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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3469/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Con ordinanza dell'11 aprile 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza relativa alla presente causa, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti, i quali hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3469/2020 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via Fontana Raminosa, n. 4, scala C, presso lo studio dell'avv. Stefania Mascia che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, attrice contro
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Cagliari, via Alghero, n. 19, presso lo studio dell'avv. Carlo Del Vicario, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e contro
( ), elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._3 Cagliari, via Fontana Raminosa, n. 4, scala C, presso lo studio dell'avv. Stefania Mascia, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice e della chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A) previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, dichiarare in capo all'attrice e alla terza chiamata la proprietà Parte_1 CP_2 dell'immobile sito in Maracalagonis, via Don Milani 5/B; B) rigettare la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto;
e per l'effetto condannare il convenuto a restituire CP_1 all'attrice e alla terza chiamata l'immobile per cui è causa, libero da persone
o cose;
C) con vittoria di spese, competenze legali, oltre accessori di legge”. Nell'interesse della parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa contraria istanza e deduzione: a) in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
b) in via riconvenzionale: 1) accertata la sussistenza e validità dell'accordo fiduciario di cui sopra e la volontà dell'attrice e della chiamata in causa a non adempiere all'obbligo di trasferimento riconosciuto nella scrittura del 7.08.1990, pronunciare sentenza traslativa della proprietà, in misura pari al 50%, dell'immobile sito in Maracalagonis, Via Don Milani n. 5/B, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 2, mapp. 1492 sub 2 (ex Foglio 2 mapp. 537 sub 2), oggetto di causa, in capo al convenuto Sig. ordinando al Conservatore dei CP_1
RR.II. di effettuare le trascrizioni di rito;
b) in ogni caso: condannare la parte attrice e la parte chiamata in causa al pagamento delle spese processuali”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio esponendo quando segue: CP_1
- l'attrice è proprietaria, in virtù di successione ereditaria di Per_1
– deceduto in data 14 settembre 2009 – dell'unità immobiliare sita in
[...]
Maracalagonis, via Don Milani 5/B, composta da un piano scantinato, piano terra, primo piano alto, articolato da una scala interna per complessivi tre vani ed accessori, con due tratti di giardino, contraddistinto al Catasto Fabbricati,
Foglio 2, Part. 537, Sub. 2 (soppresso), sostituito da Foglio 2, Part. 1492, Sub 2;
- aveva acquistato detto immobile da PE _2
, con atto di compravendita stipulato in data 5 ottobre 1988,
[...] registrato il 18.10.1988 e trascritto in data 13 ottobre 1988;
- la dante causa aveva a sua volta acquistato il _2 terreno di sedime da e con atto del 14 luglio Persona_3 Persona_4
1983, registrato a Cagliari il 3 agosto 1983 e trascritto il 9 agosto 1983, e vi aveva edificato l'unità immobiliare in commento in forza di Concessione Edilizia n. 29/86 del 4 luglio1986;
- l'attrice ha sempre posseduto in modo indisturbato e continuato l'immobile in questione fino al 2003, allorquando il de cuius PE aveva concesso a suo nipote – su sua precisa richiesta - di CP_1 abitare nell'immobile in via meramente temporanea;
- il de cuius prima e l'attrice poi hanno sempre pagato tutte le tasse e le imposte relative all'immobile oggetto di causa;
- con raccomandata inoltrata in data 13 febbraio 2018 il convenuto è stato invitato a rilasciare bonariamente l'immobile, ma egli non ha fornito alcun riscontro, né ha dato seguito alla richiesta.
1.1. Tanto esposto, ha chiesto che venga accertato il suo Parte_1 diritto di proprietà sull'immobile sito in Maracalagonis, via Don Milani 5/B e che il convenuto venga condannato al rilascio.
2. Con comparsa depositata in data 18 marzo 2021 si è costituito in giudizio il quale ha replicato come segue: CP_1 - l'immobile sito in Maracalagonis via Don Milani 5/B era di proprietà di padre dell'odierno convenuto e l'attrice non ne ha mai avuto il CP_3 possesso;
- fratello minore di era privo di risorse PE CP_3 economiche;
- nel 1988 aveva acquistato l'immobile oggetto di controversia CP_3 da , ma in virtù di un accordo fiduciario aveva fatto _2 partecipare all'atto il fratello minore che risultava dunque esserne Per_1 formalmente il proprietario;
- con scrittura sottoscritta in data 7 agosto 1990 i due fratelli, intendendo regolare i rapporti scaturiti dall'accordo fiduciario predetto, avevano dato atto del fatto che gli immobili siti in Maracalagonis, Via Don Milani n. 5, fossero di proprietà di reale acquirente dei medesimi;
CP_3
- nel contempo, si era impegnato a stipulare l'atto di PE trasferimento della proprietà in favore del fratello (o di altra persona da quest'ultimo indicata) dietro semplice richiesta e senza bisogno di formalità alcuna;
- nella scrittura in commento si era altresì dato atto del fatto che gli immobili acquistati sarebbero rimasti nel possesso e nella piena disponibilità
e godimento di CP_3
- in effetti, il fabbricato per cui è causa fu utilizzato come ufficio da
[...]
e, dopo la sua morte avvenuta nel 1994, rimase inutilizzato fino a CP_3 quando, nel 2003, il convenuto ha iniziato ad usarlo, autonomamente, come propria abitazione;
- con il decesso di il diritto di proprietà e la facoltà di chiedere CP_3 la formalizzazione dell'intestazione si è trasferito in capo agli eredi, il convenuto (in qualità di figlio) e (in qualità di Controparte_4 coniuge superstite);
- l'attrice è inadempiente all'obbligo di trasferimento, di modo che è interesse del convenuto ottenere un provvedimento che trasferisca la proprietà, limitatamente alla quota di sua spettanza, dell'immobile in questione.
2.1. ha quindi concluso come riportato in epigrafe. CP_1
3. Nelle prime memorie di cui all'art. 183 c.p.c., l'attrice ha ribadito il proprio diritto di comproprietà, unitamente alla figlia CP_2 sull'immobile oggetto di causa e negato che lo avesse acquistato. CP_3
Ha contestato la rilevanza probatoria della scrittura privata prodotta da controparte in quanto non autentica, non riconosciuta, non registrata e non trascritta e inidonea al trasferimento della proprietà in capo a e ai CP_3 suoi eredi.
3.1. Il convenuto ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove difese espletate dell'attrice e, stante la dichiarata appartenenza del bene anche a ha chiesto di essere autorizzato alla sua chiamata in CP_2 causa, al fine di estendere nei suoi confronti la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà.
4. Con ordinanza del 7 marzo 2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di la quale, costituitasi in data 7 settembre 2022, ha integralmente CP_2 aderito alle difese espletata dell'attrice e concluso nei medesimi termini.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
*** 6. La domanda proposta dall'attrice, alla quale ha aderito la terza chiamata, è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Le stesse hanno affermato il loro diritto di proprietà sull'unità immobiliare sita in Maracalagonis, via Don Milani 5/B distinto in catasto al foglio 2 mappale 537 subalterno 2, ora distinto al foglio 2 mappale 1492 subalterno 2 in forza di successione ereditaria di che lo aveva acquistato PE da con atto pubblico di compravendita del 5 ottobre _2
1988.
Dai documenti prodotti in causa è tuttavia emerso che la partecipazione di all'atto di vendita in qualità di acquirente e la conseguente PE intestazione formale del bene a suo nome avvenne in virtù di privati accordi intercorsi con il fratello nel cui interesse è stato effettuato CP_3 l'acquisto. Con scrittura privata sottoscritta in data 7 agosto 1990, infatti, CP_3 e hanno dato atto del fatto che per “motivi personali e di PE opportunità” l'atto pubblico di compravendita venne stipulato da Per_1 al solo fine di far apparire quest'ultimo proprietario dei beni acquistati
[...] nei confronti dei terzi, ma che questi in realtà fossero da “intendersi di piena esclusiva proprietà di ”. CP_3
Le parti avevano convenuto anche le modalità di gestione degli immobili, disponendo che gli stessi sarebbero rimasti nella disponibilità di CP_3 ad eccezione di un appartamento, concesso in godimento a PE ma soltanto fino alla realizzazione di un altro appartamento sito in Quartu Sant'Elena n. 146. Con la medesima scrittura stante l'intestazione PE meramente formale del bene, si era dunque impegnato ad “effettuare l'atto CP_ pubblico di compravendita in favore del fratello ovvero in favore di persona da quest'ultimo indicata, dietro semplice sua richiesta e senza bisogno di formalità alcuna”. Si è in presenza, dunque, di una mera intestazione fiduciaria, mediante interposizione reale di persona, caratterizzata dalla stipula di un atto esterno, realmente voluto, tra fiduciario e soggetto terzo, e un accordo interno, anch'esso voluto dalle parti al quale il terzo è rimasto estraneo, tra fiduciario e fiduciante, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio e fondato sull'obbligo di trasferimento del bene dal fiduciario al fiduciante a semplice richiesta. L'operazione posta in essere dalle parti, come sopra descritta, è dunque pienamente riconducibile alla categoria del negozio fiduciario, da ultimo descritta come quella “operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito da fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito” (Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459). Dell'esistenza di tale patto, nel caso specifico cristallizzato in un atto scritto, il convenuto ha fornito piena prova mediante la produzione della scrittura privata sottoscritta da e Per_1 CP_3
Nel precedente sopra richiamato, peraltro, le Sezioni Unite hanno chiarito che non è necessario che il pactum fiduciae rivesta la forma scritta, nemmeno quando esso abbia ad oggetto l'obbligo di trasferimento di un bene immobile, stante l'evidente affinità con l'istituito del mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili. Da tale affinità le Sezioni Unite hanno tratto la conclusione secondo cui
“anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quanto il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma non lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di trasferimento ad opera del medesimo”. Evidentemente inconferente e infondato è dunque l'assunto attoreo circa l'inidoneità della scrittura privata a costituire prova dell'accordo fiduciario intercorso tra le parti in quanto “non riconosciuta, non registrata né trascritta”. A parte il rilievo che, come sopra affermato, il pactum fiduciae è un accordo che può assumere veste verbale e che non richiede, né ai fini della sua validità né ai fini probatori la forma scritta e tantomeno la sua 'registrazione o trascrizione', la sottoscrizione di contenuta Persona_5 nella scrittura privata in commento non è stata in alcun modo disconosciuta dalle sue eredi e Parte_1 CP_2
Queste ultime, infatti, non hanno mai dichiarato di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro dante causa (art. 214, comma 2, c.p.c.), con la conseguenza che la stessa deve intendersi come riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n.
2. c.p.c. Alla luce di quanto esposto deve concludersi nel senso che l'intestazione dell'immobile sito in Maracalagonis in capo a ha carattere Persona_5 meramente fiduciario e formale. La domanda di rilascio dell'immobile non può del pari trovare accoglimento posto che le parti ( e avevano concordato Per_5 CP_3 anche il profilo relativo all'utilizzo del bene, stabilendo che questo sarebbe rimasto in capo a ad eccezione di un appartamento concesso in CP_3 godimento al fratello per un limitato arco temporale, ristretto al Per_5 tempo necessario all'edificazione di altro appartamento, momento nel quale egli avrebbe dovuto rilasciare l'immobile che sarebbe così rientrato definitivamente nella disponibilità di CP_3 Per stessa ammissione di parte attrice il rilascio è avvenuto nel 2003 e il bene è rientrato nella disponibilità del fiduciante e, per lui, del convenuto, come da accordi.
e non hanno pertanto alcun diritto di chiedere e Parte_1 CP_2 ottenere il rilascio dell'immobile occupato da CP_1
7. La domanda da quest'ultimo proposta, volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento, per come proposta è invece inammissibile.
Occorre premettere al riguardo che nel patrimonio relitto da CP_3 rientra certamente il credito correlato all'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Maracalagonis, senz'altro suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., applicabile a qualunque ipotesi – a prescindere dalla fonte negoziale o legale – dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (Cass. civ., sez. II, ord. 12 aprile 2024, n. 10010).
Per principio ormai da tempo acquisito i crediti ereditari non sono soggetti alla ripartizione automatica tra i coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, posto che tale principio è dettato dall'art. 752 c.c. unicamente con riguardo ai debiti. L'inclusione dei crediti nella massa relitta, invece, può agevolmente trarsi dalla disciplina positiva in materia di divisione e, in particolare, dall'art. 727 c.c. che espressamente riconosce i crediti come una delle componenti della massa, unitamente ai beni mobili e immobili.
Da tanto deriva che ciascun coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. In questa prospettiva è stato affermato il principio per cui “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione” (Cass. civ., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24657, principio più di recente ribadito da Cass. civ., sez.
III, 18 aprile 2024, n. 10585).
In realtà è stato anche aggiunto che se il singolo coerede può agire per la riscossione dell'intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi. La possibilità per il singolo coerede di agire, oltre che per l'intero, anche in relazione alla sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria presuppone naturalmente che il credito sia divisibile. Se il credito è indivisibile ciascun coerede potrà esigere unicamente l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile (articoli 1316 e seguenti c.c. e in particolare art. 1319
c.c.). Il credito avente ad oggetto il trasferimento di un immobile considerato dalle parti nella sua interezza è indivisibile e non è dunque suscettibile di esecuzione pro quota (il principio è stato affermato con riguardo all'obbligo di trasferimento sorto da contratto preliminare, ma può essere esteso al caso di obbligo scaturente da patto fiduciario in ragione dell'identità dell'obbligazione a prescindere dalla fonte, da Cass. civ., sez. VI, ord. 19 settembre 2017, n. 21609; Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24467; Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2017, n. 27320). Tale è l'obbligo assunto da il quale, in forza del patto PE fiduciario, si è impegnato a trasferire l'unità immobiliare unitariamente considerata sita in Maracalagonis in favore di o in favore di CP_3 persona da quest'ultimo indicata. Attuali creditori del credito in commento sono gli eredi di tra CP_3 cui il convenuto, i quali dunque potranno: a) agire unitariamente per l'adempimento dell'obbligo di trasferimento dell'unità immobiliare in loro favore;
b) agire singolarmente, ma per l'intero. Oltre a quanto esposto, all'adempimento frazionato osta anche la particolare natura della comunione ereditaria.
Infatti, come è noto, ciascun erede non è affatto titolare di una quota ideale sui singoli beni o crediti, ma di un diritto che si estende sulla massa intesa come 'universitas', poiché non è dato sapere, manente comunione, di quale bene diverrà titolare in sede di divisione (Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2019,
n. 4831).
Alla luce di quanto esposto il richiesto trasferimento pro quota non è dunque attuabile.
8. In ragione della prevalente soccombenza, e Parte_1 CP_2 sono tenute al rimborso delle spese di lite in favore di in CP_1 ragione di ½, pari a 3.082,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive
(quantificato prendendo come riferimento i parametri medi (ad eccezione della fase decisionale, ai minimi) previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
RIGETTA le domande formulate nell'interesse dell'attrice Parte_1
e della terza chiamata CP_2
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto CP_1
CONDANNA e al rimborso delle spese Parte_1 CP_2 processuali in favore di in misura pari a 3.082,00 euro, oltre CP_1 spese generali, accessori e spese vive. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Con ordinanza dell'11 aprile 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza relativa alla presente causa, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti, i quali hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3469/2020 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via Fontana Raminosa, n. 4, scala C, presso lo studio dell'avv. Stefania Mascia che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, attrice contro
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Cagliari, via Alghero, n. 19, presso lo studio dell'avv. Carlo Del Vicario, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e contro
( ), elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._3 Cagliari, via Fontana Raminosa, n. 4, scala C, presso lo studio dell'avv. Stefania Mascia, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, terza chiamata
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice e della chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A) previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, dichiarare in capo all'attrice e alla terza chiamata la proprietà Parte_1 CP_2 dell'immobile sito in Maracalagonis, via Don Milani 5/B; B) rigettare la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto;
e per l'effetto condannare il convenuto a restituire CP_1 all'attrice e alla terza chiamata l'immobile per cui è causa, libero da persone
o cose;
C) con vittoria di spese, competenze legali, oltre accessori di legge”. Nell'interesse della parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa contraria istanza e deduzione: a) in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
b) in via riconvenzionale: 1) accertata la sussistenza e validità dell'accordo fiduciario di cui sopra e la volontà dell'attrice e della chiamata in causa a non adempiere all'obbligo di trasferimento riconosciuto nella scrittura del 7.08.1990, pronunciare sentenza traslativa della proprietà, in misura pari al 50%, dell'immobile sito in Maracalagonis, Via Don Milani n. 5/B, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio 2, mapp. 1492 sub 2 (ex Foglio 2 mapp. 537 sub 2), oggetto di causa, in capo al convenuto Sig. ordinando al Conservatore dei CP_1
RR.II. di effettuare le trascrizioni di rito;
b) in ogni caso: condannare la parte attrice e la parte chiamata in causa al pagamento delle spese processuali”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio esponendo quando segue: CP_1
- l'attrice è proprietaria, in virtù di successione ereditaria di Per_1
– deceduto in data 14 settembre 2009 – dell'unità immobiliare sita in
[...]
Maracalagonis, via Don Milani 5/B, composta da un piano scantinato, piano terra, primo piano alto, articolato da una scala interna per complessivi tre vani ed accessori, con due tratti di giardino, contraddistinto al Catasto Fabbricati,
Foglio 2, Part. 537, Sub. 2 (soppresso), sostituito da Foglio 2, Part. 1492, Sub 2;
- aveva acquistato detto immobile da PE _2
, con atto di compravendita stipulato in data 5 ottobre 1988,
[...] registrato il 18.10.1988 e trascritto in data 13 ottobre 1988;
- la dante causa aveva a sua volta acquistato il _2 terreno di sedime da e con atto del 14 luglio Persona_3 Persona_4
1983, registrato a Cagliari il 3 agosto 1983 e trascritto il 9 agosto 1983, e vi aveva edificato l'unità immobiliare in commento in forza di Concessione Edilizia n. 29/86 del 4 luglio1986;
- l'attrice ha sempre posseduto in modo indisturbato e continuato l'immobile in questione fino al 2003, allorquando il de cuius PE aveva concesso a suo nipote – su sua precisa richiesta - di CP_1 abitare nell'immobile in via meramente temporanea;
- il de cuius prima e l'attrice poi hanno sempre pagato tutte le tasse e le imposte relative all'immobile oggetto di causa;
- con raccomandata inoltrata in data 13 febbraio 2018 il convenuto è stato invitato a rilasciare bonariamente l'immobile, ma egli non ha fornito alcun riscontro, né ha dato seguito alla richiesta.
1.1. Tanto esposto, ha chiesto che venga accertato il suo Parte_1 diritto di proprietà sull'immobile sito in Maracalagonis, via Don Milani 5/B e che il convenuto venga condannato al rilascio.
2. Con comparsa depositata in data 18 marzo 2021 si è costituito in giudizio il quale ha replicato come segue: CP_1 - l'immobile sito in Maracalagonis via Don Milani 5/B era di proprietà di padre dell'odierno convenuto e l'attrice non ne ha mai avuto il CP_3 possesso;
- fratello minore di era privo di risorse PE CP_3 economiche;
- nel 1988 aveva acquistato l'immobile oggetto di controversia CP_3 da , ma in virtù di un accordo fiduciario aveva fatto _2 partecipare all'atto il fratello minore che risultava dunque esserne Per_1 formalmente il proprietario;
- con scrittura sottoscritta in data 7 agosto 1990 i due fratelli, intendendo regolare i rapporti scaturiti dall'accordo fiduciario predetto, avevano dato atto del fatto che gli immobili siti in Maracalagonis, Via Don Milani n. 5, fossero di proprietà di reale acquirente dei medesimi;
CP_3
- nel contempo, si era impegnato a stipulare l'atto di PE trasferimento della proprietà in favore del fratello (o di altra persona da quest'ultimo indicata) dietro semplice richiesta e senza bisogno di formalità alcuna;
- nella scrittura in commento si era altresì dato atto del fatto che gli immobili acquistati sarebbero rimasti nel possesso e nella piena disponibilità
e godimento di CP_3
- in effetti, il fabbricato per cui è causa fu utilizzato come ufficio da
[...]
e, dopo la sua morte avvenuta nel 1994, rimase inutilizzato fino a CP_3 quando, nel 2003, il convenuto ha iniziato ad usarlo, autonomamente, come propria abitazione;
- con il decesso di il diritto di proprietà e la facoltà di chiedere CP_3 la formalizzazione dell'intestazione si è trasferito in capo agli eredi, il convenuto (in qualità di figlio) e (in qualità di Controparte_4 coniuge superstite);
- l'attrice è inadempiente all'obbligo di trasferimento, di modo che è interesse del convenuto ottenere un provvedimento che trasferisca la proprietà, limitatamente alla quota di sua spettanza, dell'immobile in questione.
2.1. ha quindi concluso come riportato in epigrafe. CP_1
3. Nelle prime memorie di cui all'art. 183 c.p.c., l'attrice ha ribadito il proprio diritto di comproprietà, unitamente alla figlia CP_2 sull'immobile oggetto di causa e negato che lo avesse acquistato. CP_3
Ha contestato la rilevanza probatoria della scrittura privata prodotta da controparte in quanto non autentica, non riconosciuta, non registrata e non trascritta e inidonea al trasferimento della proprietà in capo a e ai CP_3 suoi eredi.
3.1. Il convenuto ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove difese espletate dell'attrice e, stante la dichiarata appartenenza del bene anche a ha chiesto di essere autorizzato alla sua chiamata in CP_2 causa, al fine di estendere nei suoi confronti la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento della proprietà.
4. Con ordinanza del 7 marzo 2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di la quale, costituitasi in data 7 settembre 2022, ha integralmente CP_2 aderito alle difese espletata dell'attrice e concluso nei medesimi termini.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
*** 6. La domanda proposta dall'attrice, alla quale ha aderito la terza chiamata, è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Le stesse hanno affermato il loro diritto di proprietà sull'unità immobiliare sita in Maracalagonis, via Don Milani 5/B distinto in catasto al foglio 2 mappale 537 subalterno 2, ora distinto al foglio 2 mappale 1492 subalterno 2 in forza di successione ereditaria di che lo aveva acquistato PE da con atto pubblico di compravendita del 5 ottobre _2
1988.
Dai documenti prodotti in causa è tuttavia emerso che la partecipazione di all'atto di vendita in qualità di acquirente e la conseguente PE intestazione formale del bene a suo nome avvenne in virtù di privati accordi intercorsi con il fratello nel cui interesse è stato effettuato CP_3 l'acquisto. Con scrittura privata sottoscritta in data 7 agosto 1990, infatti, CP_3 e hanno dato atto del fatto che per “motivi personali e di PE opportunità” l'atto pubblico di compravendita venne stipulato da Per_1 al solo fine di far apparire quest'ultimo proprietario dei beni acquistati
[...] nei confronti dei terzi, ma che questi in realtà fossero da “intendersi di piena esclusiva proprietà di ”. CP_3
Le parti avevano convenuto anche le modalità di gestione degli immobili, disponendo che gli stessi sarebbero rimasti nella disponibilità di CP_3 ad eccezione di un appartamento, concesso in godimento a PE ma soltanto fino alla realizzazione di un altro appartamento sito in Quartu Sant'Elena n. 146. Con la medesima scrittura stante l'intestazione PE meramente formale del bene, si era dunque impegnato ad “effettuare l'atto CP_ pubblico di compravendita in favore del fratello ovvero in favore di persona da quest'ultimo indicata, dietro semplice sua richiesta e senza bisogno di formalità alcuna”. Si è in presenza, dunque, di una mera intestazione fiduciaria, mediante interposizione reale di persona, caratterizzata dalla stipula di un atto esterno, realmente voluto, tra fiduciario e soggetto terzo, e un accordo interno, anch'esso voluto dalle parti al quale il terzo è rimasto estraneo, tra fiduciario e fiduciante, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio e fondato sull'obbligo di trasferimento del bene dal fiduciario al fiduciante a semplice richiesta. L'operazione posta in essere dalle parti, come sopra descritta, è dunque pienamente riconducibile alla categoria del negozio fiduciario, da ultimo descritta come quella “operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito da fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito” (Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459). Dell'esistenza di tale patto, nel caso specifico cristallizzato in un atto scritto, il convenuto ha fornito piena prova mediante la produzione della scrittura privata sottoscritta da e Per_1 CP_3
Nel precedente sopra richiamato, peraltro, le Sezioni Unite hanno chiarito che non è necessario che il pactum fiduciae rivesta la forma scritta, nemmeno quando esso abbia ad oggetto l'obbligo di trasferimento di un bene immobile, stante l'evidente affinità con l'istituito del mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili. Da tale affinità le Sezioni Unite hanno tratto la conclusione secondo cui
“anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quanto il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma non lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di trasferimento ad opera del medesimo”. Evidentemente inconferente e infondato è dunque l'assunto attoreo circa l'inidoneità della scrittura privata a costituire prova dell'accordo fiduciario intercorso tra le parti in quanto “non riconosciuta, non registrata né trascritta”. A parte il rilievo che, come sopra affermato, il pactum fiduciae è un accordo che può assumere veste verbale e che non richiede, né ai fini della sua validità né ai fini probatori la forma scritta e tantomeno la sua 'registrazione o trascrizione', la sottoscrizione di contenuta Persona_5 nella scrittura privata in commento non è stata in alcun modo disconosciuta dalle sue eredi e Parte_1 CP_2
Queste ultime, infatti, non hanno mai dichiarato di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro dante causa (art. 214, comma 2, c.p.c.), con la conseguenza che la stessa deve intendersi come riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n.
2. c.p.c. Alla luce di quanto esposto deve concludersi nel senso che l'intestazione dell'immobile sito in Maracalagonis in capo a ha carattere Persona_5 meramente fiduciario e formale. La domanda di rilascio dell'immobile non può del pari trovare accoglimento posto che le parti ( e avevano concordato Per_5 CP_3 anche il profilo relativo all'utilizzo del bene, stabilendo che questo sarebbe rimasto in capo a ad eccezione di un appartamento concesso in CP_3 godimento al fratello per un limitato arco temporale, ristretto al Per_5 tempo necessario all'edificazione di altro appartamento, momento nel quale egli avrebbe dovuto rilasciare l'immobile che sarebbe così rientrato definitivamente nella disponibilità di CP_3 Per stessa ammissione di parte attrice il rilascio è avvenuto nel 2003 e il bene è rientrato nella disponibilità del fiduciante e, per lui, del convenuto, come da accordi.
e non hanno pertanto alcun diritto di chiedere e Parte_1 CP_2 ottenere il rilascio dell'immobile occupato da CP_1
7. La domanda da quest'ultimo proposta, volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento, per come proposta è invece inammissibile.
Occorre premettere al riguardo che nel patrimonio relitto da CP_3 rientra certamente il credito correlato all'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Maracalagonis, senz'altro suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., applicabile a qualunque ipotesi – a prescindere dalla fonte negoziale o legale – dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (Cass. civ., sez. II, ord. 12 aprile 2024, n. 10010).
Per principio ormai da tempo acquisito i crediti ereditari non sono soggetti alla ripartizione automatica tra i coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, posto che tale principio è dettato dall'art. 752 c.c. unicamente con riguardo ai debiti. L'inclusione dei crediti nella massa relitta, invece, può agevolmente trarsi dalla disciplina positiva in materia di divisione e, in particolare, dall'art. 727 c.c. che espressamente riconosce i crediti come una delle componenti della massa, unitamente ai beni mobili e immobili.
Da tanto deriva che ciascun coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. In questa prospettiva è stato affermato il principio per cui “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione” (Cass. civ., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24657, principio più di recente ribadito da Cass. civ., sez.
III, 18 aprile 2024, n. 10585).
In realtà è stato anche aggiunto che se il singolo coerede può agire per la riscossione dell'intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi. La possibilità per il singolo coerede di agire, oltre che per l'intero, anche in relazione alla sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria presuppone naturalmente che il credito sia divisibile. Se il credito è indivisibile ciascun coerede potrà esigere unicamente l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile (articoli 1316 e seguenti c.c. e in particolare art. 1319
c.c.). Il credito avente ad oggetto il trasferimento di un immobile considerato dalle parti nella sua interezza è indivisibile e non è dunque suscettibile di esecuzione pro quota (il principio è stato affermato con riguardo all'obbligo di trasferimento sorto da contratto preliminare, ma può essere esteso al caso di obbligo scaturente da patto fiduciario in ragione dell'identità dell'obbligazione a prescindere dalla fonte, da Cass. civ., sez. VI, ord. 19 settembre 2017, n. 21609; Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24467; Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2017, n. 27320). Tale è l'obbligo assunto da il quale, in forza del patto PE fiduciario, si è impegnato a trasferire l'unità immobiliare unitariamente considerata sita in Maracalagonis in favore di o in favore di CP_3 persona da quest'ultimo indicata. Attuali creditori del credito in commento sono gli eredi di tra CP_3 cui il convenuto, i quali dunque potranno: a) agire unitariamente per l'adempimento dell'obbligo di trasferimento dell'unità immobiliare in loro favore;
b) agire singolarmente, ma per l'intero. Oltre a quanto esposto, all'adempimento frazionato osta anche la particolare natura della comunione ereditaria.
Infatti, come è noto, ciascun erede non è affatto titolare di una quota ideale sui singoli beni o crediti, ma di un diritto che si estende sulla massa intesa come 'universitas', poiché non è dato sapere, manente comunione, di quale bene diverrà titolare in sede di divisione (Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2019,
n. 4831).
Alla luce di quanto esposto il richiesto trasferimento pro quota non è dunque attuabile.
8. In ragione della prevalente soccombenza, e Parte_1 CP_2 sono tenute al rimborso delle spese di lite in favore di in CP_1 ragione di ½, pari a 3.082,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive
(quantificato prendendo come riferimento i parametri medi (ad eccezione della fase decisionale, ai minimi) previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
RIGETTA le domande formulate nell'interesse dell'attrice Parte_1
e della terza chiamata CP_2
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto CP_1
CONDANNA e al rimborso delle spese Parte_1 CP_2 processuali in favore di in misura pari a 3.082,00 euro, oltre CP_1 spese generali, accessori e spese vive. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia