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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 565/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] - Gramsh (Albania) il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.07.1984 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Marta Tricarico del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via
Savenella n. 5;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] - Tirana (Albania) il 21.07.1988 e CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa
Battaglia del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via IV
Novembre n. 14;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2001/2023 del 27.09.2023, pubblicata in data 10.10.2023, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto separazione giudiziale.
LA CORTE
1 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2001/2023 del 10.10.2023, pronunciandosi sul ricorso per separazione giudiziale promosso da nei confronti di , Parte_2 Parte_1
preliminarmente dichiarava l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale, essendo stata emessa sentenza di divorzio il 12-09-2022 dal Tribunale di Kurbin (Albania), trascritta in Italia. Nel merito, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori nato il [...] a [...], e Persona_1 [...]
nata il [...] a [...], alla madre, con facoltà di assumere autonomamente anche le Per_2
decisioni di maggior interesse per i figli, ovvero quelle in materia scolastica, sanitaria e di scelta della residenza abituale dei minori, e disponeva per la durata di tre anni la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, al fine di verificare, tramite colloqui con gli insegnanti, con i genitori, con il pediatra e con il medico di famiglia, la situazione dei minori e di mediare fra le parti nelle questioni relative ai figli, affinché le decisioni assunte dalla madre affidataria siano per quanto possibile condivise con il padre che deve sempre essere comunque informato e aggiornato sulle questioni che riguardano i ragazzi. Il Servizio Sociale veniva altresì incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del calendario di visita, introducendo, in accordo col genitore affidatario, eventuali modifiche che risultino migliorative e più tutelanti per i figli, di mettere a disposizione delle parti un percorso di mediazione familiare e di rivolgersi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni qualora ravvisi circostanze che richiedano l'intervento della autorità giudiziaria. La sentenza disponeva poi il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, assegnando alla stessa la casa familiare sita in San
Pietro in Casale (BO), stabiliva che, salvo diversi accordi fra le parti o diversa decisione presa dal Servizio in Per_ accordo col genitore affidatario, starà col padre a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 8.30 alla domenica sera ore 19.00 con prelevamento e riaccompagnamento da parte del padre presso l'abitazione della madre, ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 ed inoltre, nelle settimane in cui il padre non ha con sé i figli nel fine settimana, anche il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre - quanto a ormai quindicenne, tale calendario, Per_1
anche per le vacanze, è solo indicativo e egli si accorderà liberamente col padre e in particolare starà col padre durante la mattinata e il pranzo del sabato - il padre starà con i figli durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e di Pasquetta, durante le ferie estive, 14 giorni anche non consecutivi, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli da determinarsi sulla
2 base del Protocollo del Tribunale di Bologna, dava atto che, in conseguenza dell'affido esclusivo alla madre, ella percepirà integralmente l'assegno unico per i figli, confermava il divieto di espatrio dei minori con il padre, salvo che non vi sia il consenso espresso e specifico anche della madre, disponendo la comunicazione della sentenza alla Polizia di Frontiera e stante la sua prevalente soccombenza condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
2.- Con appello depositato in data 10.04.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la riforma, in particolare dei capi di pronuncia nel merito delle domande, risultando a suo avviso improcedibile l'intero giudizio e non soltanto la domanda di separazione giudiziale, in ogni caso, nel merito, del capo che ha stabilito l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, confermando il divieto di espatrio degli stessi se non con il consenso di questa, e di quello che ha stabilito assegno mensile da versarsi da parte del padre di euro 500,00 complessivi e laddove il resistente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
In primo luogo, l'appellante si duole della mancata declaratoria di improcedibilità dell'intero giudizio promosso dalla ex moglie, risultando documentato e non oggetto di contestazione il fatto che nelle more del giudizio di primo grado sia intervenuta sentenza di divorzio tra le parti pronunciata dal Tribunale albanese: il giudizio pendente in Italia doveva quindi arrestarsi immediatamente e non proseguire, con la decisione sul regime di affidamento e mantenimento dei figli delle parti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adita
Corte non dichiarasse l'illegittimità della pronuncia nel merito, quale secondo motivo di appello, il Parte_1 rileva l'erroneità della decisione del Tribunale di Bologna laddove ha stabilito l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, esclusivamente in ragione della conflittualità tra i coniugi, posto che per pacifica giurisprudenza l'affidamento condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori. Tra l'altro, vi sono evidenze documentali e fattuali che se correttamente considerate avrebbero di certo condotto ad una decisione di segno opposto rispetto a quella oggi contestata. I Servizi Sociali incaricati riferiscono che sia il padre che la madre “hanno mostrato una buona capacità di gestione delle esigenze dei minori” e che i figli hanno “un significativo rapporto con entrambi i genitori”. Quale terzo motivo di gravame, deduce l'appellante l'illegittimità del perdurante motivo di espatrio, misura cautelare che come tale presuppone un imminente pericolo che non solo non vi è mai stato ma di certo non era più presente al momento della impugnata sentenza. Il ha un lavoro, una casa e una famiglia in Italia, è vero che è ed Pt_1
era intenzionato a recarsi in Albania con i figli ma solo per trascorrere qualche periodo di vacanza e consentire ai figli di mantenere un rapporto anche con la famiglia di origine paterna. Fa rilevare poi l'appellante l'irragionevolezza ed erroneità della sentenza in ordine agli aspetti economici, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente e in modo corretto i fatti e il materiale documentale di causa. La Sig.ra come esplicitamente confessato dalla stessa, ha almeno un'altra occupazione ingiustamente non Parte_1
considerata dal Tribunale, disponendo quindi di almeno euro 1.600,00 mensili, mentre il Sig. con Parte_1
3 una entrata mensile di euro 1.150, deve sostenere spese fisse mensili quali il canone di locazione pari ad euro
650,00 e il contributo al mantenimento ordinario dei figli per euro 500. La netta sperequazione reddituale tra i genitori imporrebbe quindi una drastica riduzione del contributo paterno nel mantenimento dei figli. Da ultimo,
l'appellante evidenzia come la dolosa resistenza della ricorrente moglie al riconoscimento della sentenza albanese di divorzio avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a compensare le spese processuali attesa la parziale soccombenza della ricorrente.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 2001/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena il 10.10.2023, di:
● Stabilita l'improcedibilità del giudizio di primo grado di separazione personale, dichiarare l'illegittimità e/o nullità della pronuncia nel merito delle domande connesse;
● In subordine, nella negata ipotesi in cui si ritenesse che il Tribunale di Bologna poteva decidere sulle domande collegate ed accessorie nel merito, in riforma della pronuncia di primo grado, stabilire l'affidamento Per_ condiviso dei figli minori e ai genitori con collocamento degli stessi presso la madre e Per_1
regolamentazione delle visite del padre ai figli che preveda un fine settimana ogni due in via alternata con la madre, due pomeriggi durante la settimana e periodi durante le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo, con incarico ai Servizi Sociali di predisporre un procedimento di mediazione tra i genitori al fine di redigere e modificare eventualmente il calendario e progetto genitoriale, nonché disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 200 complessivi (100,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat;
●Con vittoria/compensazione di spese per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 12.10.2024, si è costituita la Sig.ra la quale ha CP_1 contestato decisamente l'avverso gravame e si è opposta alle domande svolte dal in quanto Parte_1
infondate sia in fatto che in diritto. Per quanto concerne in particolare il primo motivo di appello ovvero la dedotta improcedibilità della domanda di primo grado, l'appellata domanda la conferma della sentenza di primo grado perché la stessa è puntualmente e correttamente motivata quanto al profilo della procedibilità delle domande di affidamento e mantenimento dei figli minori. Innanzitutto il Giudice di primo grado dà atto espressamente dell'intervenuta pronuncia di divorzio emessa dalle autorità albanesi in pendenza della procedura di separazione, come annotato nei registri di stato civile del comune di San Pietro in Casale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di separazione da parte del Tribunale di Bologna.
La sentenza albanese di divorzio si pronunciava esclusivamente sul vincolo matrimoniale e non in merito alle condizioni relative ai figli, in quanto il Tribunale albanese dichiarava espressamente di non essere competente a decidere in relazione ai minori perché gli stessi risiedevano in Italia. Al contrario, il Tribunale di Bologna era chiamato a decidere in merito alle domande relative al mantenimento, collocamento e affidamento dei figli minori ai sensi dell'art. 8 del Reg. n. 2201/2003. Quanto dunque al merito, del tutto opportuna e adeguata
4 risulta la decisione in ordine alla conferma del divieto di espatrio dei minori con il padre, essendo provato in atti come il Sig. abbia cercato di sottrarsi sin dall'inizio alla giurisdizione italiana, Parte_1
mentendo in atti giudiziari depositati presso il tribunale albanese in merito alla sua residenza in Albania ed avendo il medesimo in più occasioni minacciato la madre di portare con sé i figli in Albania. Per quanto concerne il disposto affidamento esclusivo di cui si duole l'appellante, fa rilevare la Sig.ra come CP_1
l'affidamento condiviso presupponga che i genitori dialoghino tra loro e riescano ad assumere le decisioni principali relative ai figli e come invece purtroppo, nonostante il lavoro di mediazione svolto dai Servizi sociali, ancora oggi padre e madre abbiano notevoli difficoltà ad assumere delle decisioni condivise. Il Sig. non risponde praticamente a nessuna delle richieste della ex moglie riguardo ai figli e la situazione Parte_1
sarebbe peggiorata notevolmente da quando è terminato il procedimento di primo grado, non avendo l'appellante consentito alla madre di sapere dove e quando avrebbe trascorso le vacanze estive con i figli, rifiutando di tenere con sé i figli il giorno del lunedì che sarebbe di sua competenza e gravemente ritardando o rifiutando di prestare il proprio consenso per scelte e questioni importanti relative ai figli minori. Parimenti infondato e da respingere risulta anche il motivo di gravame concernente gli aspetti economici. Va infatti contestata la ricostruzione di parte appellante circa i redditi della Sig.ra la quale non ha mai svolto CP_1
lavori in nero e infatti parte appellante non ne ha fornito prova e si deve evidenziare che il Sig. Parte_1
dopo essere stato licenziato in corso di giudizio dalla Panama S.r.l., risulta prestare presta attività lavorativa a tempo pieno per un forno di San Pietro in Casale, produce un reddito annuale, comprensivo di indennità di disoccupazione e ore lavorate, di euro 12.000, da ormai un anno non versa più il contributo per i figli pur facendo viaggi e vacanze e guidando autovettura marca Mercedes.
L'appellata chiede quindi alla Corte di Appello di:
● rigettare l'avverso gravame, stante la sua totale infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2001/2023 emessa nel procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 1866/2022;
● con vittoria delle spese di lite.
4.- All'udienza del 24 ottobre 2024 le parti si riportavano ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, il difensore dell'appellante produceva certificazione medica attestante problemi di salute del Sig. e la Corte, rilevato che l'ultima relazione dei Servizi Sociali era risalente, disponeva Parte_1
che i Servizi già incaricati trasmettessero relazione aggiornata sul nucleo familiare rinviando il procedimento.
Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, il difensore dell'appellante depositava ulteriore documentazione medica e di lavoro, le parti chiedevano un rinvio al fine di poter formulare conclusioni congiunte da sottoporre al Collegio e la Corte disponeva il richiesto rinvio. All'udienza allo scopo fissata il 6 marzo 2025, il difensore del Sig. dichiarava di rinunciare alla domanda in ordine all'affidamento condiviso dei minori e Parte_1
chiedeva che la Corte stabilisse, quale contributo da versarsi da parte del padre per il mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 mensili e prendesse atto della percezione per l'intero dell'assegno unico per i figli da
5 parte della madre, il difensore della Sig.ra dichiarava di accettare la rinuncia alla domanda relativa CP_1 all'affidamento, e domandava stabilirsi il pagamento a carico del padre di un assegno non inferiore ad euro
400,00 mensili, insistendo per la conferma del divieto di espatrio dei minori con il padre e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, osserva la Corte come, stante l'avvenuta precisazione delle conclusioni da parte dell'appellante sul regime di affidamento e mantenimento dei minori senza insistere sulla richiesta declaratoria di improcedibilità, il medesimo abbia evidentemente, in modo implicito, rinunciato a tale domanda, in ogni caso infondata, risultando condivisibili e corrette le osservazioni e statuizioni finali rese al riguardo dal Giudice di prime cure. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza irrevocabile di divorzio pronunziata in uno Stato estero e avente i requisiti per il riconoscimento in Italia rende improcedibile il giudizio di separazione personale, non trovando applicazione, stante la diversità dell'oggetto tra i giudizi di separazione e di divorzio, la condizione ostativa al riconoscimento della preventiva pendenza prevista dall'art. 64 lett. F) della legge n. 218/1995, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio introdotto dalla ricorrente moglie limitatamente alla domanda di separazione, per effetto dell'intervenuta pronuncia definitiva del divorzio in Albania e della trascrizione in Italia della relativa sentenza. Di contro, per quanto concerne le domande in ordine all'affidamento e mantenimento dei due figli minori della coppia, facendo applicazione del
Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), con specifico riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 8, che è quello dello Stato membro di abituale residenza (del minore) alla data in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale, non poteva che radicarsi la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana, e ciò anche ai sensi del successivo art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25 giugno 2019, nel quale il predetto Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 è stato trasfuso. L'operatività di tale principio, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza, è stata in più occasioni confermata dalla Suprema Corte
(vedasi, Cass. S.U. n. 3555/2017). Quanto al concetto di residenza abituale occorre, in particolare, fare riferimento al luogo di concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, ovvero quello di permanenza stabile e duraturo, dove lo stesso anche di fatto abbia il centro abituale dei propri interessi e delle proprie relazioni affettive che, nella fattispecie in esame, deve senza dubbio alcuno identificarsi con l'Italia.
Ciò premesso e passando ora al merito ovvero alla decisione sul regime di affidamento dei figli minori sul quale i genitori all'ultima udienza dichiaravano di avere raggiunto un accordo, avendo l'appellato rinunciato alla propria domanda di affido condiviso e l'appellata accettato tale rinuncia, evidenzia la Corte in primo luogo come trattandosi di diritti indisponibili tali atti siano privi di qualsivoglia rilevanza, spettando all'autorità giudiziaria valutare la conformità e rispondenza del regime di affidamento concordato tra i genitori all'effettivo
6 e superiore interesse dei figli minori. Orbene, reputa la Corte come, tenuto conto della esauriente relazione datata 11.12.2024 dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio sul nucleo, i cui operatori danno atto di una persistente conflittualità tra i genitori, caratterizzata da una scarsa, se non assente, comunicazione diretta e rilevano che questa situazione sta generando difficoltà nella gestione dei minori, del complessivo comportamento tenuto dall'appellante padre in questi anni, non provvedendo a versare puntualmente e per l'intero il contributo mensile per i figli o omettendo del tutto di versarlo e non facendo loro regolarmente visita nei giorni programmati e da ultimo delle attuali condizioni psicofisiche del padre il quale, dopo la diagnosi di un tumore benigno al cervello, è stato sottoposto a due pesanti interventi chirurgici di urgenza in poche ore che hanno comportato una significativa disabilità, con difficoltà nella deambulazione, nell'espressione verbale e nella memoria, risulti allo stato adeguato e maggiormente tutelante per i minori mantenere l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali con i compiti precisati nella sentenza del Tribunale di Bologna. Quanto alla disciplina delle visite padre-figli, è emerso dalla relazione di cui sopra che, dopo le operazioni subite e il lungo ricovero ospedaliero, il Sig. si è dapprima recato Parte_1
un mese in Francia, presso un parente, a causa di difficoltà nell'ambito abitativo, attualmente vive nella casa della sorella, che è sposata e ha due figli e ha fatto presente agli operatori del Servizio, pur esprimendo il proprio desiderio di vedere i due figli con maggiore frequenza, che, al momento, non è nelle condizioni di far pernottare i figli presso di sé, né di sostenere un calendario di visite più frequenti, a causa delle sue condizioni
Per_ di salute. Ne consegue che gli incontri padre-figli, in particolare con la figlia più piccola avverranno nei limiti, con i tempi e le modalità in cui siano compatibili con le attuali condizioni psicofisiche del Sig.
rimettendo ogni valutazione e approfondimento al riguardo al Servizio Sociale, lasciando Parte_1
comunque una più ampia libertà di organizzazione al figlio il quale ha sinora gestito con una certa Per_1
autonomia gli incontri con il padre. Vanno evidentemente confermate la collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare di San Pietro in Casale.
Reputa la Corte poi come allo stato attuale risulti più tutelante per i figli minori mantenere il divieto di espatrio degli stessi con il padre, se non dietro consenso esplicito della madre, atteso che il Sig. palesemente Parte_1 dichiarava davanti all'autorità giudiziaria albanese circostanze non vere in ordine alla propria effettiva e stabile residenza in Albania e l'avere un lavoro in quel paese e non è contestato che abbia manifestato realmente l'intenzione di tornarvi portando i minori con sé, di talché il perdurante timore manifestato dalla Sig.ra CP_1
non risulta ingiustificato.
Per quanto concerne le questioni economiche in punto ad entità dell'assegno mensile per i figli da versarsi da parte del padre, contributo fissato nell'impugnata sentenza in euro 250,00 per ogni figlio e che il padre chiede ridursi ad euro 100 per ciascun figlio e la madre a non meno di euro 200, sulla base di una valutazione comparativa delle attuali condizioni economico-reddituali dei genitori - l'appellante padre prestava attività lavorativa alle dipendenze di un forno-pasticceria di San Pietro in Casale con retribuzione mensile di circa
7 euro 900, a seguito degli interventi chirurgici di cui sopra, come risulta dalla documentazione prodotta, è stato riconosciuto persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, presenta una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e lievi deficit cognitivi, il suo reddito mensile è gravato dall'onere di corresponsione del canone mensile di locazione per l'appartamento in cui risiede o risiedeva e non si sa se potrà continuare a svolgere la precedente attività lavorativa, mentre l'appellata madre, come risulta dalla relazione dei Servizi, svolge due attività lavorative part-time, una come addetta alle pulizie e l'altra in una pizzeria, ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro 8.248 con imponibile di euro 8.000, vive nella casa già familiare in comproprietà con l'ex marito, gravata da mutuo e tuttora a rischio di pignoramento stante l'ingente situazione debitoria nel tempo accumulata -, tenuto conto da un lato dell'eventuale riconoscimento al padre di una qualche indennità o pensione di invalidità o svolgimento di lavoro compatibile con le sue condizioni fisiche, dall'altro dell'essere i figli a carico pressoché esclusivo della madre, stabilisce la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, che il padre
[...]
corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, assegno mensile dell'importo ritenuto congruo ed adeguato di euro 300 (euro 150,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli da determinarsi sulla base del protocollo del
Tribunale di Bologna. Va confermata l'attribuzione per l'intero alla madre dell'assegno unico per i figli.
L'esito complessivo del giudizio e l'essere la decisione in parte fondata su fatti sopravvenuti inducono la Corte
a compensare per l'intero le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2001/2023 del Tribunale di
Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede:
I- RIMETTE ai Servizi Sociali incaricati della vigilanza sul nucleo familiare la regolamentazione delle visite Per_ ed incontri del padre con i figli minori e con i tempi e secondo le modalità Parte_1 Per_1 di cui alla parte motiva;
II- STABILISCE che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, assegno mensile di euro 300 (euro
150,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli e da determinarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Bologna;
III- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per territorio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.03.2025.
Il Presidente
8 (Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 565/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] - Gramsh (Albania) il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.07.1984 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Marta Tricarico del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via
Savenella n. 5;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] - Tirana (Albania) il 21.07.1988 e CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa
Battaglia del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via IV
Novembre n. 14;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2001/2023 del 27.09.2023, pubblicata in data 10.10.2023, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto separazione giudiziale.
LA CORTE
1 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2001/2023 del 10.10.2023, pronunciandosi sul ricorso per separazione giudiziale promosso da nei confronti di , Parte_2 Parte_1
preliminarmente dichiarava l'improcedibilità della domanda di separazione giudiziale, essendo stata emessa sentenza di divorzio il 12-09-2022 dal Tribunale di Kurbin (Albania), trascritta in Italia. Nel merito, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori nato il [...] a [...], e Persona_1 [...]
nata il [...] a [...], alla madre, con facoltà di assumere autonomamente anche le Per_2
decisioni di maggior interesse per i figli, ovvero quelle in materia scolastica, sanitaria e di scelta della residenza abituale dei minori, e disponeva per la durata di tre anni la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, al fine di verificare, tramite colloqui con gli insegnanti, con i genitori, con il pediatra e con il medico di famiglia, la situazione dei minori e di mediare fra le parti nelle questioni relative ai figli, affinché le decisioni assunte dalla madre affidataria siano per quanto possibile condivise con il padre che deve sempre essere comunque informato e aggiornato sulle questioni che riguardano i ragazzi. Il Servizio Sociale veniva altresì incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del calendario di visita, introducendo, in accordo col genitore affidatario, eventuali modifiche che risultino migliorative e più tutelanti per i figli, di mettere a disposizione delle parti un percorso di mediazione familiare e di rivolgersi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni qualora ravvisi circostanze che richiedano l'intervento della autorità giudiziaria. La sentenza disponeva poi il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, assegnando alla stessa la casa familiare sita in San
Pietro in Casale (BO), stabiliva che, salvo diversi accordi fra le parti o diversa decisione presa dal Servizio in Per_ accordo col genitore affidatario, starà col padre a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 8.30 alla domenica sera ore 19.00 con prelevamento e riaccompagnamento da parte del padre presso l'abitazione della madre, ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 ed inoltre, nelle settimane in cui il padre non ha con sé i figli nel fine settimana, anche il lunedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre - quanto a ormai quindicenne, tale calendario, Per_1
anche per le vacanze, è solo indicativo e egli si accorderà liberamente col padre e in particolare starà col padre durante la mattinata e il pranzo del sabato - il padre starà con i figli durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e di Pasquetta, durante le ferie estive, 14 giorni anche non consecutivi, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli da determinarsi sulla
2 base del Protocollo del Tribunale di Bologna, dava atto che, in conseguenza dell'affido esclusivo alla madre, ella percepirà integralmente l'assegno unico per i figli, confermava il divieto di espatrio dei minori con il padre, salvo che non vi sia il consenso espresso e specifico anche della madre, disponendo la comunicazione della sentenza alla Polizia di Frontiera e stante la sua prevalente soccombenza condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
2.- Con appello depositato in data 10.04.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la riforma, in particolare dei capi di pronuncia nel merito delle domande, risultando a suo avviso improcedibile l'intero giudizio e non soltanto la domanda di separazione giudiziale, in ogni caso, nel merito, del capo che ha stabilito l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, confermando il divieto di espatrio degli stessi se non con il consenso di questa, e di quello che ha stabilito assegno mensile da versarsi da parte del padre di euro 500,00 complessivi e laddove il resistente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
In primo luogo, l'appellante si duole della mancata declaratoria di improcedibilità dell'intero giudizio promosso dalla ex moglie, risultando documentato e non oggetto di contestazione il fatto che nelle more del giudizio di primo grado sia intervenuta sentenza di divorzio tra le parti pronunciata dal Tribunale albanese: il giudizio pendente in Italia doveva quindi arrestarsi immediatamente e non proseguire, con la decisione sul regime di affidamento e mantenimento dei figli delle parti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adita
Corte non dichiarasse l'illegittimità della pronuncia nel merito, quale secondo motivo di appello, il Parte_1 rileva l'erroneità della decisione del Tribunale di Bologna laddove ha stabilito l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, esclusivamente in ragione della conflittualità tra i coniugi, posto che per pacifica giurisprudenza l'affidamento condiviso non è di per sé impedito dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori. Tra l'altro, vi sono evidenze documentali e fattuali che se correttamente considerate avrebbero di certo condotto ad una decisione di segno opposto rispetto a quella oggi contestata. I Servizi Sociali incaricati riferiscono che sia il padre che la madre “hanno mostrato una buona capacità di gestione delle esigenze dei minori” e che i figli hanno “un significativo rapporto con entrambi i genitori”. Quale terzo motivo di gravame, deduce l'appellante l'illegittimità del perdurante motivo di espatrio, misura cautelare che come tale presuppone un imminente pericolo che non solo non vi è mai stato ma di certo non era più presente al momento della impugnata sentenza. Il ha un lavoro, una casa e una famiglia in Italia, è vero che è ed Pt_1
era intenzionato a recarsi in Albania con i figli ma solo per trascorrere qualche periodo di vacanza e consentire ai figli di mantenere un rapporto anche con la famiglia di origine paterna. Fa rilevare poi l'appellante l'irragionevolezza ed erroneità della sentenza in ordine agli aspetti economici, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente e in modo corretto i fatti e il materiale documentale di causa. La Sig.ra come esplicitamente confessato dalla stessa, ha almeno un'altra occupazione ingiustamente non Parte_1
considerata dal Tribunale, disponendo quindi di almeno euro 1.600,00 mensili, mentre il Sig. con Parte_1
3 una entrata mensile di euro 1.150, deve sostenere spese fisse mensili quali il canone di locazione pari ad euro
650,00 e il contributo al mantenimento ordinario dei figli per euro 500. La netta sperequazione reddituale tra i genitori imporrebbe quindi una drastica riduzione del contributo paterno nel mantenimento dei figli. Da ultimo,
l'appellante evidenzia come la dolosa resistenza della ricorrente moglie al riconoscimento della sentenza albanese di divorzio avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a compensare le spese processuali attesa la parziale soccombenza della ricorrente.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 2001/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena il 10.10.2023, di:
● Stabilita l'improcedibilità del giudizio di primo grado di separazione personale, dichiarare l'illegittimità e/o nullità della pronuncia nel merito delle domande connesse;
● In subordine, nella negata ipotesi in cui si ritenesse che il Tribunale di Bologna poteva decidere sulle domande collegate ed accessorie nel merito, in riforma della pronuncia di primo grado, stabilire l'affidamento Per_ condiviso dei figli minori e ai genitori con collocamento degli stessi presso la madre e Per_1
regolamentazione delle visite del padre ai figli che preveda un fine settimana ogni due in via alternata con la madre, due pomeriggi durante la settimana e periodi durante le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo, con incarico ai Servizi Sociali di predisporre un procedimento di mediazione tra i genitori al fine di redigere e modificare eventualmente il calendario e progetto genitoriale, nonché disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 200 complessivi (100,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat;
●Con vittoria/compensazione di spese per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 12.10.2024, si è costituita la Sig.ra la quale ha CP_1 contestato decisamente l'avverso gravame e si è opposta alle domande svolte dal in quanto Parte_1
infondate sia in fatto che in diritto. Per quanto concerne in particolare il primo motivo di appello ovvero la dedotta improcedibilità della domanda di primo grado, l'appellata domanda la conferma della sentenza di primo grado perché la stessa è puntualmente e correttamente motivata quanto al profilo della procedibilità delle domande di affidamento e mantenimento dei figli minori. Innanzitutto il Giudice di primo grado dà atto espressamente dell'intervenuta pronuncia di divorzio emessa dalle autorità albanesi in pendenza della procedura di separazione, come annotato nei registri di stato civile del comune di San Pietro in Casale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di separazione da parte del Tribunale di Bologna.
La sentenza albanese di divorzio si pronunciava esclusivamente sul vincolo matrimoniale e non in merito alle condizioni relative ai figli, in quanto il Tribunale albanese dichiarava espressamente di non essere competente a decidere in relazione ai minori perché gli stessi risiedevano in Italia. Al contrario, il Tribunale di Bologna era chiamato a decidere in merito alle domande relative al mantenimento, collocamento e affidamento dei figli minori ai sensi dell'art. 8 del Reg. n. 2201/2003. Quanto dunque al merito, del tutto opportuna e adeguata
4 risulta la decisione in ordine alla conferma del divieto di espatrio dei minori con il padre, essendo provato in atti come il Sig. abbia cercato di sottrarsi sin dall'inizio alla giurisdizione italiana, Parte_1
mentendo in atti giudiziari depositati presso il tribunale albanese in merito alla sua residenza in Albania ed avendo il medesimo in più occasioni minacciato la madre di portare con sé i figli in Albania. Per quanto concerne il disposto affidamento esclusivo di cui si duole l'appellante, fa rilevare la Sig.ra come CP_1
l'affidamento condiviso presupponga che i genitori dialoghino tra loro e riescano ad assumere le decisioni principali relative ai figli e come invece purtroppo, nonostante il lavoro di mediazione svolto dai Servizi sociali, ancora oggi padre e madre abbiano notevoli difficoltà ad assumere delle decisioni condivise. Il Sig. non risponde praticamente a nessuna delle richieste della ex moglie riguardo ai figli e la situazione Parte_1
sarebbe peggiorata notevolmente da quando è terminato il procedimento di primo grado, non avendo l'appellante consentito alla madre di sapere dove e quando avrebbe trascorso le vacanze estive con i figli, rifiutando di tenere con sé i figli il giorno del lunedì che sarebbe di sua competenza e gravemente ritardando o rifiutando di prestare il proprio consenso per scelte e questioni importanti relative ai figli minori. Parimenti infondato e da respingere risulta anche il motivo di gravame concernente gli aspetti economici. Va infatti contestata la ricostruzione di parte appellante circa i redditi della Sig.ra la quale non ha mai svolto CP_1
lavori in nero e infatti parte appellante non ne ha fornito prova e si deve evidenziare che il Sig. Parte_1
dopo essere stato licenziato in corso di giudizio dalla Panama S.r.l., risulta prestare presta attività lavorativa a tempo pieno per un forno di San Pietro in Casale, produce un reddito annuale, comprensivo di indennità di disoccupazione e ore lavorate, di euro 12.000, da ormai un anno non versa più il contributo per i figli pur facendo viaggi e vacanze e guidando autovettura marca Mercedes.
L'appellata chiede quindi alla Corte di Appello di:
● rigettare l'avverso gravame, stante la sua totale infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2001/2023 emessa nel procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 1866/2022;
● con vittoria delle spese di lite.
4.- All'udienza del 24 ottobre 2024 le parti si riportavano ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, il difensore dell'appellante produceva certificazione medica attestante problemi di salute del Sig. e la Corte, rilevato che l'ultima relazione dei Servizi Sociali era risalente, disponeva Parte_1
che i Servizi già incaricati trasmettessero relazione aggiornata sul nucleo familiare rinviando il procedimento.
Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, il difensore dell'appellante depositava ulteriore documentazione medica e di lavoro, le parti chiedevano un rinvio al fine di poter formulare conclusioni congiunte da sottoporre al Collegio e la Corte disponeva il richiesto rinvio. All'udienza allo scopo fissata il 6 marzo 2025, il difensore del Sig. dichiarava di rinunciare alla domanda in ordine all'affidamento condiviso dei minori e Parte_1
chiedeva che la Corte stabilisse, quale contributo da versarsi da parte del padre per il mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 mensili e prendesse atto della percezione per l'intero dell'assegno unico per i figli da
5 parte della madre, il difensore della Sig.ra dichiarava di accettare la rinuncia alla domanda relativa CP_1 all'affidamento, e domandava stabilirsi il pagamento a carico del padre di un assegno non inferiore ad euro
400,00 mensili, insistendo per la conferma del divieto di espatrio dei minori con il padre e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, osserva la Corte come, stante l'avvenuta precisazione delle conclusioni da parte dell'appellante sul regime di affidamento e mantenimento dei minori senza insistere sulla richiesta declaratoria di improcedibilità, il medesimo abbia evidentemente, in modo implicito, rinunciato a tale domanda, in ogni caso infondata, risultando condivisibili e corrette le osservazioni e statuizioni finali rese al riguardo dal Giudice di prime cure. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza irrevocabile di divorzio pronunziata in uno Stato estero e avente i requisiti per il riconoscimento in Italia rende improcedibile il giudizio di separazione personale, non trovando applicazione, stante la diversità dell'oggetto tra i giudizi di separazione e di divorzio, la condizione ostativa al riconoscimento della preventiva pendenza prevista dall'art. 64 lett. F) della legge n. 218/1995, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio introdotto dalla ricorrente moglie limitatamente alla domanda di separazione, per effetto dell'intervenuta pronuncia definitiva del divorzio in Albania e della trascrizione in Italia della relativa sentenza. Di contro, per quanto concerne le domande in ordine all'affidamento e mantenimento dei due figli minori della coppia, facendo applicazione del
Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), con specifico riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 8, che è quello dello Stato membro di abituale residenza (del minore) alla data in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale, non poteva che radicarsi la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana, e ciò anche ai sensi del successivo art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25 giugno 2019, nel quale il predetto Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 è stato trasfuso. L'operatività di tale principio, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza, è stata in più occasioni confermata dalla Suprema Corte
(vedasi, Cass. S.U. n. 3555/2017). Quanto al concetto di residenza abituale occorre, in particolare, fare riferimento al luogo di concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, ovvero quello di permanenza stabile e duraturo, dove lo stesso anche di fatto abbia il centro abituale dei propri interessi e delle proprie relazioni affettive che, nella fattispecie in esame, deve senza dubbio alcuno identificarsi con l'Italia.
Ciò premesso e passando ora al merito ovvero alla decisione sul regime di affidamento dei figli minori sul quale i genitori all'ultima udienza dichiaravano di avere raggiunto un accordo, avendo l'appellato rinunciato alla propria domanda di affido condiviso e l'appellata accettato tale rinuncia, evidenzia la Corte in primo luogo come trattandosi di diritti indisponibili tali atti siano privi di qualsivoglia rilevanza, spettando all'autorità giudiziaria valutare la conformità e rispondenza del regime di affidamento concordato tra i genitori all'effettivo
6 e superiore interesse dei figli minori. Orbene, reputa la Corte come, tenuto conto della esauriente relazione datata 11.12.2024 dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio sul nucleo, i cui operatori danno atto di una persistente conflittualità tra i genitori, caratterizzata da una scarsa, se non assente, comunicazione diretta e rilevano che questa situazione sta generando difficoltà nella gestione dei minori, del complessivo comportamento tenuto dall'appellante padre in questi anni, non provvedendo a versare puntualmente e per l'intero il contributo mensile per i figli o omettendo del tutto di versarlo e non facendo loro regolarmente visita nei giorni programmati e da ultimo delle attuali condizioni psicofisiche del padre il quale, dopo la diagnosi di un tumore benigno al cervello, è stato sottoposto a due pesanti interventi chirurgici di urgenza in poche ore che hanno comportato una significativa disabilità, con difficoltà nella deambulazione, nell'espressione verbale e nella memoria, risulti allo stato adeguato e maggiormente tutelante per i minori mantenere l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali con i compiti precisati nella sentenza del Tribunale di Bologna. Quanto alla disciplina delle visite padre-figli, è emerso dalla relazione di cui sopra che, dopo le operazioni subite e il lungo ricovero ospedaliero, il Sig. si è dapprima recato Parte_1
un mese in Francia, presso un parente, a causa di difficoltà nell'ambito abitativo, attualmente vive nella casa della sorella, che è sposata e ha due figli e ha fatto presente agli operatori del Servizio, pur esprimendo il proprio desiderio di vedere i due figli con maggiore frequenza, che, al momento, non è nelle condizioni di far pernottare i figli presso di sé, né di sostenere un calendario di visite più frequenti, a causa delle sue condizioni
Per_ di salute. Ne consegue che gli incontri padre-figli, in particolare con la figlia più piccola avverranno nei limiti, con i tempi e le modalità in cui siano compatibili con le attuali condizioni psicofisiche del Sig.
rimettendo ogni valutazione e approfondimento al riguardo al Servizio Sociale, lasciando Parte_1
comunque una più ampia libertà di organizzazione al figlio il quale ha sinora gestito con una certa Per_1
autonomia gli incontri con il padre. Vanno evidentemente confermate la collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare di San Pietro in Casale.
Reputa la Corte poi come allo stato attuale risulti più tutelante per i figli minori mantenere il divieto di espatrio degli stessi con il padre, se non dietro consenso esplicito della madre, atteso che il Sig. palesemente Parte_1 dichiarava davanti all'autorità giudiziaria albanese circostanze non vere in ordine alla propria effettiva e stabile residenza in Albania e l'avere un lavoro in quel paese e non è contestato che abbia manifestato realmente l'intenzione di tornarvi portando i minori con sé, di talché il perdurante timore manifestato dalla Sig.ra CP_1
non risulta ingiustificato.
Per quanto concerne le questioni economiche in punto ad entità dell'assegno mensile per i figli da versarsi da parte del padre, contributo fissato nell'impugnata sentenza in euro 250,00 per ogni figlio e che il padre chiede ridursi ad euro 100 per ciascun figlio e la madre a non meno di euro 200, sulla base di una valutazione comparativa delle attuali condizioni economico-reddituali dei genitori - l'appellante padre prestava attività lavorativa alle dipendenze di un forno-pasticceria di San Pietro in Casale con retribuzione mensile di circa
7 euro 900, a seguito degli interventi chirurgici di cui sopra, come risulta dalla documentazione prodotta, è stato riconosciuto persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, presenta una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e lievi deficit cognitivi, il suo reddito mensile è gravato dall'onere di corresponsione del canone mensile di locazione per l'appartamento in cui risiede o risiedeva e non si sa se potrà continuare a svolgere la precedente attività lavorativa, mentre l'appellata madre, come risulta dalla relazione dei Servizi, svolge due attività lavorative part-time, una come addetta alle pulizie e l'altra in una pizzeria, ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo pari ad euro 8.248 con imponibile di euro 8.000, vive nella casa già familiare in comproprietà con l'ex marito, gravata da mutuo e tuttora a rischio di pignoramento stante l'ingente situazione debitoria nel tempo accumulata -, tenuto conto da un lato dell'eventuale riconoscimento al padre di una qualche indennità o pensione di invalidità o svolgimento di lavoro compatibile con le sue condizioni fisiche, dall'altro dell'essere i figli a carico pressoché esclusivo della madre, stabilisce la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, che il padre
[...]
corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, assegno mensile dell'importo ritenuto congruo ed adeguato di euro 300 (euro 150,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli da determinarsi sulla base del protocollo del
Tribunale di Bologna. Va confermata l'attribuzione per l'intero alla madre dell'assegno unico per i figli.
L'esito complessivo del giudizio e l'essere la decisione in parte fondata su fatti sopravvenuti inducono la Corte
a compensare per l'intero le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2001/2023 del Tribunale di
Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede:
I- RIMETTE ai Servizi Sociali incaricati della vigilanza sul nucleo familiare la regolamentazione delle visite Per_ ed incontri del padre con i figli minori e con i tempi e secondo le modalità Parte_1 Per_1 di cui alla parte motiva;
II- STABILISCE che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, assegno mensile di euro 300 (euro
150,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli e da determinarsi sulla base del Protocollo del Tribunale di Bologna;
III- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per territorio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
06.03.2025.
Il Presidente
8 (Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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