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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2024 promossa da:
– con C.F.: -, rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata (anche telematicamente) da/presso avv. ANDREA BORIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI
PER LA SOLA RICORRENTE (cfr. udienza del 28/01/2025) come da ricorso introduttivo, ovvero [pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 01.10.2000 in Jesi, con atto iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune dell'anno 2000, n. 107, parte 2 S. A;
- AFFIDARE il figlio minore nato in Ancona in data [...], in [...]_1 esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa;
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Jesi, alla Via Pezzolet, n. 4, alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con i figli;
pagina 1 di 6 - DISPORRE che il padre potrà vedere il figlio minore previa sua apposita richiesta, Per_1 soltanto dopo espressa valutazione del Servizio Sociale te interessato dalle parti, che dovrà raccordarsi con il Sert competente, se del caso con incontri protetti e secondo il calendario stabilito dagli stessi operatori;
- PORRE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2
un assegno di Euro 100,00 cadauno (Euro 200,00 complessivi), da versarsi ad Persona_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo tra Tribunale e COA di Ancona;
[…]
- CONDANNARE alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, oltre al Controparte_1
15% sp. gen., iva e c.p.a. come per Legge”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Jesi in data 01/10/2000 con unione dalla quale sono nati tre figli, Controparte_1 Per_3
(n. in data 06/01/2001), (n. il 10/09/2004) e (n. il 14/16/2010). Per_2 Per_1
Ha, in particolare, dedotto che, con sentenza non definitiva n. 143 di data 01- 07/02/2023, divenuta irrevocabile il 10/03/2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi, e, con successiva sentenza n. 201 di data 20/01/2024, venivano decise le domande accessorie, con previsione, tra le altre cose: dell'affido del figlio minore in modo Per_1 esclusivo alla madre, cui veniva assegnata la casa familiare dove avrebbe continuato a vivere con il predetto minore e gli altri due figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
di un contributo economico al mantenimento dei figli da parte del padre di Euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie sempre in favore dei figli;
possibilità di incontri protetti tra il padre e il minore , previa richiesta del primo e subordinatamente Per_1 ad espressa valutazione del competente Servizio Sociale raccordandosi con il Sert. L'affido esclusivo alla madre del minore e la previsione di incontri protetti tra questi e il padre trovavano la loro giustificazione nello stato di tossicodipendenza del , CP_1 circostanza addotta e non contestata dalla difesa di quest'ultimo.
Ha aggiunto che l'odierno resistente, dopo la pronuncia di separazione, non solo non aveva provveduto a versare il contributo dovuto per il mantenimento dei figli, ma non aveva intrapreso alcun percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti né aveva preso contatti con i S.S. al fine di avviare gli incontri con il figlio minore , con cui ha Per_1 mantenuto soltanto sporadici contatti telefonici.
A detta della ricorrente, il avrebbe, da ultimo, commesso una serie di CP_1 rapine in relazione alle quali si troverebbe, al momento, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Premesso, inoltre, che il figlio maggiorenne della coppia, , è divenuto Per_3 economicamente indipendente, ha concluso chiedendo che fosse pronunciata sentenza di divorzio, con conferma dell'affido esclusivo del figlio minore a proprio favore e Per_1
pagina 2 di 6 obbligo del padre di provvedere al versamento di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento e a quello della sorella (maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 indipendente, in quanto pur lavorando non poteva contare su entrate sufficienti a garantirle una stabilità reddituale).
2. Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
sicché il procedimento si svolgeva nella di lui dichiarata contumacia.
3. LA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta che le parti abbiano cessato ogni convivenza dal mese di febbraio 2021 quando, in ragione della grave situazione venutasi a creare a causa dell'uso di sostanze stupefacenti del tipo eroina da parte del (i figli avevano iniziato a sospettare qualcosa a seguito delle CP_1 condotte paterne e delle sue condizioni psico-fisiche – come flebiti alle braccia e sonnolenza – nonché del rinvenimento in casa degli strumenti per drogarsi), questi si trasferiva presso l'abitazione dei suoi genitori dove dimorerebbe tuttora.
Può, pertanto, certamente essere pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalla parti, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
La durata della separazione e l'impossibilità anche solo di espletare un tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente, dimostrano come oramai da tempo siano venuti meno i sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale e, con essi, irreversibilmente, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
4. LA DOMANDA DI AFFIDO ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE MA
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo alla ricorrente del figlio minore , Per_1 restano valide le valutazioni effettuate in sede di giudizio di separazione: “[…] nel caso di specie, la complessiva condotta, di vita nonché processuale, del resistente induce a derogare al regime ordinario dell'affido condiviso. Il resistente risulta, invero, essersi per lungo tempo sottratto – sin dall'estate del 2020, data del suo allontanamento dalla abitazione coniugale - all'esercizio dei suoi diritti-doveri nei confronti della prole, non provvedendo (se non con due sporadici versamenti) al loro mantenimento né a mantenere con loro contatti (ad eccezione del minore . E' emersa, altresì, la Per_1 condizione di tossicodipendenza del resistente […] l'affido condiviso risulterebbe non confacente all'interesse del minore (che ha iniziato ad insospettirsi delle condotte paterne e, lo si ricorda, ha rinvenuto nella tasca del suo accappatoio un barattolino di metadone) [...]”; tutto quanto sopra,
“induce a ritenere gravemente violati dal resistente gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale della prole gravanti su ciascun genitore e che costituiscono la concreta manifestazione della responsabilità genitoriale”.
Si rammenta, in proposito, come la Suprema Corte abbia più volte riconosciuto l'inidoneità del genitore tossicodipendente all'esercizio del ruolo genitoriale (cfr., tra le altre, Cass., n. 16062/2018).
E ciò può dirsi anche a prescindere dalla prova della commissione, da ultimo, di una serie di rapine a seguito delle quali al resistente sarebbe stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, circostanza meramente dedotta ma non altrimenti dimostrata, non essendo all'uopo sufficiente la produzione degli articoli di giornale che, ovviamente, non indicano l'autore delle rapine in questione.
pagina 3 di 6 La ricorrente negli ultimi anni si è occupata del minore in via esclusiva, limitandosi il padre a sentire con sporadiche telefonate che, da ultimo, sarebbero vieppiù cessate. Per_1
Il resistente, dimostratosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento del figlio e di mantenere un rapporto affettivo con lui, nonché non costituendosi in giudizio, ha manifestato il proprio totale disinteresse per la sorte del minore, e, conseguentemente, una scarsa adeguatezza all'esercizio di un consapevole ruolo genitoriale, scarsa adeguatezza che parrebbe rivelarsi pregiudizievole per la crescita della prole [si ricorda l'episodio in cui il minore rinveniva nella tasca dell'accappatoio del padre un barattolo Per_1 di metadone].
Nel caso di specie, anche alla luce del comportamento processuale serbato dal resistente, sono provati i presupposti fondanti l'affido esclusivo ovvero, in positivo, l'idoneità genitoriale della madre e, in negativo, la mancata idoneità del padre (Cfr. Cass. 26587/2009:
“l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore;
pertanto va confermata la sentenza di merito che aveva disposto l'affido esclusivo di un minore alla madre, in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita”).
5. GLI INCONTRI PADRE/FIGLIO MINORE
Il persistente rifiuto delle proprie responsabilità genitoriali da parte del resistente ha trovato conferma nel fatto che egli non si sia neppure interessato di contattare i competenti Servizi Sociali al fine di avviare gli incontri protetti con e parrebbe che lo stesso non Per_1 abbia neppure avviato percorsi di disintossicazione.
Quanto sopra costituisce prova evidente del totale disinteresse del resistente nello svolgere il ruolo genitoriale e disinvestimento affettivo. Non è allo stato possibile regolamentare gli incontri del minore con il padre, né vi è richiesta in tal senso;
tali incontri potranno, pertanto, eventualmente avvenire qualora vi fosse la richiesta del , ma CP_1 laddove necessario con la modalità di incontri protetti con la vigilanza del Servizio Sociale, che dovrà valutare la rispondenza degli incontri stessi ai superiori interessi del minore.
6. L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Il minore va collocato prevalentemente presso la madre per cui la casa coniugale Per_1 deve essere assegnata alla stessa (che è, peraltro, l'intestataria del relativo contratto di locazione), trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (cfr. Cass., nn. 21334/2013, 18440/203, 22394/2005, 11035/2007 e 1545/2006); del resto, nell'abitazione vivono anche gli altri due figli, tra cui maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
7. IL CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
pagina 4 di 6 Come noto, il mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie, rispettive disponibilità economiche.
Va premesso che la stessa ricorrente ha riconosciuto la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio , tale da suggerire la revoca del contributo al suo Per_3 mantenimento;
sempre secondo la ricorrente la stessa valutazione non può essere fatta rispetto all'altra figlia maggiorenne, che è alle sue prime esperienze lavorative e non ha Per_2 ancora una autonomia reddituale in quanto percepisce, allo stato, una retribuzione assolutamente modesta [Euro 700; cfr. alleg. 31) e 32) al ricorso introduttivo], tale da rendere ancora necessario un sostegno economico per le sue, ordinarie necessità.
Nel giudizio di separazione, conclusosi nel gennaio 2024, non era stato contestato il dedotto stato di disoccupazione dell'odierno resistente.
Non essendo nota l'attuale situazione reddituale di quest'ultimo, tenuto conto solo della capacità lavorativa (astratta) del resistente, appare equo prevedere in punto di regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra coniugi, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli e mediante il versamento di un assegno Per_1 Per_2 mensile di Euro 100 per ciascun figlio, come richiesto dalla stessa ricorrente, oltre che con il pagamento di metà di ogni spesa straordinaria effettuata per i predetti figli.
Detti importi dovranno essere aggiornati annualmente in base agli indici Istat.
8. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente: alla condotta processuale del , che non ha partecipato in alcun modo al presente CP_1 giudizio di divorzio, non può essere attribuita, nelle concrete circostanze, valenza neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso, ma la stessa deve semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (così Cass. 30 maggio 2016, n. 11179; Cass. n. 3038/2016, ord., Cass. n. 373/2015).
Dette spese vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, della sua non complessità, con esclusione della fase istruttoria e riduzione dei parametri della fase decisionale alla luce del contenuto dell'attività effettivamente disimpegnata nel presente procedimento, in cui il resistente è rimasto contumace, in complessivi Euro 4.358.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, deduzione o eccezione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Jesi in data 01/10/2000 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, atto n. 107 – Parte 21- Serie A - anno 2000;
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
AFFIDA il figlio minore nato in [...] in data [...], in Persona_1 modo esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
pagina 5 di 6 ASSEGNA la casa coniugale sita in Jesi, alla Via B. Pezzolet, n. 4, alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con i figli, tra cui il minore , e maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente indipendente;
DISPONE che il padre potrà vedere il figlio minore , previa sua apposita Per_1 richiesta, soltanto dopo espressa valutazione del Servizio Sociale competente interessato dalle parti, che dovrà raccordarsi con il Sert competente, se del caso con incontri protetti e secondo il calendario stabilito dagli stessi operatori;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendenti, Per_1 Per_2
l'assegno di Euro 200,00 (Euro 100,00 per ciascun figlio), da versarsi a in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1 il 50% delle spese straordinarie per i figli e Anna, secondo il protocollo
[...] Per_1 vigente Tribunale-C.O.A. di Ancona;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere alla ricorrente Controparte_1 le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.358, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29/I/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2024 promossa da:
– con C.F.: -, rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata (anche telematicamente) da/presso avv. ANDREA BORIA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI
PER LA SOLA RICORRENTE (cfr. udienza del 28/01/2025) come da ricorso introduttivo, ovvero [pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 01.10.2000 in Jesi, con atto iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune dell'anno 2000, n. 107, parte 2 S. A;
- AFFIDARE il figlio minore nato in Ancona in data [...], in [...]_1 esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa;
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Jesi, alla Via Pezzolet, n. 4, alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con i figli;
pagina 1 di 6 - DISPORRE che il padre potrà vedere il figlio minore previa sua apposita richiesta, Per_1 soltanto dopo espressa valutazione del Servizio Sociale te interessato dalle parti, che dovrà raccordarsi con il Sert competente, se del caso con incontri protetti e secondo il calendario stabilito dagli stessi operatori;
- PORRE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2
un assegno di Euro 100,00 cadauno (Euro 200,00 complessivi), da versarsi ad Persona_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo tra Tribunale e COA di Ancona;
[…]
- CONDANNARE alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, oltre al Controparte_1
15% sp. gen., iva e c.p.a. come per Legge”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Jesi in data 01/10/2000 con unione dalla quale sono nati tre figli, Controparte_1 Per_3
(n. in data 06/01/2001), (n. il 10/09/2004) e (n. il 14/16/2010). Per_2 Per_1
Ha, in particolare, dedotto che, con sentenza non definitiva n. 143 di data 01- 07/02/2023, divenuta irrevocabile il 10/03/2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi, e, con successiva sentenza n. 201 di data 20/01/2024, venivano decise le domande accessorie, con previsione, tra le altre cose: dell'affido del figlio minore in modo Per_1 esclusivo alla madre, cui veniva assegnata la casa familiare dove avrebbe continuato a vivere con il predetto minore e gli altri due figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
di un contributo economico al mantenimento dei figli da parte del padre di Euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie sempre in favore dei figli;
possibilità di incontri protetti tra il padre e il minore , previa richiesta del primo e subordinatamente Per_1 ad espressa valutazione del competente Servizio Sociale raccordandosi con il Sert. L'affido esclusivo alla madre del minore e la previsione di incontri protetti tra questi e il padre trovavano la loro giustificazione nello stato di tossicodipendenza del , CP_1 circostanza addotta e non contestata dalla difesa di quest'ultimo.
Ha aggiunto che l'odierno resistente, dopo la pronuncia di separazione, non solo non aveva provveduto a versare il contributo dovuto per il mantenimento dei figli, ma non aveva intrapreso alcun percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti né aveva preso contatti con i S.S. al fine di avviare gli incontri con il figlio minore , con cui ha Per_1 mantenuto soltanto sporadici contatti telefonici.
A detta della ricorrente, il avrebbe, da ultimo, commesso una serie di CP_1 rapine in relazione alle quali si troverebbe, al momento, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Premesso, inoltre, che il figlio maggiorenne della coppia, , è divenuto Per_3 economicamente indipendente, ha concluso chiedendo che fosse pronunciata sentenza di divorzio, con conferma dell'affido esclusivo del figlio minore a proprio favore e Per_1
pagina 2 di 6 obbligo del padre di provvedere al versamento di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento e a quello della sorella (maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 indipendente, in quanto pur lavorando non poteva contare su entrate sufficienti a garantirle una stabilità reddituale).
2. Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
sicché il procedimento si svolgeva nella di lui dichiarata contumacia.
3. LA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta che le parti abbiano cessato ogni convivenza dal mese di febbraio 2021 quando, in ragione della grave situazione venutasi a creare a causa dell'uso di sostanze stupefacenti del tipo eroina da parte del (i figli avevano iniziato a sospettare qualcosa a seguito delle CP_1 condotte paterne e delle sue condizioni psico-fisiche – come flebiti alle braccia e sonnolenza – nonché del rinvenimento in casa degli strumenti per drogarsi), questi si trasferiva presso l'abitazione dei suoi genitori dove dimorerebbe tuttora.
Può, pertanto, certamente essere pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalla parti, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
La durata della separazione e l'impossibilità anche solo di espletare un tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente, dimostrano come oramai da tempo siano venuti meno i sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale e, con essi, irreversibilmente, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
4. LA DOMANDA DI AFFIDO ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE MA
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo alla ricorrente del figlio minore , Per_1 restano valide le valutazioni effettuate in sede di giudizio di separazione: “[…] nel caso di specie, la complessiva condotta, di vita nonché processuale, del resistente induce a derogare al regime ordinario dell'affido condiviso. Il resistente risulta, invero, essersi per lungo tempo sottratto – sin dall'estate del 2020, data del suo allontanamento dalla abitazione coniugale - all'esercizio dei suoi diritti-doveri nei confronti della prole, non provvedendo (se non con due sporadici versamenti) al loro mantenimento né a mantenere con loro contatti (ad eccezione del minore . E' emersa, altresì, la Per_1 condizione di tossicodipendenza del resistente […] l'affido condiviso risulterebbe non confacente all'interesse del minore (che ha iniziato ad insospettirsi delle condotte paterne e, lo si ricorda, ha rinvenuto nella tasca del suo accappatoio un barattolino di metadone) [...]”; tutto quanto sopra,
“induce a ritenere gravemente violati dal resistente gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale della prole gravanti su ciascun genitore e che costituiscono la concreta manifestazione della responsabilità genitoriale”.
Si rammenta, in proposito, come la Suprema Corte abbia più volte riconosciuto l'inidoneità del genitore tossicodipendente all'esercizio del ruolo genitoriale (cfr., tra le altre, Cass., n. 16062/2018).
E ciò può dirsi anche a prescindere dalla prova della commissione, da ultimo, di una serie di rapine a seguito delle quali al resistente sarebbe stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, circostanza meramente dedotta ma non altrimenti dimostrata, non essendo all'uopo sufficiente la produzione degli articoli di giornale che, ovviamente, non indicano l'autore delle rapine in questione.
pagina 3 di 6 La ricorrente negli ultimi anni si è occupata del minore in via esclusiva, limitandosi il padre a sentire con sporadiche telefonate che, da ultimo, sarebbero vieppiù cessate. Per_1
Il resistente, dimostratosi del tutto inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento del figlio e di mantenere un rapporto affettivo con lui, nonché non costituendosi in giudizio, ha manifestato il proprio totale disinteresse per la sorte del minore, e, conseguentemente, una scarsa adeguatezza all'esercizio di un consapevole ruolo genitoriale, scarsa adeguatezza che parrebbe rivelarsi pregiudizievole per la crescita della prole [si ricorda l'episodio in cui il minore rinveniva nella tasca dell'accappatoio del padre un barattolo Per_1 di metadone].
Nel caso di specie, anche alla luce del comportamento processuale serbato dal resistente, sono provati i presupposti fondanti l'affido esclusivo ovvero, in positivo, l'idoneità genitoriale della madre e, in negativo, la mancata idoneità del padre (Cfr. Cass. 26587/2009:
“l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore;
pertanto va confermata la sentenza di merito che aveva disposto l'affido esclusivo di un minore alla madre, in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita”).
5. GLI INCONTRI PADRE/FIGLIO MINORE
Il persistente rifiuto delle proprie responsabilità genitoriali da parte del resistente ha trovato conferma nel fatto che egli non si sia neppure interessato di contattare i competenti Servizi Sociali al fine di avviare gli incontri protetti con e parrebbe che lo stesso non Per_1 abbia neppure avviato percorsi di disintossicazione.
Quanto sopra costituisce prova evidente del totale disinteresse del resistente nello svolgere il ruolo genitoriale e disinvestimento affettivo. Non è allo stato possibile regolamentare gli incontri del minore con il padre, né vi è richiesta in tal senso;
tali incontri potranno, pertanto, eventualmente avvenire qualora vi fosse la richiesta del , ma CP_1 laddove necessario con la modalità di incontri protetti con la vigilanza del Servizio Sociale, che dovrà valutare la rispondenza degli incontri stessi ai superiori interessi del minore.
6. L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Il minore va collocato prevalentemente presso la madre per cui la casa coniugale Per_1 deve essere assegnata alla stessa (che è, peraltro, l'intestataria del relativo contratto di locazione), trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (cfr. Cass., nn. 21334/2013, 18440/203, 22394/2005, 11035/2007 e 1545/2006); del resto, nell'abitazione vivono anche gli altri due figli, tra cui maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
7. IL CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
pagina 4 di 6 Come noto, il mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie, rispettive disponibilità economiche.
Va premesso che la stessa ricorrente ha riconosciuto la raggiunta indipendenza economica da parte del figlio , tale da suggerire la revoca del contributo al suo Per_3 mantenimento;
sempre secondo la ricorrente la stessa valutazione non può essere fatta rispetto all'altra figlia maggiorenne, che è alle sue prime esperienze lavorative e non ha Per_2 ancora una autonomia reddituale in quanto percepisce, allo stato, una retribuzione assolutamente modesta [Euro 700; cfr. alleg. 31) e 32) al ricorso introduttivo], tale da rendere ancora necessario un sostegno economico per le sue, ordinarie necessità.
Nel giudizio di separazione, conclusosi nel gennaio 2024, non era stato contestato il dedotto stato di disoccupazione dell'odierno resistente.
Non essendo nota l'attuale situazione reddituale di quest'ultimo, tenuto conto solo della capacità lavorativa (astratta) del resistente, appare equo prevedere in punto di regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra coniugi, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli e mediante il versamento di un assegno Per_1 Per_2 mensile di Euro 100 per ciascun figlio, come richiesto dalla stessa ricorrente, oltre che con il pagamento di metà di ogni spesa straordinaria effettuata per i predetti figli.
Detti importi dovranno essere aggiornati annualmente in base agli indici Istat.
8. LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente: alla condotta processuale del , che non ha partecipato in alcun modo al presente CP_1 giudizio di divorzio, non può essere attribuita, nelle concrete circostanze, valenza neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso, ma la stessa deve semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (così Cass. 30 maggio 2016, n. 11179; Cass. n. 3038/2016, ord., Cass. n. 373/2015).
Dette spese vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, della sua non complessità, con esclusione della fase istruttoria e riduzione dei parametri della fase decisionale alla luce del contenuto dell'attività effettivamente disimpegnata nel presente procedimento, in cui il resistente è rimasto contumace, in complessivi Euro 4.358.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, deduzione o eccezione, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Jesi in data 01/10/2000 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, atto n. 107 – Parte 21- Serie A - anno 2000;
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
AFFIDA il figlio minore nato in [...] in data [...], in Persona_1 modo esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
pagina 5 di 6 ASSEGNA la casa coniugale sita in Jesi, alla Via B. Pezzolet, n. 4, alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi con i figli, tra cui il minore , e maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente indipendente;
DISPONE che il padre potrà vedere il figlio minore , previa sua apposita Per_1 richiesta, soltanto dopo espressa valutazione del Servizio Sociale competente interessato dalle parti, che dovrà raccordarsi con il Sert competente, se del caso con incontri protetti e secondo il calendario stabilito dagli stessi operatori;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendenti, Per_1 Per_2
l'assegno di Euro 200,00 (Euro 100,00 per ciascun figlio), da versarsi a in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1 il 50% delle spese straordinarie per i figli e Anna, secondo il protocollo
[...] Per_1 vigente Tribunale-C.O.A. di Ancona;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere alla ricorrente Controparte_1 le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.358, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29/I/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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