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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 236/2024
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 E_
), rappresentate e difese dagli Avv.ti GIANCARLO MORO, C.F._2
LUCIA RUPOLO e CAMILLA CENCI
ricorrenti contro
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO Controparte_1 P.IVA_1
MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, LORENA CARLEO, MATTEO LAURO e
ALESSANDRA LOVERO resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 nei confronti di le SIg.re e , rispettivamente Controparte_1 Parte_1 E_ vedova e figlia di , deceduto il 17 marzo 2021, hanno adito il Giudice Persona_1 del Lavoro di Trieste chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato quanto in narrativa, condannarsi la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali spettanti jure proprio alle per la perdita del prossimo congiunto , da Persona_1 liquidarsi in € 266.508,00 in favore della vedova e in € 239.251,50 a Parte_1 favore della figlia , o nelle diverse somme, maggiori o minori, che E_
l'Ill.mo Giudice riterrà eque e di giustizia, oltre ad interessi dalla data del decesso all'effettivo saldo”, con vittoria di spese di lite.
Nello specifico, le ricorrenti hanno dedotto che il SI. aveva lavorato Per_1 presso lo stabilimento navale di Monfalcone, alle dipendenze di varie imprese che operavano in appalto e subappalto dal 1964 al 1966 e poi come dipendente diretto della Italcantieri S.p.a (attuale , svolgendo tra l'11 novembre 1968 e il CP_1
31 marzo 1974 la professione di saldatore elettrico e tra il 1° aprile 1974 e il 31 agosto 1979 la professione di gruista. Nel corso del rapporto di lavoro, il SI. Per_1 sarebbe stato esposto all'inalazione di fibre di amianto, in seguito alla quale sarebbe stato colpito da mesotelioma pleurico, che lo avrebbe poi condotto al decesso.
La parte ricorrente ha quindi sostenuto la responsabilità di CP_1
in qualità di datore di lavoro, per la morte del SI. , come peraltro già
[...] Per_1 accertato dal Tribunale di Gorizia con la sentenza 16/2022, resa il 24 febbraio
2022 nel procedimento iscritto al n. 35/2022 R.G. Lavoro (instaurato nei confronti della società dal SI. per i danni da lui stesso patiti e nell'ambito del quale si Per_1 sono poi costituite le odierne ricorrenti in qualità di eredi) e come risultante, in particolare, dalla consulenza tecnica svolta nel corso dello stesso procedimento, oltre che dal resto della documentazione allegata al ricorso.
Pertanto, le SIg.re ed hanno chiesto il Parte_1 E_ risarcimento del danno direttamente patito per la perdita del rapporto parentale e per il dolore sofferto durante la malattia del SI. . Persona_1
Con memoria di costituzione depositata in data 7 agosto 2024, si è costituita in giudizio chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'incompetenza funzionale dell'Ill.mo Giudice adìto a conoscere della presente controversia in favore della sezione ordinaria dell'intestato ufficio;
nel merito,
Pag. 2 di 12 rigettare la domanda perché carente di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha, in via preliminare, rilevato il difetto di competenza funzionale del giudice adito, dato che il giudice competente a conoscere della controversia – relativa alla domanda di risarcimento del danno presentata da persona estranea al rapporto di lavoro intercorso con il SI. – sarebbe la sezione ordinaria del Tribunale e non il Giudice del Lavoro;
Per_1 ha contestato l'idoneità del contenuto della sentenza 16/2022 del Tribunale di
Gorizia a spiegare l'effetto positivo-conformativo del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.; ha rilevato la mancanza di responsabilità della parte resistente per l'assenza del nesso di causalità esclusiva tra l'esecuzione delle prestazioni lavorative per la parte resistente e il danno subito e per l'assenza di colpa in capo al datore di lavoro data l'inconsapevolezza, all'epoca dei fatti, della nocività dell'amianto; infine, la parte resistente ha sostenuto l'inidoneità delle prove fornite dalla parte avversaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti di un eventuale diritto al risarcimento del danno in capo alle ricorrenti per il decesso del SI. . Per_1
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 18 settembre 2024, il Giudice, rilevata la bassa probabilità di giungere ad un accordo conciliativo tra le parti, le invitava comunque ad esplorare eventuali soluzioni transattive nelle more della causa;
alla successiva udienza dell'8 gennaio 2025 sono state sentite le testimoni e;
la causa è stata poi rinviata all'odierna udienza Testimone_1 Testimone_2 per la discussione e, all'esito della camera di conSIlio, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
I. In ordine alla competenza funzionale del giudice adito.
In via preliminare, per quanto riguarda l'incompetenza del Giudice del
Lavoro sostenuta dalla parte resistente, si rileva che la Corte di cassazione ha statuito che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle
Pag. 3 di 12 obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. 8 ottobre 2012, n. 17092).
Non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno presentata dall'odierna ricorrente si fondi sull'esistenza di un ambiente di lavoro nocivo per il marito deceduto. Pertanto, la sussistenza del rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario per l'esame della domanda.
Conseguentemente, deve ritenersi che la presente controversia rientri in quelle di cui all'art. 409, c. 1, c.p.c., e che sussista quindi la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
II. Sulla responsabilità della parte resistente per il danno
Agendo in giudizio, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico parentale, patito per il decesso del SI. . Le Per_1 ricorrenti allegano che il decesso è stato causato dalla società resistente, la quale, in qualità di datore di lavoro, ha sottoposto il SI. ad un ambiente di lavoro Per_1 nocivo e pericoloso a causa della dispersione di amianto.
Si deve innanzitutto rilevare che le ricorrenti hanno agito per far valere una responsabilità di natura extracontrattuale della società resistente, in quanto esse, a differenza del SI. , non erano parti di alcun contratto con la stessa. Al Per_1 riguardo, anche la Suprema Corte ha ricordato che “la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana,
Pag. 4 di 12 oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una
"porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.” (cfr. in tal senso Cass., Sez. Lav., sent. 2 gennaio
2020, n. 2).
In virtù della natura extracontrattuale della responsabilità allegata, incombe sulla parte danneggiata, ossia sulle odierne ricorrenti, l'onere di provare i presupposti di tale responsabilità. Segnatamente, spetta alle ricorrenti la prova dell'evento lesivo causato da una condotta della società resistente nonché delle ripercussioni dannose patite dalle ricorrenti in conseguenza dell'evento lesivo.
Non è contestato ed è documentalmente provato il decesso del SI. , Per_1 avvenuto il 17 marzo 2021.
Le ricorrenti, a dimostrazione della connessione causale tra il decesso del SI. e la sua esposizione all'amianto nell'ambiente di lavoro colpevolmente Per_1 non evitata dalla società resistente, hanno richiamato in primo luogo la sentenza n.
16/2022 del Tribunale di Gorizia, pronunciata all'esito del giudizio instaurato dal SI. e continuato dalle due eredi (e odierne ricorrenti) in seguito al decesso Per_1 del parente, nei confronti di La decisione del Tribunale di Controparte_1
Gorizia riguarda esattamente l'accertamento della responsabilità della società resistente per la causazione della malattia e del decesso del lavoratore e il diritto al risarcimento dei danni patiti dall'originario ricorrente. Il Tribunale di Gorizia ha, nello specifico, statuito: “accerta che a carico di va posto il 90% Controparte_1 della responsabilità in ordine alla patologia asbesto-correlata (v. mesotelioma) di
accerta in favore della parte ricorrente il diritto di ottenere da Persona_1 il risarcimento di complessivi euro 37.935, da cui va detratto quello Controparte_1 che è stato riconosciuto dall a titolo di indennizzo del danno biologico del de CP_2 cuius”.
La sentenza risulta essere passata in giudicato, come documentalmente provato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente.
Come noto, dalla cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.) discende il parallelo fenomeno della cosa giudicata sostanziale, secondo cui l'accertamento contenuto
Pag. 5 di 12 nella sentenza ormai incontrovertibile fa stato, a norma dell'art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
L'autorità di tale accertamento è caratterizzata da precisi limiti oggettivi, poiché non si estende a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che abbiano costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito, ovvero il
"punto" controverso che sia stato realmente oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini, e da limiti soggettivi, valendo nei confronti non già delle sole "parti", ma anche dei loro "eredi" o "aventi causa".
Entro questi limiti, il giudicato esplica un'efficacia negativa (o preclusiva), nella misura in cui, armonizzandosi con il divieto pubblicistico del ne bis in idem, impedisce in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronuncia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso ed una speculare efficacia positiva (o conformativa), nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso da un legame di pregiudizialità-dipendenza o di oggettiva incompatibilità, impone ai giudici successivamente aditi di pronunciare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere o diminuire in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto.
Sul punto, deve sottolinearsi come la diversità di petitum non impedisce che fra le stesse parti l'accertamento di un fatto storico, contenuto nella precedente sentenza passata in giudicato, "faccia stato" anche nel successivo giudizio, laddove la domanda successivamente proposta, pur deducendo un diverso titolo giuridico od allegando altri fatti secondari, sia comunque fondata su quel medesimo fatto, da individuarsi come "costitutivo" anche della nuova pretesa.
In tal senso, cfr. Cass., Sez. III, sent., 20 febbraio 2013, n. 4241, che, in tema di circolazione stradale, ha affermato: “L'accertamento della corresponsabilità dei conducenti - ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - è l'antecedente logico
Pag. 6 di 12 indefettibile ed essenziale della liquidazione dei danni derivanti dallo scontro tra veicoli. Ne consegue che tale statuizione, contenuta in una sentenza divenuta cosa giudicata e resa all'esito del giudizio finalizzato al risarcimento dei danni alla persona patiti dai conducenti, preclude - in altro giudizio avente ad oggetto il risarcimento anche dei danni materiali - il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti, partecipanti ad entrambi i giudizi, ricorrendo un'ipotesi di coincidenza di "causa petendi" tra i due giudizi, differenti soltanto quanto ai "petita".
Sul punto, si veda anche Cass., Sez. III, sent. 4 maggio 2018, n. 10578, in cui la
Suprema Corte, in un caso del tutto simile al presente, pur non motivando approfonditamente sulla questione, ha dato per scontato l'efficacia di cosa giudicata della sentenza resa all'esito del giudizio instaurato per i danni iure hereditatis nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno iure proprio.
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Gorizia è stata resa tra le medesime parti del presente giudizio: le SIg.re ed , Parte_1 E_ pur intervenute in qualità di eredi, hanno certamente rivestito in seguito alla morte di la qualità di parti e non di mere rappresentanti o sostitute. Persona_1
La decisione ha affermato la responsabilità di nella misura del Controparte_1
90%, per la malattia e per il conseguente decesso del SInor . Persona_1
Nel presente giudizio, viene fatto valere il diritto al risarcimento del danno parentale patito dalle ricorrenti in conseguenza del medesimo evento: è quindi fuor dubbio che la causa petendi delle domande azionate nei due giudizi sia perfettamente sovrapponibile.
Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra espressi, la responsabilità di nella misura del 90%, in ordine all'evento Controparte_1 lesivo fatto valere deve ritenersi coperta dal giudicato.
III. In ordine al danno patito dalle ricorrenti e alla sua quantificazione
Le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale parentale patito a causa del decesso del SI. . Persona_1
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale,
Pag. 7 di 12 derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015).
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003 e 25729/2014).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria svolta che la SI.ra Parte_1 che all'epoca del decesso del marito (avvenuto il 17 marzo 2021, quando egli aveva
71 anni) aveva 65 anni, era sposata con il SI. ; la coppia conviveva Persona_1 ed era molto solida e unita: i coniugi passavano molto tempo insieme e prendevano
Pag. 8 di 12 le decisioni di comune accordo (testi e ). Inoltre, essi erano soliti Per_1 Tes_2 trascorrere insieme le vacanze, festeggiare insieme le ricorrenze e le festività e uscire insieme in barca. Dal momento della diagnosi della malattia, la moglie ha accudito il marito in maniera costante, prendendosene cura in casa e accompagnandolo in ospedale per le terapie quando era necessario (testi e Per_1
). Da quando il marito è venuto a mancare, la SI.ra esce di rado (fa Tes_2 Pt_1 qualche sporadica gita e a frequenta alcune amiche); di recente, ha venduto la barca che usava per uscire in mare in compagnia del marito, poiché né lei né la figlia la usavano più in seguito al decesso del SInor (testi e ). Per_1 Per_1 Tes_2
È inoltre emerso dalle dichiarazioni testimoniali che la SInora E_
, che aveva 50 anni al momento della morte del padre, aveva con lui un
[...] rapporto molto stretto. La solidità dei legami tra lei e il padre è dimostrata da molteplici circostanze, esposte dalle testimoni audite: la SInora E_ trascorreva molto tempo con il SI. , usciva in barca con lui, era Persona_1 sempre presente durante le ricorrenze, e ha scelto di vivere in un appartamento collocato nello stesso stabile in cui vivevano i genitori (testi e ). Per_1 Tes_2
Durante la malattia del SI. , anche la SInora si prendeva Per_1 E_ cura del padre in maniera assidua e premurosa (testi e ). Per_1 Tes_2
Considerate tali risultanze probatorie, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, recentemente la Suprema Corte ha riconosciuto la bontà della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. basata sulle tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano emanate nel mese di giugno 2022, in quanto permettono, da un lato, di tenere conto della durata e dell'intensità del vissuto, della composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale al familiare superstite, dell'età della vittima e di quella del familiare danneggiato, della personalità individuale di questi, della capacità di reagire e di sopportare il trauma, nonché di ogni circostanza del caso concreto in grado di incidere sulla quantificazione, e, dall'altro, un'applicazione di tali criteri in maniera uniforme sul territorio nazionale, concludendo che “deve affermarsi che le
Pag. 9 di 12 nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato” (Cass., Sez. III, ord. 16 dicembre
2022, n. 37009).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, vanno riconosciuti:
- alla SI.ra Parte_1
- 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso compresa tra 71 e 80 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce B, essendo l'età della ricorrente, al momento del decesso del marito, compresa tra 61 e 70 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce C, dato che la SI.ra e il SI. Pt_1 Per_1 convivevano;
- 14 punti, relativamente alla voce D, poiché è in vita la SI.ra E_
, unica figlia della coppia;
[...]
- 27 punti, relativamente alla voce E, considerando la frequentazione giornaliera della SI.ra con il marito, la condivisione delle ricorrenze, delle Pt_1 vacanze e del tempo libero, l'assistenza sanitaria domestica giornaliera prestata dalla stessa e l'agonia della vittima, la quale provava forti dolori ed era consapevole della prossimità del decesso, nonché la particolare vicinanza della moglie al marito, tutti fatti emersi dall'istruttoria; per un totale di 85 punti, che, moltiplicati per il valore-punto di 3.911,00 euro, consentono di quantificare il danno in 332.435,00 euro;
in ossequio alla decisione n. 16/2022 del Tribunale di Gorizia, la responsabilità della parte resistente nella causazione del decesso dev'essere quantificata nella percentuale del 90%; pertanto, la SInora avrà diritto al 90% del danno calcolato, cioè a 299.191,50 Pt_1 euro;
- alla SI.ra : E_
Pag. 10 di 12 - 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso compresa tra 71 e 80 anni;
- 20 punti, relativamente alla voce B, essendo l'età della ricorrente, al momento del decesso del marito, compresa tra 41 e 50 anni;
- 8 punti, relativamente alla voce C, dato che la SI.ra e il E_ padre abitavano nello stesso stabile;
- 14 punti, relativamente alla voce D, poiché è in vita la SI.ra Parte_1 madre della SInora;
E_
- 23 punti, relativamente alla voce E, considerando la frequentazione giornaliera della SI.ra con il padre, la condivisione delle ricorrenze, delle Per_1 vacanze e del tempo libero, l'assistenza sanitaria domestica giornaliera prestata dalla stessa e l'agonia della vittima, la quale provava forti dolori ed era consapevole della prossimità del decesso, per un totale di 77 punti, che, moltiplicati per il valore-punto di 3.911,00 euro, consentono di quantificare il danno in 301.147,00 euro;
In ossequio alla decisione n. 16/2022 del Tribunale di Gorizia, la responsabilità della parte resistente nella causazione del decesso è del 90%; pertanto, la SI.ra avrà diritto al 90% del Per_1 danno calcolato, cioè a 271.032,30 euro.
A tali somme vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, a partire dal 17 marzo
2021 (data dell'evento lesivo), calcolati sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
Si ritiene, infatti, che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore sia correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro.
Questo giudice aderisce, in sostanza, all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale i c.d. interessi compensativi, accordati al creditore di una obbligazione di valore, che costituiscono il danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un lucro, in realtà si riducono a una mera modalità di calcolo di una componente dell'unico credito risarcitorio (cfr. Cass., 20 gennaio 2020, n.
Pag. 11 di 12 1111 e 19 maggio 2020, n. 9194), poiché la somma stabilita per il risarcimento deve idealmente ricostruire il patrimonio della vittima al momento dell'evento lesivo.
La SI.ra ha pertanto diritto al pagamento della somma totale di Parte_1
322.391,75 euro, mentre la SInora ha diritto alla somma totale E_ di 292.048,99 euro, oltre interessi al tasso legale dall'odierna liquidazione al saldo.
IV. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi, tenendo conto che sono state svolte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e senza aumento per il maggior numero di parti, considerando che le difese sono assimilabili per le due ricorrenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso del SInor
per la quota del 90%, condanna la stessa a risarcire i danni non Persona_1 patrimoniali subiti iure proprio dalle ricorrenti e , Parte_1 E_ oltre ad interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'17 marzo 2021 e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi, per un totale, rispettivamente di €
322.391,75 e € 292.048,99, oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 29.193,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Trieste, 26/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 236/2024
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 E_
), rappresentate e difese dagli Avv.ti GIANCARLO MORO, C.F._2
LUCIA RUPOLO e CAMILLA CENCI
ricorrenti contro
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO Controparte_1 P.IVA_1
MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, LORENA CARLEO, MATTEO LAURO e
ALESSANDRA LOVERO resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 nei confronti di le SIg.re e , rispettivamente Controparte_1 Parte_1 E_ vedova e figlia di , deceduto il 17 marzo 2021, hanno adito il Giudice Persona_1 del Lavoro di Trieste chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato quanto in narrativa, condannarsi la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali spettanti jure proprio alle per la perdita del prossimo congiunto , da Persona_1 liquidarsi in € 266.508,00 in favore della vedova e in € 239.251,50 a Parte_1 favore della figlia , o nelle diverse somme, maggiori o minori, che E_
l'Ill.mo Giudice riterrà eque e di giustizia, oltre ad interessi dalla data del decesso all'effettivo saldo”, con vittoria di spese di lite.
Nello specifico, le ricorrenti hanno dedotto che il SI. aveva lavorato Per_1 presso lo stabilimento navale di Monfalcone, alle dipendenze di varie imprese che operavano in appalto e subappalto dal 1964 al 1966 e poi come dipendente diretto della Italcantieri S.p.a (attuale , svolgendo tra l'11 novembre 1968 e il CP_1
31 marzo 1974 la professione di saldatore elettrico e tra il 1° aprile 1974 e il 31 agosto 1979 la professione di gruista. Nel corso del rapporto di lavoro, il SI. Per_1 sarebbe stato esposto all'inalazione di fibre di amianto, in seguito alla quale sarebbe stato colpito da mesotelioma pleurico, che lo avrebbe poi condotto al decesso.
La parte ricorrente ha quindi sostenuto la responsabilità di CP_1
in qualità di datore di lavoro, per la morte del SI. , come peraltro già
[...] Per_1 accertato dal Tribunale di Gorizia con la sentenza 16/2022, resa il 24 febbraio
2022 nel procedimento iscritto al n. 35/2022 R.G. Lavoro (instaurato nei confronti della società dal SI. per i danni da lui stesso patiti e nell'ambito del quale si Per_1 sono poi costituite le odierne ricorrenti in qualità di eredi) e come risultante, in particolare, dalla consulenza tecnica svolta nel corso dello stesso procedimento, oltre che dal resto della documentazione allegata al ricorso.
Pertanto, le SIg.re ed hanno chiesto il Parte_1 E_ risarcimento del danno direttamente patito per la perdita del rapporto parentale e per il dolore sofferto durante la malattia del SI. . Persona_1
Con memoria di costituzione depositata in data 7 agosto 2024, si è costituita in giudizio chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'incompetenza funzionale dell'Ill.mo Giudice adìto a conoscere della presente controversia in favore della sezione ordinaria dell'intestato ufficio;
nel merito,
Pag. 2 di 12 rigettare la domanda perché carente di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha, in via preliminare, rilevato il difetto di competenza funzionale del giudice adito, dato che il giudice competente a conoscere della controversia – relativa alla domanda di risarcimento del danno presentata da persona estranea al rapporto di lavoro intercorso con il SI. – sarebbe la sezione ordinaria del Tribunale e non il Giudice del Lavoro;
Per_1 ha contestato l'idoneità del contenuto della sentenza 16/2022 del Tribunale di
Gorizia a spiegare l'effetto positivo-conformativo del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.; ha rilevato la mancanza di responsabilità della parte resistente per l'assenza del nesso di causalità esclusiva tra l'esecuzione delle prestazioni lavorative per la parte resistente e il danno subito e per l'assenza di colpa in capo al datore di lavoro data l'inconsapevolezza, all'epoca dei fatti, della nocività dell'amianto; infine, la parte resistente ha sostenuto l'inidoneità delle prove fornite dalla parte avversaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti di un eventuale diritto al risarcimento del danno in capo alle ricorrenti per il decesso del SI. . Per_1
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 18 settembre 2024, il Giudice, rilevata la bassa probabilità di giungere ad un accordo conciliativo tra le parti, le invitava comunque ad esplorare eventuali soluzioni transattive nelle more della causa;
alla successiva udienza dell'8 gennaio 2025 sono state sentite le testimoni e;
la causa è stata poi rinviata all'odierna udienza Testimone_1 Testimone_2 per la discussione e, all'esito della camera di conSIlio, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
I. In ordine alla competenza funzionale del giudice adito.
In via preliminare, per quanto riguarda l'incompetenza del Giudice del
Lavoro sostenuta dalla parte resistente, si rileva che la Corte di cassazione ha statuito che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle
Pag. 3 di 12 obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sent. 8 ottobre 2012, n. 17092).
Non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno presentata dall'odierna ricorrente si fondi sull'esistenza di un ambiente di lavoro nocivo per il marito deceduto. Pertanto, la sussistenza del rapporto di lavoro si presenta come antecedente e presupposto necessario per l'esame della domanda.
Conseguentemente, deve ritenersi che la presente controversia rientri in quelle di cui all'art. 409, c. 1, c.p.c., e che sussista quindi la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
II. Sulla responsabilità della parte resistente per il danno
Agendo in giudizio, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico parentale, patito per il decesso del SI. . Le Per_1 ricorrenti allegano che il decesso è stato causato dalla società resistente, la quale, in qualità di datore di lavoro, ha sottoposto il SI. ad un ambiente di lavoro Per_1 nocivo e pericoloso a causa della dispersione di amianto.
Si deve innanzitutto rilevare che le ricorrenti hanno agito per far valere una responsabilità di natura extracontrattuale della società resistente, in quanto esse, a differenza del SI. , non erano parti di alcun contratto con la stessa. Al Per_1 riguardo, anche la Suprema Corte ha ricordato che “la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana,
Pag. 4 di 12 oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una
"porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.” (cfr. in tal senso Cass., Sez. Lav., sent. 2 gennaio
2020, n. 2).
In virtù della natura extracontrattuale della responsabilità allegata, incombe sulla parte danneggiata, ossia sulle odierne ricorrenti, l'onere di provare i presupposti di tale responsabilità. Segnatamente, spetta alle ricorrenti la prova dell'evento lesivo causato da una condotta della società resistente nonché delle ripercussioni dannose patite dalle ricorrenti in conseguenza dell'evento lesivo.
Non è contestato ed è documentalmente provato il decesso del SI. , Per_1 avvenuto il 17 marzo 2021.
Le ricorrenti, a dimostrazione della connessione causale tra il decesso del SI. e la sua esposizione all'amianto nell'ambiente di lavoro colpevolmente Per_1 non evitata dalla società resistente, hanno richiamato in primo luogo la sentenza n.
16/2022 del Tribunale di Gorizia, pronunciata all'esito del giudizio instaurato dal SI. e continuato dalle due eredi (e odierne ricorrenti) in seguito al decesso Per_1 del parente, nei confronti di La decisione del Tribunale di Controparte_1
Gorizia riguarda esattamente l'accertamento della responsabilità della società resistente per la causazione della malattia e del decesso del lavoratore e il diritto al risarcimento dei danni patiti dall'originario ricorrente. Il Tribunale di Gorizia ha, nello specifico, statuito: “accerta che a carico di va posto il 90% Controparte_1 della responsabilità in ordine alla patologia asbesto-correlata (v. mesotelioma) di
accerta in favore della parte ricorrente il diritto di ottenere da Persona_1 il risarcimento di complessivi euro 37.935, da cui va detratto quello Controparte_1 che è stato riconosciuto dall a titolo di indennizzo del danno biologico del de CP_2 cuius”.
La sentenza risulta essere passata in giudicato, come documentalmente provato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente.
Come noto, dalla cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.) discende il parallelo fenomeno della cosa giudicata sostanziale, secondo cui l'accertamento contenuto
Pag. 5 di 12 nella sentenza ormai incontrovertibile fa stato, a norma dell'art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
L'autorità di tale accertamento è caratterizzata da precisi limiti oggettivi, poiché non si estende a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che abbiano costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito, ovvero il
"punto" controverso che sia stato realmente oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini, e da limiti soggettivi, valendo nei confronti non già delle sole "parti", ma anche dei loro "eredi" o "aventi causa".
Entro questi limiti, il giudicato esplica un'efficacia negativa (o preclusiva), nella misura in cui, armonizzandosi con il divieto pubblicistico del ne bis in idem, impedisce in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronuncia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso ed una speculare efficacia positiva (o conformativa), nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso da un legame di pregiudizialità-dipendenza o di oggettiva incompatibilità, impone ai giudici successivamente aditi di pronunciare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere o diminuire in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto.
Sul punto, deve sottolinearsi come la diversità di petitum non impedisce che fra le stesse parti l'accertamento di un fatto storico, contenuto nella precedente sentenza passata in giudicato, "faccia stato" anche nel successivo giudizio, laddove la domanda successivamente proposta, pur deducendo un diverso titolo giuridico od allegando altri fatti secondari, sia comunque fondata su quel medesimo fatto, da individuarsi come "costitutivo" anche della nuova pretesa.
In tal senso, cfr. Cass., Sez. III, sent., 20 febbraio 2013, n. 4241, che, in tema di circolazione stradale, ha affermato: “L'accertamento della corresponsabilità dei conducenti - ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - è l'antecedente logico
Pag. 6 di 12 indefettibile ed essenziale della liquidazione dei danni derivanti dallo scontro tra veicoli. Ne consegue che tale statuizione, contenuta in una sentenza divenuta cosa giudicata e resa all'esito del giudizio finalizzato al risarcimento dei danni alla persona patiti dai conducenti, preclude - in altro giudizio avente ad oggetto il risarcimento anche dei danni materiali - il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti, partecipanti ad entrambi i giudizi, ricorrendo un'ipotesi di coincidenza di "causa petendi" tra i due giudizi, differenti soltanto quanto ai "petita".
Sul punto, si veda anche Cass., Sez. III, sent. 4 maggio 2018, n. 10578, in cui la
Suprema Corte, in un caso del tutto simile al presente, pur non motivando approfonditamente sulla questione, ha dato per scontato l'efficacia di cosa giudicata della sentenza resa all'esito del giudizio instaurato per i danni iure hereditatis nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno iure proprio.
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Gorizia è stata resa tra le medesime parti del presente giudizio: le SIg.re ed , Parte_1 E_ pur intervenute in qualità di eredi, hanno certamente rivestito in seguito alla morte di la qualità di parti e non di mere rappresentanti o sostitute. Persona_1
La decisione ha affermato la responsabilità di nella misura del Controparte_1
90%, per la malattia e per il conseguente decesso del SInor . Persona_1
Nel presente giudizio, viene fatto valere il diritto al risarcimento del danno parentale patito dalle ricorrenti in conseguenza del medesimo evento: è quindi fuor dubbio che la causa petendi delle domande azionate nei due giudizi sia perfettamente sovrapponibile.
Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra espressi, la responsabilità di nella misura del 90%, in ordine all'evento Controparte_1 lesivo fatto valere deve ritenersi coperta dal giudicato.
III. In ordine al danno patito dalle ricorrenti e alla sua quantificazione
Le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale parentale patito a causa del decesso del SI. . Persona_1
Deve ricordarsi come il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale,
Pag. 7 di 12 derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015).
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003 e 25729/2014).
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469).
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –, sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, oltre alla prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita del convenuto in giudizio, la valutazione dell'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria svolta che la SI.ra Parte_1 che all'epoca del decesso del marito (avvenuto il 17 marzo 2021, quando egli aveva
71 anni) aveva 65 anni, era sposata con il SI. ; la coppia conviveva Persona_1 ed era molto solida e unita: i coniugi passavano molto tempo insieme e prendevano
Pag. 8 di 12 le decisioni di comune accordo (testi e ). Inoltre, essi erano soliti Per_1 Tes_2 trascorrere insieme le vacanze, festeggiare insieme le ricorrenze e le festività e uscire insieme in barca. Dal momento della diagnosi della malattia, la moglie ha accudito il marito in maniera costante, prendendosene cura in casa e accompagnandolo in ospedale per le terapie quando era necessario (testi e Per_1
). Da quando il marito è venuto a mancare, la SI.ra esce di rado (fa Tes_2 Pt_1 qualche sporadica gita e a frequenta alcune amiche); di recente, ha venduto la barca che usava per uscire in mare in compagnia del marito, poiché né lei né la figlia la usavano più in seguito al decesso del SInor (testi e ). Per_1 Per_1 Tes_2
È inoltre emerso dalle dichiarazioni testimoniali che la SInora E_
, che aveva 50 anni al momento della morte del padre, aveva con lui un
[...] rapporto molto stretto. La solidità dei legami tra lei e il padre è dimostrata da molteplici circostanze, esposte dalle testimoni audite: la SInora E_ trascorreva molto tempo con il SI. , usciva in barca con lui, era Persona_1 sempre presente durante le ricorrenze, e ha scelto di vivere in un appartamento collocato nello stesso stabile in cui vivevano i genitori (testi e ). Per_1 Tes_2
Durante la malattia del SI. , anche la SInora si prendeva Per_1 E_ cura del padre in maniera assidua e premurosa (testi e ). Per_1 Tes_2
Considerate tali risultanze probatorie, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Sul punto, recentemente la Suprema Corte ha riconosciuto la bontà della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. basata sulle tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano emanate nel mese di giugno 2022, in quanto permettono, da un lato, di tenere conto della durata e dell'intensità del vissuto, della composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale al familiare superstite, dell'età della vittima e di quella del familiare danneggiato, della personalità individuale di questi, della capacità di reagire e di sopportare il trauma, nonché di ogni circostanza del caso concreto in grado di incidere sulla quantificazione, e, dall'altro, un'applicazione di tali criteri in maniera uniforme sul territorio nazionale, concludendo che “deve affermarsi che le
Pag. 9 di 12 nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato” (Cass., Sez. III, ord. 16 dicembre
2022, n. 37009).
In applicazione delle Tabelle suddette, dunque, vanno riconosciuti:
- alla SI.ra Parte_1
- 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso compresa tra 71 e 80 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce B, essendo l'età della ricorrente, al momento del decesso del marito, compresa tra 61 e 70 anni;
- 16 punti, relativamente alla voce C, dato che la SI.ra e il SI. Pt_1 Per_1 convivevano;
- 14 punti, relativamente alla voce D, poiché è in vita la SI.ra E_
, unica figlia della coppia;
[...]
- 27 punti, relativamente alla voce E, considerando la frequentazione giornaliera della SI.ra con il marito, la condivisione delle ricorrenze, delle Pt_1 vacanze e del tempo libero, l'assistenza sanitaria domestica giornaliera prestata dalla stessa e l'agonia della vittima, la quale provava forti dolori ed era consapevole della prossimità del decesso, nonché la particolare vicinanza della moglie al marito, tutti fatti emersi dall'istruttoria; per un totale di 85 punti, che, moltiplicati per il valore-punto di 3.911,00 euro, consentono di quantificare il danno in 332.435,00 euro;
in ossequio alla decisione n. 16/2022 del Tribunale di Gorizia, la responsabilità della parte resistente nella causazione del decesso dev'essere quantificata nella percentuale del 90%; pertanto, la SInora avrà diritto al 90% del danno calcolato, cioè a 299.191,50 Pt_1 euro;
- alla SI.ra : E_
Pag. 10 di 12 - 12 punti, relativamente alla voce A, essendo l'età della vittima, al momento del decesso compresa tra 71 e 80 anni;
- 20 punti, relativamente alla voce B, essendo l'età della ricorrente, al momento del decesso del marito, compresa tra 41 e 50 anni;
- 8 punti, relativamente alla voce C, dato che la SI.ra e il E_ padre abitavano nello stesso stabile;
- 14 punti, relativamente alla voce D, poiché è in vita la SI.ra Parte_1 madre della SInora;
E_
- 23 punti, relativamente alla voce E, considerando la frequentazione giornaliera della SI.ra con il padre, la condivisione delle ricorrenze, delle Per_1 vacanze e del tempo libero, l'assistenza sanitaria domestica giornaliera prestata dalla stessa e l'agonia della vittima, la quale provava forti dolori ed era consapevole della prossimità del decesso, per un totale di 77 punti, che, moltiplicati per il valore-punto di 3.911,00 euro, consentono di quantificare il danno in 301.147,00 euro;
In ossequio alla decisione n. 16/2022 del Tribunale di Gorizia, la responsabilità della parte resistente nella causazione del decesso è del 90%; pertanto, la SI.ra avrà diritto al 90% del Per_1 danno calcolato, cioè a 271.032,30 euro.
A tali somme vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, a partire dal 17 marzo
2021 (data dell'evento lesivo), calcolati sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi.
Si ritiene, infatti, che la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore sia correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro.
Questo giudice aderisce, in sostanza, all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale i c.d. interessi compensativi, accordati al creditore di una obbligazione di valore, che costituiscono il danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un lucro, in realtà si riducono a una mera modalità di calcolo di una componente dell'unico credito risarcitorio (cfr. Cass., 20 gennaio 2020, n.
Pag. 11 di 12 1111 e 19 maggio 2020, n. 9194), poiché la somma stabilita per il risarcimento deve idealmente ricostruire il patrimonio della vittima al momento dell'evento lesivo.
La SI.ra ha pertanto diritto al pagamento della somma totale di Parte_1
322.391,75 euro, mentre la SInora ha diritto alla somma totale E_ di 292.048,99 euro, oltre interessi al tasso legale dall'odierna liquidazione al saldo.
IV. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi, tenendo conto che sono state svolte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e senza aumento per il maggior numero di parti, considerando che le difese sono assimilabili per le due ricorrenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accertata la responsabilità della convenuta in ordine al decesso del SInor
per la quota del 90%, condanna la stessa a risarcire i danni non Persona_1 patrimoniali subiti iure proprio dalle ricorrenti e , Parte_1 E_ oltre ad interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'17 marzo 2021 e via via rivalutata di anno in anno sino ad oggi, per un totale, rispettivamente di €
322.391,75 e € 292.048,99, oltre a interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 29.193,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Trieste, 26/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
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