intersecazione della stessa strada vicinale privata oggetto di causa, poiché l'abitazione del convenuto è ubicata, secondo lo stradario del Comune di JE, proprio in Via Montesecco al numero civico 18 bis, il quale è sita in un fondo intercluso che ha accesso alle pubbliche vie solamente tramite la citata strada (cfr. pag. 12 elaborato peritale).
Non vi è dubbio, pertanto, che il ha acquisito a titolo originario una “servitù di passaggio” CP_3
con autovetture e mezzi agricoli sulla strada oggetto di causa, così come confermato dai testi escussi e dai documenti prodotti da parte convenuta (cft. soprattutto la lettera di parte attrice del 11.09.2015, documento n.10 della comparsa di risposta), sicché lo stesso ha un diritto di utilizzo della strada oggetto di causa, non “iure domini”, ma “iure servitutis”.
Le spese legali seguono, pertanto, la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo, mentre quelle di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente in capo alla sola parte attrice.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge tutte le domande di parte attrice;
Accerta e dichiara il diritto “iure domini” in capo a e di Controparte_4 Controparte_1 utilizzare il tratto di strada vicinale che attraversa i fondi di proprietà dell'attore (censiti al Catasto
Terreni del Comune di JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57), tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli;
Accerta e dichiara “iure servitutis” in capo a di utilizzare il tratto di strada vicinale Controparte_3 che attraversa i fondi di proprietà dell'attore (censiti al Catasto Terreni del Comune di JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57), tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli;
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €.658,70 per spese ed in €.12.186,00 per compensi (già applicato aumento del 60% per difese plurime), oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Pone definitivamente a carico della sola parte attrice le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona. 20 febbraio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CP_2 Parte_2
[...] CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 20025 ad ore 9:25 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. GALVANI DR, oggi sostituito dall'avv. ALESANDRO Parte_1
BRANDONI
Per l'avv. MARCOBELLI GIULIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per 'avv. MARCOBELLI GIULIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_3
Per l'avv. MARCOBELLI GIULIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
pagina 1 di 12 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:30, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 15:35.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALVANI Parte_1 C.F._1
DR, elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica n. 1/A - 60121 Ancona presso il difensore avv. GALVANI DR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOBELLI Controparte_1 C.F._2
GIULIO, elettivamente domiciliato in Viale della Vittoria n.155 - 60035 JE presso il difensore avv.
MARCOBELLI GIULIO
PAOLO PIOMBETTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOBELLI C.F._3
GIULIO, elettivamente domiciliato in Viale della Vittoria n.155 - 60035 JE presso il difensore avv.
MARCOBELLI GIULIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
MARCOBELLI GIULIO, elettivamente domiciliato in Viale della Vittoria n.155 - 60035 JE presso il difensore avv. MARCOBELLI GIULIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
pagina 3 di 12 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 [...]
di servitù di passaggio sul fondo di proprietà del Sig. ; In subordine, CP_4 Parte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e di servitù di passaggio con mezzi agricoli di ingombro superiore a CP_3 Controparte_4
2,72 mt sul fondo di proprietà del Sig. ; In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi Parte_1 in cui venisse accertata l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a tutela della propria proprietà, di installare sul tratto stradale in questione un Parte_1 cancello automatico con modalità atte a garantire il passaggio dei resistenti e l'installazione di alcuni limitatori/dissuasori di velocità, con ogni consequenziale statuizione. Ed, in ogni caso, dichiarare inammissibile, irricevibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto “iure domini” o in via subordinata “iure servitutis” all'utilizzo del tratto di strada in questione promossa dai Sig.ri e e così ogni avversa Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
domanda, pretesa, conclusione e richiesta istruttoria e quindi respingerle tutte, con ogni consequenziale statuizione”.
Parti convenute
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona adito, contrariis reiectis respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, le domande avanzate dal Sig. con atto di citazione Parte_1
14/2/2022; in via riconvenzionale = previo accertamento, in via puramente incidentale / in via di eccezione riconvenzionale, del diritto “iure domini”, o in linea meramente gradata, “iure servitutis”, in capo ai Sigg. , e di utilizzare il tratto di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 strada vicinale che attraversa i fondi di proprietà dell'attore (censiti al Catasto Terreni del Comune di
JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57), tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli, inibire al Sig. la possibilità di installare unilateralmente - senza il consenso degli Parte_1
altri comunisti o titolari di diritto di passaggio sulla strada vicinale che collega le due Vie pubbliche denominate Montessecco e - sul tratto di strada in questione limitatori o dissuasori di Persona_1
velocità, cancelli e paletti atti a impedire il passaggio dei mezzi agricoli (con larghezza anche superiore a 2,72 mt) nel rispetto dei limiti all'utilizzo della cosa comune sanciti dall'art. 1102 c.c. o dalla effettiva portata e intensità della servitù di passaggio acquisita a titolo originario tramite usucapione e risultante dal compendio istruttorio;
in ogni caso = condannare l'attore al pagamento delle spese, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, e del compenso professionale”.
Svolgimento del procedimento
pagina 4 di 12 conveniva in giudizio in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...] innanzi l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_4 all'Ecc.mo Tribunale Civile di Ancona adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 [...]
di servitù di passaggio sul fondo di proprietà del Sig. ; In subordine, CP_4 Parte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e di servitù di passaggio con mezzi agricoli di ingombro superiore a CP_3 Controparte_4
2,72 mt sul fondo di proprietà del Sig. ; In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi Parte_1 in cui venisse accertata l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a tutela della propria proprietà, di installare sul tratto stradale in questione un Parte_1 cancello automatico con modalità atte a garantire il passaggio dei resistenti e l'installazione di alcuni limitatori/dissuasori di velocità, con ogni consequenziale statuizione”.
In data 23.05.2022, si costituivano i convenuti promuovendo domanda riconvenzionale di accertamento del diritto “iure domini” o in via subordinata “iure servitutis” all'utilizzo del tratto di strada oggetto della domanda attorea, i quali concludevano come sopra riportato.
All'udienza del 31.10.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI°, c.p.c..
All'esito delle memorie istruttorie e a scioglimento della riserva assunta, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti come da provvedimento.
Esaminati i testimoni sui capitoli ammessi, all'esito delle prove orali veniva disposta apposita CTU, la quale veniva affidata all'ing. la quale provvedeva a depositare il proprio elaborato Persona_2
peritale.
Con provvedimento del 11.12/2024, stante l'infruttuosità di un tentativo conciliatorio extragiudiziale tra le parti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione di udienza per pc e discussione ex art. 281 sexies c.p.c e termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Al fine della decisione in merito alle domande di “negatoria servitutis” formulate da parte attrice, si è ritenuto opportuno determinare preliminarmente la natura della strada oggetto di causa, la quale collega due vie pubbliche sita nel Comune di JE, precisamente denominate Via Del Burrone e Via
Montesecco.
Il CTU nominato, ing. nella propria Relazione Tecnica d'Ufficio, sul punto si è così Persona_2 espresso (cfr. pp. 29 e 30 dell'elaborato peritale): “Per accertare la genesi della strada, sono state consultate le mappe storiche catastali, reperite presso la Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio
pagina 5 di 12 Provinciale-territorio, Servizi catastali, risalenti al primo impianto del Catastale Provinciale di
Ancona istituito tra il 1937 e il 1939, dalle quali si è rilevata la presenza sia dell'attuale strada urbana di Via Montesecco, che era denominata “Via Cappuccini Vecchi”, sia di Via del Burrone, che era indicata come “Strada Vicinale di Monte Cappone”, sia della strada in questione, trasversale alle precedenti due. Pertanto, la strada si presentava così come constatato sul posto in sede di operazioni peritali già in data anteriore al 1937. In merito alla natura della strada si può affermare che la strada
è agraria ovvero creata “ex collatione privatorum agrorum”, mediante conferimento di porzioni di fondi contigui, posta a cavallo tra terreni agricoli per consentire ai singoli proprietari di raggiungere i loro fondi con mezzi e animali, localizzata in contesti rurali, ed è anche “vicinale privata” ovvero una strada di proprietà privata, poste al di fuori dei centri abitati, costituita mediante apporti di terreno da parte dei proprietari. La destinazione privatistica della strada è anche dimostrata dal Comune di JE che, in data 05.07.2017 prot. n. 39545, ha rilasciato, su richiesta della Sig.ra il cui erede è oggi Per_3
il Sig. una dichiarazione con la quale attesta che la strada in questione sia “vicinale Parte_1 privata” e “gravata unicamente da iure communionis tra i vari frontisti e/o proprietari”. Da quanto desunto dagli atti e dagli incontri in sede di operazioni peritali, la manutenzione della strada è, infatti,
a carico esclusivo dei frontisti, dei diversi proprietari inclusi coloro che utilizzano la strada in esame per raggiungere le strade urbane”.
Il raggiungimento di tali conclusioni da parte del CTU nominato appare allo scrivente privo di rilievi e perfettamente esaustivo, con la conseguenza che non risulta necessario alcun richiamo dal consulente stesso a chiarimenti.
Posto quanto sopra, avendo il CTU, pertanto, dopo appositi studi presso pubblici uffici, dedotto l'esistenza della formazione di una via agraria ex collatione privatorum agrorum, affermando che il suo sedime faceva parte, in origine, dei fondi dei proprietari latistanti e sia stato da essi distaccato e conferito, appunto, allo scopo di creare una strada liberamente utilizzabile dai frontisti (cfr. Cass. Civ.,
n.8534 del 19.10. 1994), non appaiono dubbi che la strada oggetto di causa ha avuto origine in tal senso.
Pur in assenza di una prova specifica sul punto, il suddetto esame unitamente alla c.d. “presunzione semplice” desumibile dal prolungato uso, anche se periodico (in base alle esigenze agrarie) della suddetta strada da parte dei proprietari dei fondi frontisti e dall'esito del giudizio possessorio (RG
3211/2016) intercorso tra le parti ovvero aventi causa, pur essendo lo stesso limitato ad una valutazione di carattere possessorio e non petitorio, nonché, da ultimo, dalla circostanza che lo stesso Comune di
JE, con nota prot. 39545 del 05.07.2017 (cfr. documento in atti) ebbe a rilasciare, su richiesta della
Sig.ra il cui erede è oggi l'attore, una dichiarazione con la quale attesta che la strada in questione Per_3
pagina 6 di 12 sia una “vicinale privata”, la quale risulta “gravata unicamente da iure communionis tra i vari frontisti e/o proprietari”, sostengono le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU.
Come noto, infatti, la via agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, dà luogo tra i proprietari latistanti ad una comunione avente le caratteristiche della “communio incidens”, onde il transito attraverso di essa avviene non “iure servitutis”, ma bensì “iure proprietatis” (cfr. Cass. Civ. n.11842 del 26.11.1997).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'insorgenza di detta comunione sulla strada oggetto di causa sia derivata dalla circostanza che tutti i proprietari confinanti hanno, in vario modo o misura, contribuito in passato a conferire il sedime della strada, il tutto, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della stessa alle esigenze comuni di passaggio, sia a piedi sia con mezzi meccanici, ivi compresi soprattutto quelli agricoli.
Del resto, il discorso non muterebbe nei suoi termini sostanziali, neppure nel caso in cui si dovesse accedere alla diversa ipotesi secondo la quale si tratterebbe di una via riconducibile nella categoria delle strade vicinali, strade cioè che non sono di proprietà comunale, ma che comunque sono soggette a pubblico transito.
Il CTU, sul punto, ha infatti affermato che: “Il Comune di JE (An) ha, nel tempo, regolamentato
l'iscrizione della strada nello “Stradario Ufficiale” del Comune con D.G.C. nr. 98 del 15.05.2007
(Allegato n. 17 – D.G.C. nr. 98 del 15.05.2007-Comune di JE) in Via Montesecco già individuata nella Delibera n. 556 del 30.10.1974 nella quale si legge che: “ Lo stradario persegue solo le finalità previste dal D.P.R. 30.05.1989 n. 223 recante ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e, in particolare, quelle dell'art. 41 dello stesso D.P.R. concernente gli adempimenti ecografici a carico dei Comuni: “Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità” ovvero una funzione principalmente informativa dell'uso della strada. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.
Inoltre, con le stesse finalità, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata devono avere la numerazione civica”.
pagina 7 di 12 Posto quanto sopra, si apprende che sin dal lontano 1974 la strada oggetto di causa venne destinata anche alla “viabilità” e “circolazione”, quantomeno da parte dei residenti (i convenuti Controparte_3
e , per esempio, hanno mantenuto la propria residenza in Via Montesacco dalla Controparte_4
nascita, avvenuta per entrambi nel 1969, ed hanno, come provato dai testi in corso di causa, utilizzato sempre detta strada vicinale per spostarsi dalle proprie abitazioni) i cui fabbricati sono dotati di numerazione civica ed insistono sulle aree private attigue alla strada “de quo” e sono privi di accesso diretto alle pubbliche vie, diventando la suddetta strada verosimilmente assoggettabile perfino all'uso pubblico, pur nell'assenza di un atto formale in tal senso da parte del Comune di JE ( si osserva, ad ogni buon conto, che il passaggio dei convenuti sul tratto di strada vicinale che attraversa i fondi ora di proprietà esclusiva dell'attore appare essere sempre stato riconosciuto come pacifico dall'attore stesso e dai suoi aventi causa, così come documentato dalla missiva 21.02.2003 (cfr. doc. n. 8 della citazione), dalle missive 16.12.2013, 10.01.2014 e 17.01.2014 (cfr. docc. nn. 35 36 e 37 della prima memoria 183
c.p.c. di parte convenuta), dalle missive 22.07.2015 e 11.09.2015 (cfr. docc. nn. 8 e 10 della comparsa di costituzione e risposta) ).
Di conseguenza, l'inserimento della strada nell'elenco comunale, pur avendo solo un valore dichiarativo, costituisce una presunzione iuris tantum di demanialità del diritto, con l'onere in capo di chi agisce in negatoria servitutis di provarne l'inesistenza (cfr. Cass., 28.1.1984, n. 676, in Arch. civ.,
1984, 614).
Posto quanto sopra esposto, deve pertanto essere rigettata la domanda principale di parte attrice tesa ad
“accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza di un diritto in capo ai Sig.ri Controparte_1
e di servitù di passaggio sul fondo di proprietà del Sig. Controparte_3 Controparte_4
”. Parte_1
***
Passando, conseguentemente, all'esame della prima domanda subordinata di parte attrice, la quale chiede di limitare il passaggio sulla strada oggetto di causa con mezzi meccanici di ingombro non superiore a 2,72 mt. stante sia il presupposto di detenere la proprietà esclusiva del tratto di strada che attraversa i fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57 sia della circostanza che l'art. 61 del C.d.S. stabilisce che l'ingombro massimo consentito dei veicoli, ivi compresi quelli agricoli, in larghezza, sia di 2,55 mt., si osserva quanto segue.
Come sopra riferito le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione, sicché i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già iure servitutis, bensì iure domini (cfr. C. App. Palermo, sentenza 28.03.2022, n.542).
pagina 8 di 12 Oltre a quanto sopra esposto, si osserva altresì che - oltre alla circostanza sopra esposta dell'iscrizione della strada oggetto di causa nello “stradario ufficiale” del Comune, come da delibera Giunta
Comunale n°98 del 15.05.2007, pur non implicando a nessun titolo la presa carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione, ma rispondendo esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico (cfr. elaborato peritale del CTU pag. 15 e segg.ti) - all'incrocio della suddetta strada con Via del Burrone è stata posta una cartellonistica stradale su palo fisso con l'indicazione di divieto di transito a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose (autocarri, autotreni, autoarticolati ecc…) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t., un limite di velocità di 10
Km/h ed una cartellonistica di avviso strada privata, mentre in corrispondenza della strada oggetto di causa con l'incrocio con Via Montesecco, risultano sempre istallati su pali fissi, segnali con l'indicazione di divieto di transito a tutti gli autoveicoli che trasportano merci/cose (autocarri, autotreni, autoarticolati ecc…) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. con l'indicazione della distanza pari a
550 mt., cartello di avvertimento di pericolo generico con la scritta rallentare ed un cartello azzurro con la scritta proprietà privata.
Orbene, tali apposizioni poste in essere non certo dai proprietari della strada vicinale privata, ma dal
Comune di JE per esigenze di interesse pubblico, così come sostenuto dal CTU, non consentono allo scrivente di accogliere la domanda di apposizione di un limite d'ingombro massimo ovvero di dissuasori di velocità, poiché tali limitazioni o richieste devono essere valutate e predisposte dall'Ente
Pubblico Territoriale, il quale si è già espresso, di fatto, circa le limitazioni di peso e di circolazione sulla suddetta strada, per esigenze d'interesse pubblico.
La presente domanda subordinata, pertanto, non può essere accolta dallo scrivente giudicante, poiché non è di sua competenza disporre in merito.
***
Ulteriore domanda subordinata di parte attrice è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto esclusivo in capo all'attore di apporre su un tratto della strada oggetto di causa un cancello automatico atto a garantire il passaggio dei residenti.
Sul punto il CTU a pag. 25 del proprio elaborato così si è espresso: “Il tratto interessato dall'installazione di cancelli e/o dissuasori di velocità sarebbe quello sulla proprietà dell'attore, quindi, dall'incrocio su Via del Burrone per circa 250 m fino a superare la porzione abitativa dello stesso, individuata al fg. 61 mapp. 50-52-53-54-57. Come constatato in sede dei vari sopralluoghi durante le operazioni peritali, la strada è utilizzata sia per il transito di mezzi agricoli sia per il transito di veicoli dei proprietari e familiari sia per il transito pedonale;
ad oggi, causa la mancata manutenzione, il transito veicolare sulla porzione dell'attore è notevolmente ridotta tant'è che gli stessi
pagina 9 di 12 utilizzatori degli immobili dell'attore (es. affittuari) per raggiungere l'abitato devono percorrere il tratto di strada proveniente da monte, da Via Montesecco. Considerata la natura della strada di tipo
“vicinale privata”, considerato l'utilizzo fatto dai proprietari e dagli utilizzatori, si ritiene che
l'idoneità all'installazione di uno o più cancelli possa essere conseguita solo mediante accordo ufficiale con tutti i proprietari e utilizzatori che dovranno dare unanime parere favorevole senza che possa essere limitato il transito ad alcuna delle parti interessate”.
Essendo, pertanto, la strada oggetto di causa in comproprietà tra i proprietari dei fondi contigui, gli utilizzatori godono del diritto di adoperare detta strada, nonché di gestirla di comune accordo come meglio credono, sicché fra le facoltà loro attribuite vi è la possibilità di chiudere la via al traffico esterno mediante l'istallazione di cancelli, di allargare o restringere la carreggiata e di realizzare opere, quali l'istallazione di tubazioni e dissuasori di velocità.
Al pari, i comproprietari sono tenuti alla manutenzione, al controllo ed alla vigilanza sulla strada stessa.
Ebbene, come accertato sempre dal CTU a pagina 22 della Consulenza Tecnica d'Ufficio
“complessivamente sono risultati nr. 26 differenti proprietari…” i quali, unitamente ai soli tre convenuti, non hanno mai manifestato il proprio consenso all'apposizione di un cancello su un
(qualsiasi) tratto della strada vicinale oggetto di causa.
La domanda avversaria, pertanto, limitata a soli tre dei venticinque aventi diritto (uno dei ventisei è parte attrice) tesa ad ottenere l'installazione di un cancello automatico in assenza del consenso unanime di tutti i partecipanti della comunione e, per di più, con modalità atte a garantire il passaggio dei soli convenuti, ovverosia di soli tre aventi diritto su venticinque (ventisei totali meno l'attore), appare in palese violazione di quanto disposto dall'art. 1102, 1° comma, c.c. e, pertanto, non può trovare anch'essa accoglimento.
***
Riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale di parte convenuta tesa al riconoscimento del diritto
“iure domini” ovvero, in subordine, “iure servitutis” in capo agli stessi convenuti all'utilizzo del tratto di strada vicinale che attraversa i fondi di proprietà dell'attore, censiti al Catasto Terreni del Comune di
JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57, tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli e la domanda riconvenzionale volta a conseguire un “dictum” giudiziale che inibisca all'attore di ostacolare in qualsiasi forma/modalità il passaggio dei convenuti, per le ragioni sopra esposte, deve invece trovare accoglimento.
Si ribadisce che la strada oggetto di giudizio, così come precisato dal CTU, “è ubicata nel Comune di
JE (An) ed è individuata dallo stradario comunale in Via Montesecco. La strada si sviluppa trasversalmente alla viabilità urbana compresa tra Via Montesecco, da cui appunto si diparte la via in
pagina 10 di 12 questione, posta nella parte più a Nord-Ovest, e Via del Burrone, posta più a Sud-Est” (cfr. pag. 9 dell'elaborato tecnico d'ufficio).
In particolare il CTU, come già sopra esposto, ha acclarato che la strada oggetto di causa, oltre ad avere una genesi “agraria” e una qualifica di “strada vicinale privata” (risulta anche inserita, come sopra detto, nello stesso Stradario Ufficiale del Comune di JE) è in comproprietà, unitamente a parte attrice, anche dei convenuti e , ed altri ventitré soggetti “ex collatione Controparte_4 Controparte_1 agrorum privatorum” sicché, come previsto dalla Cassazione stessa, “nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà”(cfr. Cass. Civile n.34579 del 16.11.2021).
Posto quanto sopra i convenuti e hanno un diritto “iure domini” sulla Controparte_4 CP_1
strada oggetto di causa.
L'altro convenuto, è stato, invece, qualificato dal consulente tecnico d'ufficio, come Controparte_3
utilizzatore necessario della suddetta strada in considerazione del particolare stato dei luoghi, affermando il CTU che “i terreni del convenuto , individuati al catasto al fg. 61 mapp. Controparte_3
448 e 484, non confinano direttamente con la strada in esame, tuttavia, la strada utilizzata dal convenuto (n.d.r. in blu nella foto sottostante) per accedere/uscire dalla propria abitazione si interseca con quella in esame (n.d.r. in rosso nella foto sottostante) che viene poi utilizzata per raggiungere la viabilità urbana” (cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale).
Posto quanto sopra, pertanto, detta strada viene utilizzata dal “per accedere/uscire dalla CP_3 propria abitazione” costituendo una biforcazione/intersecazione della stessa strada vicinale privata oggetto di causa, poiché l'abitazione del convenuto è ubicata, secondo lo stradario del Comune di JE, proprio in Via Montesecco al numero civico 18 bis, il quale è sita in un fondo intercluso che ha accesso alle pubbliche vie solamente tramite la citata strada (cfr. pag. 12 elaborato peritale).
Non vi è dubbio, pertanto, che il ha acquisito a titolo originario una “servitù di passaggio” CP_3
con autovetture e mezzi agricoli sulla strada oggetto di causa, così come confermato dai testi escussi e dai documenti prodotti da parte convenuta (cft. soprattutto la lettera di parte attrice del 11.09.2015, documento n.10 della comparsa di risposta), sicché lo stesso ha un diritto di utilizzo della strada oggetto di causa, non “iure domini”, ma “iure servitutis”.
Le spese legali seguono, pertanto, la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo, mentre quelle di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente in capo alla sola parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge tutte le domande di parte attrice;
Accerta e dichiara il diritto “iure domini” in capo a e di Controparte_4 Controparte_1 utilizzare il tratto di strada vicinale che attraversa i fondi di proprietà dell'attore (censiti al Catasto
Terreni del Comune di JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57), tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli;
Accerta e dichiara “iure servitutis” in capo a di utilizzare il tratto di strada vicinale Controparte_3 che attraversa i fondi di proprietà dell'attore (censiti al Catasto Terreni del Comune di JE al foglio 61 particelle 50, 52, 53, 54 e 57), tramite l'impiego di autovetture e mezzi agricoli;
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €.658,70 per spese ed in €.12.186,00 per compensi (già applicato aumento del 60% per difese plurime), oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Pone definitivamente a carico della sola parte attrice le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona. 20 febbraio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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