Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPYBBLICAPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 15761 del 2024, vertente
TRA
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Milano, Via Murillo n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Luca Parrillo e Roberto Morelli del Foro di Modena, presso lo studio dei quali, sito in Modena, alla Via A. Morandi n. 34, elegge domicilio;
OPPONENTE
E
(P.iva P.IVA_2 ), con sede in Condofuri (RC), via Duca Controparte_1
D'Aosta n.32, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Francesco Romeo, sito in Condofuri M.na (RC), via Aristotele n. 5, il quale la rappresentata e difende, in forza di procura in calce resa su foglio separato;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 610/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto
Controparte_1 dal Tribunale di Milanoingiuntivo n. 610/2024, emesso, su ricorso di in data 07.1.2024 e notificato il 07.03.2024, con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro
€ 68.000,00 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori subappaltati da Pt 1 e aventi ad oggetto rafforzamento locale e riqualificazione energetica di un fabbricato sito in Strada Statale 106 in Comune di Palizzi Marina, come da fattura n. 6 del 2022.
Parte opponente, in particolare, deduceva di avere stipulato, quale general contractor, con la proprietaria del fabbricato, un contratto di appalto con modalità di pagamento la formula dello sconto in fattura, prevista ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i., che prevede, come noto, la cessione dei crediti maturati, che avrebbero dovuto essere successivamente monetizzati da Pt 1
[...] tramite il sistema bancario, e di non avere ancora ottenuto il pagamento di alcun credito relativo al cantiere oggetto del contratto;
eccepiva, pertanto, l'inesigibilità del credito azionato da controparte in ragione dell'art. 4 del contratto di subappalto intercorso con CP 1 secondo cui "il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui Pt_1 riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto;
eccepiva, in ogni caso, l'assenza di prova del credito azionato e la quantificazione della pretesa, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.06.2024, veniva dichiarata la contumacia dell'opposta, la quale si costituiva successivamente con comparsa depositata il
25.09.2024, eccependo la nullità per vessatorietà dell'art. 4 del contratto e contestando quanto sostenuto ed eccepito da controparte;
CP 1 concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
All'esito della prima udienza di comparizione del 26.09.2024, con ordinanza del 3.10.2024, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta;
quindi, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia dell'opposta, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.09.2025 Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione la prova
-
dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante,
Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con conseguente relevatio ab onere probandi nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato.
Ciò premesso, nel caso in esame, parte opponente ha espressamente riconosciuto la sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento del credito azionato da CP 1 (contratto di subappalto stipulato il 13.07.2022) e non ha specificamente contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori ad
Parte 1 ha opera della subappaltatrice;
anzi nello stesso atto di opposizione (a pag. 3) richiamato la relazione tecnica descrittiva a firma dell'Arch. CP_2 e del Geom. CP_3
[...] del 07.07.2023 (prodotta tardivamente dalla opposta) da cui risulta che i lavori eseguiti da CP 1 sino a quella data ammontavano ad € 128.196,98.
Dunque, l'opposizione di Pt 1 si fonda sostanzialmente sulla eccezione di inesigibilità del credito fatto valere dall'opposta, in ragione di quanto previsto dalla clausola n. 4 del contratto di subappalto
(specificamente sottoscritta da CP 1 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.C.), secondo cui “il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui Pt 1 riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto", lamentando la mancata attuale "monetizzazione” del credito di imposta cedutole dalla committente principale
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, può ritenersi esigibile il diritto al corrispettivo di _1 , non potendosi condizionare l'adempimento dell'obbligazione di pagare il corrispettivo dei lavori all'effettivo trasferimento, in senso materiale, del credito da parte del committente proprietario dell'immobile al sub committente. Ritiene il Tribunale che la clausola contrattuale in oggetto deve essere interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss cod.civ., con particolare riguardo alla necessità, in caso di dubbio, di aderire ex art. 1367 cod.civ., all'interpretazione che garantisca la conservazione complessiva del contratto, ossia interpretando la stessa “nel senso che possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbe alcuno”, nonché alla necessità di interpretare il contratto secondo buona fede ex art. 1366 cod.civ., al fine di evitare che il pagamento del corrispettivo dovuto e la realizzazione del sinallagma contrattuale (avuto riguardo al carattere oneroso del contratto di appalto e al particolare interesse del creditore a conseguire il corrispettivo in un tempo ragionevole) possa essere posto in una situazione di oggettiva incertezza e imprevedibilità, quale quella derivante dalla necessità di attendere la effettiva riscossione del credito fiscale comunque ceduto al sub committente.
In ogni caso, pur volendo aderire all'interpretazione di parte opponente (nel senso che il pagamento di tutte le opere sarebbe avvenuto soltanto dopo la monetarizzazione del credito d'imposta da parte della società appaltante), è evidente che la clausola di cui all'art. 4 del contratto prevede un termine sine die per il pagamento del corrispettivo dei lavori, per cui ben può ritenersi esigibile il relativo credito del subappaltatore allorchè, in relazione alla natura della prestazione e all'interesse delle parti, sia trascorso (come nel caso di specie) un congruo lasso di tempo dalla regolare esecuzione dei lavori ad opera del creditore (v. anche Cass. 2003, n. 1149).
La pretesa creditoria azionata da CP 1 deve ritenersi, dunque, esigibile e fondata.
Conseguentemente, l'opposizione proposta da Pt 1 va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
"1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di Parte 1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.400,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale