Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 978/2024, avente per oggetto la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 27.09.1971 e residente a [...]R,
e da
(c.f. ) nata a [...], Parte_2 C.F._2
il 20.01.1978 e residente a [...]R, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTA ZUCCHI, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
in data 22.05.1999 a Desio (MB), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Desio, Pt_2
al n.28, Serie A, Parte II, anno 1999;
2. dare atto che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 9
3. dare atto che, a definizione di ogni reciproco rapporto economico e/o patrimoniale di dare/avere tra le parti, le parti si sono accordate come segue:
a) la casa coniugale, sita in Merate (Lc), via Monte Grappa n.30/R, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è stata ceduta a terzi ed il ricavato della vendita ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
b) per quanto riguarda gli arredi e gli oggetti presenti nella casa coniugali, le parti hanno dato seguito agli accordi raggiunti sul punto in sede di separazione e nulla hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra in relazione agli stessi;
c) il Sig. continuerà a farsi carico, in via esclusiva, del pagamento delle rate del Parte_1 finanziamento, allo stesso intestato, acceso per l'acquisto della moto KTM, TG FH52955, di proprietà esclusiva dello stesso;
d) in ottemperanza agli accordi raggiunti in sede di separazione, le parti danno atto che la vespa
Piaggio, TG EX96262, è stata ceduta alla Sig.ra che ne è divenuta esclusiva proprietaria Pt_2
e che il Sig. nulla, pertanto, ha più a che pretendere nei confronti della Sig.ra in Parte_1 Pt_2
ragione della cessione in questione;
e) in ottemperanza agli accordi raggiunti in sede di separazione, le parti danno atto che l'autovettura BMW X1, TG GP561CG, è stata ceduta al Sig. , che ne è divenuto Parte_1 esclusivo proprietario, dietro pagamento del prezzo di € 18.750,00 e che la Sig.ra nulla, Pt_2
pertanto, ha più a che pretendere nei confronti del Sig. in ragione della cessione in Parte_1
questione;
4. dare atto che le parti hanno provveduto a chiudere i conti correnti cointestati, e a ripartire al
50% le somme ivi giacenti;
per quanto riguarda il conto Crédit Agricole, sul quale venivano pagate le utenze della casa coniugale, la Sig.ra ha provveduto a riconsegnare a settembre 2024 il Pt_2
Bancomat e la Carta di credito in suo possesso ed allo stesso collegati;
il Sig. ha Parte_1
provveduto a chiudere il suddetto conto;
5. il Sig. ha provveduto in data 02.05.2025 a subentrare, a proprio nome, nel contratto Parte_1
di Sky, codice cliente 25970455, precedentemente intestato alla Sig.ra di cui egli sta Pt_2
usufruendo in via esclusiva da maggio 2024, facendosi carico, in via esclusiva, dei costi delle relative bollette, e nulla ha a che pretendere dalla Sig.ra in relazione alla suddetta utenza;
il Sig. Pt_2
si impegna a consegnare alla Sig.ra entro il 28.05.2025 attestazione di avvenuto Parte_1 Pt_2 subentro nell'utenza Sky in questione;
6. dare atto che i cani della coppia, entrambi pastori australiani, uno intestato alla Sig.ra Pt_2
e uno intestato al Sig. , sono rientrati entrambi nel possesso di ciascun legittimo Parte_1
pagina 2 di 9 proprietario: le parti si faranno carico, in via esclusiva, di tutti i costi relativi al cane di rispettiva proprietà, senza nulla più avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
7. dare atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che nessun importo sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile periodico, che rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco, che hanno disciplinato ogni rapporto patrimoniale e che non hanno null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro per nessuna causa o ragione (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, per il rimborso del danno subito dalla Sig.ra in seguito al Pt_2 sinistro alla stessa occorso e per il deprezzamento dell'auto BMW X1, TG GP561CG, ceduta a terzi, in relazione a cui le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente), ad eccezione di quanto espressamente stabilito nei punti che precedono del presente ricorso;
8. dare atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di divorzio che verrà pronunciata dall'Intestato Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa;
9. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desio di disporre le annotazioni di legge;
10. dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 22.5.1999 a Desio (MB), nel corso del quale sono nati i figli, (in data 22.09.1999) e (in Persona_1 Persona_2
data 04.06.2001).
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26.7.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero),
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia […] rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando i coniugi a vivere Parte_1 Pt_2
separati nel mutuo e reciproco rispetto;
pagina 3 di 9 2) dare atto che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) dare atto che, a definizione di ogni reciproco rapporto economico e/o patrimoniale di dare/avere tra le parti, i coniugi si accordano come segue:
a) le parti hanno individuato, di comune accordo, l'agenzia immobiliare Ambient di Merate CP_1
a cui hanno dato incarico di vendita della casa coniugale, sita in Merate (Lc), via Monte
Grappa n.30/R, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
b) la casa coniugale verrà venduta con tutto ciò che l'arreda e correda, fatta eccezione per gli effetti personali delle parti, che verranno asportati dai coniugi prima della cessione del bene immobile a terzi;
c) nell'ipotesi in cui la casa non dovesse essere venduta con gli arredi, questi verranno venduti separatamente e il ricavato ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
nell'ipotesi in cui i coniugi non riusciranno a vendere detti arredi, gli stessi, prima della vendita dell'immobile, verranno smaltiti, con spese da dividersi al 50% ciascuno;
d) con separato atto, le parti hanno concordato modalità e tempistiche in ordine alla cessione del bene immobile de quo ed anche al suo utilizzo nell'ipotesi in cui la vendita non si dovesse realizzare;
e) fino alla vendita della casa coniugale, laddove la stessa avvenga entro la fine del mese di giugno 2025, questa continuerà ad essere abitata dal Sig. , essendosi la Sig.ra Parte_1
già trasferita a vivere altrove dal mese di maggio 2024; ove la casa non venga venduta Pt_2
entro detto termine, la stessa verrà rilasciata anche dal Sig. a far tempo dal Parte_1
1.07.2025 e verrà messa in locazione tramite agenzia che le parti di comune accordo o in caso di disaccordo ciascuno con la propria agenzia di fiducia alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data odierna;
f) i costi delle utenze e delle spese ordinarie relative alla casa coniugale sono a carico esclusivo del Sig. dal mese di maggio 2024 e lo stesso continuerà a farsene carico in via Parte_1 esclusiva fino alla cessione dell'immobile o fino alla messa in locazione della stessa;
g) la moto KTM, intestata al Sig. , TG FH52955 resterà a quest'ultimo assegnata, e lo Parte_1
stesso si farà carico, in via esclusiva, del pagamento delle rate del finanziamento, allo stesso intestato, acceso per l'acquisto della moto in questione;
h) la vespa Piaggio, intestata al Sig. , TG EX96262, in uso alla Sig.ra viene a Parte_1 Pt_2 quest'ultima assegnata, con trasferimento della proprietà dal Sig. alla Sig.ra Parte_1
che le parti si impegnano a formalizzare presso gli Uffici del PRA entro 60 giorni dalla Pt_2 pubblicazione della sentenza di separazione;
ai fini dell'art.1325 c.c. il Sig. e la Parte_1
pagina 4 di 9 Sig.ra dichiarano che la causa degli impegni al trasferimento di cui sopra è rinvenibile Pt_2 nell'insieme delle condizioni che disciplinano gli accordi di separazione e di divorzio di cui al presente ricorso;
i costi richiesti dal PRA per trasferimento in questione verranno sostenuti in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_2
i) l'autovettura BMW X1, intestata alla Sig.ra TG GP561CG, resterà in uso alla stessa Pt_2
finché non verrà venduta o assegnata al Sig. , come di seguito indicato;
le parti Parte_1 dichiarano di aver messo in vendita, in data 17.06.2024, l'autovettura de qua al prezzo di €
43.500,00, con impegno ad accettare offerte non inferiori ad € 42.000,00 per i primi tre mesi
(pertanto, fino al 17.09.2024), con accordo che il ricavato verrà diviso al 50% tra le parti;
a far tempo dal 18.09.2024 fino alla data di pubblicazione della sentenza, le parti si impegnano ad accettare offerte a titolo di prezzo per la vendita della vettura non inferiori ad € 40.000,00, sempre con l'accordo che il ricavato verrà diviso al 50% tra le parti;
nell'ipotesi in cui, alla data di pubblicazione della sentenza, le parti non abbiamo ancora venduto il veicolo, lo stesso sarà assegnato in via definitiva al Sig. , con trasferimento della proprietà dalla Parte_1
Sig.ra al Sig. , dietro pagamento del prezzo di € 18.750,00 da parte di Pt_2 Parte_1 quest'ultimo in favore della Sig.ra che dovrà essere versato entro 60 giorni dalla Pt_2
pubblicazione della sentenza di separazione, contestualmente alla formalizzazione del passaggio di proprietà presso gli Uffici del PRA;
ai fini dell'art.1325 c.c. il Sig. e la Parte_1
Sig.ra dichiarano che la causa degli impegni al trasferimento di cui sopra è rinvenibile Pt_2 nell'insieme delle condizioni che disciplinano gli accordi di separazione e di divorzio di cui al presente ricorso;
i costi richiesti dal PRA per trasferimento in questione verranno sostenuti in via esclusiva dal Sig. ; Parte_1
j) gli utensili e gli elettroutensili presenti nella casa coniugale resteranno al Sig. ; Parte_1
k) la Sig.ra provvederà ad asportare i propri beni personali entro la data di vendita Pt_2 dell'immobile e a tal fine il Sig. consentirà alla stessa il relativo accesso Parte_1 all'immobile, con preavviso al marito;
l) le parti concordano che prima della vendita della casa familiare valuteranno congiuntamente quali oggetti presenti in casa tenere, quali mettere in vendita e quali smaltire;
parimenti provvederanno a dividere a metà le stoviglie, il pentolame, gli aspirapolveri, il tovagliato, etc. acquistato in costanza di matrimonio;
4) dare atto che le parti hanno già provveduto a ripartire le somme giacenti sui conti correnti cointestati, che sono già stati chiusi, ad eccezione del conto Crédit Agricole, sul quale vengono pagate le utenze della casa coniugale, che le parti si impegnano a chiudere non appena tutte le utenze pagina 5 di 9 verranno volturate o chiuse, con l'intesa che dell'eventuale saldo passivo si farà carico, in via esclusiva, il Sig. ; Parte_1
5) dare atto che le parti concordano di non aver nulla a che pretendere, l'una nei confronti dell'altra, in relazione a qualsivoglia acquisto, di natura mobiliare e/o immobiliare, che le stesse dovessero effettuare personalmente da qui e per il futuro, con la conseguenza che ogni acquisto di bene mobile e/o immobile effettuato personalmente dalla Sig.ra sarà a quest'ultima esclusivamente Pt_2 attribuibile, così come ogni acquisto effettuato personalmente dal Sig. sarà a quest'ultimo Parte_1
esclusivamente attribuibile;
6) dare atto che i cani della coppia, entrambi pastori australiani, uno intestato alla Sig.ra e Pt_2
uno intestato al Sig. , rimarranno con il Sig. presso la casa coniugale di Merate Parte_1 Parte_1
fintanto che la stessa non verrà venduta o concessa in locazione;
7) dare atto che le parti concordano che, fintanto che la casa coniugale non verrà venduta o ceduta in locazione, la Sig.ra potrà tenere con sé entrambi i cani, almeno un week end al mese, quando Pt_2
avrà la possibilità di ospitarli nella casa in cui attualmente vive, previo preavviso al Sig. , Parte_1
che si impegna a lasciarli alla moglie in seguito a richiesta della stessa;
8) dare atto che le parti concordano che dalla vendita della casa coniugale o da quando la stessa verrà ceduta in locazione i cani resteranno per due settimane consecutive, dal lunedì a lunedì, con un coniuge e per le successive due settimane consecutive, dal lunedì a lunedì, con l'altro e così in via alternata;
il coniuge che non avrà con sé i cani li andrà a prendere presso l'abitazione dell'altro prima di cena;
nell'ipotesi in cui le rispettive abitazioni dei coniugi distino tra loro oltre i 40 km, ciascun cane verrà tenuto dal rispettivo proprietario;
9) a far tempo dalla vendita della casa familiare o della sua messa in locazione nell'ipotesi in cui una delle parti decidesse di cedere il cane di sua proprietà, prima di cederlo a terzi lo comunicherà all'altra parte, che potrà decidere se tenere o meno con sé il cane, divenendone proprietario e facendosi carico di tutti i rispettivi costi;
nel caso di morte di uno dei due cani, quello sopravvissuto resterà collocato presso il rispettivo proprietario, che si farà carico di tutti i rispettivi costi;
10) dare atto che le parti provvederanno a farsi carico, ciascuna in via esclusiva, delle spese veterinarie del proprio cane, mentre il cibo verrà ripartito tra le parti al 50% finché i cani vivranno nella casa di Merate;
successivamente, ciascuno si farà carico del cibo per gli stessi nel periodo di propria competenza;
11) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pagina 6 di 9 pretendere l'una nei confronti dell'altro per nessuna causa o ragione, ad eccezione di quanto espressamente stabilito nei punti che precedono del presente ricorso;
12) dare atto che le condizioni di cui al presente accordo si applicano dalla data di sottoscrizione dello stesso;
13) dare atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione legale che verrà pronunciata dall'Intestato Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa;
14) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desio di disporre le annotazioni di legge precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
15) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 213/2024 del 28.10.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il 23.5.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed pagina 7 di 9 hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da loro concordate.
Il Tribunale si limita a dare atto della condizione di cui ai numeri da 3 a 8 in quanto rappresentano una mera regolazione di rapporti patrimoniali non strettamente attinenti all'oggetto del presente giudizio.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.7.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 22.5.1999 in Desio (MB), Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate dando atto delle condizioni di cui ai numeri da 3 a 8; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESIO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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