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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2359/2022
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2359 del ruolo generale dell'anno 2022 promosso da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MASSIMO COLIVA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. MASSIMO VIOLA, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 4-6-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “accertare e dichiarare che l'incidente sciistico avvenuto in ON di MP (TN) in data 30.12.2021 si è verificato per fatto e colpa esclusivi di CP_1 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare a risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 31/05/2023, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 20/03/2023 e non ammessi con la suddetta ordinanza. Con il favore delle spese”; per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, respingere le domande risarcitorie siccome svolte da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto e, previa declaratoria di responsabilità concorrente delle parti nell'occorso, dichiarare l'importo effettivamente dovuto in favore dell'attrice per il danno dalla stessa subito nell'occorso, tenuto conto della somma di € 12.500.- dalla stessa ricevuta nell'ambito del procedimento penale sub R.G. GDP 17/2022 - Giudice di Pace di Tione, dichiarato estinto ex art. 35 D. Lgs n. 40/2000. Con condanna dell'attrice alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in eccesso. In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso per la difesa della causa, oltre all'I.V.A., al 4
% C.N.P.A. al 15% rimborso spese ex D.M. 55/2014 in particolare alla luce dell'iniziale rifiuto opposto all'offerta del convenuto di € 12.500,00 a titolo risarcitorio o, in subordine, compensare integralmente o parzialmente le stesse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
- di aver subito in data 30-12-2021 sinistro nel comprensorio sciistico di ON di
MP (TN), in particolare, verso le ore 11, dopo aver percorso circa cento metri della pista
Diretta Spinale venendo investita da tergo dal convenuto, il quale stava scendendo con una tavola da sci a velocità elevata;
- che, intervenuti i soccorsi, un primo accesso in ambulatorio rilevava “Ginocchio sx tumefatto”, cui seguiva, il 5-1-2022, ricovero ospedaliero durante il quale veniva disposto intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore che imponeva, all'esito delle dimissioni, percorso fisioterapico e riabilitativo;
- che in data 16-3-2022 si rendeva necessario un secondo intervento chirurgico di artroscopia per lisi delle aderenze articolari, cui seguivano ulteriori cicli di terapia;
- di aver subito in esito al sinistro postumi permanenti oltre a periodo di inabilità temporanea, incorrendo, inoltre, in sofferenza soggettiva elevata tenuto conto della tipologia delle lesioni e dell'intensità del dolore, le lesioni avendo reso, inoltre, più difficoltoso l'espletamento dell'attività lavorativa;
- di aver sostenuto spese mediche e accessorie per il complessivo ammontare di euro
9.601,44;
- che la responsabilità del sinistro deve ascriversi in via esclusiva al convenuto in quanto sciatore che proveniva da monte e che violava le regole di precedenza;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro del 30-12-2021 e la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto allega:
- che il sinistro si è verificato alla quota di 2050 metri s.l.m. in corrispondenza di una pag. 2/10 biforcazione tra due piste, la Pista Diretta Spinale con andamento verso sinistra e la Pista Boch che prosegue dritta, i due sciatori essendosi trovati in un'area di intersezione;
- che, mentre sciava sul bordo sinistro della pista, giunto alla biforcazione proseguiva diritto verso la Pista Boch e nello stesso momento sopraggiungeva l'attrice a maggiore velocità, la quale svoltava a sinistra verso la Pista Diretta Spinale così intersecando la traiettoria;
- che il sinistro non è avvenuto da tergo, ma lateralmente, come sarebbe evincibile anche dalla lesione subita al legamento crociato anteriore e laterale;
- che l'attrice ha violato la norma volta all'assunzione di condotta che, in relazione alle condizioni ambientali concrete, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;
- che la rispettiva compagnia assicurativa ha provveduto a offerta risarcitoria per l'ammontare di euro 12.500,00, importo da ritenersi integralmente satisfattivo;
conclusivamente richiedendo il rigetto dele domande previa dichiarazione di responsabilità concorrente e alla luce dell'importo già offerto, in subordine la rideterminazione degli importi dovuti.
In sede di prima udienza la difesa di parte attrice ha precisato il rifiuto dell'offerta avanzata in quanto ritenuta inadeguata.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbali di udienza del 12-9-2023 e del 5-12-
2023) e di C.T.U. medico-legale (Relazione peritale dell'8-7-2024) e, previa precisazione delle rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 5-6-2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla responsabilità esclusiva del convenuto in relazione al sinistro.
Controversa fra le parti è, innanzitutto, la dinamica del sinistro, secondo l'attrice da addebitarsi in via esclusiva al convenuto il quale proveniva da monte, secondo quest'ultimo l'impatto essendo, invece, avvenuto in prossimità di una biforcazione a causa dell'intersecazione della traiettoria da parte dell'attrice la quale proveniva lateralmente da destra.
Al riguardo, il rapporto redatto in sede di primo soccorso (doc. 1 att.; doc. 1 conv.) descrive la “dinamica presunta” con riferimento a investimento da tergo da parte del convenuto. Detto rapporto indica, inoltre, come “ripido” il luogo del sinistro, il che, secondo la prospettazione attorea, escluderebbe di poter ritenere la sua corrispondenza con la biforcazione trovandosi quest'ultima in tratto pianeggiante (docc. 23 att.).
Nessuno dei testimoni sentiti ha assistito al sinistro all'infuori del marito dell'attrice (“io pag. 3/10 ero presente, ero a 10-15 metri dal luogo di sinistro;
ero a monte”; cfr. anche doc. 1 att.), il quale già innanzi agli ufficiali intervenuti per i primi soccorsi dichiarava la provenienza da monte del convenuto e l'investimento da tergo (doc. 1 att. cit.). L'iniziale ricostruzione ha trovato conferma in sede testimoniale, risultando al contrario confutata la ricostruzione pretesa dal convenuto, tenuto conto che il teste cui attendibilità nonostante il rapporto di parentela Tes_1 non vi è ragione di dubitare anche alla luce dell'assenza di contraddizioni rispetto alle iniziali dichiarazioni- ha escluso che la moglie si stesse dirigendo verso la pista Spinale diretta e che la stessa abbia posto in essere una manovra di svolta, chiarendo anzi la propria destinazione in senso opposto verso la pista Boch (verbale di udienza del 12-9-2023).
Una siffatta affermazione non potrebbe in alcun modo ritenersi incisa dalla deposizione della moglie del convenuto, la cui stessa presenza al momento del sinistro è quanto meno dubbia, in quanto, benché la teste abbia preteso riferire di un dialogo con gli ufficiali (verbale di udienza del 12-9-2023), il carabiniere ha riferito di non ricordare della Persona_1 presenza di altri all'infuori delle parti e del marito dell'attrice (verbale di udienza del 5-12-
2023: “quando sono arrivato sui luoghi di causa, erano presenti le due persone coinvolte nell'incidente, il mio collega e il marito della signora infortunata, io ricordo soltanto queste persone”). Anche il rapporto di intervento non reca del resto alcun riferimento alla presenza della testimone, ciò determinando necessariamente un vaglio critico della deposizione anche in punto di attendibilità.
Se è vero peraltro che la contestazione mossa dal convenuto è circostanziata a mezzo di offerta di ricostruzione alternativa, secondo cui appunto l'attrice sarebbe sopraggiunta svoltando a sinistra e così intersecando la sua traiettoria, una siffatta ricostruzione non soltanto non sarebbe comunque ancora di per sé sola sufficiente ad escludere la responsabilità esclusiva del convenuto alla luce della presumibile violazione delle regole di precedenza di cui all'art. 12
l. n. 363/2003, ma è comunque rimasta priva di alcuna dimostrazione e anzi smentita dalle risultanze di causa.
Se, infatti, da un lato, la dinamica alternativa fornita dal convenuto non appare argomentabile sulla base del solo elemento relativo al luogo del sinistro, dall'altro lato, le deposizioni testimoniali acquisite, seppur con alcune differenze, hanno confermato il verificarsi dell'impatto a una distanza significativa prima dell'incrocio (cfr. verbale di udienza del 5-12-
2023, teste : “…è successo sulla Diretta Spinale, sulla pista rossa, circa 50 metri Per_1 prima”, “il luogo dell'incidente si trova a monte rispetto all'incrocio, a una distanza di 30-40 metri circa prima dell'entrata della pista Boch”, “… sono sicuro del luogo dell'incidente perché la signora era in quel punto con la barella, c'era anche tutto il materiale, è come se pag. 4/10 fosse una macchina incidentata, non è che spostiamo, meno si sposta meglio è”; cfr. anche verbale di udienza del 15-9-2023, teste “nel rapportino la pista è descritta come ripida Tes_2 perché secondo me in questo tratto la pista è ancora ripida, mentre diventa pianeggiante a destra verso il cartello della pista Boch 71”).
A quanto sopra si aggiunga che immediatamente dopo il sinistro il convenuto ha dichiarato innanzi agli ufficiali di non aver “visto la signora che [aveva] investito” e di aver tentato di evitare l'impatto “quando me ne sono accorto” (doc. 1 att.). Siffatta dichiarazione, seppur non rivestendo portata confessoria circa la complessiva descrizione dell'accaduto, dà, tuttavia, evidenza di un investimento da parte del convenuto a danno dell'attrice e non il contrario e della riconducibilità del sinistro da parte del medesimo convenuto alla circostanza di non essersi avveduto della presenza dell'attrice. In definitiva lo stesso convenuto ha ascritto l'impatto a una condotta dinamica attiva a sé riferita, il che non avrebbe che potuto escludersi per l'ipotesi in cui diversamente fosse stata l'attrice a invadere, con traiettoria laterale, lo spazio occupato dal convenuto, con investimento da parte della prima a danno del secondo e non il contrario come riportato, invece, da quest'ultimo ai carabinieri intervenuti sul posto.
La ricostruzione alternativa fornita dal convenuto risulta, pertanto, confutata in fatto alla luce degli elementi sopra riferiti, senza che la stessa peraltro, anche in ipotesi, valga ancora ad escludere la provenienza da monte del convenuto stesso.
La verosimiglianza di una siffatta ricostruzione è del resto esclusa anche dalla circostanza che il convenuto ha altresì chiarito di non aver potuto evitare l'impatto per non aver visto l'attrice, in definitiva attribuendo a sé la possibilità di evitare l'impatto per l'ipotesi in cui si fosse avveduto tempestivamente della presenza dell'attrice, così prefigurando le condizioni tipiche di un posizionamento a monte atto a consentire una visuale sugli sciatori innanzi a sé e fondante, infatti, l'obbligo di precedenza sancito dall'art. 10 l. n. 363/2003.
Vale, ancora, precisare che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa del convenuto, la ricostruzione alternativa fornita non trova avallo nella tipologia delle lesioni riportate dall'attrice in quanto la relazione peritale ha chiarito la compatibilità delle stesse anche con un impatto da tergo (C.T.U., pag. 40).
Sulla base delle complessive emergenze probatorie, tenuto conto delle risultanze documentali e alla luce delle acquisizioni testimoniali, fra cui, in particolare, quella resa dal marito dell'attrice, nonché, assunto l'ambito della contestazione del convenuto nei limiti della ricostruzione alternativa offerta, in considerazione della confutazione di quest'ultima sulla base delle evidenze di causa, deve ritenersi conclusivamente raggiunta idonea e sufficiente dimostrazione circa la provenienza del convenuto da monte, il quale era quindi obbligato a pag. 5/10 criteri di prudenza e cautela rispetto alla posizione degli sciatori innanzi a sé.
La posizione a monte del convenuto è tale da comportarne, secondo disciplina legislativa
(art. 10 l. n. 363/2003) e sulla base di criteri di prudenza, l'esclusiva responsabilità sì da doversi ritenere superata, per stessa previsione legislativa, la presunzione di cui all'art. 19 l. n.
363/2003. Soltanto lo sciatore a monte è, infatti, in condizione, attesa la fattiva visibilità della pista innanzi a sé, di conformare il proprio comportamento ai fini della tutela dell'incolumità altrui. Provenendo da monte il convenuto aveva la possibilità di vedere l'intera pista davanti a sé e, quindi, era anche in grado di rendersi conto delle manovre poste in essere dagli sciatori più a valle.
Va, quindi, conclusivamente accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 363/2003, rispetto all'incidente sciistico del 30-12-2021, esclusa, invece, attese le emergenze di causa e la disciplina in materia, la configurabilità di ipotesi di concorso di colpa, il convenuto essendo chiamato a rispondere integralmente delle conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'evento dannoso imputabile alla sua condotta.
3. Sul quantum risarcitorio.
Venendo alle conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso, vanno innanzitutto condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate (C.T.U. dd. 8-7-2024). In particolare, il Consulente, verificato il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, ha riscontrato che l'attrice ha riportato “una lesione completa del legamento crociato anteriore sinistro, lesione “ramp” del menisco mediale e instabilità del menisco laterale da lesione dei fascicoli popliteo meniscali”, configurando un danno per invalidità permanente pari all'8% (C.T.U., pag. 48).
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. da 7 a 20 att.), in particolare, per 5 giorni quanto all'inabilità temporanea totale, per 30 giorni quanto a incapacità parziale al 75%, per 50 giorni quanto a incapacità parziale al 50% e di ulteriori 50 giorni per incapacità parziale al 25%
(C.T.U., pag. 48).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare.
Non potendo trovare applicazione nel caso de quo le tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del Tribunale di
Milano (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508), da ultimo secondo le recenti indicazioni della pag. 6/10 Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamico-relazionale e del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, 19/02/2019,
n. 4878; Sez. 3, 27/03/2018, n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di cassazione quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass., Sez.
3, 06/05/2020, n. 8532).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata al
2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione del lungo iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, con limitazioni nelle funzionalità di movimento nella fase di stabilizzazione dei postumi, il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro 115,00 come segue:
- per una invalidità temporanea totale di 5 giorni un risarcimento di euro 575,00 (euro
115,00 per 5 gg);
- per una invalidità parziale al 75% della durata di 30 giorni un risarcimento pari a euro
2.587,50 (euro 86,25 per 30 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 50 giorni un risarcimento pari ad euro 2.875,00 (euro 57,50 per 50 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 50 giorni un risarcimento pari ad euro 1.437,00 (euro 28,75 per 50 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 7.475,00 all'attualità
Va, invece, esclusa alcuna personalizzazione per difetto di idonea allegazione e di prova.
La personalizzazione presuppone, infatti, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass., Sez. 6, 04/03/2021,
n. 5865; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988). Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la pag. 7/10 personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nel caso concreto, nessuna allegazione adeguata è svolta al riguardo, oltremodo vaghi e generici essendo rimasti anche i riferimenti all'incidenza sulle attività quotidiane.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, tenuto conto dell'incidenza per 8 punti percentuali e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 45), lo stesso deve liquidarsi, all'attualità, nel valore pari ad euro 14.128,00.
In ordine al c.d. danno morale vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006; Sez.
6, 19/02/2019, n. 4878). Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass., Sez. 3, 10/11/2020, n. 25164).
Nel caso concreto va esclusa la sussistenza di danno per c.d. sofferenza soggettiva interiore sotto il profilo del danno permanente all'invalidità psico-fisica, in difetto di idonea effettiva allegazione sul punto ad opera della difesa di parte attrice e tenuto conto che la C.T.U. ha comunque riscontrato un grado lievissimo quanto al grado di sofferenza menomazione correlata.
In punto di personalizzazione in sede peritale è stato riscontrato un peggioramento della cenestesi lavorativa, in quanto è stato rilevato che, sebbene l'attrice abbia conservato la propria occupazione lavorativa, le menomazioni riportate hanno comportato una maggiore usura e fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa (C.T.U., pag. 44: “Allo stato attuale la perizianda occupa lo stesso posto di lavoro, ricoprendo le medesime mansioni che era chiamata a svolgere antecedentemente al fatto in esame. Tuttavia, appare opportuno sottolineare come le menomazioni riportate e le relative conseguenze sulle attività relazionali
(in particolare la difficoltà alla deambulazione protratta e allo stazionamento in posizione eretta) siano da considerarsi pregiudizievoli del benessere e della capacità lavorativa del soggetto, quale maggiore usura, con ricorso alle energie lavorative di riserva, soprattutto nelle mansioni di rappresentanza che richiedono spostamenti in diverse luoghi e città”). pag. 8/10 Il riferito danno da lesione della cenestesi lavorativa è tale da poter giustificare un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16628; Sez.
3, 28/06/2019, n. 17411; Sez. 6, 22/05/2018, n. 12572), potendo, quindi, dare luogo a una personalizzazione del danno.
Nel caso concreto, tenuto conto del grado di incidenza percentuale delle lesioni permanenti sul bene salute e della declinazione della maggiore usura con riferimento precipuo ad alcune specifiche mansioni fra quelle espletate, appare congruo dare luogo a personalizzazione del danno per una misura percentuale pari al 15%, per una liquidazione finale del danno sotto il profilo dei postumi permanenti per l'ammontare pari ad euro 16.247,20 all'attualità.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 23.722,20 (euro
16.427,20+euro 7.475,00) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione).
Per tutto quanto sopra, il convenuto è tenuto al risarcimento in favore dell'attrice dell'importo -liquidato all'attualità- di euro 23.722,20 a titolo di danno non patrimoniale.
Su detto importo, a prescindere dalla proposizione di espressa domanda (Cass., Sez. 2,
10/12/2021, n. 39376), va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi al saggio legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche va quantificato, nei limiti della documentazione versata agli atti (docc. 19, 20 e 23 att.) e del valore ritenuto congruo dal C.T.U., in euro 2.013,29 (C.T.U., pag. 44), oltre rivalutazione dalla data dei rispettivi esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detto importo vanno riconosciuti, per le ragioni già esposte, interessi compensativi da computarsi per valore pari a quello del tasso di interesse legale ex art. 1284, comma 1, c.c., secondo i criteri di cui a Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, su una base di calcolo costituita da detto importo devalutato alla data di verificazione del danno (e, quindi, della data dell'esborso) in base agli indici Istat del costo della vita e quindi rivalutato di anno in anno sino alla data della pag. 9/10 presente sentenza.
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, nei valori medi per la fase di studio (euro
919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00) e decisionale (euro 1.701,00), tenuto conto dello iato fra il petitum originario e l'ammontare oggetto di accertamento nonché alla luce della condotta del convenuto volta a pagamento almeno parziale dell'importo, previa compensazione per un quarto, per il finale complessivo importo pari ad euro 3.808,00, oltre spese per C.T.P. per euro 1.830,00 (all.to note 16-7-2024), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (ordinanza del 5-3-2024), vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 23.722,20 per danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.013,29 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per un quarto, in € 3.808,00 per onorario, € 1.830,00 per spese di
C.T.P., oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico del convenuto soccombente il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 16/10/2025
Il Giudice
IC LI
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2359/2022
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2359 del ruolo generale dell'anno 2022 promosso da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MASSIMO COLIVA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. MASSIMO VIOLA, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 4-6-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “accertare e dichiarare che l'incidente sciistico avvenuto in ON di MP (TN) in data 30.12.2021 si è verificato per fatto e colpa esclusivi di CP_1 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare a risarcire tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 31/05/2023, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 20/03/2023 e non ammessi con la suddetta ordinanza. Con il favore delle spese”; per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, respingere le domande risarcitorie siccome svolte da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto e, previa declaratoria di responsabilità concorrente delle parti nell'occorso, dichiarare l'importo effettivamente dovuto in favore dell'attrice per il danno dalla stessa subito nell'occorso, tenuto conto della somma di € 12.500.- dalla stessa ricevuta nell'ambito del procedimento penale sub R.G. GDP 17/2022 - Giudice di Pace di Tione, dichiarato estinto ex art. 35 D. Lgs n. 40/2000. Con condanna dell'attrice alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in eccesso. In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso per la difesa della causa, oltre all'I.V.A., al 4
% C.N.P.A. al 15% rimborso spese ex D.M. 55/2014 in particolare alla luce dell'iniziale rifiuto opposto all'offerta del convenuto di € 12.500,00 a titolo risarcitorio o, in subordine, compensare integralmente o parzialmente le stesse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
- di aver subito in data 30-12-2021 sinistro nel comprensorio sciistico di ON di
MP (TN), in particolare, verso le ore 11, dopo aver percorso circa cento metri della pista
Diretta Spinale venendo investita da tergo dal convenuto, il quale stava scendendo con una tavola da sci a velocità elevata;
- che, intervenuti i soccorsi, un primo accesso in ambulatorio rilevava “Ginocchio sx tumefatto”, cui seguiva, il 5-1-2022, ricovero ospedaliero durante il quale veniva disposto intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore che imponeva, all'esito delle dimissioni, percorso fisioterapico e riabilitativo;
- che in data 16-3-2022 si rendeva necessario un secondo intervento chirurgico di artroscopia per lisi delle aderenze articolari, cui seguivano ulteriori cicli di terapia;
- di aver subito in esito al sinistro postumi permanenti oltre a periodo di inabilità temporanea, incorrendo, inoltre, in sofferenza soggettiva elevata tenuto conto della tipologia delle lesioni e dell'intensità del dolore, le lesioni avendo reso, inoltre, più difficoltoso l'espletamento dell'attività lavorativa;
- di aver sostenuto spese mediche e accessorie per il complessivo ammontare di euro
9.601,44;
- che la responsabilità del sinistro deve ascriversi in via esclusiva al convenuto in quanto sciatore che proveniva da monte e che violava le regole di precedenza;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro del 30-12-2021 e la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto allega:
- che il sinistro si è verificato alla quota di 2050 metri s.l.m. in corrispondenza di una pag. 2/10 biforcazione tra due piste, la Pista Diretta Spinale con andamento verso sinistra e la Pista Boch che prosegue dritta, i due sciatori essendosi trovati in un'area di intersezione;
- che, mentre sciava sul bordo sinistro della pista, giunto alla biforcazione proseguiva diritto verso la Pista Boch e nello stesso momento sopraggiungeva l'attrice a maggiore velocità, la quale svoltava a sinistra verso la Pista Diretta Spinale così intersecando la traiettoria;
- che il sinistro non è avvenuto da tergo, ma lateralmente, come sarebbe evincibile anche dalla lesione subita al legamento crociato anteriore e laterale;
- che l'attrice ha violato la norma volta all'assunzione di condotta che, in relazione alle condizioni ambientali concrete, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;
- che la rispettiva compagnia assicurativa ha provveduto a offerta risarcitoria per l'ammontare di euro 12.500,00, importo da ritenersi integralmente satisfattivo;
conclusivamente richiedendo il rigetto dele domande previa dichiarazione di responsabilità concorrente e alla luce dell'importo già offerto, in subordine la rideterminazione degli importi dovuti.
In sede di prima udienza la difesa di parte attrice ha precisato il rifiuto dell'offerta avanzata in quanto ritenuta inadeguata.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbali di udienza del 12-9-2023 e del 5-12-
2023) e di C.T.U. medico-legale (Relazione peritale dell'8-7-2024) e, previa precisazione delle rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 5-6-2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla responsabilità esclusiva del convenuto in relazione al sinistro.
Controversa fra le parti è, innanzitutto, la dinamica del sinistro, secondo l'attrice da addebitarsi in via esclusiva al convenuto il quale proveniva da monte, secondo quest'ultimo l'impatto essendo, invece, avvenuto in prossimità di una biforcazione a causa dell'intersecazione della traiettoria da parte dell'attrice la quale proveniva lateralmente da destra.
Al riguardo, il rapporto redatto in sede di primo soccorso (doc. 1 att.; doc. 1 conv.) descrive la “dinamica presunta” con riferimento a investimento da tergo da parte del convenuto. Detto rapporto indica, inoltre, come “ripido” il luogo del sinistro, il che, secondo la prospettazione attorea, escluderebbe di poter ritenere la sua corrispondenza con la biforcazione trovandosi quest'ultima in tratto pianeggiante (docc. 23 att.).
Nessuno dei testimoni sentiti ha assistito al sinistro all'infuori del marito dell'attrice (“io pag. 3/10 ero presente, ero a 10-15 metri dal luogo di sinistro;
ero a monte”; cfr. anche doc. 1 att.), il quale già innanzi agli ufficiali intervenuti per i primi soccorsi dichiarava la provenienza da monte del convenuto e l'investimento da tergo (doc. 1 att. cit.). L'iniziale ricostruzione ha trovato conferma in sede testimoniale, risultando al contrario confutata la ricostruzione pretesa dal convenuto, tenuto conto che il teste cui attendibilità nonostante il rapporto di parentela Tes_1 non vi è ragione di dubitare anche alla luce dell'assenza di contraddizioni rispetto alle iniziali dichiarazioni- ha escluso che la moglie si stesse dirigendo verso la pista Spinale diretta e che la stessa abbia posto in essere una manovra di svolta, chiarendo anzi la propria destinazione in senso opposto verso la pista Boch (verbale di udienza del 12-9-2023).
Una siffatta affermazione non potrebbe in alcun modo ritenersi incisa dalla deposizione della moglie del convenuto, la cui stessa presenza al momento del sinistro è quanto meno dubbia, in quanto, benché la teste abbia preteso riferire di un dialogo con gli ufficiali (verbale di udienza del 12-9-2023), il carabiniere ha riferito di non ricordare della Persona_1 presenza di altri all'infuori delle parti e del marito dell'attrice (verbale di udienza del 5-12-
2023: “quando sono arrivato sui luoghi di causa, erano presenti le due persone coinvolte nell'incidente, il mio collega e il marito della signora infortunata, io ricordo soltanto queste persone”). Anche il rapporto di intervento non reca del resto alcun riferimento alla presenza della testimone, ciò determinando necessariamente un vaglio critico della deposizione anche in punto di attendibilità.
Se è vero peraltro che la contestazione mossa dal convenuto è circostanziata a mezzo di offerta di ricostruzione alternativa, secondo cui appunto l'attrice sarebbe sopraggiunta svoltando a sinistra e così intersecando la sua traiettoria, una siffatta ricostruzione non soltanto non sarebbe comunque ancora di per sé sola sufficiente ad escludere la responsabilità esclusiva del convenuto alla luce della presumibile violazione delle regole di precedenza di cui all'art. 12
l. n. 363/2003, ma è comunque rimasta priva di alcuna dimostrazione e anzi smentita dalle risultanze di causa.
Se, infatti, da un lato, la dinamica alternativa fornita dal convenuto non appare argomentabile sulla base del solo elemento relativo al luogo del sinistro, dall'altro lato, le deposizioni testimoniali acquisite, seppur con alcune differenze, hanno confermato il verificarsi dell'impatto a una distanza significativa prima dell'incrocio (cfr. verbale di udienza del 5-12-
2023, teste : “…è successo sulla Diretta Spinale, sulla pista rossa, circa 50 metri Per_1 prima”, “il luogo dell'incidente si trova a monte rispetto all'incrocio, a una distanza di 30-40 metri circa prima dell'entrata della pista Boch”, “… sono sicuro del luogo dell'incidente perché la signora era in quel punto con la barella, c'era anche tutto il materiale, è come se pag. 4/10 fosse una macchina incidentata, non è che spostiamo, meno si sposta meglio è”; cfr. anche verbale di udienza del 15-9-2023, teste “nel rapportino la pista è descritta come ripida Tes_2 perché secondo me in questo tratto la pista è ancora ripida, mentre diventa pianeggiante a destra verso il cartello della pista Boch 71”).
A quanto sopra si aggiunga che immediatamente dopo il sinistro il convenuto ha dichiarato innanzi agli ufficiali di non aver “visto la signora che [aveva] investito” e di aver tentato di evitare l'impatto “quando me ne sono accorto” (doc. 1 att.). Siffatta dichiarazione, seppur non rivestendo portata confessoria circa la complessiva descrizione dell'accaduto, dà, tuttavia, evidenza di un investimento da parte del convenuto a danno dell'attrice e non il contrario e della riconducibilità del sinistro da parte del medesimo convenuto alla circostanza di non essersi avveduto della presenza dell'attrice. In definitiva lo stesso convenuto ha ascritto l'impatto a una condotta dinamica attiva a sé riferita, il che non avrebbe che potuto escludersi per l'ipotesi in cui diversamente fosse stata l'attrice a invadere, con traiettoria laterale, lo spazio occupato dal convenuto, con investimento da parte della prima a danno del secondo e non il contrario come riportato, invece, da quest'ultimo ai carabinieri intervenuti sul posto.
La ricostruzione alternativa fornita dal convenuto risulta, pertanto, confutata in fatto alla luce degli elementi sopra riferiti, senza che la stessa peraltro, anche in ipotesi, valga ancora ad escludere la provenienza da monte del convenuto stesso.
La verosimiglianza di una siffatta ricostruzione è del resto esclusa anche dalla circostanza che il convenuto ha altresì chiarito di non aver potuto evitare l'impatto per non aver visto l'attrice, in definitiva attribuendo a sé la possibilità di evitare l'impatto per l'ipotesi in cui si fosse avveduto tempestivamente della presenza dell'attrice, così prefigurando le condizioni tipiche di un posizionamento a monte atto a consentire una visuale sugli sciatori innanzi a sé e fondante, infatti, l'obbligo di precedenza sancito dall'art. 10 l. n. 363/2003.
Vale, ancora, precisare che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa del convenuto, la ricostruzione alternativa fornita non trova avallo nella tipologia delle lesioni riportate dall'attrice in quanto la relazione peritale ha chiarito la compatibilità delle stesse anche con un impatto da tergo (C.T.U., pag. 40).
Sulla base delle complessive emergenze probatorie, tenuto conto delle risultanze documentali e alla luce delle acquisizioni testimoniali, fra cui, in particolare, quella resa dal marito dell'attrice, nonché, assunto l'ambito della contestazione del convenuto nei limiti della ricostruzione alternativa offerta, in considerazione della confutazione di quest'ultima sulla base delle evidenze di causa, deve ritenersi conclusivamente raggiunta idonea e sufficiente dimostrazione circa la provenienza del convenuto da monte, il quale era quindi obbligato a pag. 5/10 criteri di prudenza e cautela rispetto alla posizione degli sciatori innanzi a sé.
La posizione a monte del convenuto è tale da comportarne, secondo disciplina legislativa
(art. 10 l. n. 363/2003) e sulla base di criteri di prudenza, l'esclusiva responsabilità sì da doversi ritenere superata, per stessa previsione legislativa, la presunzione di cui all'art. 19 l. n.
363/2003. Soltanto lo sciatore a monte è, infatti, in condizione, attesa la fattiva visibilità della pista innanzi a sé, di conformare il proprio comportamento ai fini della tutela dell'incolumità altrui. Provenendo da monte il convenuto aveva la possibilità di vedere l'intera pista davanti a sé e, quindi, era anche in grado di rendersi conto delle manovre poste in essere dagli sciatori più a valle.
Va, quindi, conclusivamente accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 363/2003, rispetto all'incidente sciistico del 30-12-2021, esclusa, invece, attese le emergenze di causa e la disciplina in materia, la configurabilità di ipotesi di concorso di colpa, il convenuto essendo chiamato a rispondere integralmente delle conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'evento dannoso imputabile alla sua condotta.
3. Sul quantum risarcitorio.
Venendo alle conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso, vanno innanzitutto condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate (C.T.U. dd. 8-7-2024). In particolare, il Consulente, verificato il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, ha riscontrato che l'attrice ha riportato “una lesione completa del legamento crociato anteriore sinistro, lesione “ramp” del menisco mediale e instabilità del menisco laterale da lesione dei fascicoli popliteo meniscali”, configurando un danno per invalidità permanente pari all'8% (C.T.U., pag. 48).
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. da 7 a 20 att.), in particolare, per 5 giorni quanto all'inabilità temporanea totale, per 30 giorni quanto a incapacità parziale al 75%, per 50 giorni quanto a incapacità parziale al 50% e di ulteriori 50 giorni per incapacità parziale al 25%
(C.T.U., pag. 48).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare.
Non potendo trovare applicazione nel caso de quo le tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del Tribunale di
Milano (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508), da ultimo secondo le recenti indicazioni della pag. 6/10 Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamico-relazionale e del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, 19/02/2019,
n. 4878; Sez. 3, 27/03/2018, n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di cassazione quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass., Sez.
3, 06/05/2020, n. 8532).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata al
2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione del lungo iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, con limitazioni nelle funzionalità di movimento nella fase di stabilizzazione dei postumi, il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro 115,00 come segue:
- per una invalidità temporanea totale di 5 giorni un risarcimento di euro 575,00 (euro
115,00 per 5 gg);
- per una invalidità parziale al 75% della durata di 30 giorni un risarcimento pari a euro
2.587,50 (euro 86,25 per 30 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 50 giorni un risarcimento pari ad euro 2.875,00 (euro 57,50 per 50 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 50 giorni un risarcimento pari ad euro 1.437,00 (euro 28,75 per 50 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 7.475,00 all'attualità
Va, invece, esclusa alcuna personalizzazione per difetto di idonea allegazione e di prova.
La personalizzazione presuppone, infatti, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass., Sez. 6, 04/03/2021,
n. 5865; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988). Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la pag. 7/10 personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nel caso concreto, nessuna allegazione adeguata è svolta al riguardo, oltremodo vaghi e generici essendo rimasti anche i riferimenti all'incidenza sulle attività quotidiane.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, tenuto conto dell'incidenza per 8 punti percentuali e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 45), lo stesso deve liquidarsi, all'attualità, nel valore pari ad euro 14.128,00.
In ordine al c.d. danno morale vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006; Sez.
6, 19/02/2019, n. 4878). Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass., Sez. 3, 10/11/2020, n. 25164).
Nel caso concreto va esclusa la sussistenza di danno per c.d. sofferenza soggettiva interiore sotto il profilo del danno permanente all'invalidità psico-fisica, in difetto di idonea effettiva allegazione sul punto ad opera della difesa di parte attrice e tenuto conto che la C.T.U. ha comunque riscontrato un grado lievissimo quanto al grado di sofferenza menomazione correlata.
In punto di personalizzazione in sede peritale è stato riscontrato un peggioramento della cenestesi lavorativa, in quanto è stato rilevato che, sebbene l'attrice abbia conservato la propria occupazione lavorativa, le menomazioni riportate hanno comportato una maggiore usura e fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa (C.T.U., pag. 44: “Allo stato attuale la perizianda occupa lo stesso posto di lavoro, ricoprendo le medesime mansioni che era chiamata a svolgere antecedentemente al fatto in esame. Tuttavia, appare opportuno sottolineare come le menomazioni riportate e le relative conseguenze sulle attività relazionali
(in particolare la difficoltà alla deambulazione protratta e allo stazionamento in posizione eretta) siano da considerarsi pregiudizievoli del benessere e della capacità lavorativa del soggetto, quale maggiore usura, con ricorso alle energie lavorative di riserva, soprattutto nelle mansioni di rappresentanza che richiedono spostamenti in diverse luoghi e città”). pag. 8/10 Il riferito danno da lesione della cenestesi lavorativa è tale da poter giustificare un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16628; Sez.
3, 28/06/2019, n. 17411; Sez. 6, 22/05/2018, n. 12572), potendo, quindi, dare luogo a una personalizzazione del danno.
Nel caso concreto, tenuto conto del grado di incidenza percentuale delle lesioni permanenti sul bene salute e della declinazione della maggiore usura con riferimento precipuo ad alcune specifiche mansioni fra quelle espletate, appare congruo dare luogo a personalizzazione del danno per una misura percentuale pari al 15%, per una liquidazione finale del danno sotto il profilo dei postumi permanenti per l'ammontare pari ad euro 16.247,20 all'attualità.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 23.722,20 (euro
16.427,20+euro 7.475,00) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione).
Per tutto quanto sopra, il convenuto è tenuto al risarcimento in favore dell'attrice dell'importo -liquidato all'attualità- di euro 23.722,20 a titolo di danno non patrimoniale.
Su detto importo, a prescindere dalla proposizione di espressa domanda (Cass., Sez. 2,
10/12/2021, n. 39376), va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi al saggio legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche va quantificato, nei limiti della documentazione versata agli atti (docc. 19, 20 e 23 att.) e del valore ritenuto congruo dal C.T.U., in euro 2.013,29 (C.T.U., pag. 44), oltre rivalutazione dalla data dei rispettivi esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detto importo vanno riconosciuti, per le ragioni già esposte, interessi compensativi da computarsi per valore pari a quello del tasso di interesse legale ex art. 1284, comma 1, c.c., secondo i criteri di cui a Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, su una base di calcolo costituita da detto importo devalutato alla data di verificazione del danno (e, quindi, della data dell'esborso) in base agli indici Istat del costo della vita e quindi rivalutato di anno in anno sino alla data della pag. 9/10 presente sentenza.
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, nei valori medi per la fase di studio (euro
919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00) e decisionale (euro 1.701,00), tenuto conto dello iato fra il petitum originario e l'ammontare oggetto di accertamento nonché alla luce della condotta del convenuto volta a pagamento almeno parziale dell'importo, previa compensazione per un quarto, per il finale complessivo importo pari ad euro 3.808,00, oltre spese per C.T.P. per euro 1.830,00 (all.to note 16-7-2024), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (ordinanza del 5-3-2024), vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 23.722,20 per danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.013,29 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per un quarto, in € 3.808,00 per onorario, € 1.830,00 per spese di
C.T.P., oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico del convenuto soccombente il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 16/10/2025
Il Giudice
IC LI
pag. 10/10