Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.