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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2097/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Fisc. CP_1 [...]
, assistita e rappresentata dall'Avv. Anna Rossini del Foro di AR, Cod. Fisc. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in AR, CodiceFiscale_2
Via Voltapaletto n. 15, la quale chiede di ricevere le notifiche al seguente indirizzo PEC:
Email_1
e nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, assistito e rappresentato dall'Avv. Annalisa Bilotta del Foro di AR, CodiceFiscale_3
Cod. Fisc. – con Studio in AR, Via Mascheraio n. 6, ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso la propria residenza in AR, Via Spinazzino n. 99, il quale chiede di ricevere le notifiche al seguente indirizzo PEC: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 09.08.2014 a AR;
che dalla loro unione sono nati due figli, , a AR in data 14.09.2002, Per_1 maggiorenne ed economicamente autonomo e , a AR il 15.06.2007; che con decreto Per_2 emesso in data 27.10.2020 (n. cronol. 8291/2020 del 27.10.2020) il Tribunale di AR ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso per separazione consensuale e confermate all'udienza tenutasi in data 27.10.2020; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso Per_2 la madre;
2) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo e Per_2 compatibilmente con i desiderata e gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
3) il Sig. verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, Controparte_2 alla Sig.ra l'importo di euro 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
4) il Sig. concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese Controparte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio : a) spese mediche (da documentare) che Per_2 non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 5) la Sig.ra percepirà integralmente e in via esclusiva l'Assegno Unico ovvero Parte_1 equivalente misura di sostegno economico per le famiglie;
il Sig. presta il suo Controparte_2 consenso e si impegna a eseguire tutti gli incombenti (ivi compresa la consegna di tutta la prescritta documentazione) necessari a consentire il convenuto percepimento da parte della Sig.ra Pt_1 dell'Assegno Unico ovvero di equivalente misura di sostegno economico per le famiglie;
6) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di contributo per il mantenimento;
7) la Sig.ra e il Sig. autorizzano sin d'ora reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei Pt_1 CP_2 documenti validi per l'espatrio per sé;
8) spese compensate.
****
All'udienza in data 6 novembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27.10.2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 09.08.2014 a
AR fra nata a [...] il [...], e nato a [...] il CP_1 Controparte_2
26/02/1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AR di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 78 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2097/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Fisc. CP_1 [...]
, assistita e rappresentata dall'Avv. Anna Rossini del Foro di AR, Cod. Fisc. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in AR, CodiceFiscale_2
Via Voltapaletto n. 15, la quale chiede di ricevere le notifiche al seguente indirizzo PEC:
Email_1
e nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, assistito e rappresentato dall'Avv. Annalisa Bilotta del Foro di AR, CodiceFiscale_3
Cod. Fisc. – con Studio in AR, Via Mascheraio n. 6, ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso la propria residenza in AR, Via Spinazzino n. 99, il quale chiede di ricevere le notifiche al seguente indirizzo PEC: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 09.08.2014 a AR;
che dalla loro unione sono nati due figli, , a AR in data 14.09.2002, Per_1 maggiorenne ed economicamente autonomo e , a AR il 15.06.2007; che con decreto Per_2 emesso in data 27.10.2020 (n. cronol. 8291/2020 del 27.10.2020) il Tribunale di AR ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso per separazione consensuale e confermate all'udienza tenutasi in data 27.10.2020; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso Per_2 la madre;
2) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo e Per_2 compatibilmente con i desiderata e gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
3) il Sig. verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, Controparte_2 alla Sig.ra l'importo di euro 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
4) il Sig. concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese Controparte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio : a) spese mediche (da documentare) che Per_2 non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 5) la Sig.ra percepirà integralmente e in via esclusiva l'Assegno Unico ovvero Parte_1 equivalente misura di sostegno economico per le famiglie;
il Sig. presta il suo Controparte_2 consenso e si impegna a eseguire tutti gli incombenti (ivi compresa la consegna di tutta la prescritta documentazione) necessari a consentire il convenuto percepimento da parte della Sig.ra Pt_1 dell'Assegno Unico ovvero di equivalente misura di sostegno economico per le famiglie;
6) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di contributo per il mantenimento;
7) la Sig.ra e il Sig. autorizzano sin d'ora reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei Pt_1 CP_2 documenti validi per l'espatrio per sé;
8) spese compensate.
****
All'udienza in data 6 novembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27.10.2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 09.08.2014 a
AR fra nata a [...] il [...], e nato a [...] il CP_1 Controparte_2
26/02/1974, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AR di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 78 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri