CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2120/2022 RG sez. Lav.
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.9, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caterino (C.F.: ) in virtù C.F._1
di procura depositata nel fascicolo telematico di appello ed elettivamente domiciliato in San
Cipriano d'Aversa (CE), alla via Togliatti 24;
APPELLANTE
E
con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, per la presente procedura, in Napoli alla via A. De Gasperi 55 presso gli Avvocati Erminio Capasso
), Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, e C.F._2
Floriana Collerone ( t), che lo rappresentano e Email_1
difendono in virtù di procura generale alle liti in atti;
APPELLATO
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/08/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1029/2022 pubblicata in data 23.02.2022 dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro e della previdenza con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal medesimo avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 0008439447 000 notificato dall' CP_1
in data 21.01.2020, relativo al mancato pagamento di contributi da versare alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 Legge n. 335/95 per l'anno 2012.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. art. 2941 comma 1° n. 8, c.c. laddove il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di prescrizione dallo stesso tempestivamente sollevata, aveva ritenuto sospeso il relativo termine per occultamento doloso dei redditi assoggettati a contribuzione da parte del contribuente che, in sede di dichiarazione dei redditi per il 2012, aveva omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione. Assumendo, dunque, la insussistenza di un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e dolo del dichiarante,
l'appellante ha insistito per l'accoglimento della eccezione di prescrizione, essendo stato notificato l'avviso di addebito nel 2020 e, dunque, oltre il termine di cinque anni dalla maturazione del diritto individuato nel 16.06.2013 (data entro la quale i contributi previdenziali per l'anno 2012 dovevano essere versati) e, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare ammissibile e procedibile il presente appello, depositato nel termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, in assenza di notifica della sentenza;
- dichiarare non applicabile al caso in esame quanto statuito dall'art. 2941, n.8, c.c., per tutti i motivi sopra riportati, per la non sussistenza e/o mancata dimostrazione del dolo in capo all'odierno appellante e, pertanto - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n.8, c.c. e di conseguenza - dichiarare non dovuto il credito di cui all'avviso di addebito n. 328 2019 0008439447 000 da pare del dott. all' per il mancato pagamento dei contributi Parte_1 CP_1
previdenziali della gestione separata anno 2012, essendo decorso il termini di prescrizione quinquennale;
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze professionali per il CP_1
doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Ricostruito il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' deducendo l'infondatezza CP_1
degli avversi motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.
3. L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
3.1 Va, innanzitutto, ribadito in ordine al dies a quo del termine di prescrizione che, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020).
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari, la Corte ha ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono
“dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Recentemente, la Corte di Cassazione, nel confermare il principio appena esposto e, dunque, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. nr. 10273 del
2021, richiamata da Cass.n.37699 del 2021, da ultimo Cass. n.28562.2022 e Cass.
n.29832.2022 sulla rilevabilità d'ufficio del dies a quo).
Nel caso di specie, in cui si ha riguardo a contributi dovuti per la produzione di reddito nell'anno 2012, il termine di pagamento era stato fissato all'8 luglio 2013 in virtù della proroga disposta con D.P.C.M. del 13 giugno 2013.
CP_ Pertanto, considerando che la pretesa contributiva dell' è relativa all'anno 2012 ed il relativo versamento doveva avvenire entro il 9.07.2013, ne consegue che, alla data del 23.07.2018 in cui è stato notificato l'avviso bonario di iscrizione alla gestione separata, la prescrizione era già maturata (cfr. relata avviso iscrizione, in atti), in assenza di precedenti atti interruttivi.
CP_
3.2 Al riguardo, non può condividersi l'assunto difensivo dell' in relazione alla questione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 comma 8 cod. civ., sul presupposto della mancata compilazione del quadro RR, fatto proprio dal Tribunale.
Il Collegio presta, infatti, adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sesta Sez. ordinanza n.11643/2022; Cass. n. 17769/2015), che, con riferimento all'occultamento doloso, afferma che non sussiste una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
E' stato invero chiarito come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. rir.7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi).
L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).
CP_ Nella specie, l' afferma la sussistenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione sulla scorta della mera omessa compilazione del quadro RR, dunque, in base ad una mera presunzione che, per quanto già evidenziato, è ex se inidonea, non offrendo, inoltre, alcun altro elemento di valutazione.
La Corte di Cassazione, infatti, (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI lav. n. 7254 del5.3.2021 e n.
37529 del 30.11.2021 e da ultimo Sez. L, Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024) ha ritenuto che l'ordinamento non ammetta la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR. Ha, infatti, affermato che in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Ed invero, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, la condotta del debitore non assume efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod. civ. Il debitore, infatti, ha puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi e l' avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni CP_1
all'Agenzia delle Entrate.
In altre parole, l' avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse CP_1
stata tale da concretare il doloso occultamento del debito, ed in particolare, le ragioni per le quali la condotta stessa avesse determinato un impedimento assoluto ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.
L'occultamento, in sostanza, deve dare luogo ad un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli, laddove la mera trasmissione di una dichiarazione non correttamente compilata nel quadro RR, certamente consente, con la ordinaria diligenza, di individuare i redditi da assoggettare a contribuzione.
L' , invece, si è limitato ad affermare la sussistenza di una «presunzione di CP_1
occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che la
Suprema Corte esclude.
4. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, la pretesa contributiva dell'Istituto, quindi, va annullata.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e succ. mod. ratione temporis vigente tenuto conto del valore della controversia e della modesta complessità delle questioni trattate, omettendo fase istruttoria non espletata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di addebito n. 328
2019 0008439447 000 e dichiara che nulla deve all' per i titoli di cui Parte_1 CP_1 all'indicato avviso;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro CP_1
1.776,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avv. Antonio Caterino.
Napoli, lì 7.04.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2120/2022 RG sez. Lav.
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.9, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caterino (C.F.: ) in virtù C.F._1
di procura depositata nel fascicolo telematico di appello ed elettivamente domiciliato in San
Cipriano d'Aversa (CE), alla via Togliatti 24;
APPELLANTE
E
con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, per la presente procedura, in Napoli alla via A. De Gasperi 55 presso gli Avvocati Erminio Capasso
), Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, e C.F._2
Floriana Collerone ( t), che lo rappresentano e Email_1
difendono in virtù di procura generale alle liti in atti;
APPELLATO
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/08/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1029/2022 pubblicata in data 23.02.2022 dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro e della previdenza con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal medesimo avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 0008439447 000 notificato dall' CP_1
in data 21.01.2020, relativo al mancato pagamento di contributi da versare alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 Legge n. 335/95 per l'anno 2012.
Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. art. 2941 comma 1° n. 8, c.c. laddove il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di prescrizione dallo stesso tempestivamente sollevata, aveva ritenuto sospeso il relativo termine per occultamento doloso dei redditi assoggettati a contribuzione da parte del contribuente che, in sede di dichiarazione dei redditi per il 2012, aveva omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione. Assumendo, dunque, la insussistenza di un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e dolo del dichiarante,
l'appellante ha insistito per l'accoglimento della eccezione di prescrizione, essendo stato notificato l'avviso di addebito nel 2020 e, dunque, oltre il termine di cinque anni dalla maturazione del diritto individuato nel 16.06.2013 (data entro la quale i contributi previdenziali per l'anno 2012 dovevano essere versati) e, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare ammissibile e procedibile il presente appello, depositato nel termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, in assenza di notifica della sentenza;
- dichiarare non applicabile al caso in esame quanto statuito dall'art. 2941, n.8, c.c., per tutti i motivi sopra riportati, per la non sussistenza e/o mancata dimostrazione del dolo in capo all'odierno appellante e, pertanto - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n.8, c.c. e di conseguenza - dichiarare non dovuto il credito di cui all'avviso di addebito n. 328 2019 0008439447 000 da pare del dott. all' per il mancato pagamento dei contributi Parte_1 CP_1
previdenziali della gestione separata anno 2012, essendo decorso il termini di prescrizione quinquennale;
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze professionali per il CP_1
doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Ricostruito il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' deducendo l'infondatezza CP_1
degli avversi motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.
3. L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
3.1 Va, innanzitutto, ribadito in ordine al dies a quo del termine di prescrizione che, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020).
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari, la Corte ha ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono
“dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Recentemente, la Corte di Cassazione, nel confermare il principio appena esposto e, dunque, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. nr. 10273 del
2021, richiamata da Cass.n.37699 del 2021, da ultimo Cass. n.28562.2022 e Cass.
n.29832.2022 sulla rilevabilità d'ufficio del dies a quo).
Nel caso di specie, in cui si ha riguardo a contributi dovuti per la produzione di reddito nell'anno 2012, il termine di pagamento era stato fissato all'8 luglio 2013 in virtù della proroga disposta con D.P.C.M. del 13 giugno 2013.
CP_ Pertanto, considerando che la pretesa contributiva dell' è relativa all'anno 2012 ed il relativo versamento doveva avvenire entro il 9.07.2013, ne consegue che, alla data del 23.07.2018 in cui è stato notificato l'avviso bonario di iscrizione alla gestione separata, la prescrizione era già maturata (cfr. relata avviso iscrizione, in atti), in assenza di precedenti atti interruttivi.
CP_
3.2 Al riguardo, non può condividersi l'assunto difensivo dell' in relazione alla questione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 comma 8 cod. civ., sul presupposto della mancata compilazione del quadro RR, fatto proprio dal Tribunale.
Il Collegio presta, infatti, adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sesta Sez. ordinanza n.11643/2022; Cass. n. 17769/2015), che, con riferimento all'occultamento doloso, afferma che non sussiste una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
E' stato invero chiarito come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. rir.7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi).
L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).
CP_ Nella specie, l' afferma la sussistenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione sulla scorta della mera omessa compilazione del quadro RR, dunque, in base ad una mera presunzione che, per quanto già evidenziato, è ex se inidonea, non offrendo, inoltre, alcun altro elemento di valutazione.
La Corte di Cassazione, infatti, (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI lav. n. 7254 del5.3.2021 e n.
37529 del 30.11.2021 e da ultimo Sez. L, Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024) ha ritenuto che l'ordinamento non ammetta la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR. Ha, infatti, affermato che in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Ed invero, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, la condotta del debitore non assume efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod. civ. Il debitore, infatti, ha puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi e l' avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni CP_1
all'Agenzia delle Entrate.
In altre parole, l' avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse CP_1
stata tale da concretare il doloso occultamento del debito, ed in particolare, le ragioni per le quali la condotta stessa avesse determinato un impedimento assoluto ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.
L'occultamento, in sostanza, deve dare luogo ad un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli, laddove la mera trasmissione di una dichiarazione non correttamente compilata nel quadro RR, certamente consente, con la ordinaria diligenza, di individuare i redditi da assoggettare a contribuzione.
L' , invece, si è limitato ad affermare la sussistenza di una «presunzione di CP_1
occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che la
Suprema Corte esclude.
4. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, la pretesa contributiva dell'Istituto, quindi, va annullata.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 e succ. mod. ratione temporis vigente tenuto conto del valore della controversia e della modesta complessità delle questioni trattate, omettendo fase istruttoria non espletata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di addebito n. 328
2019 0008439447 000 e dichiara che nulla deve all' per i titoli di cui Parte_1 CP_1 all'indicato avviso;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro CP_1
1.776,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avv. Antonio Caterino.
Napoli, lì 7.04.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa