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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa CH Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 599/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDINI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioé
per parte ricorrente “NEL MERITO - disporre l'affido condiviso della figlia
1 minorenne ad entrambe i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
- consentire le visite della figlia minore
[...]
al padre liberamente e compatibilmente con gli impegni Persona_1
scolastici e famigliari della medesima;
consentire che la figlia minorenne pernotti con il padre e trascorra con il padre a fine settimana alterni un sabato e domenica con pernottamenti;
consentire che la figlia possa trascorre alcuni giorni di vacanza con il padre in estate e qualche giorno a Pasqua, Natale e feste;
- assegnarsi la casa coniugale alla madre con la quale convive la minore economicamente non autosufficiente, anche a titolo di Persona_1
concorso nel mantenimento della stessa, fermo restando che ciascun genitore provvederà al pagamento delle rate del mutuo al 50%; - porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2
, parzialmente autosufficiente, in ragione di € 100,00 mensili e per la
[...]
figlia minore economicamente non autosufficiente, nella Persona_1
misura di complessiva € 200,00 mensili, importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, in considerazione della data mensile di pagamento dello stipendio al padre;
percezione assegni famigliari o assegno unico al 100% a favore della madre e detrazioni fiscali al 50% tra i genitori;
- disporsi che i genitori si faranno carico ciascuno al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- spese compensate.
Nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga di addivenire a una determinazione come sopra proposta dal signor , quest'ultimo è disponibile ad Per_1
accettare la proposta del giudice di cui al decreto 03.04.2024, pur non riuscendo, allo stato, a partecipare al pagamento della propria quota parte della rata di mutuo dell'abitazione”.
per parte resistente “- assegnarsi la casa coniugale alla madre con la quale convivono le figlie, siano esse minorenni e/o maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti, e/o in ogni caso conviventi con essa;
-
2 affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vederla;
- porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne Persona_1 Persona_2
, non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la
[...]
madre , pari ad euro 180,00= (90,00= euro a figlia), già quantificato, oltre CP_1
all'importo di euro 270,00=, come precisato in atti (cfr. 'Note scritte' dd.
26.01.2024 e 'Note scritte autorizzate' dd. 21.03.2024), per complessivi euro
450,00=, o la diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese;
somma CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- disporsi che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie documentate per le figlie minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, con una ripartizione del 75% delle spese straordinarie a carico del IG. e del restante 25% a carico della Parte_1
IG.ra . Spese di lite integralmente rifuse. Controparte_1
Motivi della decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 81/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024, il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessori, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- la coppia ha cinque figli: CH e economicamente Persona_3
3 autonome;
vive con la madre (e contribuisce Persona_3
verosimilmente alle spese familiari); anche gli altri tre figli convivono con la madre, maggiorenne, è stato considerato in corso di Persona_4
causa economicamente autonomo;
, da poco Persona_2
maggiorenne, ha iniziato a svolgere attività lavorativa (come dichiarato dalle parti negli scritti conclusivi, sebbene sia controversa la sua raggiunta autosufficienza economica), mentre ha tredici anni e Persona_1
frequenta la scuola.
- Non vi è contendere sull'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ampia frequentazione con il padre (non sono emersi in corso di causa problemi o contestazioni rispetto ai tempi previsti nei provvedimenti temporanei e urgenti, ai quali va aggiunto anche un periodo durante l'estate, come chiesto dal ricorrente, vista l'assenza di opposizione della resistente) e assegnazione della casa familiare alla madre, con la quale vivono la figlia minore e gli altri tre figli maggiorenni.
- Rimane controverso tra le parti il contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e Persona_2 Persona_1
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Mantenimento della prole.
Al tempo della pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti,
[...]
ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e 2020 Pt_1
un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.300,00/2.4000,00 circa (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici) e nell'anno di imposta 2019
un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.900,00; ha documentato di essere obbligato per il versamento di un canone di locazione pari ad euro
505,00 mensili;
ha dichiarato di convivere con la madre ed altra persona ,
entrambe a suo carico;
ha documentato ulteriori esborsi per debiti (pari ad euro 2.600,00 circa totali), per restituzione di finanziamenti, con rata mensile
4 di euro 120,00 circa e trattenuta sullo stipendio pari ad euro 305,00.
In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2022
un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.175,00, su base dodici, e nell'anno di imposta 2023, pari ad euro 2.317,00 su base dodici.
Risulta proprietario di autovettura berlina di recente immatricolazione (2023),
di tipo familiare;
inoltre, sul conto corrente bancario a lui intestato, ove viene accreditato il salario mensile, si osservano, da un lato, saldi modestissimi, e dall'altro versamenti periodici di contanti (somme tra i cento e i duecento euro) e somme girate da altro conto corrente, aventi come titolari
[...]
e . Ha allegato la busta paga di maggio 2024 da Pt_1 Persona_5
cui si evince la permanenza della cessione dello stipendio per la quota di euro
305,00.
ha documentato di aver percepito negli anni di imposta Controparte_1
2019-2021 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.400,00/1.500,00 circa
(inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici); ha documentato di essere obbligata per la restituzione di un finanziamento pari ad euro 102,00
circa.
In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2023
un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.544,00, su base dodici. Dagli
estratti di conto corrente allegati di evincono saldi modestissimi e in alcuni trimestri addirittura negativi.
Deve, inoltre, osservarsi che, mentre in corso di causa il contributo paterno al mantenimento è stato previsto per le figlie , oggi 19 anni, e Persona_2
oggi 13 anni, negli scritti conclusivi il padre ha sostenuto che la Persona_1
figlia non ha proseguito gli studi ed ha svolto attività Persona_2
lavorativa nei mesi da luglio ad ottobre 2024, percependo un salario pari ad euro 1.400,00 mensili. Tale circostanza non è stata specificatamente contestata da parte convenuta nella prima replica utile, essendosi limitata la parte a dichiarare che la ragazza non ha un'occupazione fissa e che il mantenimento
5 per lei sia dovuto sino a che non abbia reperito un'occupazione stabile.
In realtà, alla luce di tali sopravvenienza, anche per valgono Persona_2
le stesse considerazioni condotte in corso di causa per l'altro figlio maggiorenne (e per tutti gli altri maggiorenni che si trovano Persona_4
nelle stesse condizioni) e, cioè, che se non è studentessa o impossibilitata a lavorare, può certamente procacciarsi un lavoro per essere economicamente autonoma.
Tuttavia, poiché l'obbligato nelle proprie conclusioni ha offerto un contributo ridotto (nella misura di euro 100,00 mensili) per , reputata, Persona_2
alla luce delle considerazioni sinora esposte, solo parzialmente autosufficiente,
tale contributo, evidentemente concesso sulla scorta della effettiva conoscenza,
da parte del genitore obbligato, delle poche chance di collocamento lavorativo della figlia, va riconosciuto, nell'interesse superiore della figlia, in luogo del precedente mantenimento stabilito in corso di causa (prima 90,00, poi aumentato ad euro 225,00), un contributo paterno al mantenimento di
[...]
di euro 100,00, sino al raggiungimento dell'effettiva autosufficienza Per_2
economica della stessa.
Per quanto concerne, invece, l'altra figlia, oggi tredicenne, alla Persona_1
stessa va confermato il mantenimento che, in corso di causa, è stato aumentato sino ad euro 225,00 per le ragioni che seguono.
I coniugi sono coobbligati per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario per l'acquisto della casa familiare, di cui sono comproprietari, con rata mensile di circa 500,00 euro, oltre spese accessorie;
l'obbligazione è stata, sino all'udienza di comparizione dei coniugi,
adempiuta esclusivamente dal marito, il quale, tuttavia, ha indebitamente ridotto il contributo dovuto per il mantenimento dei figli;
in corso di causa,
con modifica dei provvedimenti provvisori, è stato accertato che il marito ha cessato di adempiere l'obbligazione e che la moglie si è trovata a far fronte alla stessa con le proprie risorse.
6 Sul punto, occorre osservare che l'obbligo del pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale discende dal contratto sottoscritto dalle parti ed esula dalla competenza del giudice della separazione o del divorzio ripartire nei rapporti interni tra i coniugi il suddetto esborso in deroga a quanto stabilito dai medesimi nell'ambito della loro autonomia negoziale,
potendo il Tribunale limitarsi solo a tenerne conto nella ricostruzione della complessiva condizione patrimoniale delle parti.
Infatti, ai sensi dell'art. 337-ter, quarto comma, c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi tenendo conto – oltre agli altri punti di cui alla norma, come le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore – anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, il che implica che se devono essere valorizzate tutte le poste attive che contribuiscono a determinare la capacità economica dei genitori, nondimeno dovranno essere considerarsi anche quelle voci negative che vanno a diminuire la stessa.
Nel caso di specie, in corso di causa è stato documentato che dal mese di settembre 2023 l'attore non adempie più per l'intero alle rate del mutuo per cui sono coobbligate le parti;
nell'assunzione dei provvedimenti provvisori,
nel valutare la capacità economica delle parti si era tenuta in debita considerazione la circostanza per cui il marito adempiva spontaneamente all'intero pagamento delle rate del mutuo;
per contro, in corso di causa,
venuta meno questa circostanza, e constatato che la convenuta è stata intimata al pagamento delle rate del mutuo scadute e che, dunque, tale circostanza avrebbe compresso indubbiamente la sua capacità economica, con la conseguenza che la madre può destinare di meno al mantenimento dei figli, il
7 mantenimento dovuto al padre per il mantenimento delle figlie
[...]
e è stato aumentato a complessivi euro 450,00 (euro Per_2 Persona_1
225,00 a figlia).
Orbene, poiché per la figlia , nonostante la sua potenziale Persona_2
autosufficienza economica, il padre ha offerto di contribuire con la somma di euro 100,00 mensili, il contributo complessivamente dovuto da Parte_1
ammonta ad euro 325,00 (euro 100,00 per ed euro 225,00 per Persona_2
. Persona_1
Non può ulteriormente ridursi, infatti, il contributo per la figlia minore, come chiesto da parte attrice nelle conclusioni, in quanto permangono tutte le considerazioni sinora svolte sulla capacità economica dei genitori, sulle minori risorse che la madre può destinare al mantenimento della figlia per far fronte alle obbligazioni contratte dai coniugi (e rispetto alle quali restano salve tutte le regole civilistiche e il diritto di rivalsa del coobbligato) e sui maggiori oneri di cura e mantenimento che gravano sulla madre, collocataria prevalente della prole.
Il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
325,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Non può essere accolta, infatti, la domanda di parte convenuta sull'aumento del contributo paterno alle spese straordinarie, in quanto deve essere garantita al padre una partecipazione proporzionale alle proprie risorse che, allo stato attuale, vengono significativamente erose dalle numerose esposizioni debitorie cui è obbligato,
al netto delle quali deve corrispondere il mantenimento cui è obbligato e deve
8 provvedere anche al proprio sostentamento.
2.2. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente (cfr. ”In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n.
4672), mentre le detrazione fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse,
dall'assenza di contendere sull'affido condiviso, collocamento della prole e assegnazione della casa familiare, e dalla reciproca soccombenza sulle altre questioni (contributo al mantenimento della prole) giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. affida la figlia minore , a entrambi i genitori;
le Persona_1
decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre.
2. Conferma l'assegnazione della casa familiare, con ogni arredo e pertinenza,
sita in Pordenone, Via Udine n. 17/3 alla madre . Controparte_1
3. Dispone che la figlia minore starà con il padre con i seguenti Persona_1
9 tempi e le seguenti modalità: a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì
all'uscita di scuola (o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
per una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
4. Determina in euro 325,00 il contributo mensile dovuto da per Parte_1
il mantenimento delle figlie (euro 100,00 per ed euro 225,00 Persona_2
per , e per l'effetto condanna ai relativi pagamenti, Persona_1 Parte_1
da corrispondersi ad presso il di lei domicilio, in forma Controparte_1
tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 01/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa CH Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa CH Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 599/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDINI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioé
per parte ricorrente “NEL MERITO - disporre l'affido condiviso della figlia
1 minorenne ad entrambe i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
- consentire le visite della figlia minore
[...]
al padre liberamente e compatibilmente con gli impegni Persona_1
scolastici e famigliari della medesima;
consentire che la figlia minorenne pernotti con il padre e trascorra con il padre a fine settimana alterni un sabato e domenica con pernottamenti;
consentire che la figlia possa trascorre alcuni giorni di vacanza con il padre in estate e qualche giorno a Pasqua, Natale e feste;
- assegnarsi la casa coniugale alla madre con la quale convive la minore economicamente non autosufficiente, anche a titolo di Persona_1
concorso nel mantenimento della stessa, fermo restando che ciascun genitore provvederà al pagamento delle rate del mutuo al 50%; - porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2
, parzialmente autosufficiente, in ragione di € 100,00 mensili e per la
[...]
figlia minore economicamente non autosufficiente, nella Persona_1
misura di complessiva € 200,00 mensili, importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, in considerazione della data mensile di pagamento dello stipendio al padre;
percezione assegni famigliari o assegno unico al 100% a favore della madre e detrazioni fiscali al 50% tra i genitori;
- disporsi che i genitori si faranno carico ciascuno al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- spese compensate.
Nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga di addivenire a una determinazione come sopra proposta dal signor , quest'ultimo è disponibile ad Per_1
accettare la proposta del giudice di cui al decreto 03.04.2024, pur non riuscendo, allo stato, a partecipare al pagamento della propria quota parte della rata di mutuo dell'abitazione”.
per parte resistente “- assegnarsi la casa coniugale alla madre con la quale convivono le figlie, siano esse minorenni e/o maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti, e/o in ogni caso conviventi con essa;
-
2 affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vederla;
- porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne Persona_1 Persona_2
, non ancora economicamente autosufficiente e convivente con la
[...]
madre , pari ad euro 180,00= (90,00= euro a figlia), già quantificato, oltre CP_1
all'importo di euro 270,00=, come precisato in atti (cfr. 'Note scritte' dd.
26.01.2024 e 'Note scritte autorizzate' dd. 21.03.2024), per complessivi euro
450,00=, o la diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese;
somma CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- disporsi che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie documentate per le figlie minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, con una ripartizione del 75% delle spese straordinarie a carico del IG. e del restante 25% a carico della Parte_1
IG.ra . Spese di lite integralmente rifuse. Controparte_1
Motivi della decisione
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 81/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024, il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessori, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- la coppia ha cinque figli: CH e economicamente Persona_3
3 autonome;
vive con la madre (e contribuisce Persona_3
verosimilmente alle spese familiari); anche gli altri tre figli convivono con la madre, maggiorenne, è stato considerato in corso di Persona_4
causa economicamente autonomo;
, da poco Persona_2
maggiorenne, ha iniziato a svolgere attività lavorativa (come dichiarato dalle parti negli scritti conclusivi, sebbene sia controversa la sua raggiunta autosufficienza economica), mentre ha tredici anni e Persona_1
frequenta la scuola.
- Non vi è contendere sull'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ampia frequentazione con il padre (non sono emersi in corso di causa problemi o contestazioni rispetto ai tempi previsti nei provvedimenti temporanei e urgenti, ai quali va aggiunto anche un periodo durante l'estate, come chiesto dal ricorrente, vista l'assenza di opposizione della resistente) e assegnazione della casa familiare alla madre, con la quale vivono la figlia minore e gli altri tre figli maggiorenni.
- Rimane controverso tra le parti il contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e Persona_2 Persona_1
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Mantenimento della prole.
Al tempo della pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti,
[...]
ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e 2020 Pt_1
un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.300,00/2.4000,00 circa (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici) e nell'anno di imposta 2019
un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.900,00; ha documentato di essere obbligato per il versamento di un canone di locazione pari ad euro
505,00 mensili;
ha dichiarato di convivere con la madre ed altra persona ,
entrambe a suo carico;
ha documentato ulteriori esborsi per debiti (pari ad euro 2.600,00 circa totali), per restituzione di finanziamenti, con rata mensile
4 di euro 120,00 circa e trattenuta sullo stipendio pari ad euro 305,00.
In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2022
un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.175,00, su base dodici, e nell'anno di imposta 2023, pari ad euro 2.317,00 su base dodici.
Risulta proprietario di autovettura berlina di recente immatricolazione (2023),
di tipo familiare;
inoltre, sul conto corrente bancario a lui intestato, ove viene accreditato il salario mensile, si osservano, da un lato, saldi modestissimi, e dall'altro versamenti periodici di contanti (somme tra i cento e i duecento euro) e somme girate da altro conto corrente, aventi come titolari
[...]
e . Ha allegato la busta paga di maggio 2024 da Pt_1 Persona_5
cui si evince la permanenza della cessione dello stipendio per la quota di euro
305,00.
ha documentato di aver percepito negli anni di imposta Controparte_1
2019-2021 un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.400,00/1.500,00 circa
(inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici); ha documentato di essere obbligata per la restituzione di un finanziamento pari ad euro 102,00
circa.
In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2023
un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.544,00, su base dodici. Dagli
estratti di conto corrente allegati di evincono saldi modestissimi e in alcuni trimestri addirittura negativi.
Deve, inoltre, osservarsi che, mentre in corso di causa il contributo paterno al mantenimento è stato previsto per le figlie , oggi 19 anni, e Persona_2
oggi 13 anni, negli scritti conclusivi il padre ha sostenuto che la Persona_1
figlia non ha proseguito gli studi ed ha svolto attività Persona_2
lavorativa nei mesi da luglio ad ottobre 2024, percependo un salario pari ad euro 1.400,00 mensili. Tale circostanza non è stata specificatamente contestata da parte convenuta nella prima replica utile, essendosi limitata la parte a dichiarare che la ragazza non ha un'occupazione fissa e che il mantenimento
5 per lei sia dovuto sino a che non abbia reperito un'occupazione stabile.
In realtà, alla luce di tali sopravvenienza, anche per valgono Persona_2
le stesse considerazioni condotte in corso di causa per l'altro figlio maggiorenne (e per tutti gli altri maggiorenni che si trovano Persona_4
nelle stesse condizioni) e, cioè, che se non è studentessa o impossibilitata a lavorare, può certamente procacciarsi un lavoro per essere economicamente autonoma.
Tuttavia, poiché l'obbligato nelle proprie conclusioni ha offerto un contributo ridotto (nella misura di euro 100,00 mensili) per , reputata, Persona_2
alla luce delle considerazioni sinora esposte, solo parzialmente autosufficiente,
tale contributo, evidentemente concesso sulla scorta della effettiva conoscenza,
da parte del genitore obbligato, delle poche chance di collocamento lavorativo della figlia, va riconosciuto, nell'interesse superiore della figlia, in luogo del precedente mantenimento stabilito in corso di causa (prima 90,00, poi aumentato ad euro 225,00), un contributo paterno al mantenimento di
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di euro 100,00, sino al raggiungimento dell'effettiva autosufficienza Per_2
economica della stessa.
Per quanto concerne, invece, l'altra figlia, oggi tredicenne, alla Persona_1
stessa va confermato il mantenimento che, in corso di causa, è stato aumentato sino ad euro 225,00 per le ragioni che seguono.
I coniugi sono coobbligati per la restituzione di somma ricevuta a titolo di mutuo da istituto bancario per l'acquisto della casa familiare, di cui sono comproprietari, con rata mensile di circa 500,00 euro, oltre spese accessorie;
l'obbligazione è stata, sino all'udienza di comparizione dei coniugi,
adempiuta esclusivamente dal marito, il quale, tuttavia, ha indebitamente ridotto il contributo dovuto per il mantenimento dei figli;
in corso di causa,
con modifica dei provvedimenti provvisori, è stato accertato che il marito ha cessato di adempiere l'obbligazione e che la moglie si è trovata a far fronte alla stessa con le proprie risorse.
6 Sul punto, occorre osservare che l'obbligo del pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale discende dal contratto sottoscritto dalle parti ed esula dalla competenza del giudice della separazione o del divorzio ripartire nei rapporti interni tra i coniugi il suddetto esborso in deroga a quanto stabilito dai medesimi nell'ambito della loro autonomia negoziale,
potendo il Tribunale limitarsi solo a tenerne conto nella ricostruzione della complessiva condizione patrimoniale delle parti.
Infatti, ai sensi dell'art. 337-ter, quarto comma, c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi tenendo conto – oltre agli altri punti di cui alla norma, come le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore – anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, il che implica che se devono essere valorizzate tutte le poste attive che contribuiscono a determinare la capacità economica dei genitori, nondimeno dovranno essere considerarsi anche quelle voci negative che vanno a diminuire la stessa.
Nel caso di specie, in corso di causa è stato documentato che dal mese di settembre 2023 l'attore non adempie più per l'intero alle rate del mutuo per cui sono coobbligate le parti;
nell'assunzione dei provvedimenti provvisori,
nel valutare la capacità economica delle parti si era tenuta in debita considerazione la circostanza per cui il marito adempiva spontaneamente all'intero pagamento delle rate del mutuo;
per contro, in corso di causa,
venuta meno questa circostanza, e constatato che la convenuta è stata intimata al pagamento delle rate del mutuo scadute e che, dunque, tale circostanza avrebbe compresso indubbiamente la sua capacità economica, con la conseguenza che la madre può destinare di meno al mantenimento dei figli, il
7 mantenimento dovuto al padre per il mantenimento delle figlie
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e è stato aumentato a complessivi euro 450,00 (euro Per_2 Persona_1
225,00 a figlia).
Orbene, poiché per la figlia , nonostante la sua potenziale Persona_2
autosufficienza economica, il padre ha offerto di contribuire con la somma di euro 100,00 mensili, il contributo complessivamente dovuto da Parte_1
ammonta ad euro 325,00 (euro 100,00 per ed euro 225,00 per Persona_2
. Persona_1
Non può ulteriormente ridursi, infatti, il contributo per la figlia minore, come chiesto da parte attrice nelle conclusioni, in quanto permangono tutte le considerazioni sinora svolte sulla capacità economica dei genitori, sulle minori risorse che la madre può destinare al mantenimento della figlia per far fronte alle obbligazioni contratte dai coniugi (e rispetto alle quali restano salve tutte le regole civilistiche e il diritto di rivalsa del coobbligato) e sui maggiori oneri di cura e mantenimento che gravano sulla madre, collocataria prevalente della prole.
Il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro
325,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Non può essere accolta, infatti, la domanda di parte convenuta sull'aumento del contributo paterno alle spese straordinarie, in quanto deve essere garantita al padre una partecipazione proporzionale alle proprie risorse che, allo stato attuale, vengono significativamente erose dalle numerose esposizioni debitorie cui è obbligato,
al netto delle quali deve corrispondere il mantenimento cui è obbligato e deve
8 provvedere anche al proprio sostentamento.
2.2. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente (cfr. ”In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n.
4672), mentre le detrazione fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse,
dall'assenza di contendere sull'affido condiviso, collocamento della prole e assegnazione della casa familiare, e dalla reciproca soccombenza sulle altre questioni (contributo al mantenimento della prole) giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. affida la figlia minore , a entrambi i genitori;
le Persona_1
decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre.
2. Conferma l'assegnazione della casa familiare, con ogni arredo e pertinenza,
sita in Pordenone, Via Udine n. 17/3 alla madre . Controparte_1
3. Dispone che la figlia minore starà con il padre con i seguenti Persona_1
9 tempi e le seguenti modalità: a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì
all'uscita di scuola (o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
per una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
4. Determina in euro 325,00 il contributo mensile dovuto da per Parte_1
il mantenimento delle figlie (euro 100,00 per ed euro 225,00 Persona_2
per , e per l'effetto condanna ai relativi pagamenti, Persona_1 Parte_1
da corrispondersi ad presso il di lei domicilio, in forma Controparte_1
tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 01/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa CH Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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