TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1643/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1643/2023
Oggi 5 giugno 2025 alle ore 12:45, innanzi al dott. Andrea D'Alessio, sono comparsi: per parti appellanti in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1
di Parte_2 per parte appellata , l'Avv. Beatrice Favero;
Controparte_1
Per , l'avv. Sara De Biaggi;
Controparte_2
è altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
I predetti difensori discutono la causa, anche riportandosi alle rispettive note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
*******
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 453/2022 del Giudice di Pace di;
CP_1
tra
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in , alla San Francesco d'Assisi, n. 32, C.F._2 CP_1 presso lo studio dell'Avv. che rappresenta a difende entrambi giusta Parte_1
procura allegata telematicamente al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in , alla Piazza Dalmazia, n. 3, CP_1 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, CP_1
nella persona della Dott.ssa Beatrice Favero, Avvocato dello Stato appellato
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, Controparte_2 P.IVA_2
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Nodari, Valentina Frezza, Alda De Gennaro e Sara De
Biaggi, come da procura e autorizzazione agli atti, elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura Civica, - Via del Teatro Romano n. 7 CP_1
appellato
******* avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione CP_1
a ordinanza prefettizia ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 453/2022 depositata in Cancelleria in data 31 ottobre 2022, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso l'ordinanza n. 00001268 CP_1
del 18/2/2022, con la quale la ha archiviato la Controparte_4 sanzione elevata con verbale n. 93182/2021 limitatamente alla violazione di cui all'art. 188 C.d.S., nonché avverso il provvedimento con cui la Polizia locale di ha confermato la sussistenza CP_1
della sanzione relativa all'art. 158, comma II, lett. g) C.d.S.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'opposizione alla sanzione dinanzi al Prefetto si sia limitata alla violazione di cui all'art. 188 C.d.S., poiché parte appellante avrebbe indicato in ricorso amministrativo solamente la predetta norma, limitandosi, inoltre, ad argomentare con esclusivo riguardo all'uso improprio del contrassegno di disabilità.
Con ricorso depositato in data 29/4/2023, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente padre e figlio, hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma al seguente motivo di impugnazione: «Omesso esame e/o errata e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti» con riguardo all'ampiezza del ricorso al Prefetto che ha dato causa all'emissione del provvedimento oggetto dell'impugnazione.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 8/11/2023, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo Controparte_1
grado ovvero, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11/3/2025 il giudice, avvedutosi che il contraddittorio in primo grado era stato integrato anche nei confronti del (di seguito, breviter, anche , parte Controparte_2 CP_2 rimasta contumace e non considerata nella pronuncia impugnata, ha disposto l'integrazione del giudizio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. anche nei confronti di affidando a parti appellanti la CP_2 notificazione dell'atto introduttivo.
Regolarmente notificato, il si è costituito con comparsa di costituzione in appello Controparte_2
del 26/5/2025, con cui ha chiesto la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in appello, la conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto dell'appello.
1.1. Deve, anzitutto, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva lamentata da
Tale ente, infatti, è stato correttamente evocato nel giudizio di prime cure con notifica CP_2
disposta dalla cancelleria del Giudice di Pace, avendo il ricorso introduttivo indicato quale oggetto dell'opposizione anche «[…] il provvedimento pedissequo (doc. 1) del Controparte_5
(c.f. ), in persona del Comandante Aggiunto […]».
[...] P.IVA_3 Controparte_6
La sentenza di prime cure ha errato nel non dar conto nell'epigrafe dell'evocazione in giudizio del con ciò ingenerando il successivo errore circa la consistenza del contraddittorio nel giudizio CP_2
di secondo grado.
Tali considerazioni, pertanto, consentono di ritenere un contraddittore necessario anche nella CP_2
presente fase di giudizio e, conseguentemente, deve essere rigettata l'istanza di estromissione formulata, peraltro non pertinente al vizio lamentato.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
2.1. Il motivo di appello proposto censura i seguenti passaggi motivazionali della sentenza del
Giudice di Pace di , espressamente indicati nel ricorso in appello: «L'unico motivo di CP_1 impugnazione riguarda la questione relativa all'uso improprio del contrassegno [...] Deve considerarsi altresì che, non essendo stata impugnata anche la contestazione della violazione di cui all'art.158 C.d.S. una eventuale trattazione della stessa è irrimediabilmente preclusa».
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella difesa erariale all'udienza dell'11/3/2025, l'appello si estende anche al passaggio motivo con cui il Giudice di Pace ha escluso di poter trattare entrambe le sanzioni nel presente giudizio, anche in ragione del fatto che tale passaggio motivazionale è inscindibilmente correlato all'erronea individuazione del contenuto del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S.
In tal senso, il giudice di prime cure ha errato nell'affermazione per cui sarebbe preclusa nel presente giudizio ogni questione concernente la violazione di cui all'art. 158 C.d.S. Tale affermazione è, infatti, fondata sull'asserita tardività del ricorso rispetto alla data di notificazione del verbale di contestazione n. 93182/2021, senza tener conto adeguatamente della scansione procedimentale che nel caso di specie ha condotto all'opposizione giudiziale.
Sul punto, occorre rimarcare come oggetto del presente giudizio non è, al contrario di quanto ritenuto
Contr sin dall'origine, un'ordinanza-ingiunzione emessa da , in quanto tale Ufficio si è limitato ad archiviare una parte delle contestazioni di cui al verbale n. 93182/2021 emesso dalla Polizia Locale di . CP_1
UTG, in particolare, non ha provveduto all'emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 204, comma
1, C.d.S., avendo escluso di prendere posizione circa la fondatezza dell'accertamento della sanzione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g), rimasta, asseritamente, estranea all'oggetto del ricorso in opposizione ex art. 203 C.d.S.
All'esito del predetto procedimento amministrativo, la pretesa sanzionatoria è stata, poi, nuovamente esercitata dal che ha provveduto a notificare agli odierni appellati il verbale di Controparte_2
contestazione, unitamente al provvedimento di archiviazione prefettizio.
Tale scansione provvedimentale ha trovato, peraltro, riscontro nella stessa descrizione dell'oggetto del presente giudizio, essendo stato indicato in primo grado l'oggetto dell'opposizione nel
«provvedimento n. 00001268 del 18/2/2022 (doc. 1) del Prefetto di (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del vice Prefetto dott. , e avverso il provvedimento pedissequo (doc. 1) del CP_8 [...]
(c.f. ), in persona del Comandante Aggiunto Controparte_5 P.IVA_3 CP_6
entrambi notificati con un unico piego raccomandato in data 15.04.2022 […]».
[...]
L'agire della p.a. nel caso di specie, tuttavia, a differenza di quanto considerato dal Giudice di prime Contr cure, si espone a censure tanto sul piano procedimentale, quanto su quello sostanziale, avendo adottato una lettura eccessivamente formalistica del ricorso proposto dagli odierni appellanti in fase stragiudiziale, che ha finito per determinare un impedimento alla piena esplicazione della tutela giurisdizionale. UTG, infatti, avrebbe dovuto emettere, a conferma della sanzione correlata alla violazione di cui all'art. 158 C.d.S. un provvedimento espresso, nella forma di un'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 204, comma 1, C.d.S., in modo da concretizzare definitivamente la pretesa sanzionatoria correlata e consentire agli odierni appellanti di poter profittare della tutela giurisdizionale di cui all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 205.
Di contro, essendosi l'amministrazione limitata ad archiviare parzialmente il verbale contestato, ha posto gli odierni appellanti nell'impossibilità di disporre di un provvedimento formale da sottoporre a impugnazione, con la conseguente difficoltà nell'azionare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. Da un lato, infatti, non è ammessa l'impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione e, dall'altro, i termini per l'opposizione al verbale d'accertamento di cui all'art. 204-bis C.d.S., erano ampiamente spirati, nelle more del procedimento dinanzi al Prefetto.
Tanto premesso, tuttavia, la condotta complessiva tenuta dalla p.a. nel caso di specie lascia emergere, ancorché per implicito, la sussistenza di una conferma del verbale impugnato, in quanto, benché sia mancato un provvedimento espresso in tal senso, UTG, nel limitare la portata dell'archiviazione alla sola sanzione di cui all'art. 188 C.d.S., ha, di fatto, confermato la sanzione per la violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g), che, peraltro, ha richiamato nell'ordinanza in parola («CONSIDERATO che il ricorrente risulta essere già stato sanzionato ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S.
[…]», cfr. doc. n . 4 di parte ricorrente, p. 13).
In tal senso, si osserva, poi, come abbia ribadito la propria pretesa sanzionatoria correlata al CP_2 verbale di accertamento in parola, comunicando agli odierni appellati l'esito del provvedimento prefettizio e il verbale di accertamento (cfr. doc. n. 4, pp. 14 e 15).
Pertanto, il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, ritiene di poter estendere la portata dell'opposizione giudiziale anche alla violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S., Contr superando l'impasse determinata dalla mancata adozione da parte di di un'ordinanza- ingiunzione di conferma della sanzione per la violazione de qua.
Ragionando diversamente, infatti, si escluderebbe qualsiasi forma di tutela giurisdizionale per il ricorrente ex art 203 C.d.S. che intendesse contestare, come nel caso di specie, la riduzione, operata dalla prefettura in via interpretativa, del contenuto del proprio ricorso a una sola delle violazioni contestate.
2.2. Tanto premesso, in tema di tempestività del ricorso e, quindi, di ammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento opposto, occorre passare al merito della pronuncia.
In tal senso, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui «l'unico motivo di impugnazione riguarda la questione relativa all'uso del contrassegno», cosicché sarebbe del tutto estranea all'oggetto dell'odierno giudizio la violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S., è errata per le seguenti ragioni.
Da un lato, la mancata considerazione della predetta violazione ha formato oggetto espresso della domanda giudiziale proposta, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, nel quale si legge: «il provvedimento prefettizio n°00001268 del 18.2.2022, […] è illegittimo nella parte in cui NON dispone l'archiviazione del medesimo verbale sanzionatorio per la violazione dell'art.
158, comma 2, lett. g) Cds, che anche per tale parte deve essere annullato».
Quanto agli argomenti proposti sul punto dagli appellanti, oltre all'ammissione di un errore nella stesura del ricorso al prefetto, che comunque ha spiegato una qualche incidenza sulla genesi dell'odierno contenzioso, come sarà meglio precisato con riguardo alle spese di lite, sono state articolate specifiche argomentazioni che il Tribunale ritiene fondate.
In particolare, i ricorrenti in primo grado hanno segnalato come nelle conclusioni del ricorso amministrativo è stato chiesto l'annullamento (rectius l'archiviazione) dell'intero verbale di contestazione senza specificare una disposizione normativa («CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Prefetto,
[…], voglia ritenere nullo e, per l'effetto, revocare il verbale di accertamento oggetto
d'impugnazione, in danno del ricorrente», cfr. doc. n. 4 di parti appellanti, p. 19).
Gli odierni appellanti hanno, inoltre, sottolineato di aver indicato espressamente in ricorso che la sanzione è stata elevata in conseguenza della sosta vietata sui posteggi per disabili, con ciò richiamando l'attenzione dell'amministrazione su entrambe le violazioni contestate, ancorché non espressamente citando l'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S.
A fronte delle predette indicazioni, il giudice di prime cure ha considerato solamente l'ammissione dell'errore in ordine all'indicazione normativa, senza adeguatamente considerare l'interezza del contenuto del ricorso in parola e, nel far ciò, è giunto all'errata conclusione secondo cui la lettura testuale del ricorso non lascerebbe spazio alla contestazione in ordine al contenuto dell'opposizione amministrativa.
Tale assunto, fondandosi su una parziale considerazione degli argomenti offerti dagli odierni appellanti, si mostra censurabile, come correttamente lamentato con ricorso in appello.
In primo luogo, una lettura sistematica del ricorso ex art. 203 C.d.S. ben avrebbe consentito di apprezzare la considerazione, più volte ribadita, della sosta su posteggio vietato, la quale emerge a più riprese («[…] non marciante perché in sosta in Via Giulia, n. 84», «sebbene l'istante avesse fatto presente di aver legittimamente occupato lo stallo», «[…] il ricorrente non poteva essere attinto dal provvedimento impugnato essendo necessitato alla sosta contestata per aver dovuto compiere un servizio del tutto funzionale alla mobilità del disabile», cfr. doc. n. 4 di parti appellanti, passim). Pertanto, la lettura sistematica del ricorso in questione consente di ritenere che l'opposizione in sede amministrativa non si è limitata alla sola violazione di cui all'art. 188 C.d.S., ma si è estesa anche alla sosta vietata di cui all'art. 158, comma 5, C.d.S., vigente all'epoca dei fatti, con conseguente errore Contr tanto di , quanto del giudice di prime cure sul punto.
Tanto premesso, occorre considerare l'argomento posto dagli odierni appellanti per cui, ritenuta l'operatività della scriminante putativa per quel che attiene alla violazione di cui all'art. 188, essa debba valere anche per la seconda violazione contestata, in ragione della correlazione tra le due disposizioni normative in parola.
L'argomento è fondato.
La correlazione tra le due disposizioni, infatti, si coglie sul piano letterale, sistematico e teleologico.
In primo luogo, l'art. 158, comma 2, lett. g) richiama espressamente l'art. 188, con ciò istituendo un collegamento espresso tra le due disposizioni.
In secondo luogo, la seconda norma, nel fissare il divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, pone le basi normative per la necessità di munirsi del titolo autorizzativo di cui fa riferimento il successivo articolo 188 C.d.S., quale unico presupposto per il valido utilizzo dei predetti spazi.
In terzo luogo, emerge con chiarezza come la ratio del divieto di cui all'art. 158, comma 2, lett. g)
C.d.S. sia quella di evitare che la costituzione e la manutenzione degli spazi riservati alla fermata o alla sosta agevolata per disabili, che l'art. 188, comma 1, impone a carico dei gestori della rete stradale, sia vanificata dall'occupazione degli stessi a opera di coloro che non vi hanno titolo, né esigenza, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei destinatari della misura di cui all'art. 188 C.d.S., frustrandone, così, la finalità istitutiva.
Ciò posto, appare chiaro come la sussistenza della violazione di cui all'art. 188, comma 4, e quella di cui all'art. 158, comma 5, C.d.S. siano tra loro correlate, in quanto la titolarità dell'autorizzazione in parola e l'uso entro i suoi limiti, esclude la ricorrenza di entrambe le fattispecie. Contr Ciò posto, avendo archiviato la sanzione di cui all'art. 188, comma 4, C.d.S. per ricorrenza di un errore scusabile sulla giustificazione putativa concernente il legittimo impiego del contrassegno di disabilità, avrebbe dovuto, altresì, estendere la portata del provvedimento anche alla violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S. in considerazione della loro correlazione e della portata complessiva del ricorso proposto dagli odierni appellanti.
3. In conclusione, il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, annulla la sanzione comminata ex art. 158, comma 5, C.d.S. in relazione alla violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g).
4. Si compensano le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in quanto le complesse vicissitudini amministrative che hanno dato causa al contezioso in sede giurisdizionale sono parzialmente Contr imputabili all'ambiguo tenore testuale del ricorso presentato a ex art. 203 C.d.S. dagli odierni appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 453/2022, così
[...] Controparte_2
provvede:
▪ accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sanzione ex art. 158, comma 5, C.d.S., nella formulazione vigente ratione temporis, elevata per la violazione dell'art. 158, comma 2, lett.
g) C.d.S.;
▪ spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 5/6/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1643/2023
Oggi 5 giugno 2025 alle ore 12:45, innanzi al dott. Andrea D'Alessio, sono comparsi: per parti appellanti in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1
di Parte_2 per parte appellata , l'Avv. Beatrice Favero;
Controparte_1
Per , l'avv. Sara De Biaggi;
Controparte_2
è altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
I predetti difensori discutono la causa, anche riportandosi alle rispettive note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
*******
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 453/2022 del Giudice di Pace di;
CP_1
tra
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in , alla San Francesco d'Assisi, n. 32, C.F._2 CP_1 presso lo studio dell'Avv. che rappresenta a difende entrambi giusta Parte_1
procura allegata telematicamente al ricorso in appello appellante e
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in , alla Piazza Dalmazia, n. 3, CP_1 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege, CP_1
nella persona della Dott.ssa Beatrice Favero, Avvocato dello Stato appellato
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, Controparte_2 P.IVA_2
anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Nodari, Valentina Frezza, Alda De Gennaro e Sara De
Biaggi, come da procura e autorizzazione agli atti, elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura Civica, - Via del Teatro Romano n. 7 CP_1
appellato
******* avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione CP_1
a ordinanza prefettizia ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 453/2022 depositata in Cancelleria in data 31 ottobre 2022, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso l'ordinanza n. 00001268 CP_1
del 18/2/2022, con la quale la ha archiviato la Controparte_4 sanzione elevata con verbale n. 93182/2021 limitatamente alla violazione di cui all'art. 188 C.d.S., nonché avverso il provvedimento con cui la Polizia locale di ha confermato la sussistenza CP_1
della sanzione relativa all'art. 158, comma II, lett. g) C.d.S.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'opposizione alla sanzione dinanzi al Prefetto si sia limitata alla violazione di cui all'art. 188 C.d.S., poiché parte appellante avrebbe indicato in ricorso amministrativo solamente la predetta norma, limitandosi, inoltre, ad argomentare con esclusivo riguardo all'uso improprio del contrassegno di disabilità.
Con ricorso depositato in data 29/4/2023, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente padre e figlio, hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma al seguente motivo di impugnazione: «Omesso esame e/o errata e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti» con riguardo all'ampiezza del ricorso al Prefetto che ha dato causa all'emissione del provvedimento oggetto dell'impugnazione.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 8/11/2023, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo Controparte_1
grado ovvero, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11/3/2025 il giudice, avvedutosi che il contraddittorio in primo grado era stato integrato anche nei confronti del (di seguito, breviter, anche , parte Controparte_2 CP_2 rimasta contumace e non considerata nella pronuncia impugnata, ha disposto l'integrazione del giudizio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. anche nei confronti di affidando a parti appellanti la CP_2 notificazione dell'atto introduttivo.
Regolarmente notificato, il si è costituito con comparsa di costituzione in appello Controparte_2
del 26/5/2025, con cui ha chiesto la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in appello, la conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto dell'appello.
1.1. Deve, anzitutto, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva lamentata da
Tale ente, infatti, è stato correttamente evocato nel giudizio di prime cure con notifica CP_2
disposta dalla cancelleria del Giudice di Pace, avendo il ricorso introduttivo indicato quale oggetto dell'opposizione anche «[…] il provvedimento pedissequo (doc. 1) del Controparte_5
(c.f. ), in persona del Comandante Aggiunto […]».
[...] P.IVA_3 Controparte_6
La sentenza di prime cure ha errato nel non dar conto nell'epigrafe dell'evocazione in giudizio del con ciò ingenerando il successivo errore circa la consistenza del contraddittorio nel giudizio CP_2
di secondo grado.
Tali considerazioni, pertanto, consentono di ritenere un contraddittore necessario anche nella CP_2
presente fase di giudizio e, conseguentemente, deve essere rigettata l'istanza di estromissione formulata, peraltro non pertinente al vizio lamentato.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
2.1. Il motivo di appello proposto censura i seguenti passaggi motivazionali della sentenza del
Giudice di Pace di , espressamente indicati nel ricorso in appello: «L'unico motivo di CP_1 impugnazione riguarda la questione relativa all'uso improprio del contrassegno [...] Deve considerarsi altresì che, non essendo stata impugnata anche la contestazione della violazione di cui all'art.158 C.d.S. una eventuale trattazione della stessa è irrimediabilmente preclusa».
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella difesa erariale all'udienza dell'11/3/2025, l'appello si estende anche al passaggio motivo con cui il Giudice di Pace ha escluso di poter trattare entrambe le sanzioni nel presente giudizio, anche in ragione del fatto che tale passaggio motivazionale è inscindibilmente correlato all'erronea individuazione del contenuto del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S.
In tal senso, il giudice di prime cure ha errato nell'affermazione per cui sarebbe preclusa nel presente giudizio ogni questione concernente la violazione di cui all'art. 158 C.d.S. Tale affermazione è, infatti, fondata sull'asserita tardività del ricorso rispetto alla data di notificazione del verbale di contestazione n. 93182/2021, senza tener conto adeguatamente della scansione procedimentale che nel caso di specie ha condotto all'opposizione giudiziale.
Sul punto, occorre rimarcare come oggetto del presente giudizio non è, al contrario di quanto ritenuto
Contr sin dall'origine, un'ordinanza-ingiunzione emessa da , in quanto tale Ufficio si è limitato ad archiviare una parte delle contestazioni di cui al verbale n. 93182/2021 emesso dalla Polizia Locale di . CP_1
UTG, in particolare, non ha provveduto all'emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 204, comma
1, C.d.S., avendo escluso di prendere posizione circa la fondatezza dell'accertamento della sanzione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g), rimasta, asseritamente, estranea all'oggetto del ricorso in opposizione ex art. 203 C.d.S.
All'esito del predetto procedimento amministrativo, la pretesa sanzionatoria è stata, poi, nuovamente esercitata dal che ha provveduto a notificare agli odierni appellati il verbale di Controparte_2
contestazione, unitamente al provvedimento di archiviazione prefettizio.
Tale scansione provvedimentale ha trovato, peraltro, riscontro nella stessa descrizione dell'oggetto del presente giudizio, essendo stato indicato in primo grado l'oggetto dell'opposizione nel
«provvedimento n. 00001268 del 18/2/2022 (doc. 1) del Prefetto di (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del vice Prefetto dott. , e avverso il provvedimento pedissequo (doc. 1) del CP_8 [...]
(c.f. ), in persona del Comandante Aggiunto Controparte_5 P.IVA_3 CP_6
entrambi notificati con un unico piego raccomandato in data 15.04.2022 […]».
[...]
L'agire della p.a. nel caso di specie, tuttavia, a differenza di quanto considerato dal Giudice di prime Contr cure, si espone a censure tanto sul piano procedimentale, quanto su quello sostanziale, avendo adottato una lettura eccessivamente formalistica del ricorso proposto dagli odierni appellanti in fase stragiudiziale, che ha finito per determinare un impedimento alla piena esplicazione della tutela giurisdizionale. UTG, infatti, avrebbe dovuto emettere, a conferma della sanzione correlata alla violazione di cui all'art. 158 C.d.S. un provvedimento espresso, nella forma di un'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 204, comma 1, C.d.S., in modo da concretizzare definitivamente la pretesa sanzionatoria correlata e consentire agli odierni appellanti di poter profittare della tutela giurisdizionale di cui all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 205.
Di contro, essendosi l'amministrazione limitata ad archiviare parzialmente il verbale contestato, ha posto gli odierni appellanti nell'impossibilità di disporre di un provvedimento formale da sottoporre a impugnazione, con la conseguente difficoltà nell'azionare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. Da un lato, infatti, non è ammessa l'impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione e, dall'altro, i termini per l'opposizione al verbale d'accertamento di cui all'art. 204-bis C.d.S., erano ampiamente spirati, nelle more del procedimento dinanzi al Prefetto.
Tanto premesso, tuttavia, la condotta complessiva tenuta dalla p.a. nel caso di specie lascia emergere, ancorché per implicito, la sussistenza di una conferma del verbale impugnato, in quanto, benché sia mancato un provvedimento espresso in tal senso, UTG, nel limitare la portata dell'archiviazione alla sola sanzione di cui all'art. 188 C.d.S., ha, di fatto, confermato la sanzione per la violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g), che, peraltro, ha richiamato nell'ordinanza in parola («CONSIDERATO che il ricorrente risulta essere già stato sanzionato ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S.
[…]», cfr. doc. n . 4 di parte ricorrente, p. 13).
In tal senso, si osserva, poi, come abbia ribadito la propria pretesa sanzionatoria correlata al CP_2 verbale di accertamento in parola, comunicando agli odierni appellati l'esito del provvedimento prefettizio e il verbale di accertamento (cfr. doc. n. 4, pp. 14 e 15).
Pertanto, il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, ritiene di poter estendere la portata dell'opposizione giudiziale anche alla violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S., Contr superando l'impasse determinata dalla mancata adozione da parte di di un'ordinanza- ingiunzione di conferma della sanzione per la violazione de qua.
Ragionando diversamente, infatti, si escluderebbe qualsiasi forma di tutela giurisdizionale per il ricorrente ex art 203 C.d.S. che intendesse contestare, come nel caso di specie, la riduzione, operata dalla prefettura in via interpretativa, del contenuto del proprio ricorso a una sola delle violazioni contestate.
2.2. Tanto premesso, in tema di tempestività del ricorso e, quindi, di ammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento opposto, occorre passare al merito della pronuncia.
In tal senso, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui «l'unico motivo di impugnazione riguarda la questione relativa all'uso del contrassegno», cosicché sarebbe del tutto estranea all'oggetto dell'odierno giudizio la violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S., è errata per le seguenti ragioni.
Da un lato, la mancata considerazione della predetta violazione ha formato oggetto espresso della domanda giudiziale proposta, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, nel quale si legge: «il provvedimento prefettizio n°00001268 del 18.2.2022, […] è illegittimo nella parte in cui NON dispone l'archiviazione del medesimo verbale sanzionatorio per la violazione dell'art.
158, comma 2, lett. g) Cds, che anche per tale parte deve essere annullato».
Quanto agli argomenti proposti sul punto dagli appellanti, oltre all'ammissione di un errore nella stesura del ricorso al prefetto, che comunque ha spiegato una qualche incidenza sulla genesi dell'odierno contenzioso, come sarà meglio precisato con riguardo alle spese di lite, sono state articolate specifiche argomentazioni che il Tribunale ritiene fondate.
In particolare, i ricorrenti in primo grado hanno segnalato come nelle conclusioni del ricorso amministrativo è stato chiesto l'annullamento (rectius l'archiviazione) dell'intero verbale di contestazione senza specificare una disposizione normativa («CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Prefetto,
[…], voglia ritenere nullo e, per l'effetto, revocare il verbale di accertamento oggetto
d'impugnazione, in danno del ricorrente», cfr. doc. n. 4 di parti appellanti, p. 19).
Gli odierni appellanti hanno, inoltre, sottolineato di aver indicato espressamente in ricorso che la sanzione è stata elevata in conseguenza della sosta vietata sui posteggi per disabili, con ciò richiamando l'attenzione dell'amministrazione su entrambe le violazioni contestate, ancorché non espressamente citando l'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S.
A fronte delle predette indicazioni, il giudice di prime cure ha considerato solamente l'ammissione dell'errore in ordine all'indicazione normativa, senza adeguatamente considerare l'interezza del contenuto del ricorso in parola e, nel far ciò, è giunto all'errata conclusione secondo cui la lettura testuale del ricorso non lascerebbe spazio alla contestazione in ordine al contenuto dell'opposizione amministrativa.
Tale assunto, fondandosi su una parziale considerazione degli argomenti offerti dagli odierni appellanti, si mostra censurabile, come correttamente lamentato con ricorso in appello.
In primo luogo, una lettura sistematica del ricorso ex art. 203 C.d.S. ben avrebbe consentito di apprezzare la considerazione, più volte ribadita, della sosta su posteggio vietato, la quale emerge a più riprese («[…] non marciante perché in sosta in Via Giulia, n. 84», «sebbene l'istante avesse fatto presente di aver legittimamente occupato lo stallo», «[…] il ricorrente non poteva essere attinto dal provvedimento impugnato essendo necessitato alla sosta contestata per aver dovuto compiere un servizio del tutto funzionale alla mobilità del disabile», cfr. doc. n. 4 di parti appellanti, passim). Pertanto, la lettura sistematica del ricorso in questione consente di ritenere che l'opposizione in sede amministrativa non si è limitata alla sola violazione di cui all'art. 188 C.d.S., ma si è estesa anche alla sosta vietata di cui all'art. 158, comma 5, C.d.S., vigente all'epoca dei fatti, con conseguente errore Contr tanto di , quanto del giudice di prime cure sul punto.
Tanto premesso, occorre considerare l'argomento posto dagli odierni appellanti per cui, ritenuta l'operatività della scriminante putativa per quel che attiene alla violazione di cui all'art. 188, essa debba valere anche per la seconda violazione contestata, in ragione della correlazione tra le due disposizioni normative in parola.
L'argomento è fondato.
La correlazione tra le due disposizioni, infatti, si coglie sul piano letterale, sistematico e teleologico.
In primo luogo, l'art. 158, comma 2, lett. g) richiama espressamente l'art. 188, con ciò istituendo un collegamento espresso tra le due disposizioni.
In secondo luogo, la seconda norma, nel fissare il divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, pone le basi normative per la necessità di munirsi del titolo autorizzativo di cui fa riferimento il successivo articolo 188 C.d.S., quale unico presupposto per il valido utilizzo dei predetti spazi.
In terzo luogo, emerge con chiarezza come la ratio del divieto di cui all'art. 158, comma 2, lett. g)
C.d.S. sia quella di evitare che la costituzione e la manutenzione degli spazi riservati alla fermata o alla sosta agevolata per disabili, che l'art. 188, comma 1, impone a carico dei gestori della rete stradale, sia vanificata dall'occupazione degli stessi a opera di coloro che non vi hanno titolo, né esigenza, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei destinatari della misura di cui all'art. 188 C.d.S., frustrandone, così, la finalità istitutiva.
Ciò posto, appare chiaro come la sussistenza della violazione di cui all'art. 188, comma 4, e quella di cui all'art. 158, comma 5, C.d.S. siano tra loro correlate, in quanto la titolarità dell'autorizzazione in parola e l'uso entro i suoi limiti, esclude la ricorrenza di entrambe le fattispecie. Contr Ciò posto, avendo archiviato la sanzione di cui all'art. 188, comma 4, C.d.S. per ricorrenza di un errore scusabile sulla giustificazione putativa concernente il legittimo impiego del contrassegno di disabilità, avrebbe dovuto, altresì, estendere la portata del provvedimento anche alla violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) C.d.S. in considerazione della loro correlazione e della portata complessiva del ricorso proposto dagli odierni appellanti.
3. In conclusione, il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, annulla la sanzione comminata ex art. 158, comma 5, C.d.S. in relazione alla violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g).
4. Si compensano le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in quanto le complesse vicissitudini amministrative che hanno dato causa al contezioso in sede giurisdizionale sono parzialmente Contr imputabili all'ambiguo tenore testuale del ricorso presentato a ex art. 203 C.d.S. dagli odierni appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 453/2022, così
[...] Controparte_2
provvede:
▪ accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sanzione ex art. 158, comma 5, C.d.S., nella formulazione vigente ratione temporis, elevata per la violazione dell'art. 158, comma 2, lett.
g) C.d.S.;
▪ spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 5/6/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio