TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3873/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 3873/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
CUI: 05Q234C con il patrocinio dell'Avv. BIAMONTE MONICA RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “il Tribunale civile di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, voglia: nel merito, annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso nei confronti del ricorrente dal questore di il 20/02/2024 e notificato in data 07/03/24, nonché tutti gli ulteriori CP_1 provvedimenti pregiudizievoli connessi e/o consequenziali;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2 t.u.i., così come novellato dal d.l. 130/2020 e confermato nella legge di conversione n. 173/2020, applicabile ratione temporis nella sua versione “piena” in forza di una domanda presentata in data 01/12/2022 e, dunque, prima della novella legislativa di cui al d.l. 10 marzo 2023 n. 20 (poi convertito in legge), in virtu' dell'indubbia e conclamata vulnerabilità del ricorrente, dei suoi radicati legami familiari e della consistente durata del suo soggiorno in Italia (che si protrae da oltre sei anni), della sua integrazione sul t.n. (anche avvalorata dal rapporto di lavoro in essere) nel pieno rispetto della sua vita privata e familare ex art. 8 cedu;
nonché' alla luce degli artt. 2, 27 e 117 cost. in combinato disposto con l'art. 3 cedu e con l'art. 1 del protocollo addizionale n. 6 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in relazione al gravissimo pregiudizio per la propria vita che lo stesso sarebbe costretto a subire in caso di rimpatrio nel paese d'origine in forza del mandato di arresto spiccato nei suoi confronti dalla corte distrettuale di Gujrat per il reato di omicidio volontario punito dall'art. 302 del codice penale pakistano, alternativamente, con la pena dell'ergastolo o con la pena del qisas (legge del taglione). con vittoria di spese, competenze e onorari”. Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 15.3.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 7.3.2024. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, nel quale si legge: “…rilevato che dalla nota della Questura, risulta fotosegnalato per la prima volta dalla Questura di Como, e non in frontiera, in data 13.06.2018 per “soggiorno irregolare nell'Unione europea” ai sensi del regolamento Eurodac;
in data 23.10.2018 chiedeva protezione internazionale alla Questura di Cuneo, vedendo l'istanza rigettata dalla competente Commissione territoriale con decreto del 31.12.2019. L'interessato, ospite di una connazionale, non ha prodotto documentazione in merito alla conoscenza della lingua italiana, ad eventuali vincoli familiari o al suo inserimento nel tessuto sociale italiano. Per quanto concerne la situazione reddituale è emerso che lo stesso sta svolgendo attività lavorativa regolare solo dal 3.7.2022, con la mansione di muratore con contratto trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.7.2023 […] la situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.2. Con la proposizione dell'odierno ricorso, l'istante ha contestato in fatto e in diritto il diniego del Questore, ritenendolo lesivo del suo diritto al rispetto della vita privata sul territorio italiano, evidenziando in fatto: di trovarsi in Italia dal giugno 2018, in condizioni di soggiorno regolare in virtù dell'attivazione della procedura di asilo e sino alla sua definitiva, seppur sfavorevole, conclusione e della successiva presentazione di istanza di riconoscimento della protezione speciale in data 1.12.2022; di aver sempre lavorato in condizioni di regolarità e di godere di un contratto a tempo indeterminato come muratore.
1.3. In data 18.3.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Con note del 12.4.2024 e del 24.5.2024, la Questura ha trasmesso due distinte informative, rappresentando, nella prima, l'arresto del ricorrente in data 28.3.2024 a fini estradizionali, in forza di un mandato di arresto emesso dalle autorità del Pakistan il 6.7.2012 per i reati di cui agli artt. 302/109/148/149 del Codice penale pakistano (reato di omicidio) e, nella seconda, la documentazione attinente all'iter amministrativo dell'istanza di protezione speciale.
1.5. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. D.lgs. n. 286/1998.
1.6. All'udienza del 2.7.2024, il difensore ha rappresentato la cessazione della misura custodiale in carcere a fini estradizionali a carico del proprio assistito, in forza dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, VI sez. pen. dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna del 29.3.2024 di convalida dell'arresto provvisorio e di applicazione della misura custodiale. Il procuratore di parte attrice ha inoltre riferito che l'udienza per l'estradizione risultava fissata al 19.12.2024 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e ha chiesto confermarsi il provvedimento di sospensiva. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensione cautelare, ha rinviato la causa.
1.7. All'udienza del 1.10.2024, è comparso personalmente il ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana:
“sono in Italia da 6 anni;
prima di essere arrestato ho sempre lavorato. Avevo un contratto a tempo indeterminato. Ho perso il lavoro a causa dell'arresto. Sono stato licenziato. Adesso ho trovato un nuovo lavoro e il mio difensore produrrà la documentazione. È fissata l'udienza per il 19 dicembre 2024 davanti alla Corte d'Appello di Bologna per decidere sulla domanda di estradizione. Il mio difensore produrrà la documentazione. In Italia non ho mai avuto problemi con la giustizia. Il fatto che mi viene contestato come commesso in Pakistan risale al 2012. Io sono innocente. Ho capito che il mio nome era stato “usato” per avere soldi;
la polizia è corrotta e mi ha inserito tra i responsabili;
se avessi pagato la polizia mi avrebbe tirato fuori. I coindagati erano molti e questo è un escamotage che usa la polizia proprio per fare soldi. Avevo chiesto la protezione internazionale proprio per questo motivo e la CT non mi ha creduto. Non avevo i documenti e non mi hanno creduto. Cerco il verbale dell'audizione e il provvedimento della CT e li farò avere al mio difensore”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto fissarsi udienza di discussione e il Giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato. Va inoltre osservato che, in seguito alla definizione del procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso in parola, il ricorrente è stato interessato da una vicenda estradizionale che, unitamente alle circostanze di fatto rappresentate in questa sede e rilevanti ai fini dell'integrazione sociale e lavorativa sul territorio, deve essere valutata ai fini di un rischio di lesione di diritti fondamentali dell'istante in caso di rimpatrio nel Paese di origine.
6. Tanto premesso e venendo alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 3 – ricevuta di richiesta permesso protezione speciale del 1.12.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1).
6.2. Ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, le condizioni di cui alla prima parte dell'art. 19 co.
1.1 nella parte in cui impone un divieto assoluto di refoulement di una persona verso uno Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Difatti, dall'istruttoria esperita è pacifico che il ricorrente sia destinatario di un mandato d'arresto
“perpetuo” adottato dalle autorità pakistane il 6.7.2012, per il reato di omicidio volontario, in relazione agli artt. 302, 109, 148 e 149 del Codice penale del Pakistan, reati puniti con la pena massima della pena di morte ovvero dell'ergastolo. In merito, la Corte d'Appello di Bologna ha di recente rigettato la richiesta di estradizione del ricorrente ai fini della sua sottoposizione in patria a processo penale, in conformità a quanto rilevato dalla Corte di cassazione con la sentenza del giugno 2024 di annullamento con rinvio n. 22945/2024 (cfr. sent. Corte d'Appello di Bologna n. 100092/2024 del 19.12.2024 pag. 3 e 4 “il reato di omicidio di cui all'art. 302 lett. c) del codice penale della Repubblica del Pakistan prevede per tale delitto (Quat-i-amd) anche la pena del “quisas”, ossia della c.d. legge del taglione da interpretarsi quale pena capitale. Tanto basta, allora, per ravvisarsi l'ipotesi di rifiuto di consegna ai fini estradizionali di cui all'art. 705 co. 2 lett. b) c.p.p. che impone a questa Corte di pronunciare sentenza contraria all'estradizione). Dunque, il rischio che il ricorrente possa essere sottoposto a pena capitale in caso di rientro in Pakistan appare del tutto serio e concreto, circostanza questa che consente di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 19 co.
1.1 prima parte D.lgs. n. 286/1998, in quanto la stessa disposizione, nel vietare testualmente il rimpatrio in caso di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti, può essere interpretata estensivamente quale divieto di refoulement in caso di rischio di condanna a morte o di esecuzione di pena capitale, poiché sarebbe illogico non allontanare uno straniero che tema di essere torturato e non invece colui che rischi addirittura la vita. Ad ogni modo, il medesimo divieto di respingimento di uno straniero verso uno Stato dove esso corra un rischio serio di essere sottoposto a pena capitale è desumibile sia dalla CEDU (nell'interpretazione par ricochet dell'art. 3 CEDU fornita dalla Corte EDU) sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 19 § 2 “nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”), strumenti internazionali vincolanti e rilevanti ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998 richiamati dalla disposizione in parola.
6.3. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte Per_1 delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.4. Ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Egli, in Italia dal 2018, ha regolarmente risieduto nelle province di Cuneo e Brescia sino alla definizione della sua prima domanda di asilo nel dicembre 2019 e della successiva istanza reiterata, anch'essa rigettata dalla competente CT nel maggio 2022. Dal 2022, egli si è stabilito nella provincia di Dalla CP_1 documentazione agli atti (comunicazioni Unilav;
certificazioni uniche;
estratto conto previdenziale;
buste paga), emerge che il ricorrente ha reperito un lavoro in regola nel settembre 2019 in qualità di manovale edile con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze della società KR costruzioni, impiego che è cessato il 31 dicembre 2019 e grazie al quale ha percepito nell'anno 2019 un guadagno complessivo di € 5.892 (cfr. CU 2020). Dall'aprile 2020 al 30 settembre 2020, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze della società Faris srls in qualità di facchino e, dalla documentazione Unilav, emerge che lo stesso fosse in possesso di un titolo di soggiorno valido per attesa occupazione. Nel luglio 2022, egli è stato impiegato quale manovale edile presso la società Royal srls, con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato a far data dal 1.7.2023. Egli ha dichiarato in udienza di aver perduto la propria occupazione in conseguenza dell'arresto e dell'applicazione di misura custodiale per fini estradizionali nell'aprile 2024, misura poi revocata in conseguenza della pronuncia della Corte di cassazione sopra richiamata. In seguito alla scarcerazione, l'istante ha reperito un nuovo impiego nel settembre 2024 a tempo pieno e determinato alle dipendenze di altra azienda edile, con contratto da ultimo prorogato sino al luglio 2025. Grazie all'attività lavorativa svolta, egli ha percepito buoni guadagni: oltre € 5.800 da luglio a dicembre 2022 (cfr. buste paga), oltre € 14.900 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024); € 5.100 nell'anno 2024, durante il quale occorre considerare il periodo di detenzione subito a titolo di misura cautelare. L'ultima busta paga prodotta ammonta ad un netto mensile di € 1.000. Egli gode di autonomia abitativa e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana in sede di audizione, non necessitando dell'ausilio di interprete.
Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da oltre sei anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Deve inoltre ritenersi che l'istante sia immune da pregiudizi penali per fatti contestati dalle autorità italiane e che, con riguardo alla vicenda che l'ha interessato in Pakistan, egli non appare rappresentare ad oggi una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico dello Stato italiano. In merito, è sufficiente rilevare, da un lato, che il ricorrente, anche nelle precedenti domande di protezione internazionale (cfr. verbale dichiarazioni del 4.10.2019), non si è mai accusato dell'omicidio di alcuno, neppure per legittima difesa e, dall'altro, che – allo stato – non è stata adottata nei suoi confronti alcuna sentenza definitiva di condanna da parte delle autorità pakistane (cfr. mandato d'arresto).
Non ricorre, dunque, nel caso di specie, la causa ostativa di cui all'art. 19 co.
1.1 terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/1998 “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 23/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 3873/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
CUI: 05Q234C con il patrocinio dell'Avv. BIAMONTE MONICA RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “il Tribunale civile di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, voglia: nel merito, annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso nei confronti del ricorrente dal questore di il 20/02/2024 e notificato in data 07/03/24, nonché tutti gli ulteriori CP_1 provvedimenti pregiudizievoli connessi e/o consequenziali;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2 t.u.i., così come novellato dal d.l. 130/2020 e confermato nella legge di conversione n. 173/2020, applicabile ratione temporis nella sua versione “piena” in forza di una domanda presentata in data 01/12/2022 e, dunque, prima della novella legislativa di cui al d.l. 10 marzo 2023 n. 20 (poi convertito in legge), in virtu' dell'indubbia e conclamata vulnerabilità del ricorrente, dei suoi radicati legami familiari e della consistente durata del suo soggiorno in Italia (che si protrae da oltre sei anni), della sua integrazione sul t.n. (anche avvalorata dal rapporto di lavoro in essere) nel pieno rispetto della sua vita privata e familare ex art. 8 cedu;
nonché' alla luce degli artt. 2, 27 e 117 cost. in combinato disposto con l'art. 3 cedu e con l'art. 1 del protocollo addizionale n. 6 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in relazione al gravissimo pregiudizio per la propria vita che lo stesso sarebbe costretto a subire in caso di rimpatrio nel paese d'origine in forza del mandato di arresto spiccato nei suoi confronti dalla corte distrettuale di Gujrat per il reato di omicidio volontario punito dall'art. 302 del codice penale pakistano, alternativamente, con la pena dell'ergastolo o con la pena del qisas (legge del taglione). con vittoria di spese, competenze e onorari”. Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 15.3.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 7.3.2024. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, nel quale si legge: “…rilevato che dalla nota della Questura, risulta fotosegnalato per la prima volta dalla Questura di Como, e non in frontiera, in data 13.06.2018 per “soggiorno irregolare nell'Unione europea” ai sensi del regolamento Eurodac;
in data 23.10.2018 chiedeva protezione internazionale alla Questura di Cuneo, vedendo l'istanza rigettata dalla competente Commissione territoriale con decreto del 31.12.2019. L'interessato, ospite di una connazionale, non ha prodotto documentazione in merito alla conoscenza della lingua italiana, ad eventuali vincoli familiari o al suo inserimento nel tessuto sociale italiano. Per quanto concerne la situazione reddituale è emerso che lo stesso sta svolgendo attività lavorativa regolare solo dal 3.7.2022, con la mansione di muratore con contratto trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.7.2023 […] la situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.2. Con la proposizione dell'odierno ricorso, l'istante ha contestato in fatto e in diritto il diniego del Questore, ritenendolo lesivo del suo diritto al rispetto della vita privata sul territorio italiano, evidenziando in fatto: di trovarsi in Italia dal giugno 2018, in condizioni di soggiorno regolare in virtù dell'attivazione della procedura di asilo e sino alla sua definitiva, seppur sfavorevole, conclusione e della successiva presentazione di istanza di riconoscimento della protezione speciale in data 1.12.2022; di aver sempre lavorato in condizioni di regolarità e di godere di un contratto a tempo indeterminato come muratore.
1.3. In data 18.3.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Con note del 12.4.2024 e del 24.5.2024, la Questura ha trasmesso due distinte informative, rappresentando, nella prima, l'arresto del ricorrente in data 28.3.2024 a fini estradizionali, in forza di un mandato di arresto emesso dalle autorità del Pakistan il 6.7.2012 per i reati di cui agli artt. 302/109/148/149 del Codice penale pakistano (reato di omicidio) e, nella seconda, la documentazione attinente all'iter amministrativo dell'istanza di protezione speciale.
1.5. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. D.lgs. n. 286/1998.
1.6. All'udienza del 2.7.2024, il difensore ha rappresentato la cessazione della misura custodiale in carcere a fini estradizionali a carico del proprio assistito, in forza dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, VI sez. pen. dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna del 29.3.2024 di convalida dell'arresto provvisorio e di applicazione della misura custodiale. Il procuratore di parte attrice ha inoltre riferito che l'udienza per l'estradizione risultava fissata al 19.12.2024 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e ha chiesto confermarsi il provvedimento di sospensiva. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensione cautelare, ha rinviato la causa.
1.7. All'udienza del 1.10.2024, è comparso personalmente il ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana:
“sono in Italia da 6 anni;
prima di essere arrestato ho sempre lavorato. Avevo un contratto a tempo indeterminato. Ho perso il lavoro a causa dell'arresto. Sono stato licenziato. Adesso ho trovato un nuovo lavoro e il mio difensore produrrà la documentazione. È fissata l'udienza per il 19 dicembre 2024 davanti alla Corte d'Appello di Bologna per decidere sulla domanda di estradizione. Il mio difensore produrrà la documentazione. In Italia non ho mai avuto problemi con la giustizia. Il fatto che mi viene contestato come commesso in Pakistan risale al 2012. Io sono innocente. Ho capito che il mio nome era stato “usato” per avere soldi;
la polizia è corrotta e mi ha inserito tra i responsabili;
se avessi pagato la polizia mi avrebbe tirato fuori. I coindagati erano molti e questo è un escamotage che usa la polizia proprio per fare soldi. Avevo chiesto la protezione internazionale proprio per questo motivo e la CT non mi ha creduto. Non avevo i documenti e non mi hanno creduto. Cerco il verbale dell'audizione e il provvedimento della CT e li farò avere al mio difensore”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto fissarsi udienza di discussione e il Giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato. Va inoltre osservato che, in seguito alla definizione del procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso in parola, il ricorrente è stato interessato da una vicenda estradizionale che, unitamente alle circostanze di fatto rappresentate in questa sede e rilevanti ai fini dell'integrazione sociale e lavorativa sul territorio, deve essere valutata ai fini di un rischio di lesione di diritti fondamentali dell'istante in caso di rimpatrio nel Paese di origine.
6. Tanto premesso e venendo alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 3 – ricevuta di richiesta permesso protezione speciale del 1.12.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1).
6.2. Ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, le condizioni di cui alla prima parte dell'art. 19 co.
1.1 nella parte in cui impone un divieto assoluto di refoulement di una persona verso uno Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Difatti, dall'istruttoria esperita è pacifico che il ricorrente sia destinatario di un mandato d'arresto
“perpetuo” adottato dalle autorità pakistane il 6.7.2012, per il reato di omicidio volontario, in relazione agli artt. 302, 109, 148 e 149 del Codice penale del Pakistan, reati puniti con la pena massima della pena di morte ovvero dell'ergastolo. In merito, la Corte d'Appello di Bologna ha di recente rigettato la richiesta di estradizione del ricorrente ai fini della sua sottoposizione in patria a processo penale, in conformità a quanto rilevato dalla Corte di cassazione con la sentenza del giugno 2024 di annullamento con rinvio n. 22945/2024 (cfr. sent. Corte d'Appello di Bologna n. 100092/2024 del 19.12.2024 pag. 3 e 4 “il reato di omicidio di cui all'art. 302 lett. c) del codice penale della Repubblica del Pakistan prevede per tale delitto (Quat-i-amd) anche la pena del “quisas”, ossia della c.d. legge del taglione da interpretarsi quale pena capitale. Tanto basta, allora, per ravvisarsi l'ipotesi di rifiuto di consegna ai fini estradizionali di cui all'art. 705 co. 2 lett. b) c.p.p. che impone a questa Corte di pronunciare sentenza contraria all'estradizione). Dunque, il rischio che il ricorrente possa essere sottoposto a pena capitale in caso di rientro in Pakistan appare del tutto serio e concreto, circostanza questa che consente di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 19 co.
1.1 prima parte D.lgs. n. 286/1998, in quanto la stessa disposizione, nel vietare testualmente il rimpatrio in caso di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti, può essere interpretata estensivamente quale divieto di refoulement in caso di rischio di condanna a morte o di esecuzione di pena capitale, poiché sarebbe illogico non allontanare uno straniero che tema di essere torturato e non invece colui che rischi addirittura la vita. Ad ogni modo, il medesimo divieto di respingimento di uno straniero verso uno Stato dove esso corra un rischio serio di essere sottoposto a pena capitale è desumibile sia dalla CEDU (nell'interpretazione par ricochet dell'art. 3 CEDU fornita dalla Corte EDU) sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 19 § 2 “nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”), strumenti internazionali vincolanti e rilevanti ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998 richiamati dalla disposizione in parola.
6.3. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte Per_1 delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.4. Ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Egli, in Italia dal 2018, ha regolarmente risieduto nelle province di Cuneo e Brescia sino alla definizione della sua prima domanda di asilo nel dicembre 2019 e della successiva istanza reiterata, anch'essa rigettata dalla competente CT nel maggio 2022. Dal 2022, egli si è stabilito nella provincia di Dalla CP_1 documentazione agli atti (comunicazioni Unilav;
certificazioni uniche;
estratto conto previdenziale;
buste paga), emerge che il ricorrente ha reperito un lavoro in regola nel settembre 2019 in qualità di manovale edile con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze della società KR costruzioni, impiego che è cessato il 31 dicembre 2019 e grazie al quale ha percepito nell'anno 2019 un guadagno complessivo di € 5.892 (cfr. CU 2020). Dall'aprile 2020 al 30 settembre 2020, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze della società Faris srls in qualità di facchino e, dalla documentazione Unilav, emerge che lo stesso fosse in possesso di un titolo di soggiorno valido per attesa occupazione. Nel luglio 2022, egli è stato impiegato quale manovale edile presso la società Royal srls, con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato a far data dal 1.7.2023. Egli ha dichiarato in udienza di aver perduto la propria occupazione in conseguenza dell'arresto e dell'applicazione di misura custodiale per fini estradizionali nell'aprile 2024, misura poi revocata in conseguenza della pronuncia della Corte di cassazione sopra richiamata. In seguito alla scarcerazione, l'istante ha reperito un nuovo impiego nel settembre 2024 a tempo pieno e determinato alle dipendenze di altra azienda edile, con contratto da ultimo prorogato sino al luglio 2025. Grazie all'attività lavorativa svolta, egli ha percepito buoni guadagni: oltre € 5.800 da luglio a dicembre 2022 (cfr. buste paga), oltre € 14.900 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024); € 5.100 nell'anno 2024, durante il quale occorre considerare il periodo di detenzione subito a titolo di misura cautelare. L'ultima busta paga prodotta ammonta ad un netto mensile di € 1.000. Egli gode di autonomia abitativa e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana in sede di audizione, non necessitando dell'ausilio di interprete.
Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da oltre sei anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Deve inoltre ritenersi che l'istante sia immune da pregiudizi penali per fatti contestati dalle autorità italiane e che, con riguardo alla vicenda che l'ha interessato in Pakistan, egli non appare rappresentare ad oggi una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico dello Stato italiano. In merito, è sufficiente rilevare, da un lato, che il ricorrente, anche nelle precedenti domande di protezione internazionale (cfr. verbale dichiarazioni del 4.10.2019), non si è mai accusato dell'omicidio di alcuno, neppure per legittima difesa e, dall'altro, che – allo stato – non è stata adottata nei suoi confronti alcuna sentenza definitiva di condanna da parte delle autorità pakistane (cfr. mandato d'arresto).
Non ricorre, dunque, nel caso di specie, la causa ostativa di cui all'art. 19 co.
1.1 terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/1998 “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 23/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti