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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott.ssa ROSSELLA MILONE Consigliere dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1303/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(CF e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cassano d'Adda (Milano), Piazza San Zeno n. 6, presso lo Studio dell'Avvocato Enrico Modesto Cerea (PEC e Email_1 dell'Avvocato Rosanna Chignoli (PEC che li Email_2 rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Saggini Controparte_1 P.IVA_1
(PEC e dall'Avv. Jasmine Asaad, con Studio in Email_3
Milano, C.so Magenta n. 56, come da procura in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 E CONTRO
(C.F. ) e per essa la Controparte_2 P.IVA_2 [...]
– (C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (PEC
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_4
Milano, Via Correggio n. 43, come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata sentenza: nel merito: accertato e dichiarato che le Società convenute hanno agito esecutivamente nei confronti dell'attore sulla base di una fideiussione da qualificare come nulla per i motivi descritti in narrativa dell'atto di appello, e che tale azione esecutiva immobiliare ha recato pregiudizio anche alla attrice, privandola della propria abitazione, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, a pagare, a titolo risarcitorio, in favore dei ricorrenti, le seguenti somme:
€. 208.818,72 o quell'altra somma, maggiore o minore, che occorra a sanare la posizione Parte debitoria verso uale creditrice ipotecaria;
€. 219.000,00, od altro importo maggiore che risulti, corrispondente al valore dell'immobile andato perduto;
€. 5.000,00 o quell'altra somma, maggiore o minore che risulti equa e di giustizia, per ciascuno di coniugi ricorrenti, in relazione ai danni non patrimoniali cagionati dall'esercizio abusivo/emulativo del presunto diritto di credito fideiussorio, in considerazione delle descritte, particolari modalità dell'azione legale svolta da prima e da Controparte_1 CP_2 poi;
[...] dichiarare che nulla è loro dovuto da in relazione alla nullità della fideiussione Parte_1 in oggetto.
Spese e compensi professionali rifusi ex DM 55/2'014 ed ex DM 147/2022 per entrambi i gradi di giudizio;
diritti di mediazione obbligatoria del pari rifusi.
pagina 2 di 15 In istruttoria: come da atto di appello anche con riferimento al caso di ritenuta contestazione della sussistenza della intesa antitrust nel periodo in cui è stata stipulata la fideiussione in esame, fermo restando il doc. n. 20 costituito da altra fideiussione stipulata dall'attore con altra Istituto di credito, Ing Lease, gli appellanti chiedono disporre ai sensi dell'art. 210 C.p.c. esibizione, da parte di Banca d'IA e/o delle Banche di seguito individuate o che il Giudice riterrà di individuare, del modulo standard per fideiussioni dello stesso tipo utilizzato dalle stesse in epoca coeva a quella della fideiussione oggetto di causa, Banche che siano rappresentative dell'intero territorio della Repubblica, quale campione significativo idoneo a dare elementi valutativi sulla sussistenza di detta intesa antitrust: Banca Intesa, DI
Valtellinese ora Credit Agricole, Banca PO Emilia Romagna o BPER, Monte dei Paschi di Siena, Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale”.
Per l'appellata Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che l'appello proposto dagli attori e avverso la Parte_1 Parte_4 sentenza n. 3111/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024, notificato alle convenute in data 24/04/2024 è tardivo rispetto alla notifica della sentenza avvenuta in data 22/03/2024 e per l'effetto dichiarare il presente giudizio di appello nonché tutte le domande formulate dagli attori inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n.
41484/2022.
Accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n.
41484/2022.
Accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
pagina 3 di 15 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello promosso e/o in caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado, rigettare in ogni caso le domande tutte avanzate da parte appellante perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e accogliere le domande di parte appellata rassegnate in primo grado che qui di seguito si ritrascrivono:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- accertata e dichiarata la propria incompetenza per materia come meglio specificato in atti, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione e/o disporre ogni statuizione all'uopo ritenuta opportuna tra cui anche rimettere il fascicolo al Presidente per la riassegnazione interna alla Sezione Specializzata Imprese;
- Accertato e dichiarato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità rispetto alla corretta instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, dichiarare l'inammissibilità
e /o improcedibilità dell'atto di citazione e di tutte le domande ivi avanzate Par
- Accertato e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla IG.ra per i motivi dedotti in atti dichiarare l'azione e le domande dalla stessa promosse inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e /o improcedibilità dell'atto di citazione
e di tutte le domande ivi avanzate dalla sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_4
- Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a in Controparte_1 favore di e per l'effetto dichiarare l'estromissione della stessa dal presente Controparte_2 giudizio;
pagina 4 di 15 - Accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo agli attori per i moti dedotti in atti, dichiarare l'azione e le domande dagli stessi avanzate inammissibili e/o improcedibili;
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato per tutti motivi espositi in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione e le domande tutte ivi avanzate;
Accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e in ogni caso l'inammissibilità delle domande tutte a tale titolo ex adverso avanzate ex art. 2043 c.c. e
2947 c.c., per tutti motivi espositi in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione e le domande tutte ivi avanzate perché prescritte;
IN PRINCIPALITA'
Rigettare l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate perché inammissibili e comunque infondate e/o prescritte in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità delle clausole contestate da parte attrice del contratto di fideiussione contestate di cui è causa, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fidejussione n. 000112917 limitatamente alle clausole dichiarate nulle con conseguente salvezza del contratto di fideiussione e per l'effetto rigettare
l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
agli attori a qualsivoglia titolo;
[...] in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di nullità dei contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, convertire gli stessi in contratti di fideiussione aventi medesima sostanza e forma dei contratti impugnati ma privi delle clausole eventualmente dichiarate nulle ex art. 1414 c.c. e per l'effetto, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da
agli attori a qualsivoglia titolo;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 5 di 15 Con ogni più ampia riserva di dedurre gli opportuni capitoli di prova, di indicare testi, nonché come da memorie ex art. 183 VI comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e cpa.
Con espressa riserva di ulteriormente integrare le proprie difese.
IN ULTERIORE SUBORDINE, IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
e/o in caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado, rigettare in ogni caso le domande tutte avanzate da parte appellante perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e sopra ritrascritte nonché l'appello incidentale condizionato promosso da Controparte_1 con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano ON ZA OD , Rappresentante del Gruppo IVA P.IVA_1
, partita Iva di Gruppo , n.ro MI – 2109611 del R.E.A., e per l'effetto CP_1 P.IVA_4 riformare in tutto o in parte la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data
20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice
Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022 e qui impugnata in via incidentale condizionata accogliendo anche le seguenti conclusioni ulteriori rispetto a quelle già formulate in primo grado e sopra ritrascritte.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di primo grado in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte d'Appello di Milano. Part Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla IG.ra per i motivi dedotti in atti, dichiarare l'azione e le domande dalla stessa promosse inammissibili
e/o improcedibili e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione e di tutte le domande ivi avanzate dalla signora perché infondate in fatto e Parte_4 in diritto.
Accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo agli attori per i motivi dedotti in atti, dichiarare l'azione e le domande dagli stessi avanzate inammissibili e/o improcedibili.
NEL MERITO
pagina 6 di 15 IN VIA PRELIMINARE
Accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione di controparte e le domande tutte ivi avanzate;
Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e in ogni caso l'inammissibilità delle domande tutte a tale titolo ex adverso avanzate ex art.
2043 c.c. e 2947 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione
e le domande tutte ivi avanzate perché prescritte.
Rigettare le domande dell'appellante perché improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa.
IN PRINCIPALITA'
Rigettare l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate perché inammissibili e comunque infondate e/o prescritte in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità delle clausole contestate da parte attrice del contratto di fideiussione contestate di cui è causa, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fidejussione n. 000112917 limitatamente alle clausole dichiarate nulle con conseguente salvezza del contratto di fideiussione e per l'effetto rigettare
l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
agli attori a qualsivoglia titolo;
[...] in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di nullità dei contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, convertire gli stessi in contratti di fideiussione aventi medesima sostanza e forma dei contratti impugnati ma privi delle clausole eventualmente dichiarate nulle ex art. 1414 c.c. e per l'effetto, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da
agli attori a qualsivoglia titolo;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 7 di 15 si insiste per il rigetto delle richieste istruttorie avversarie e per l'accoglimento di quelle rassegnate in atti, come articolate nel corso del giudizio di primo grado che qui si richiamano integralmente.
IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze professionali e spese oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
Accertare e dichiarare che l'appello proposto dai sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_4 sentenza n. 3111/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024, è tardivo rispetto alla notifica della sentenza avvenuta in data 22/03/2024 e, per l'effetto, dichiarare il presente giudizio di appello nonché tutte le domande formulate dagli attori inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022. dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ., e comunque respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato. in via principale: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile e/o in ogni caso infondato, confermando la sentenza appellata;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
pagina 8 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_4
Milano n. 3111/2024 pubblicata in data 21/3/2024 con la quale - nell'ambito di un giudizio promosso dagli odierni appellanti, al fine di conseguire il risarcimento dei danni dagli stessi sofferti per aver dovuto subire un'esecuzione in conseguenza di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un titolo asseritamente nullo (ossia la fideiussione che il sig. aveva PT prestato a garanzia della società - il Tribunale ha respinto le domande degli Controparte_4 attori e li ha condannati a rimborsare le spese di lite in favore delle due convenute
[...]
(per l'importo di euro 22.457,00) e (per l'importo di euro CP_1 Controparte_2
29.193,00).
Vicende processuali
1) Il sig. , socio della aveva rilasciato in data 18/4/2011 (unitamente PT Controparte_4 agli altri soci della società) una “fideiussione specifica”, fino alla concorrenza di € 180.000,00,
a favore di DI SC (poi AN PO, poi ) a garanzia di due CP_1 aperture di credito per anticipi fatture rilasciate da quest'ultimo in favore della citata società, ciascuna di € 90.000,00.
A seguito del fallimento della debitrice principale la banca aveva ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per l'importo di euro PT
119.119,75, oltre accessori, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in quanto non opposto.
Veniva, quindi, instaurata una procedura esecutiva, nell'ambito della quale veniva pignorata la quota di proprietà del sig. di un immobile in comunione legale con la coniuge PT [...]
, immobile peraltro già gravato da ipoteca volontaria iscritta a favore di altra banca (UBI Pt_4
Banca): questa interveniva nella procedura esecutiva e, all'esito della vendita, conseguiva l'intero riparto distribuibile.
2) Gli attori, introducendo il giudizio di primo grado, deducendo la nullità della fideiussione (in base alla quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base del quale era stata promossa l'azione esecutiva che aveva portato alla vendita della loro casa) per contrasto alla normativa antitrust, chiedevano il risarcimento del danno, quantificandolo nelle seguenti pagina 9 di 15 somme: “€ 208.818,72 o quell'altra somma, maggiore o minore, che occorra a sanare la Parte posizione debitoria verso quale creditrice ipotecaria;
€ 219.000,00, od altro importo maggiore che risulti, corrispondente al valore dell'immobile andato perduto;
€ 50.000,00 per ciascuno di coniugi attori, in relazione ai danni non patrimoniali cagionati dall'esercizio abusivo/emulativo del presunto diritto di credito fideiussorio, in considerazione delle descritte, particolari modalità dell'azione legale svolta da prima e da Controparte_1 Controparte_2 poi”.
3) Costituendosi in giudizio, le parti convenute e eccepivano, sotto CP_1 CP_2 diversi profili, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande attrici.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto in CP_1 favore della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, sul rilievo che, nel caso, l'invalidità della fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale era stata fatta valere non in via di azione ma in via di eccezione;
ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza legittimazione passiva sollevata dal convenuto
, sul rilievo che, nel caso, la cessione ex art. 58 TUB aveva riguardato solo il CP_1 credito della banca cedente, mentre la domanda proposta dagli attori era una domanda di risarcimento dei danni;
iii) ha ritenuto infondata, alla luce della prospettazione astratta della domanda di risarcimento danni svolta dagli attori, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice
[...]
, moglie convivente dello , la quale non aveva sottoscritto alcuna fideiussione né Pt_4 PT era stata soggetto direttamente esecutato;
iv) ha ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dal convenuto , di improcedibilità CP_1 per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sul rilievo che la causa aveva ad oggetto una controversia in materia di risarcimento dei danni e non una controversia bancaria;
v) ha ritenuto che, anche alla luce degli insegnamenti della Cassazione, l'attore sig. PT non potesse aver rilasciato la fideiussione in qualità consumatore, avendo lo stesso sottoscritto la fideiussione quale socio con partecipazione non trascurabile nell'impresa garantita;
pagina 10 di 15 vi) avendo chiarito di poter decidere la causa in base alla ragione più liquida (e, quindi, prescindendo dalle eccezioni di giudicato e di inammissibilità della domanda), ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (così come la conseguente domanda di risarcimento del danno) sul rilievo:
- che “la fideiussione de qua, stipulata in data 18.4.2011, non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica relativa a due aperture di credito, come risulta dall'intitolazione della stessa e dalle clausole pattuite”;
- che alla fideiussione specifica non poteva essere riferito il provvedimento della Banca
d'IA del 2005, relativo soltanto alle fideiussioni omnibus;
- che, trattandosi di un giudizio c.d. stand alone (nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato) gli attori non avevano adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante;
- che, inoltre, la fideiussione de qua era stata stipulata in data 18.4.2011 ed era quindi posteriore di ben sei anni al provvedimento dell'Autorità Antitrust.
5) Proponendo appello, con atto di citazione notificato in data 24/4/2024, i coniugi
[...]
e hanno chiesto la riforma integrale dell'impugnata sentenza per i seguenti PT Parte_4 due motivi di appello:
i) errata esclusione della qualificazione dell'attore come “consumatore”;
ii) errata valutazione delle prove con riguardo alla mancata prova della dedotta nullità della fideiussione in esame per violazione della normativa antitrust.
Gli appellanti hanno, poi riproposto in questa sede le loro ragioni di contestazione non esaminate dal giudice di primo grado in quanto assorbite dalla pronuncia di rigetto espressa secondo il criterio della ragione più liquida.
6) Costituendosi in giudizio, la parte appellata ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per tardività per mancato rispetto del termine breve di impugnazione, e, ciò, per il fatto che essa appellata aveva notificato la sentenza qui impugnata ai due difensori degli appellanti, sia all'avv. Chignoli sia all'avv. Cerea, in data
22/3/2024; che, peraltro, nei confronti di quest'ultimo la notifica non si era perfezionata e che pertanto era stata effettuata a questi una nuova successiva notifica in data 26/3/2024; che,
pagina 11 di 15 comunque, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, si sarebbe dovuto prendere a riferimento la prima notifica, ossia quella perfezionatasi nei confronti dell'avv.
Chignoli in data 22/3/2024; che, pertanto, si sarebbe dovuto ritenere tardivo, rispetto al termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., l'appello avversario proposto con atto di citazione notificato in data 24/4/2024.
La parte appellata ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e, contestando la fondatezza dei motivi di appello e riproponendo le eccezioni e le difese già svolte in primo grado (non accolte o ritenute assorbite e non esaminate dal Tribunale) ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
7) Si è costituita l'appellata che contestando l'ammissibilità dell'appello ai Controparte_2 sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ha chiesto, comunque, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
8) Nel corso dell'udienza di prima comparizione:
- il procuratore di parte appellante ha contestato l'eccezione di tardività dell'appello “in quanto controparte ha effettuato due notifiche della sentenza. La seconda notifica è stata fatta nei confronti di entrambi i difensori, a differenza della prima, e, pertanto, rispetto alla seconda notifica della sentenza l'atto di appello è tempestivo”;
- la procuratrice dell'appellato ha contestato quanto sostenuto dall'appellante CP_1 sostenendo “che deve ritenersi valida ed efficace la prima notifica della sentenza e che è stata fatta poi una seconda notifica per mero scrupolo, in quanto la prima notifica si era perfezionata solo nei confronti di uno dei due difensori;
in ogni modo, per la giurisprudenza che si è richiamata, già la prima notifica deve ritenersi efficace, con conseguente tardività dell'appello”;
- la procuratrice della parte appellata ha dichiarato di aderire all'eccezione di tardività CP_2 dell'appello.
9) La causa è giunta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
10) Ad avviso della Corte la presente causa deve essere decisa sulla questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto, trattandosi di pagina 12 di 15 questione che, eccepita dall'appellato , è, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, CP_1 attenendo la stessa alla regolare costituzione del rapporto processuale di secondo grado ed
è, quindi, assorbente rispetto ad ogni altra questione.
Va richiamato che l'atto di appello è stato notificato dagli odierni appellanti in data 24/4/2024; che gli appellanti hanno dedotto la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c. con riferimento alla notifica della sentenza di primo grado effettuata a mezzo PEC dall'appellato a entrambi i difensori degli appellanti, avv.ti Modesto Cerea e Rosanna Chignoli, CP_1 in data 26/3/2024.
E', peraltro, pacifico e ben documentato che aveva in precedenza già CP_1 regolarmente effettuato la notifica della sentenza a mezzo PEC ad uno dei due difensori degli appellanti, ossia all'avv. Rosanna Chignoli, in data 22/3/2024.
La parte appellata ha, quindi, chiarito che, non essendo riuscita in tale occasione la notifica anche all'altro difensore, avv. Modesto Cerea, essa ebbe, poi, ad effettuare una nuova notifica in data 26/3/2024; che, peraltro, la prima notifica, effettuata ad uno dei due difensori in data 22/3/2024, dovendosi ritenersi valida ed efficace, avrebbe fatto decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., con conseguente tardività dell'appello, introdotto, come detto, con atto di citazione notificato in data 24/4/2024 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni di cui alla norma citata.
A fronte della contestazione, al riguardo, svolta dagli appellanti – i quali (non contestando la regolarità della prima notifica della sentenza) hanno dedotto la tempestività dell'appello con riferimento alla seconda notifica - la parte appellata ha richiamato che “la notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad uno solo dei codifensori è valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ. n. 26076/2020 nonché
Cass. civ. S.U. n. 12924/2014 secondo la quale in caso di mandato ad litem conferito a più difensori - che si presume disgiunto - non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo)”; che, “inoltre, anche la successiva notifica effettuata al medesimo procuratore costituito Avv. Rosanna Chignoli quattro giorni dopo non inficia la validità della precedente e quindi non modifica la decorrenza del termine breve per l'impugnazione che rimane fissata al
22/3/2024”.
pagina 13 di 15 Tale rilievo di parte appellata deve ritenersi fondato, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza effettuata ad uno dei due difensori degli appellanti, irrilevante essendo che, successivamente, sia stata effettuata anche una seconda notifica della sentenza all'altro dei due difensori.
Al riguardo, va richiamato che “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre
l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti” (Cass. SS.UU. 21/11/2022 n. 34260).
L'atto di appello deve, pertanto, ritenersi tardivo per essere stato notificato oltre il termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello.
11) Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite da liquidarsi, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 37/2018, ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria
– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3111/2024, pubblicata in data Parte_4
21/3/2024, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
pagina 14 di 15 2) condanna gli appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna delle due appellate, nella misura complessiva di euro 14.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/9/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott.ssa ROSSELLA MILONE Consigliere dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1303/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(CF e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cassano d'Adda (Milano), Piazza San Zeno n. 6, presso lo Studio dell'Avvocato Enrico Modesto Cerea (PEC e Email_1 dell'Avvocato Rosanna Chignoli (PEC che li Email_2 rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Saggini Controparte_1 P.IVA_1
(PEC e dall'Avv. Jasmine Asaad, con Studio in Email_3
Milano, C.so Magenta n. 56, come da procura in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 E CONTRO
(C.F. ) e per essa la Controparte_2 P.IVA_2 [...]
– (C.F. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (PEC
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_4
Milano, Via Correggio n. 43, come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata sentenza: nel merito: accertato e dichiarato che le Società convenute hanno agito esecutivamente nei confronti dell'attore sulla base di una fideiussione da qualificare come nulla per i motivi descritti in narrativa dell'atto di appello, e che tale azione esecutiva immobiliare ha recato pregiudizio anche alla attrice, privandola della propria abitazione, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, a pagare, a titolo risarcitorio, in favore dei ricorrenti, le seguenti somme:
€. 208.818,72 o quell'altra somma, maggiore o minore, che occorra a sanare la posizione Parte debitoria verso uale creditrice ipotecaria;
€. 219.000,00, od altro importo maggiore che risulti, corrispondente al valore dell'immobile andato perduto;
€. 5.000,00 o quell'altra somma, maggiore o minore che risulti equa e di giustizia, per ciascuno di coniugi ricorrenti, in relazione ai danni non patrimoniali cagionati dall'esercizio abusivo/emulativo del presunto diritto di credito fideiussorio, in considerazione delle descritte, particolari modalità dell'azione legale svolta da prima e da Controparte_1 CP_2 poi;
[...] dichiarare che nulla è loro dovuto da in relazione alla nullità della fideiussione Parte_1 in oggetto.
Spese e compensi professionali rifusi ex DM 55/2'014 ed ex DM 147/2022 per entrambi i gradi di giudizio;
diritti di mediazione obbligatoria del pari rifusi.
pagina 2 di 15 In istruttoria: come da atto di appello anche con riferimento al caso di ritenuta contestazione della sussistenza della intesa antitrust nel periodo in cui è stata stipulata la fideiussione in esame, fermo restando il doc. n. 20 costituito da altra fideiussione stipulata dall'attore con altra Istituto di credito, Ing Lease, gli appellanti chiedono disporre ai sensi dell'art. 210 C.p.c. esibizione, da parte di Banca d'IA e/o delle Banche di seguito individuate o che il Giudice riterrà di individuare, del modulo standard per fideiussioni dello stesso tipo utilizzato dalle stesse in epoca coeva a quella della fideiussione oggetto di causa, Banche che siano rappresentative dell'intero territorio della Repubblica, quale campione significativo idoneo a dare elementi valutativi sulla sussistenza di detta intesa antitrust: Banca Intesa, DI
Valtellinese ora Credit Agricole, Banca PO Emilia Romagna o BPER, Monte dei Paschi di Siena, Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale”.
Per l'appellata Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che l'appello proposto dagli attori e avverso la Parte_1 Parte_4 sentenza n. 3111/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024, notificato alle convenute in data 24/04/2024 è tardivo rispetto alla notifica della sentenza avvenuta in data 22/03/2024 e per l'effetto dichiarare il presente giudizio di appello nonché tutte le domande formulate dagli attori inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n.
41484/2022.
Accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n.
41484/2022.
Accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
pagina 3 di 15 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello promosso e/o in caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado, rigettare in ogni caso le domande tutte avanzate da parte appellante perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e accogliere le domande di parte appellata rassegnate in primo grado che qui di seguito si ritrascrivono:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- accertata e dichiarata la propria incompetenza per materia come meglio specificato in atti, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione e/o disporre ogni statuizione all'uopo ritenuta opportuna tra cui anche rimettere il fascicolo al Presidente per la riassegnazione interna alla Sezione Specializzata Imprese;
- Accertato e dichiarato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità rispetto alla corretta instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, dichiarare l'inammissibilità
e /o improcedibilità dell'atto di citazione e di tutte le domande ivi avanzate Par
- Accertato e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla IG.ra per i motivi dedotti in atti dichiarare l'azione e le domande dalla stessa promosse inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e /o improcedibilità dell'atto di citazione
e di tutte le domande ivi avanzate dalla sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_4
- Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a in Controparte_1 favore di e per l'effetto dichiarare l'estromissione della stessa dal presente Controparte_2 giudizio;
pagina 4 di 15 - Accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo agli attori per i moti dedotti in atti, dichiarare l'azione e le domande dagli stessi avanzate inammissibili e/o improcedibili;
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato per tutti motivi espositi in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione e le domande tutte ivi avanzate;
Accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e in ogni caso l'inammissibilità delle domande tutte a tale titolo ex adverso avanzate ex art. 2043 c.c. e
2947 c.c., per tutti motivi espositi in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione e le domande tutte ivi avanzate perché prescritte;
IN PRINCIPALITA'
Rigettare l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate perché inammissibili e comunque infondate e/o prescritte in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità delle clausole contestate da parte attrice del contratto di fideiussione contestate di cui è causa, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fidejussione n. 000112917 limitatamente alle clausole dichiarate nulle con conseguente salvezza del contratto di fideiussione e per l'effetto rigettare
l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
agli attori a qualsivoglia titolo;
[...] in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di nullità dei contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, convertire gli stessi in contratti di fideiussione aventi medesima sostanza e forma dei contratti impugnati ma privi delle clausole eventualmente dichiarate nulle ex art. 1414 c.c. e per l'effetto, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da
agli attori a qualsivoglia titolo;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 5 di 15 Con ogni più ampia riserva di dedurre gli opportuni capitoli di prova, di indicare testi, nonché come da memorie ex art. 183 VI comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e cpa.
Con espressa riserva di ulteriormente integrare le proprie difese.
IN ULTERIORE SUBORDINE, IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
e/o in caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado, rigettare in ogni caso le domande tutte avanzate da parte appellante perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e sopra ritrascritte nonché l'appello incidentale condizionato promosso da Controparte_1 con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano ON ZA OD , Rappresentante del Gruppo IVA P.IVA_1
, partita Iva di Gruppo , n.ro MI – 2109611 del R.E.A., e per l'effetto CP_1 P.IVA_4 riformare in tutto o in parte la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data
20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice
Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022 e qui impugnata in via incidentale condizionata accogliendo anche le seguenti conclusioni ulteriori rispetto a quelle già formulate in primo grado e sopra ritrascritte.
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di primo grado in favore della Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte d'Appello di Milano. Part Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla IG.ra per i motivi dedotti in atti, dichiarare l'azione e le domande dalla stessa promosse inammissibili
e/o improcedibili e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione e di tutte le domande ivi avanzate dalla signora perché infondate in fatto e Parte_4 in diritto.
Accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo agli attori per i motivi dedotti in atti, dichiarare l'azione e le domande dagli stessi avanzate inammissibili e/o improcedibili.
NEL MERITO
pagina 6 di 15 IN VIA PRELIMINARE
Accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione di controparte e le domande tutte ivi avanzate;
Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e in ogni caso l'inammissibilità delle domande tutte a tale titolo ex adverso avanzate ex art.
2043 c.c. e 2947 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso infondato l'atto di citazione
e le domande tutte ivi avanzate perché prescritte.
Rigettare le domande dell'appellante perché improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa.
IN PRINCIPALITA'
Rigettare l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate perché inammissibili e comunque infondate e/o prescritte in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e/o che dovessero risultare in corso di causa.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità delle clausole contestate da parte attrice del contratto di fideiussione contestate di cui è causa, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fidejussione n. 000112917 limitatamente alle clausole dichiarate nulle con conseguente salvezza del contratto di fideiussione e per l'effetto rigettare
l'azione e le domande tutte ex adverso avanzate e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
agli attori a qualsivoglia titolo;
[...] in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di nullità dei contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, convertire gli stessi in contratti di fideiussione aventi medesima sostanza e forma dei contratti impugnati ma privi delle clausole eventualmente dichiarate nulle ex art. 1414 c.c. e per l'effetto, rigettare le avverse richieste perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da
agli attori a qualsivoglia titolo;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 7 di 15 si insiste per il rigetto delle richieste istruttorie avversarie e per l'accoglimento di quelle rassegnate in atti, come articolate nel corso del giudizio di primo grado che qui si richiamano integralmente.
IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze professionali e spese oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
Accertare e dichiarare che l'appello proposto dai sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_4 sentenza n. 3111/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024, è tardivo rispetto alla notifica della sentenza avvenuta in data 22/03/2024 e, per l'effetto, dichiarare il presente giudizio di appello nonché tutte le domande formulate dagli attori inammissibili e/o improcedibili e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 3111 del 21/03/2024 emessa in data 20/02/2024, pubblicata in data 21/03/2024 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Guido Macripò - R.G. n. 41484/2022. dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ., e comunque respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato. in via principale: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile e/o in ogni caso infondato, confermando la sentenza appellata;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
pagina 8 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_4
Milano n. 3111/2024 pubblicata in data 21/3/2024 con la quale - nell'ambito di un giudizio promosso dagli odierni appellanti, al fine di conseguire il risarcimento dei danni dagli stessi sofferti per aver dovuto subire un'esecuzione in conseguenza di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un titolo asseritamente nullo (ossia la fideiussione che il sig. aveva PT prestato a garanzia della società - il Tribunale ha respinto le domande degli Controparte_4 attori e li ha condannati a rimborsare le spese di lite in favore delle due convenute
[...]
(per l'importo di euro 22.457,00) e (per l'importo di euro CP_1 Controparte_2
29.193,00).
Vicende processuali
1) Il sig. , socio della aveva rilasciato in data 18/4/2011 (unitamente PT Controparte_4 agli altri soci della società) una “fideiussione specifica”, fino alla concorrenza di € 180.000,00,
a favore di DI SC (poi AN PO, poi ) a garanzia di due CP_1 aperture di credito per anticipi fatture rilasciate da quest'ultimo in favore della citata società, ciascuna di € 90.000,00.
A seguito del fallimento della debitrice principale la banca aveva ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per l'importo di euro PT
119.119,75, oltre accessori, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in quanto non opposto.
Veniva, quindi, instaurata una procedura esecutiva, nell'ambito della quale veniva pignorata la quota di proprietà del sig. di un immobile in comunione legale con la coniuge PT [...]
, immobile peraltro già gravato da ipoteca volontaria iscritta a favore di altra banca (UBI Pt_4
Banca): questa interveniva nella procedura esecutiva e, all'esito della vendita, conseguiva l'intero riparto distribuibile.
2) Gli attori, introducendo il giudizio di primo grado, deducendo la nullità della fideiussione (in base alla quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base del quale era stata promossa l'azione esecutiva che aveva portato alla vendita della loro casa) per contrasto alla normativa antitrust, chiedevano il risarcimento del danno, quantificandolo nelle seguenti pagina 9 di 15 somme: “€ 208.818,72 o quell'altra somma, maggiore o minore, che occorra a sanare la Parte posizione debitoria verso quale creditrice ipotecaria;
€ 219.000,00, od altro importo maggiore che risulti, corrispondente al valore dell'immobile andato perduto;
€ 50.000,00 per ciascuno di coniugi attori, in relazione ai danni non patrimoniali cagionati dall'esercizio abusivo/emulativo del presunto diritto di credito fideiussorio, in considerazione delle descritte, particolari modalità dell'azione legale svolta da prima e da Controparte_1 Controparte_2 poi”.
3) Costituendosi in giudizio, le parti convenute e eccepivano, sotto CP_1 CP_2 diversi profili, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande attrici.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto in CP_1 favore della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, sul rilievo che, nel caso, l'invalidità della fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale era stata fatta valere non in via di azione ma in via di eccezione;
ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza legittimazione passiva sollevata dal convenuto
, sul rilievo che, nel caso, la cessione ex art. 58 TUB aveva riguardato solo il CP_1 credito della banca cedente, mentre la domanda proposta dagli attori era una domanda di risarcimento dei danni;
iii) ha ritenuto infondata, alla luce della prospettazione astratta della domanda di risarcimento danni svolta dagli attori, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice
[...]
, moglie convivente dello , la quale non aveva sottoscritto alcuna fideiussione né Pt_4 PT era stata soggetto direttamente esecutato;
iv) ha ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dal convenuto , di improcedibilità CP_1 per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sul rilievo che la causa aveva ad oggetto una controversia in materia di risarcimento dei danni e non una controversia bancaria;
v) ha ritenuto che, anche alla luce degli insegnamenti della Cassazione, l'attore sig. PT non potesse aver rilasciato la fideiussione in qualità consumatore, avendo lo stesso sottoscritto la fideiussione quale socio con partecipazione non trascurabile nell'impresa garantita;
pagina 10 di 15 vi) avendo chiarito di poter decidere la causa in base alla ragione più liquida (e, quindi, prescindendo dalle eccezioni di giudicato e di inammissibilità della domanda), ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (così come la conseguente domanda di risarcimento del danno) sul rilievo:
- che “la fideiussione de qua, stipulata in data 18.4.2011, non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica relativa a due aperture di credito, come risulta dall'intitolazione della stessa e dalle clausole pattuite”;
- che alla fideiussione specifica non poteva essere riferito il provvedimento della Banca
d'IA del 2005, relativo soltanto alle fideiussioni omnibus;
- che, trattandosi di un giudizio c.d. stand alone (nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato) gli attori non avevano adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante;
- che, inoltre, la fideiussione de qua era stata stipulata in data 18.4.2011 ed era quindi posteriore di ben sei anni al provvedimento dell'Autorità Antitrust.
5) Proponendo appello, con atto di citazione notificato in data 24/4/2024, i coniugi
[...]
e hanno chiesto la riforma integrale dell'impugnata sentenza per i seguenti PT Parte_4 due motivi di appello:
i) errata esclusione della qualificazione dell'attore come “consumatore”;
ii) errata valutazione delle prove con riguardo alla mancata prova della dedotta nullità della fideiussione in esame per violazione della normativa antitrust.
Gli appellanti hanno, poi riproposto in questa sede le loro ragioni di contestazione non esaminate dal giudice di primo grado in quanto assorbite dalla pronuncia di rigetto espressa secondo il criterio della ragione più liquida.
6) Costituendosi in giudizio, la parte appellata ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per tardività per mancato rispetto del termine breve di impugnazione, e, ciò, per il fatto che essa appellata aveva notificato la sentenza qui impugnata ai due difensori degli appellanti, sia all'avv. Chignoli sia all'avv. Cerea, in data
22/3/2024; che, peraltro, nei confronti di quest'ultimo la notifica non si era perfezionata e che pertanto era stata effettuata a questi una nuova successiva notifica in data 26/3/2024; che,
pagina 11 di 15 comunque, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, si sarebbe dovuto prendere a riferimento la prima notifica, ossia quella perfezionatasi nei confronti dell'avv.
Chignoli in data 22/3/2024; che, pertanto, si sarebbe dovuto ritenere tardivo, rispetto al termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., l'appello avversario proposto con atto di citazione notificato in data 24/4/2024.
La parte appellata ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e, contestando la fondatezza dei motivi di appello e riproponendo le eccezioni e le difese già svolte in primo grado (non accolte o ritenute assorbite e non esaminate dal Tribunale) ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
7) Si è costituita l'appellata che contestando l'ammissibilità dell'appello ai Controparte_2 sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ha chiesto, comunque, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
8) Nel corso dell'udienza di prima comparizione:
- il procuratore di parte appellante ha contestato l'eccezione di tardività dell'appello “in quanto controparte ha effettuato due notifiche della sentenza. La seconda notifica è stata fatta nei confronti di entrambi i difensori, a differenza della prima, e, pertanto, rispetto alla seconda notifica della sentenza l'atto di appello è tempestivo”;
- la procuratrice dell'appellato ha contestato quanto sostenuto dall'appellante CP_1 sostenendo “che deve ritenersi valida ed efficace la prima notifica della sentenza e che è stata fatta poi una seconda notifica per mero scrupolo, in quanto la prima notifica si era perfezionata solo nei confronti di uno dei due difensori;
in ogni modo, per la giurisprudenza che si è richiamata, già la prima notifica deve ritenersi efficace, con conseguente tardività dell'appello”;
- la procuratrice della parte appellata ha dichiarato di aderire all'eccezione di tardività CP_2 dell'appello.
9) La causa è giunta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
10) Ad avviso della Corte la presente causa deve essere decisa sulla questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto, trattandosi di pagina 12 di 15 questione che, eccepita dall'appellato , è, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, CP_1 attenendo la stessa alla regolare costituzione del rapporto processuale di secondo grado ed
è, quindi, assorbente rispetto ad ogni altra questione.
Va richiamato che l'atto di appello è stato notificato dagli odierni appellanti in data 24/4/2024; che gli appellanti hanno dedotto la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c. con riferimento alla notifica della sentenza di primo grado effettuata a mezzo PEC dall'appellato a entrambi i difensori degli appellanti, avv.ti Modesto Cerea e Rosanna Chignoli, CP_1 in data 26/3/2024.
E', peraltro, pacifico e ben documentato che aveva in precedenza già CP_1 regolarmente effettuato la notifica della sentenza a mezzo PEC ad uno dei due difensori degli appellanti, ossia all'avv. Rosanna Chignoli, in data 22/3/2024.
La parte appellata ha, quindi, chiarito che, non essendo riuscita in tale occasione la notifica anche all'altro difensore, avv. Modesto Cerea, essa ebbe, poi, ad effettuare una nuova notifica in data 26/3/2024; che, peraltro, la prima notifica, effettuata ad uno dei due difensori in data 22/3/2024, dovendosi ritenersi valida ed efficace, avrebbe fatto decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., con conseguente tardività dell'appello, introdotto, come detto, con atto di citazione notificato in data 24/4/2024 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni di cui alla norma citata.
A fronte della contestazione, al riguardo, svolta dagli appellanti – i quali (non contestando la regolarità della prima notifica della sentenza) hanno dedotto la tempestività dell'appello con riferimento alla seconda notifica - la parte appellata ha richiamato che “la notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad uno solo dei codifensori è valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ. n. 26076/2020 nonché
Cass. civ. S.U. n. 12924/2014 secondo la quale in caso di mandato ad litem conferito a più difensori - che si presume disgiunto - non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo)”; che, “inoltre, anche la successiva notifica effettuata al medesimo procuratore costituito Avv. Rosanna Chignoli quattro giorni dopo non inficia la validità della precedente e quindi non modifica la decorrenza del termine breve per l'impugnazione che rimane fissata al
22/3/2024”.
pagina 13 di 15 Tale rilievo di parte appellata deve ritenersi fondato, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza effettuata ad uno dei due difensori degli appellanti, irrilevante essendo che, successivamente, sia stata effettuata anche una seconda notifica della sentenza all'altro dei due difensori.
Al riguardo, va richiamato che “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre
l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti” (Cass. SS.UU. 21/11/2022 n. 34260).
L'atto di appello deve, pertanto, ritenersi tardivo per essere stato notificato oltre il termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello.
11) Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite da liquidarsi, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 37/2018, ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria
– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3111/2024, pubblicata in data Parte_4
21/3/2024, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
pagina 14 di 15 2) condanna gli appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna delle due appellate, nella misura complessiva di euro 14.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/9/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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