Articolo 4 della Legge 25 luglio 1975, n. 361
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 agosto 1975
Art. 4. Assegno rinnovabile

Le disposizioni previste dall'articolo 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168 , si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilita' temporanea.
Entrata in vigore il 28 agosto 1975