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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3205 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 19 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fonzi C.F._1
( ) del foro di Pesaro congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Elisa Faenza C.F._2
del foro di Rimini ( ), con domicilio eletto presso il loro studio in Rimini, via C.F._3
Flaminia 43/b; PEC: Email_1
, Email_2
ATTORE contro
“ ” (C.F.: ) con sede a Rimini in Piazza Tre Controparte_1 P.IVA_1
Martiri n. 19, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_2
(C.F. e P.IVA: ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente
[...] P.IVA_2
dagli Avvocati Alberto Amadio e Filippo Cocco ed elettivamente domiciliato in Rimini Via
Edelweiss Rodriguez Senior n. 13 presso lo studio dell'Avv. Filippo Cocco;
PEC:
Email_3 Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, a verbale d'udienza del 22/11/2024, hanno precisato le conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via PEC in data 12.10.2022 presso il procuratore domiciliatario dell'opposta, proponeva opposizione a D.I. n. 917/2022 emesso in suo danno Parte_1 dal Tribunale di Rimini in data 11/08/2022 per l'importo di € 16.066,18, oltre interessi di mora e spese di procedura, in favore della quale Controparte_2 rappresentante pro-tempore del con sede a Rimini in Piazza Tre Martiri Controparte_1
n. 19.)
L'opponente deduceva di non avere ricevuto comunicazione della convocazione della assemblea condominiale del 17/03/2022 né tantomeno del verbale della stessa le cui deliberazioni (in ordine all'approvazione di spese di consuntivo e stato di riparto periodo 1/1/2021-31/12/2021, di cui al titolo monitorio), dovevano ritenersi viziate ai sensi dell'art. 67, comma 2, disp. att. c.c., nella formazione del quorum costitutivo e deliberativo nonché, comunque, affette da “macroscopici errori di calcolo nella somma richiesta in sede monitoria” siccome omessa la contabilizzazione di alcuni acconti o erroneamente calcolata la quota parte imputabile a ciascun comproprietario.
Ciò premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché infondata la pretesa creditoria o, in subordine, la revoca del titolo e rideterminazione del suo importo.
Ritualmente costituitosi, il condominio contestava la domanda, sostenendo di avere provveduto alla comunicazione dell'avviso di convocazione di assemblea condominiale (pec del 8/03/2022) a cura di precedente amministratore di condominio e del verbale dell'assemblea del Persona_1
17/03/2022 (pec del 31/03/2022) a cura dell'attuale amministratore,
[...]
Eccepiva pertanto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la mancata tempestiva Controparte_3
impugnazione nel termine di legge della deliberazione su spese, rendiconti e stati di riparto approvati da assemblea regolarmente costituita nel quorum costitutivo e deliberativo, di fatto assolto dalla presenza di uno dei comproprietari di proprietà immobiliari indivise (ritenuto, ai sensi dell'art. 1106
c.c., in funzione di rappresentanza).
Nel merito, l'opposto assumeva comunque l'esattezza nel calcolo della somma portata in decreto ingiuntivo e la legittimità della pretesa di pagamento avanzata nei confronti di uno dei comproprietari, poiché condebitori in solido ex art. 1192 c.c.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in ipotesi di accoglimento anche parziale della predetta opposizione, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata come dovuta.
La causa, istruita per documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/11/2024, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'attore eccepisce l'infondatezza del decreto opposto, siccome viziato da “difetto di approvazione da valida assemblea” nonché da “macroscopici errori di calcolo nella somma richiesta in sede monitoria”. La domanda di revoca del decreto ingiuntivo sottintende, all'evidenza, una pronuncia di invalidità dell'atto presupposto al titolo monitorio (delibera del 17/03/2022) che, pur nell'omissione di esplicita istanza, è qualificabile come azione di annullabilità della delibera.
A conforto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ritengono che debbono «qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. 7 marzo 2005 n. 4806).
Si osserva, in punto di diritto, che l'impugnazione di delibera assembleare, per l'accertamento di vizi che ne comportino la annullabilità, è disciplinata dall'art. 1137 c.c. ed è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni decorrenti, nell'ipotesi di condomino assente qual è il caso di specie, dalla data di ricezione del verbale dell'assemblea.
A rigor di legge, la comunicazione di atto unilaterale recettizio, quali sono l'avviso di convocazione di assemblea condominiale ed il verbale di assemblea condominiale, si considera perfezionata, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui l'atto stesso entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tale momento, nel caso di specie di comunicazioni inviate a mezzo pec, coincide con il rilascio da parte del gestore, delle ricevute di spedizione e di consegna del messaggio e relativi allegati con attestazione di data e ora delle suddette operazioni o di eventuali errori che abbiano alterato la trasmissione.
Ciò posto, si rileva che il convenuto opposto ha fornito prova documentale della tempestiva comunicazione di convocazione di assemblea condominiale per il 17/03/2022 -ricevuta pec di invio e di consegna datata 8/03/2022, identificata nell'oggetto “Cond. Giulio Cesare/Convocazione
Assemblea del 16 e 17.3.22” e corredata del documento di consuntivo 2021 e preventivo 2022 in approvazione all'ordine del giorno- e di comunicazione del verbale della suddetta assemblea del
17/03/2022 -ricevuta pec di invio e di consegna datata 31/03/2022, identificata nell'oggetto “Verbale
Assemblea Condominiale ”, corredata del verbale-. Entrambe le comunicazioni sono CP_1 state inviate alla PEC , non contestata dall'opponente intestatario Email_5 dell'indirizzo di destinazione.
Documentata la valida comunicazione del verbale, il assente (seppur tempestivamente CP_1
notiziato della convocazione) avrebbe dunque dovuto impugnare la delibera assembleare nel termine decadenziale del 30/04/22. A fronte del persuasivo impianto probatorio offerto dall'opponente (che produce persino le ricevute
.eml del messaggio di posta elettronica certificato così fornendo prova anche delle allegazioni dei documenti di spesa oggetto di approvazione) si registra, dunque, la solo generica contestazione dell'opposto carente, in assoluto, nella dimostrazione dell'incolpevole impossibilità ad avere avuto conoscenza delle predette comunicazioni.
La mancata impugnazione della delibera nel termine di legge ha comportato la stabilizzazione della stessa e l'inoppugnabilità del relativo contenuto anche con riferimento alla sua validità salvo caso di nullità assoluta che, nella specie, non ricorre.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza come accertata e sono liquidate in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 917/22; Parte_1
-Conferma il suddetto decreto ingiuntivo,
-Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro Parte_1
5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA E CPA
Così deciso in Rimini, il 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3205 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 19 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fonzi C.F._1
( ) del foro di Pesaro congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Elisa Faenza C.F._2
del foro di Rimini ( ), con domicilio eletto presso il loro studio in Rimini, via C.F._3
Flaminia 43/b; PEC: Email_1
, Email_2
ATTORE contro
“ ” (C.F.: ) con sede a Rimini in Piazza Tre Controparte_1 P.IVA_1
Martiri n. 19, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_2
(C.F. e P.IVA: ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente
[...] P.IVA_2
dagli Avvocati Alberto Amadio e Filippo Cocco ed elettivamente domiciliato in Rimini Via
Edelweiss Rodriguez Senior n. 13 presso lo studio dell'Avv. Filippo Cocco;
PEC:
Email_3 Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, a verbale d'udienza del 22/11/2024, hanno precisato le conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via PEC in data 12.10.2022 presso il procuratore domiciliatario dell'opposta, proponeva opposizione a D.I. n. 917/2022 emesso in suo danno Parte_1 dal Tribunale di Rimini in data 11/08/2022 per l'importo di € 16.066,18, oltre interessi di mora e spese di procedura, in favore della quale Controparte_2 rappresentante pro-tempore del con sede a Rimini in Piazza Tre Martiri Controparte_1
n. 19.)
L'opponente deduceva di non avere ricevuto comunicazione della convocazione della assemblea condominiale del 17/03/2022 né tantomeno del verbale della stessa le cui deliberazioni (in ordine all'approvazione di spese di consuntivo e stato di riparto periodo 1/1/2021-31/12/2021, di cui al titolo monitorio), dovevano ritenersi viziate ai sensi dell'art. 67, comma 2, disp. att. c.c., nella formazione del quorum costitutivo e deliberativo nonché, comunque, affette da “macroscopici errori di calcolo nella somma richiesta in sede monitoria” siccome omessa la contabilizzazione di alcuni acconti o erroneamente calcolata la quota parte imputabile a ciascun comproprietario.
Ciò premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché infondata la pretesa creditoria o, in subordine, la revoca del titolo e rideterminazione del suo importo.
