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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/10/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA ND, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5170 R.G. cont. 2024
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via DEGLI OLEANDRI 94 - APRILIA (LT), presso lo studio dell'avv. Filomena
FILOMENA, che lo rappresenta e difende come da procura apposta a margine/in calce/rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via DEI PORTOGHESI 12 - ROMA, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n.
150/2011.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente il
19/12/2024, col patrocinio dell'avvocato Filomena Castiglia ha Parte_1 proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n.
150/2011, adottato con sentenza del 26/11/2024 emessa dal Tribunale di Latina nell'ambito del giudizio n. 957/2024.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha rilevato di essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Latina del
9/1/2024 (prot. 66/2024) al fine di promuovere, nei confronti della società AU
Costruzioni S.r.l., domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita e comodato gratuito, stipulati con la predetta società, e contestuale domanda di restituzione dele somme versate e risarcimento dei danni. Ha esposto nel dettaglio le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto sia in sede civile che penale in relazione ai rapporti con la predetta società che avrebbe falsificato la formazione di un contratto di locazione tra le parti, promosso procedimento di convalida di sfratto e azionato procedura esecutiva per rilascio dell'immobile che esso ricorrente deteneva legittimamente in forza di contratto di comodato;
in sede penale, ove veniva incriminato per calunnia, il giudice del dibattimento, nel pronunciare assoluzione, ha evidenziato come «la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione è palesemente difforme da quella che l'imputato ha apposto sul preliminare di vendita e sul contratto di comodato gratuito; oltre ad essere diversa -anche per persone non esperte del ramo – la grafia, è anche errato il nome dell'imputato, il quale si chiama mentre nella sottoscrizione sul contratto di locazione, il Parte_1 Pt_2 nome risulta essere . Nel giudizio promosso col patrocinio a spese Persona_1 dello Stato oggetto della presente opposizione, esso ricorrente ha dedotto il grave inadempimento della società promittente venditrice per non aver mai comunicato la data di frazionamento del mutuo, previsto nel preliminare, e per non aver indicato la data per la conclusione del definitivo, promuovendo, di contro, sulla scota di documentazione da ritenersi falsamente formata, l'azione di sfratto richiamata.
Malgrado avesse richiesto l'espletamento di prove orali e CTU, il giudice della causa promossa per la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate ed il
2 risarcimento del danno, ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. in data 26/11/2024 del seguente tenore:
«- rigetta le domande proposte dal sig. ; - revoca con effetto Parte_1 retroattivo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte attrice disposta con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
- condanna l'attore ex art. 96 terzo comma cpc al pagamento di una somma di €2.000,00 in favore di controparte;
condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che liquida in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario, cpa e iva, come per legge»
Il ricorrente, con la proposta opposizione, impugna la statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato, pure se contenuta nel corpo della sentenza che ha definito il giudizio.
Ha quindi ritenuto l'insussistenza dei presupposti della male fede o colpa grave nell'azione esperita per la revoca del beneficio come previsti dall'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 e ritenuti sussistenti dal giudice deal causa n.
957/2024 R.G.. Il giudice che ha pronunciato la revoca (in uno con la reiezione della domanda) ha ritenti che l'attore (qui ricorrente) fosse consapevolezza della infondatezza della domanda proposta, sul convincimento che la convalida di sfratto intervenuta nel precedente giudizio e nella contumacia dell'intimato avesse efficacia di giudicato sostanziale. Ritiene il ricorrente in questa sede che tale convincimento del giudice avrebbe potuto al più condurre ad un giudizio di infondatezza della domanda, ma non la consapevolezza della sua infondatezza all'atto della sua proposizione. La decisione assunta dal giudice qui opposto sarebbe peraltro palesemente contraria agli assunti della giurisprudenza di legittimità sulla formazione del giudicato nel procedimento di convalida di sfratto contumaciale.
Ha ulteriormente argomentato l'opponente che egli non avrebbe avuto nessuna consapevolezza dell'infondatezza della domanda e quindi non vi sarebbe stata da parte sua nessuna malafede;
al contrario esso ricorrente ha promosso l'azione nei confronti della AU Costruzioni S.r.l. delle sue ragioni ed anzi consapevole del fatto di aver subito un grave sopruso. Egli infatti occupava gratuitamente l'immobile, in virtù di un contratto di comodato sottoscritto circa un mese dopo la sottoscrizione del preliminare di vendita e già previsto in una appendice al preliminare stesso e mai
3 disconosciuto dalla convenuta;
ha quindi pagato le somme da detrarre dal prezzo di vendita, mensilmente per tutto il periodo di occupazione dell'immobile in attesa del rogito definitivo di compravendita, che tuttavia non vi è stato per responsabilità esclusiva della società venditrice, che mai lo ha consentito. Dunque, non vi sarebbe stato alcun fine dilatorio nel proporre il giudizio de quo, né esso sarebbe stato fondato su ragioni ed argomenti pretestuosi ed infondati.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente ha così concluso: “
1. disporre
l'annullamento e/o la revoca della statuizione di revoca del patrocinio a spese dello
Stato del sig. nel procedimento rg. 957/2024, e per l'effetto procedere Parte_1 alla liquidazione del compenso come da nota spese depositata;
2.con vittoria di spese
e onorari”.
1.1 Fissata udienza di discussione con decreto del 16/1/2025, si è costituito in giudizio il , il quale, con memoria difensiva del 10/6/2025, Controparte_1 ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alla domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore;
nel merito, ha aderito alle valutazioni effettuate dal tribunale che ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ribadendo la pretestuosità dell'iniziativa processuale che sarebbe consistita nel sottoporre al tribunale un oggetto del contendere coperto da giudicato.
1.2 Assegnato, con ordinanza del 24/6/2025, un termine per contraddire sulle rispettive posizioni, contestualmente è stata fissata udienza per la decisione, riservata dal g.i. nei termini dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il tribunale decide sull'opposizione in composizione monocratica anche quando il provvedimento opposto sia stato adottato dal tribunale in composizione collegiale.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella
4 conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Sul punto anche la stessa Cassazione: Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art.
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 Né d'altra parte costituisce motivo di nullità la pronuncia qui formulata dal giudice del tribunale designato alo scopo.
Viene infatti ritenuto dalla Suprema Corte che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (Cass. civ., sez. VI, 15/10/2020, n. 22292).
2.2 Va ancora rilevato in via preliminare che l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposto ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando la revoca è stata disposta con la sentenza (o altro provvedimento) che abbia definito il giudizio.
Si afferma nella giurisprudenza di legittimità che l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art.
170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile
5 immediatamente con il ricorso per cassazione (Cassazione civile, sez. III,
22/07/2025, n. 20780).
Negli stessi termini e ancora più chiaramente Cass. civ., sez. VI, 08/03/2018,
n. 5535, per cui: Anche se la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene pronunciata nel contesto del giudizio di merito, la sua anomala collocazione non può ritenersi idonea a mutarne la natura. Ne consegue, che la relativa decisione non costituisce un autonomo capo della sentenza di merito, ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta. Pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta quello suo proprio, ossia l'opposizione da proporsi al capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.
2.3 Ulteriormente, sempre in rito, va chiarito che l'impugnazione proposta ha ad oggetto il duplice contenuto del provvedimento del tribunale: la dichiarazione di inammissibilità (anche implicita) dell'istanza di liquidazione e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ne deriva la correlativa duplice legittimazione attiva della parte ammessa al patrocinio e del difensore.
Si può leggere la seguente massima che, pur non del tutto aderente al caso di specie, conferma l'assunto della doppia legittimazione: Il giudice che accoglie
l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 , e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art.
83, comma 2 (Cass. civ., sez. VI, 07/01/2022, n. 286).
2.4 Da ultimo, ancora in materia di legittimazione, va richiamato il seguente principio: In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il , poiché esclusivo titolare del rapporto Controparte_1 debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la quale ha unicamente il compito di Controparte_2 trasmettere la dovuta informativa reddituale (Cass. civ., sez. VI, 29/01/2019, n.
2517).
6 Applicati i principi surrichiamati, va dunque ritenuta ammissibile l'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca del beneficio contenuto nella sentenza che ha definito il giudizio n. 957/2024 R.G.; va considerato legittimato attivo a proporre detta opposizione quale soggetto che ha chiesto Parte_1
l'ammissione e l'ha ottenuta in via provvisoria;
va esclusa la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la liquidazione del compenso in caso di accoglimento dell'opposizione; deve essere considerato integro il contraddittorio, essendo unico legittimato passivo il;
è competente a decidere il tribunale in Controparte_1 composizione monocratica nella persona del presidente del Tribunale o di giudice designato senza che la pronuncia possa considerarsi sotto questo profilo viziata.
3. Va dunque esaminato il merito dell'opposizione proposta non senza aver rilevato preliminarmente che l' articolo 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 , in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio avvenga nell'ipotesi in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito. Il giudizio sulla manifesta infondatezza della domanda si risolve in un apprezzamento di fatto da parte del merito nelle ipotesi in cui il comportamento della parte, che agisce o resiste in giudizio, sia pretestuoso tale da essere considerato frutto di abuso del diritto. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il Tribunale ha fondato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio sulla manifesta infondatezza della domanda, indice di dolo o colpa grave del ricorrente) (Cass. civ., sez. II, 11/04/2023, n. 9617).
Così come deve osservarsi che il giudizio formulato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata è autonomo rispetto a quello sulla revoca del beneficio di cui qui si discute. Si può richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui: La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca ex tunc dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 , deve essere sempre
7 considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all' art.
170 del medesimo d.P.R.. Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per
l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave (Cass. civ., sez. VI, 18/02/2022, n. 5459).
A proposito dei rapporti tra il giudizio di merito e il giudizio cui è chiamato il giudice del patrocinio, si legge quanto segue nella motivazione di Cass. civ., sez. VI,
10/04/2020, n. 7785: “Questa Corte ha … più volte affermato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in sé, non comporta alcuna statuizione nel merito, ma postula la verifica della sussistenza della colpa grave (Cass. 20270/17, 21610/18); la colpa grave, d'altra parte, si risolve nella infondatezza manifesta delle ragioni della pretesa (Cass. 26060/18).
E' opportuno, per massima chiarezza, trascrivere alcuni stralci della motivazione dell'ordinanza di questa Sezione n. 20270/17 … .
In detta ordinanza, dopo la sottolineatura della 'distinzione fra la decisione sul merito della vicenda - il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell'opposizione - e l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in sé non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca' (pag. 4, ultimo capoverso), si evidenzia come l'assunto secondo cui l'opposizione TUSG ex art. 170 alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata per la manifesta infondatezza della domanda, dovrebbe giudicarsi inammissibile perché al giudice del patrocinio sarebbe preclusa qualunque possibilità di cognizione circa il merito della decisione, comporterebbe 'la mancata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, oltreché - in assenza del richiesto sindacato sul presupposto - la sostanziale privazione del mezzo di impugnazione consentito al destinatario della revoca ed il mancato esame dell'unico fatto controverso dedotto in giudizio' (pag. 5, secondo capoverso).
L'ordinanza conclude, quindi, che il giudice del patrocinio ha l'onere di 'verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al
8 gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda …”. Si legge ancora nella medesima motivazione, chiarendo il contenuto di altra pronuncia della stessa Corte di cassazione, dalla quale si comprendono chiaramente i termini di sovrapposizione ed autonomia dei giudizi del giudice di merito e del giudice del patrocinio: “… proprio Cass. 29144/17 fa espressamente salva la possibilità che, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del patrocinio giudichi erroneo l'apprezzamento del giudice della causa in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi pag. 5, ultimo capoverso: 'Deve quindi ritenersi che l'autorità della sentenza di primo grado, laddove il giudice deputato a provvedere sulla revoca e sulla successiva opposizione, non ravvisi la sua erroneità, giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa')”.
4. Dunque, ciò che va verificato in questa sede, senza che il giudizio espresso nella sentenza che ha definito la causa n. 957/2024 R.G. possa vincolare la presente decisione, è se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa Parte_1 grave, avanzando delle pretese manifestamente infondate e, quindi, abusando del processo.
Sostiene il , per bocca del procuratore dello Stato, Controparte_1 invero in termini apodittici e per nulla argomentati, che in effetti l'oggetto del contendere sarebbe stato coperto dal giudicato, oltre che essere del tutto privo di fondamento giuridico. Le difese dell'amministrazione si limitano ad effettuare un mero richiamo alle motivazioni che hanno indotto il giudice del merito a respingere la domanda, a ritenere sussistente la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'odierno opponente e a revocare, appunto, il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato. Nulla viene contraddetto rispetto ai motivi di opposizione proposti, e che assumono, invece, un ceto peso quanto meno al fine di escludere che sussistano i presupposti per la disposta revoca del beneficio qui in decisione.
4.1 Ove si intenda far discendere la mala fede o la colpa grave di cui all'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 dalla sussistenza di un giudicato consistente nell'accertamento di un contratto di locazione intervenuto tra le parti e cristallizzato in conseguenza dell'emissione del provvedimento di convalida di sfratto per morosità, adottato dal tribunale di Latina il 10/4/2018 (così a pag. 5 della sentenza
9 che contiene anche la revoca dell'ammissione al patrocinio), è sufficiente rilevare, con la giurisprudenza della Suprema Corte, che la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma 2, c.p.c. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (Cass. civ., sez.
III, 17/05/2007, n. 11460).
Ancora si legge nella giurisprudenza di legittimità:
Il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'articolo 215 del Cpc, opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora, il documento sia prodotto in altro giudizio può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può però configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta
(Cass. civ., sez. II, 04/07/2018, n. 17469)
Nel giudizio che si assume essere stato avviato con mala fede e colpa grave,
l'attore ha dunque legittimamente disconosciuto il contratto di locazione in forza del quale egli, rimasto contumace nel relativo giudizio, ha subito lo sfratto ed è stato obbligato alla riconsegna del bene (lo stesso bene oggetto di contratto preliminare di compravendita e di comodato, dei quali si discute nella causa definita con sentenza che ha condotto alla revoca del patrocinio).
10 A tale condotta l'opponente è stato portato anche dall'accertamento avvenuto in sede penale, dove, ovviamente ai soli fini della pronuncia di assoluzione in suo favore, è stata incidentalmente rilevata la falsità della sua sottoscrizione in calce al predetto contratto di locazione, utilizzato dal preteso locatore per ottenere la riconsegna del bene immobile oggetto, come detto, sia di contratto preliminare di compravendita che di contratto di comodato, entrambi né disconosciuti, né in altro modo impugnati di falsità.
In altri termini, va radicalmente escluso che possa considerarsi caratterizzata da mala fede o colpa grave - quali stati psicologici che esprimono la coscienza di agire slealmente e nella consapevolezza di avere torto - la condotta dell'attore che promuove un'azione giudiziaria mosso dalle emergenze dell'esito di un processo penale nel quale è stata incidentalmente accertata la falsità del documento che la controparte ha utilizzato per ottenere, con tale artificio, il rilascio del bene oggetto di preliminare di compravendita. Sembra piuttosto dall'accertamento penale richiamato in opposizione dal ricorrente (sentenza n. 622/2023 del Tribunale penale di Latina - all. 13 al ricorso) che sia stata semmai la società convenuta AU Costruzioni S.r.l. ad utilizzare strumentalmente e fraudolentemente il processo civile falsificando il contratto di locazione e versandolo agli atti del procedimento di sfratto per ottenere in tal modo il rilascio dell'immobile occupato dall'odierno ricorrente. Si legge nella citata sentenza del giudice penale: “la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione è palesemente difforme da quella che l'imputato ha apposto sul preliminare di vendita e sul contratto di comodato gratuito;
oltre ad essere diversa -anche per persone non esperte del ramo – la grafia, è anche errato il nome dell'imputato, il quale si chiama mentre nella sottoscrizione apposta sul contratto di Parte_1 locazione, il nome risulta essere Persona_1
4.2 Sotto altro profilo, il carattere temerario dell'azione (che compendia i caratteri della mala fede e della colpa grave sopra richiamati), sanzionato anche con la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va escluso laddove l'azione di sfratto promossa nei confronti del ricorrente ed il preteso giudicato che Parte_1 si sarebbe formato sull'esistenza del rapporto locatizio risulta tutt'affatto diversa per oggetto, petitum e causa petendi dall'azione promossa per l'accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare di vendita imputabile alla società
11 promittente venditrice, per la risoluzione del contratto medesimo e del contratto di comodato stipulato tra le parti.
È forse utile ricordare che il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi.
Ora, non si comprende come possa invocarsi il giudicato formatosi sulla esistenza di un contratto di locazione nell'ambito di un giudizio che ha ad oggetto altri contratti. Neppure può configurarsi un rapporto di pregiudizialità o di incompatibilità tra l'accertamento svolto in sede di convalida di sfratto e quello chiesto dinanzi al tribunale che ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ancora va osservato che, nel giudizio in cui l'opponente avrebbe agito in mala fede e con colpa grave, il contratto di locazione (utilizzato dalla controparte nel procedimento per convalida di sfratto) è stato utilmente disconosciuto e dello stesso non si sarebbe dovuto tener conto nel giudizio;
mentre, nella sostanza, l'accertamento che si sarebbe formato nel giudizio di sfratto è stato ampiamente utilizzato per sostenere non solo il rigetto delle domande proposte, ma anche la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. D'altra parte, nel medesimo giudizio, non è stato disconosciuto il contratto di comodato gratuito intervenuto tra le parti, cosicché dalla risoluzione del preliminare di vendita e dello stesso comodato, prescindendo dall'imputabilità dell'inadempimento, sarebbero potuti derivare effetti restitutori in favore di entrambe le parti e, quindi, anche dell'attore.
L'azione promossa da non appare dunque avere alcun carattere Parte_1 strumentale o abusivo;
essa si atteggia piuttosto come un'iniziativa volta a rimediare ad una condotta giudizialmente fraudolenta tenuta da altri, con la conseguenza che va
12 accolta l'opposizione avverso il provvedimento di revoca del beneficio, senza tuttavia potersi provvedere alla liquidazione del compenso dell'avvocato, che ha agito esclusivamente come difensore dell'opponente.
5.
Ritenuto che
, in ragione delle suesposte motivazioni, il ricorso proposto da e depositato telematicamente il 19/12/2024 deve essere accolto;
Parte_1 che spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori medi relativi a tutte le fasi, ridotti del 30% in ragione della limitata difficoltà della controversia;
esclusa la fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato promossa da ai sensi artt. 170 del d.P.R. Parte_1
n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 e per l'effetto revoca il predetto provvedimento emesso contestualmente alla sentenza n. 2257/2024 del Tribunale di
Latina nel procedimento n. 957/2024 R.G.;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente, che liquida in € 245,00 per esborsi ed € 2.377,90 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, 11/10/2025
Il giudice
CA ND
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA ND, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5170 R.G. cont. 2024
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via DEGLI OLEANDRI 94 - APRILIA (LT), presso lo studio dell'avv. Filomena
FILOMENA, che lo rappresenta e difende come da procura apposta a margine/in calce/rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via DEI PORTOGHESI 12 - ROMA, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n.
150/2011.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente il
19/12/2024, col patrocinio dell'avvocato Filomena Castiglia ha Parte_1 proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n.
150/2011, adottato con sentenza del 26/11/2024 emessa dal Tribunale di Latina nell'ambito del giudizio n. 957/2024.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha rilevato di essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Latina del
9/1/2024 (prot. 66/2024) al fine di promuovere, nei confronti della società AU
Costruzioni S.r.l., domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita e comodato gratuito, stipulati con la predetta società, e contestuale domanda di restituzione dele somme versate e risarcimento dei danni. Ha esposto nel dettaglio le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto sia in sede civile che penale in relazione ai rapporti con la predetta società che avrebbe falsificato la formazione di un contratto di locazione tra le parti, promosso procedimento di convalida di sfratto e azionato procedura esecutiva per rilascio dell'immobile che esso ricorrente deteneva legittimamente in forza di contratto di comodato;
in sede penale, ove veniva incriminato per calunnia, il giudice del dibattimento, nel pronunciare assoluzione, ha evidenziato come «la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione è palesemente difforme da quella che l'imputato ha apposto sul preliminare di vendita e sul contratto di comodato gratuito; oltre ad essere diversa -anche per persone non esperte del ramo – la grafia, è anche errato il nome dell'imputato, il quale si chiama mentre nella sottoscrizione sul contratto di locazione, il Parte_1 Pt_2 nome risulta essere . Nel giudizio promosso col patrocinio a spese Persona_1 dello Stato oggetto della presente opposizione, esso ricorrente ha dedotto il grave inadempimento della società promittente venditrice per non aver mai comunicato la data di frazionamento del mutuo, previsto nel preliminare, e per non aver indicato la data per la conclusione del definitivo, promuovendo, di contro, sulla scota di documentazione da ritenersi falsamente formata, l'azione di sfratto richiamata.
Malgrado avesse richiesto l'espletamento di prove orali e CTU, il giudice della causa promossa per la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate ed il
2 risarcimento del danno, ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. in data 26/11/2024 del seguente tenore:
«- rigetta le domande proposte dal sig. ; - revoca con effetto Parte_1 retroattivo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte attrice disposta con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
- condanna l'attore ex art. 96 terzo comma cpc al pagamento di una somma di €2.000,00 in favore di controparte;
condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che liquida in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario, cpa e iva, come per legge»
Il ricorrente, con la proposta opposizione, impugna la statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato, pure se contenuta nel corpo della sentenza che ha definito il giudizio.
Ha quindi ritenuto l'insussistenza dei presupposti della male fede o colpa grave nell'azione esperita per la revoca del beneficio come previsti dall'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 e ritenuti sussistenti dal giudice deal causa n.
957/2024 R.G.. Il giudice che ha pronunciato la revoca (in uno con la reiezione della domanda) ha ritenti che l'attore (qui ricorrente) fosse consapevolezza della infondatezza della domanda proposta, sul convincimento che la convalida di sfratto intervenuta nel precedente giudizio e nella contumacia dell'intimato avesse efficacia di giudicato sostanziale. Ritiene il ricorrente in questa sede che tale convincimento del giudice avrebbe potuto al più condurre ad un giudizio di infondatezza della domanda, ma non la consapevolezza della sua infondatezza all'atto della sua proposizione. La decisione assunta dal giudice qui opposto sarebbe peraltro palesemente contraria agli assunti della giurisprudenza di legittimità sulla formazione del giudicato nel procedimento di convalida di sfratto contumaciale.
Ha ulteriormente argomentato l'opponente che egli non avrebbe avuto nessuna consapevolezza dell'infondatezza della domanda e quindi non vi sarebbe stata da parte sua nessuna malafede;
al contrario esso ricorrente ha promosso l'azione nei confronti della AU Costruzioni S.r.l. delle sue ragioni ed anzi consapevole del fatto di aver subito un grave sopruso. Egli infatti occupava gratuitamente l'immobile, in virtù di un contratto di comodato sottoscritto circa un mese dopo la sottoscrizione del preliminare di vendita e già previsto in una appendice al preliminare stesso e mai
3 disconosciuto dalla convenuta;
ha quindi pagato le somme da detrarre dal prezzo di vendita, mensilmente per tutto il periodo di occupazione dell'immobile in attesa del rogito definitivo di compravendita, che tuttavia non vi è stato per responsabilità esclusiva della società venditrice, che mai lo ha consentito. Dunque, non vi sarebbe stato alcun fine dilatorio nel proporre il giudizio de quo, né esso sarebbe stato fondato su ragioni ed argomenti pretestuosi ed infondati.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente ha così concluso: “
1. disporre
l'annullamento e/o la revoca della statuizione di revoca del patrocinio a spese dello
Stato del sig. nel procedimento rg. 957/2024, e per l'effetto procedere Parte_1 alla liquidazione del compenso come da nota spese depositata;
2.con vittoria di spese
e onorari”.
1.1 Fissata udienza di discussione con decreto del 16/1/2025, si è costituito in giudizio il , il quale, con memoria difensiva del 10/6/2025, Controparte_1 ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alla domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore;
nel merito, ha aderito alle valutazioni effettuate dal tribunale che ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ribadendo la pretestuosità dell'iniziativa processuale che sarebbe consistita nel sottoporre al tribunale un oggetto del contendere coperto da giudicato.
1.2 Assegnato, con ordinanza del 24/6/2025, un termine per contraddire sulle rispettive posizioni, contestualmente è stata fissata udienza per la decisione, riservata dal g.i. nei termini dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il tribunale decide sull'opposizione in composizione monocratica anche quando il provvedimento opposto sia stato adottato dal tribunale in composizione collegiale.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella
4 conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Sul punto anche la stessa Cassazione: Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art.
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 Né d'altra parte costituisce motivo di nullità la pronuncia qui formulata dal giudice del tribunale designato alo scopo.
Viene infatti ritenuto dalla Suprema Corte che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (Cass. civ., sez. VI, 15/10/2020, n. 22292).
2.2 Va ancora rilevato in via preliminare che l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposto ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando la revoca è stata disposta con la sentenza (o altro provvedimento) che abbia definito il giudizio.
Si afferma nella giurisprudenza di legittimità che l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art.
170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile
5 immediatamente con il ricorso per cassazione (Cassazione civile, sez. III,
22/07/2025, n. 20780).
Negli stessi termini e ancora più chiaramente Cass. civ., sez. VI, 08/03/2018,
n. 5535, per cui: Anche se la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene pronunciata nel contesto del giudizio di merito, la sua anomala collocazione non può ritenersi idonea a mutarne la natura. Ne consegue, che la relativa decisione non costituisce un autonomo capo della sentenza di merito, ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta. Pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta quello suo proprio, ossia l'opposizione da proporsi al capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.
2.3 Ulteriormente, sempre in rito, va chiarito che l'impugnazione proposta ha ad oggetto il duplice contenuto del provvedimento del tribunale: la dichiarazione di inammissibilità (anche implicita) dell'istanza di liquidazione e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ne deriva la correlativa duplice legittimazione attiva della parte ammessa al patrocinio e del difensore.
Si può leggere la seguente massima che, pur non del tutto aderente al caso di specie, conferma l'assunto della doppia legittimazione: Il giudice che accoglie
l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 , e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art.
83, comma 2 (Cass. civ., sez. VI, 07/01/2022, n. 286).
2.4 Da ultimo, ancora in materia di legittimazione, va richiamato il seguente principio: In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il , poiché esclusivo titolare del rapporto Controparte_1 debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la quale ha unicamente il compito di Controparte_2 trasmettere la dovuta informativa reddituale (Cass. civ., sez. VI, 29/01/2019, n.
2517).
6 Applicati i principi surrichiamati, va dunque ritenuta ammissibile l'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca del beneficio contenuto nella sentenza che ha definito il giudizio n. 957/2024 R.G.; va considerato legittimato attivo a proporre detta opposizione quale soggetto che ha chiesto Parte_1
l'ammissione e l'ha ottenuta in via provvisoria;
va esclusa la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la liquidazione del compenso in caso di accoglimento dell'opposizione; deve essere considerato integro il contraddittorio, essendo unico legittimato passivo il;
è competente a decidere il tribunale in Controparte_1 composizione monocratica nella persona del presidente del Tribunale o di giudice designato senza che la pronuncia possa considerarsi sotto questo profilo viziata.
3. Va dunque esaminato il merito dell'opposizione proposta non senza aver rilevato preliminarmente che l' articolo 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 , in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio avvenga nell'ipotesi in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito. Il giudizio sulla manifesta infondatezza della domanda si risolve in un apprezzamento di fatto da parte del merito nelle ipotesi in cui il comportamento della parte, che agisce o resiste in giudizio, sia pretestuoso tale da essere considerato frutto di abuso del diritto. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il Tribunale ha fondato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio sulla manifesta infondatezza della domanda, indice di dolo o colpa grave del ricorrente) (Cass. civ., sez. II, 11/04/2023, n. 9617).
Così come deve osservarsi che il giudizio formulato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata è autonomo rispetto a quello sulla revoca del beneficio di cui qui si discute. Si può richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui: La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca ex tunc dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 , deve essere sempre
7 considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all' art.
170 del medesimo d.P.R.. Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per
l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave (Cass. civ., sez. VI, 18/02/2022, n. 5459).
A proposito dei rapporti tra il giudizio di merito e il giudizio cui è chiamato il giudice del patrocinio, si legge quanto segue nella motivazione di Cass. civ., sez. VI,
10/04/2020, n. 7785: “Questa Corte ha … più volte affermato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in sé, non comporta alcuna statuizione nel merito, ma postula la verifica della sussistenza della colpa grave (Cass. 20270/17, 21610/18); la colpa grave, d'altra parte, si risolve nella infondatezza manifesta delle ragioni della pretesa (Cass. 26060/18).
E' opportuno, per massima chiarezza, trascrivere alcuni stralci della motivazione dell'ordinanza di questa Sezione n. 20270/17 … .
In detta ordinanza, dopo la sottolineatura della 'distinzione fra la decisione sul merito della vicenda - il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell'opposizione - e l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in sé non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca' (pag. 4, ultimo capoverso), si evidenzia come l'assunto secondo cui l'opposizione TUSG ex art. 170 alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata per la manifesta infondatezza della domanda, dovrebbe giudicarsi inammissibile perché al giudice del patrocinio sarebbe preclusa qualunque possibilità di cognizione circa il merito della decisione, comporterebbe 'la mancata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, oltreché - in assenza del richiesto sindacato sul presupposto - la sostanziale privazione del mezzo di impugnazione consentito al destinatario della revoca ed il mancato esame dell'unico fatto controverso dedotto in giudizio' (pag. 5, secondo capoverso).
L'ordinanza conclude, quindi, che il giudice del patrocinio ha l'onere di 'verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al
8 gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda …”. Si legge ancora nella medesima motivazione, chiarendo il contenuto di altra pronuncia della stessa Corte di cassazione, dalla quale si comprendono chiaramente i termini di sovrapposizione ed autonomia dei giudizi del giudice di merito e del giudice del patrocinio: “… proprio Cass. 29144/17 fa espressamente salva la possibilità che, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del patrocinio giudichi erroneo l'apprezzamento del giudice della causa in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi pag. 5, ultimo capoverso: 'Deve quindi ritenersi che l'autorità della sentenza di primo grado, laddove il giudice deputato a provvedere sulla revoca e sulla successiva opposizione, non ravvisi la sua erroneità, giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa')”.
4. Dunque, ciò che va verificato in questa sede, senza che il giudizio espresso nella sentenza che ha definito la causa n. 957/2024 R.G. possa vincolare la presente decisione, è se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa Parte_1 grave, avanzando delle pretese manifestamente infondate e, quindi, abusando del processo.
Sostiene il , per bocca del procuratore dello Stato, Controparte_1 invero in termini apodittici e per nulla argomentati, che in effetti l'oggetto del contendere sarebbe stato coperto dal giudicato, oltre che essere del tutto privo di fondamento giuridico. Le difese dell'amministrazione si limitano ad effettuare un mero richiamo alle motivazioni che hanno indotto il giudice del merito a respingere la domanda, a ritenere sussistente la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'odierno opponente e a revocare, appunto, il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato. Nulla viene contraddetto rispetto ai motivi di opposizione proposti, e che assumono, invece, un ceto peso quanto meno al fine di escludere che sussistano i presupposti per la disposta revoca del beneficio qui in decisione.
4.1 Ove si intenda far discendere la mala fede o la colpa grave di cui all'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 dalla sussistenza di un giudicato consistente nell'accertamento di un contratto di locazione intervenuto tra le parti e cristallizzato in conseguenza dell'emissione del provvedimento di convalida di sfratto per morosità, adottato dal tribunale di Latina il 10/4/2018 (così a pag. 5 della sentenza
9 che contiene anche la revoca dell'ammissione al patrocinio), è sufficiente rilevare, con la giurisprudenza della Suprema Corte, che la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma 2, c.p.c. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (Cass. civ., sez.
III, 17/05/2007, n. 11460).
Ancora si legge nella giurisprudenza di legittimità:
Il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'articolo 215 del Cpc, opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora, il documento sia prodotto in altro giudizio può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può però configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta
(Cass. civ., sez. II, 04/07/2018, n. 17469)
Nel giudizio che si assume essere stato avviato con mala fede e colpa grave,
l'attore ha dunque legittimamente disconosciuto il contratto di locazione in forza del quale egli, rimasto contumace nel relativo giudizio, ha subito lo sfratto ed è stato obbligato alla riconsegna del bene (lo stesso bene oggetto di contratto preliminare di compravendita e di comodato, dei quali si discute nella causa definita con sentenza che ha condotto alla revoca del patrocinio).
10 A tale condotta l'opponente è stato portato anche dall'accertamento avvenuto in sede penale, dove, ovviamente ai soli fini della pronuncia di assoluzione in suo favore, è stata incidentalmente rilevata la falsità della sua sottoscrizione in calce al predetto contratto di locazione, utilizzato dal preteso locatore per ottenere la riconsegna del bene immobile oggetto, come detto, sia di contratto preliminare di compravendita che di contratto di comodato, entrambi né disconosciuti, né in altro modo impugnati di falsità.
In altri termini, va radicalmente escluso che possa considerarsi caratterizzata da mala fede o colpa grave - quali stati psicologici che esprimono la coscienza di agire slealmente e nella consapevolezza di avere torto - la condotta dell'attore che promuove un'azione giudiziaria mosso dalle emergenze dell'esito di un processo penale nel quale è stata incidentalmente accertata la falsità del documento che la controparte ha utilizzato per ottenere, con tale artificio, il rilascio del bene oggetto di preliminare di compravendita. Sembra piuttosto dall'accertamento penale richiamato in opposizione dal ricorrente (sentenza n. 622/2023 del Tribunale penale di Latina - all. 13 al ricorso) che sia stata semmai la società convenuta AU Costruzioni S.r.l. ad utilizzare strumentalmente e fraudolentemente il processo civile falsificando il contratto di locazione e versandolo agli atti del procedimento di sfratto per ottenere in tal modo il rilascio dell'immobile occupato dall'odierno ricorrente. Si legge nella citata sentenza del giudice penale: “la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione è palesemente difforme da quella che l'imputato ha apposto sul preliminare di vendita e sul contratto di comodato gratuito;
oltre ad essere diversa -anche per persone non esperte del ramo – la grafia, è anche errato il nome dell'imputato, il quale si chiama mentre nella sottoscrizione apposta sul contratto di Parte_1 locazione, il nome risulta essere Persona_1
4.2 Sotto altro profilo, il carattere temerario dell'azione (che compendia i caratteri della mala fede e della colpa grave sopra richiamati), sanzionato anche con la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va escluso laddove l'azione di sfratto promossa nei confronti del ricorrente ed il preteso giudicato che Parte_1 si sarebbe formato sull'esistenza del rapporto locatizio risulta tutt'affatto diversa per oggetto, petitum e causa petendi dall'azione promossa per l'accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare di vendita imputabile alla società
11 promittente venditrice, per la risoluzione del contratto medesimo e del contratto di comodato stipulato tra le parti.
È forse utile ricordare che il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi.
Ora, non si comprende come possa invocarsi il giudicato formatosi sulla esistenza di un contratto di locazione nell'ambito di un giudizio che ha ad oggetto altri contratti. Neppure può configurarsi un rapporto di pregiudizialità o di incompatibilità tra l'accertamento svolto in sede di convalida di sfratto e quello chiesto dinanzi al tribunale che ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ancora va osservato che, nel giudizio in cui l'opponente avrebbe agito in mala fede e con colpa grave, il contratto di locazione (utilizzato dalla controparte nel procedimento per convalida di sfratto) è stato utilmente disconosciuto e dello stesso non si sarebbe dovuto tener conto nel giudizio;
mentre, nella sostanza, l'accertamento che si sarebbe formato nel giudizio di sfratto è stato ampiamente utilizzato per sostenere non solo il rigetto delle domande proposte, ma anche la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. D'altra parte, nel medesimo giudizio, non è stato disconosciuto il contratto di comodato gratuito intervenuto tra le parti, cosicché dalla risoluzione del preliminare di vendita e dello stesso comodato, prescindendo dall'imputabilità dell'inadempimento, sarebbero potuti derivare effetti restitutori in favore di entrambe le parti e, quindi, anche dell'attore.
L'azione promossa da non appare dunque avere alcun carattere Parte_1 strumentale o abusivo;
essa si atteggia piuttosto come un'iniziativa volta a rimediare ad una condotta giudizialmente fraudolenta tenuta da altri, con la conseguenza che va
12 accolta l'opposizione avverso il provvedimento di revoca del beneficio, senza tuttavia potersi provvedere alla liquidazione del compenso dell'avvocato, che ha agito esclusivamente come difensore dell'opponente.
5.
Ritenuto che
, in ragione delle suesposte motivazioni, il ricorso proposto da e depositato telematicamente il 19/12/2024 deve essere accolto;
Parte_1 che spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori medi relativi a tutte le fasi, ridotti del 30% in ragione della limitata difficoltà della controversia;
esclusa la fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato promossa da ai sensi artt. 170 del d.P.R. Parte_1
n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011 e per l'effetto revoca il predetto provvedimento emesso contestualmente alla sentenza n. 2257/2024 del Tribunale di
Latina nel procedimento n. 957/2024 R.G.;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente, che liquida in € 245,00 per esborsi ed € 2.377,90 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, 11/10/2025
Il giudice
CA ND
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