Articolo 11 della Legge 7 maggio 1965, n. 430
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 maggio 1965
Art. 11.
Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'esame di concorso previsto nell' art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922 , ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.
Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale;
3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte".
Entrata in vigore il 15 maggio 1965