Ritualmente costituitosi, il condominio contestava la domanda, sostenendo di avere provveduto alla comunicazione dell'avviso di convocazione di assemblea condominiale (pec del 8/03/2022) a cura di precedente amministratore di condominio e del verbale dell'assemblea del Persona_1
17/03/2022 (pec del 31/03/2022) a cura dell'attuale amministratore,
[...]
Eccepiva pertanto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la mancata tempestiva Controparte_3
impugnazione nel termine di legge della deliberazione su spese, rendiconti e stati di riparto approvati da assemblea regolarmente costituita nel quorum costitutivo e deliberativo, di fatto assolto dalla presenza di uno dei comproprietari di proprietà immobiliari indivise (ritenuto, ai sensi dell'art. 1106
c.c., in funzione di rappresentanza).
Nel merito, l'opposto assumeva comunque l'esattezza nel calcolo della somma portata in decreto ingiuntivo e la legittimità della pretesa di pagamento avanzata nei confronti di uno dei comproprietari, poiché condebitori in solido ex art. 1192 c.c.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in ipotesi di accoglimento anche parziale della predetta opposizione, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata come dovuta.
La causa, istruita per documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/11/2024, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'attore eccepisce l'infondatezza del decreto opposto, siccome viziato da “difetto di approvazione da valida assemblea” nonché da “macroscopici errori di calcolo nella somma richiesta in sede monitoria”. La domanda di revoca del decreto ingiuntivo sottintende, all'evidenza, una pronuncia di invalidità dell'atto presupposto al titolo monitorio (delibera del 17/03/2022) che, pur nell'omissione di esplicita istanza, è qualificabile come azione di annullabilità della delibera.
A conforto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ritengono che debbono «qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. 7 marzo 2005 n. 4806).
Si osserva, in punto di diritto, che l'impugnazione di delibera assembleare, per l'accertamento di vizi che ne comportino la annullabilità, è disciplinata dall'art. 1137 c.c. ed è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni decorrenti, nell'ipotesi di condomino assente qual è il caso di specie, dalla data di ricezione del verbale dell'assemblea.
A rigor di legge, la comunicazione di atto unilaterale recettizio, quali sono l'avviso di convocazione di assemblea condominiale ed il verbale di assemblea condominiale, si considera perfezionata, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui l'atto stesso entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tale momento, nel caso di specie di comunicazioni inviate a mezzo pec, coincide con il rilascio da parte del gestore, delle ricevute di spedizione e di consegna del messaggio e relativi allegati con attestazione di data e ora delle suddette operazioni o di eventuali errori che abbiano alterato la trasmissione.
Ciò posto, si rileva che il convenuto opposto ha fornito prova documentale della tempestiva comunicazione di convocazione di assemblea condominiale per il 17/03/2022 -ricevuta pec di invio e di consegna datata 8/03/2022, identificata nell'oggetto “Cond. Giulio Cesare/Convocazione
Assemblea del 16 e 17.3.22” e corredata del documento di consuntivo 2021 e preventivo 2022 in approvazione all'ordine del giorno- e di comunicazione del verbale della suddetta assemblea del
17/03/2022 -ricevuta pec di invio e di consegna datata 31/03/2022, identificata nell'oggetto “Verbale
Assemblea Condominiale ”, corredata del verbale-. Entrambe le comunicazioni sono CP_1 state inviate alla PEC , non contestata dall'opponente intestatario Email_5 dell'indirizzo di destinazione.
Documentata la valida comunicazione del verbale, il assente (seppur tempestivamente CP_1
notiziato della convocazione) avrebbe dunque dovuto impugnare la delibera assembleare nel termine decadenziale del 30/04/22. A fronte del persuasivo impianto probatorio offerto dall'opponente (che produce persino le ricevute
.eml del messaggio di posta elettronica certificato così fornendo prova anche delle allegazioni dei documenti di spesa oggetto di approvazione) si registra, dunque, la solo generica contestazione dell'opposto carente, in assoluto, nella dimostrazione dell'incolpevole impossibilità ad avere avuto conoscenza delle predette comunicazioni.
La mancata impugnazione della delibera nel termine di legge ha comportato la stabilizzazione della stessa e l'inoppugnabilità del relativo contenuto anche con riferimento alla sua validità salvo caso di nullità assoluta che, nella specie, non ricorre.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza come accertata e sono liquidate in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 917/22; Parte_1
-Conferma il suddetto decreto ingiuntivo,
-Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro Parte_1
5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA E CPA
Così deciso in Rimini, il 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi