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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8334 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 8334 /2024, promossa con ricorso depositato in data 16/12/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORFANO ELENA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SIRONI STEFANIA e dall'Avv. VITIELLO C.F._2
PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 27.05.2025 sulle seguenti conclusioni come da scritti introduttivi:
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora In data 31.07.1999 Parte_1 Controparte_1 in AN C.se (CO) registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di AN al numero 47
Parte II S. A anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_ l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando che , ormai quindicenne, possa trascorrere del tempo con il padre ogni qualvolta lo desidera previo accordo telefonico con lo stesso confermando il collocamento prevalente presso la casa materna;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione (salute, educazione, istruzione) mentre gestiranno autonomamente l'ordinaria amministrazione ogni qualvolta la ragazza sarà presso il padre o presso la madre;
c) ordinare che la signora ontinui a gestire ed amministrare il conto corrente/libretto postale CP_1 ove viene versata l'indennità di frequenza erogata dall'INPS alla minore stabilendo che Persona_2 detto denaro venga utilizzato esclusivamente per far fronte a spese mediche urgenti della ragazza con obbligo di rendicontazione semestrale al signor fino al compimento della maggiore Pt_1 età della IA.
d) ordinare che il signor versi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Pt_1 CP_1
Per_ di € 550,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario di , importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT per i prezzi al consumo, ponendo a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie alla IA secondo i criteri individuati dal Protocollo n. 1377/2018 denominato
“Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”;
e) revocare l'assegno di mantenimento a favore della signora per il figlio – CP_1 Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente- con efficacia dalla domanda e obbligo di restituzione ex art. 2033 Cod. Civ. degli assegni nel frattempo pagati fino alla pronuncia;
f) ordinare, laddove necessario, che ai genitori venga consentita ogni richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) ed eventuali altri documenti che richiedessero l'autorizzazione dell'altro genitore;
g) disporre l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'au
Si chiede prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che svolge attività lavorativa da quando aveva diciassette anni;
Per_3
2) Vero che attualmente svolge attività lavorativa presso la Carrozzeria OM TO di Monticello
(LC); 3) Vero che la signora oltre al lavoro presso la RSA svolge attività lavorativa come domestica CP_1 presso alcuni privati;
Si indicano come testi: su tutti i capitoli: il figlio maggiorenne della coppia, residente in [...]Testimone_1
B. (MB), via P. da Palestrina n. 10 sul capito 1, 2 e 3; sul capitolo 1 e 2: il signor OM TO c/o l'omonima carrozzeria in Monticello, via Foppa n. 6
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito.
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora il signore ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Per_ b) confermare l'affidamento della IA minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre mantenendo la responsabilità genitoriale congiunta;
c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, che il signore Parte_1
Per_ contribuisca al mantenimento della IA minore , tenuto conto delle maggiori esigenze della stessa, ora adolescente, e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, con la seguente modalità; Per_
.- versando ad , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità all'anno,
l'assegno mensile di € 600,00.=. rivalutabile ex indici Istat costo della vita, con prima rivalutazione gennaio 2026 (base gennaio 2025) alle seguenti coordinate bancarie: [...];
.- pagando e/o rimborsando il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN (intese come spese oculistiche, ginecologiche, visite sportive, ticket sanitari riguardanti altre prestazioni mediche), delle spese scolastiche (tasse, rette, iscrizioni, libri, ludiche, sportive (incluse le relative attrezzature) e ricreative;
delle spese per vacanze-studio (in Italia o all'estero), stage, campus o corsi di lingua (in Italia o all'estero), delle spese per eventuali vacanze che la IA trascorrerà da sola;
spese tutte che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e provate documentalmente;
.- pagando il 50% delle spese universitarie in Università e/o altro Istituto scolastico dove la IA deciderà di iscriversi ovvero frequentare per perfezionare il titolo di studi acquisito. Pure impegnandosi a pagare sempre al 50% le spese che la IA dovesse sostenere per master e/o corsi di specializzazione e/o corsi di lingua straniera, e/o che la stessa vorrà frequentare in relazione alle sue inclinazioni e aspirazioni. In particolare, il signore si farà carico al 50% dei costi relativi all'iscrizione, alle Parte_1 tasse, libri di testo e tutto quanto occorrente per la frequenza al corso di studi prescelto dalla IA medesima, ovvero nel caso in cui la stessa dovesse temporaneamente trasferirsi in altra città per perfezionare gli studi;
d) condannare il signore al pagamento di un assegno divorzile in favore della Parte_1 signora determinandone l'importo in base alle condizioni economiche delle parti Controparte_1 con funzione assistenziale e perequativa dell'assegno stesso in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, per la somma mensile di € 600,00. = netti, importo rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, con prima rivalutazione a gennaio 2026 (base gennaio 2025) alle seguenti coordinate bancarie: [...];
In via riconvenzionale ed autonoma.
e) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la responsabilità del signore
[...] per inadempimento agli obblighi genitoriali derivante dal regime di affido congiunto Parte_1 stabilito in sede di separazione consistito in una sistematica e ingiustificata mancata presa in carico dei figli, nonché nel conseguente mancato contributo economico alle spese per il vitto alloggio nei giorni e per le vacanze stabiliti in tale regime di affido condiviso che ha comportato un ingiusto ed esclusivo carico economico sulla persona della signor e per l'effetto Controparte_1
f) condannare il signore al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Parte_1 convenuta in conseguenza del predetto inadempimento, liquidati in via equitativa in € 20.000,00.= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Condanna ex art. 96 c.p.c. Lite temeraria.
g) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la natura strumentale e pretestuosa della domanda di divorzio, proposta dal signor in contrasto con i principi di lealtà Parte_1
e buona fede processuale;
h) condannare per l'effetto il signore alla rifusione delle spese di lite nonché, Parte_1 ricorrendone i presupposti, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per l'abuso del processo come strumento di pressione e dissimulazione di una reale volontà di confronto;
In via istruttoria i) Si chiede che il Tribunale adito ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari della società Open System, nonché delle cartelle esattoriali Agenzia Entrate emesse nei confronti del signore sia al signor quale amministratore che al commercialista che alla Agenzia Parte_1 Pt_1 delle Entrate.
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1.- “Vero che il matrimonio della signora con il signor è Controparte_1 Parte_1 durato 20 anni: dal 31.07.1999 sino al 28.11.2019?”.
2.- “Vero che la società Open System s.n.c. (d'ora innanzi anche Open System) - avente ad oggetto impianti elettrici, civili, industriali, automazione in genere, citofonia - è stata costituita il 23.05.1994?”.
3.- “Vero che all'epoca della costituzione della società Open System la signora era Controparte_1 fidanzata con il signor ”. Parte_1 7.- “Vero che successivamente alla separazione in accordo con il marito ha ceduto allo stesso le quote sociali ad un valore vile pari a € 1.000,00.= ?”.
8.- “Vero che dopo la separazione e sino alla cessione delle quote avvenuta a dicembre 2022, la signora ha prestato l'attività lavorativa per 4 ore e mezza giornaliere con mansioni di CP_1 segretaria/receptionist (telefonista)?”.
9.- “Vero che l'accordo di cessione delle quote di Open System da parte della signora al CP_1 signore - siglato in data 14.12.2022 – ha previsto la rinuncia per volontà del signore Pt_1 Pt_1
a liquidare l' con l'impegno di quest'ultimo di accollarsi tutti i debiti societari nei confronti Pt_2 dell'Erario?”.
10.- “Vero che il predetto accordo è contenuto nel documento che mi si rammostra?”.
11.- “Vero che poiché l'accordo di cessione delle quote è inopponibile al terzo la signora si è CP_1 trovata nella situazione di dovere pagare con le proprie risorse i debiti relativi alla attività aziendale, come da documentazione prodotta (doc.7)?”.
12.- “Vero che il signore ha disatteso tutto il contenuto dell'accordo di separazione tranne le disposizioni concernenti il mantenimento dei figli?”.
13.- “Vero che il signor dal 2020 al 2022, ha attinto all'insaputa della moglie dal conto della Pt_1 società di cui aveva l'esclusiva disponibilità, gli importi a suo carico da corrispondere per il mantenimento a entrambi i figli?”.
14.- “Vero che dopo la separazione, dal 2019 ad oggi, il signore ha di fatto estromesso i figli Pt_1 dalla propria vita?”.
15.- “Vero che il signore ha visto i figli raramente e raramente gli stessi hanno trascorso le notti Pt_1 presso l'abitazione del padre ovvero tempo libero e vacanze?”.
16.-“Vero che a causa del mancato interessamento del padre per la vita dei figli la signora
[...] ha tenuto presso di sé i figli anche nel periodo in cui il padre aveva diritto di vederli e di stare CP_1 con loro?”.
17.- “Vero che a causa del mancato rispetto delle condizioni economiche dell'affido del signore Pt_1 la madre si è accollata integralmente le spese quotidiane dei figli le spese straordinarie ed ogni spesa connessa con la loro vita?”.
18.- “Vero che il padre si è astenuto da porre in essere ogni attività di supporto morale e materiale nei Per_ confronti della IA invalida civile?”: Per_
19.- “Vero che il padre si è rifiutato di porre in essere attività di supporto per la IA invalida civile?”.
20.- “Vero che successivamente alla separazione e della cessazione della qualità di socia di Open System, la signora a 56 anni di età ha trovato unicamente lavoro nella cooperativa di pulizie Controparte_1 nella quale attualmente è occupata per 4 ore e mezza giornaliere?”. 21.- “Vero che per detta attività la signora percepisce un salario medio di circa € Controparte_1
700,00.= nette?”.
22.- “Vero che il signore ha acquistato nel 2024 un villino in Besana Brianza Parte_1 alla via Giuseppe Garibaldi 49 situato all'interno di un residence con giardino dotato di due box, composto di due camere cucina e due bagni come atto da documentazione che si produce (atto di acquisto) ?”.
23.- “Vero che il signore ha acquistato nel 2024 un furgone Mercedes di nuova Parte_1 generazione come da documentazioni che si produce (doc.)?”.
24.-“Vero che il signore presta la propria collaborazione per una o più società dell'hinterland Pt_1 brianzolo?”.
Si indica a teste sui capitoli di prova di cui sopra:
- dott. dell'Albo dei Commercialisti di Monza;
Testimone_2
- sig.ra , funzionaria Cassa Rurale Cantù – c/c n. 33857/04. Tes_3
All'udienza del 27.05.2025 le parti, invitate alla discussione orale dal Giudice, così hanno ulteriormente precisato le conclusioni:
“L'Avv. Orfano replica: eccepisco che non è stato prodotto alcun documento né rispetto alla asserita condizione patrimoniale di né tantomeno in ordine all'attività lavorativa che oggi viene definita usurante. Inoltre, ha dichiarato CP_1 CP_1 di percepire 700,00 euro, di pagare 640,00 di mutuo e 500,00 euro di rateizzazione per debiti IRPEF, circostanza che indica la presenza di altre entrate.”
“L'Avv. Sironi: non può svolgere nessun'altra attività lavorativa perché non ne avrebbe il tempo e la circostanza CP_1 che venga aiutata dai familiari è in atti e comunque non è rilevante ai fini degli obblighi di mantenimento.
Insiste per l'ammissione della ammissione della prova dell'accertamento fiscale per dato che costui dichiara di Pt_1 lavorare 14 ore al giorno e di non poter frequentare i figli se non dopo le 21:00 e a tale sforzo non corrisponde un adeguato reddito.”
*****
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...] al fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, CP_1 contratto a AN ME in data 31.07.1999 e dalla quale unione erano nati i figli (09.03.2005) Per_3
Per_ e (25.10.2009). dava atto che il progetto di vita comune era ormai da parecchio tempo naufragato tanto che i Pt_1 coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Monza in data
28.11.2019.
Il ricorrente esponeva che, nelle more, il figlio era divenuto maggiorenne ed economicamente Per_3
Per_ autosufficiente e, con riguardo all'ancora minorenne IA , chiedeva confermarsi l'affido congiunto a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, oltre alla determinazione di un assegno per il contributo al suo mantenimento. Per_ Con riguardo ad , precisava anche che la stessa era affetta da retino blastoma bilaterale e che per questo percepiva da parte dell'INPS un'indennità di frequenza mensile pari ad euro 280,00 mensili.
Inoltre, con riferimento alle vicende patrimoniali, precisava che al momento della separazione lui e la moglie erano soci al 50% della “OPENSYSTEM s.n.c. di SC ES & C.” e che la società era stata chiusa nel dicembre 2022, e che da quella data era divenuto titolare della “OPEN SYSTEM Pt_1 di ES SC”.
Essendo entrambe le parti lavoratori, dava atto dell'indipendenza economica di ciascuno.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.04.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti ex adverso formulata, lamentava il mancato rispetto da parte di degli accordi assunti in sede di separazione, in particolare relativamente al mancato Pt_1 adeguamento dell'assegno di mantenimento dei figli agli indici ISTAT, il mancato pagamento delle spese straordinarie e al mancato adempimento degli accordi economici assunti al momento del trasferimento delle quote che lei stessa deteneva nella Open System & C. s.n.c.
La resistente chiedeva determinarsi un assegno divorzile a suo favore, richiamando le funzioni assistenziale e perequativa dello stesso, in ragione della disparità economica con il ricorrente;
chiedeva condannarsi al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il Pt_1 fatto di aver violato gli accordi di separazione, in particolare in punto di doveri genitoriali. chiedeva il rigetto delle richieste della convenuta, particolarmente rispetto all'assegno divorzile. Pt_1
Con le successive memorie ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c. le parti insistevano sulle rispettive argomentazioni, formulavano i mezzi di prova e contestavano quelli avversari.
All'udienza del 27.05.2025 il Giudice disponeva l'audizione delle parti e si prendeva atto dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio , circostanza confermata da entrambi i genitori, e del fatto Per_3 che entrambe le parti erano gravate da consistenti debiti nei confronti dell'erario. Per_ Il ricorrente si dichiarava disponibile a versare euro 600,00 per il mantenimento di , come richiesto dalla controparte, e rinunciava a richiedere la restituzione delle somme versate per . Per_3
All'esito il Giudice, sentita la discussione orale dei procuratori e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza in data 28.11.2019. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Per_ II. Quanto all'affidamento della IA minore , essendo il figlio nel frattempo divenuto Per_3 maggiorenne, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido della IA Per_ minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime di affidamento della IA minore ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente della minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali della minore stessa.
Con riguardo al diritto-dovere di visita tra il genitore non collocatario e la IA, considerata la richiesta delle parti e tenuto altresì conto dell'età della minore, si dispone che le frequentazioni possano avvenire sulla base di liberi accordi tra il padre e la IA.
III. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
è titolare della “OPEN SYSTEM di ”: dall'ultima Parte_1 Parte_1 dichiarazione reddituale (CUD 2024 – anno imposta 2023) risulta un reddito di impresa annuo lordo di euro 42.273,00 che, al netto dei contributi INPS e della tassazione conduce ad un introito medio mensile netto pari ad euro 2.183,00.
Ha dichiarato di vivere, da solo, in un immobile di sua proprietà per il quale è onerato da un mutuo con rata mensile di euro 1.150,00 e di avere un debito con l'Agenzia delle Entrate per euro 50.000,00 che, grazie alla rottamazione, paga con rate trimestrali di 1.400,00 euro. svolge attività di lavoro subordinato come addetta alle pulizie, per quattro ore al Controparte_1 giorno e ha dichiarato di percepire euro 700,00 mensili.
La resistente ha dichiarato di vivere, unitamente a entrambi i figli, in un immobile di sua proprietà gravato Per_ da mutuo con rata di euro 640,00 mensili e di percepire l'indennità di frequenza INPS per la IA pari ad euro 280,00 mensili.
Ha precisato che il figlio , con lei convivente, svolge l'attività di carrozziere percependo Per_3
1.300,00/1.400,00 euro mensili.
Ha esposto di avere dei debiti con l'erario per circa 25/30.000,00 rateizzati in euro 500,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra, costituisce circostanza non contestata quella per cui il figlio , sia Per_3 maggiorenne ed economicamente indipendente;
dunque, non deve essere disposto e determinato alcun assegno per il contributo al suo mantenimento.
Inoltre, all'udienza del 27.05.2025 il ricorrente ha dichiarato di non pretendere la restituzione delle somme in precedenza e fino ad adesso versate a titolo di mantenimento per . Per_3
Per_ Per quanto concerne la IA , nella medesima udienza ha dichiarato di accettare il quantum Pt_1 richiesto da per il suo contributo al mantenimento. CP_1
Alla luce della ricostruzione economico-reddituale delle parti e della disponibilità dichiarata dal ricorrente, il Collegio reputa congruo disporre che versi a a titolo di Parte_1 Controparte_1
Per_ assegno per il contributo al mantenimento della IA , la somma mensile pari ad Euro 600,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per quanto attiene alle spese straordinarie relative alla IA minore, il Tribunale reputa congruo porre a carico del padre il 60% delle spese di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
IV. La domanda formulata da e relativa alla determinazione di un assegno divorzile in suo CP_1 favore non è meritevole di accoglimento, non ravvisandosi i presupposti della natura perequativa e assistenziale.
È noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio
2018. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che gli orientamenti giurisprudenziali introno ai quali si è formato un contrasto, avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza degli adeguati mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. Secondo il primo dei due orientamenti in disamina, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, il legislatore avrebbe inteso privilegiare la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, stabilendo che il solo presupposto fondante il diritto del coniuge di percepirlo è rappresentato dalla mancanza di mezzi adeguati. Circa il parametro in base al quale valutare la mancanza di adeguati redditi propri, secondo l'orientamento fatto proprio dalle SS.UU. del 1990 citate e ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2017, il giudice del merito dovrebbe avere riguardo al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo, il diritto del coniuge di percepire l'assegno rappresenterebbe un modo per riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti in dipendenza dello scioglimento del vincolo. Solo nella successiva fase determinativa del quantum debeatur, il giudice dovrà avere riguardo ai criteri presi in considerazione dall'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in funzione limitativa della misura dell'assegno dovuto dall'obbligato. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017. Con la pronuncia ora citata, la Corte di legittimità ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6 l. 898/1970 si articola in due fasi e, nondimeno, ha affermato che nell'ambito della prima fase volta a stabilire la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire l'assegno divorzile, non possa darsi spazio al criterio del tenore di vita. Nella prima fase, in particolare, il giudice del merito dovrà considerare se sussista il diritto del coniuge richiedente a percepire l'assegno, verificando se lo stesso sia economicamente auto sufficiente tenuto conto di alcuni indici, quali: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliare, tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza;
3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, nella seconda fase il giudice di merito dovrà determinare la misura dell'assegno, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 quali, la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Solo in tale fase potrà effettuarsi una valutazione comparativa delle posizioni degli ex coniugi. I due orientamenti ora citati, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, sono accomunati dal fatto di individuare nell'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, hanno preso le mosse dai due orientamenti esaminati affermando che la stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 L. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio).
In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt.
2, 3 e 29 Cost. ha dichiarato di essere stata socia al 50% della “Open system” con Controparte_1 Pt_1 costituita nel 1994 e di avervi prestato attività lavorativa sino al 2022 con la cessione delle sue quote.
Successivamente, la stessa ha reperito altra attività lavorativa, riuscendo comunque a trarre redditi idonei e sufficienti per autosostentarsi e dimostrando, per età e condizioni personali, piena abilità al lavoro.
Inoltre, la circostanza che in costanza di matrimonio la resistente abbia sempre lavorato, pur essendosi dedicata allo stesso tempo all'accudimento della famiglia, è sintomatico del fatto che il rapporto di coniugio non le abbia imposto alcun sacrificio a livello di crescita professionale e di costruzione della carriera.
La resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato né di avere sacrificato possibilità di lavoro e di carriera per effetto di scelte eseguite in costanza di matrimonio.
Ulteriormente, le dinamiche relative alla chiusura della società avvenuta in un periodo successivo rispetto alla separazione, non sono elementi determinanti in tal senso.
In ultimo, rileva la circostanza che autodichiaratasi economicamente autosufficiente in sede CP_1 di separazione consensuale, non ha mai richiesto, nel corso degli anni e sino al momento della citazione in giudizio da parte del marito, alcuna somma per il suo mantenimento.
La suprema Corte, con ordinanza 25646/21 ha infatti osservato che il coniuge che dal momento della separazione non richiede in alcun modo, sino alla chiamata in causa da parte dell'altro coniuge e per parecchi anni un ausilio per il proprio mantenimento, dà luogo a un comportamento concludente rispetto al fatto che gode di una attività lavorativa per consentirgli di vivere senza la necessità di un contributo da parte dell'altro coniuge.
In conclusione, il Collegio reputa che, alla luce dei sopra esposti elementi, la domanda della resistente di percepire una somma a titolo di assegno divorzile da parte del marito vada rigettata.
V. È da dichiararsi infondata, e dunque inammissibile, la domanda della resistente volta a ottenere una condanna per euro 20.000,00 nei confronti del ricorrente per avere lo stesso violato gli obblighi generali relativi all'affido congiunto.
Rileva che on ha dimostrato né condotte palesemente in contrasto con i doveri connessi alla CP_1 genitorialità da parte di né la sussistenza concreta di un danno e la sua connessione eziologica Pt_1 con le asserite condotte paterne, né di aver mai esperito qualsivoglia rimedio per contrastare gli allegati comportamenti contrari al corretto esercizio della genitorialità da parte di non risultando in atti Pt_1 richieste di intervento da parte dei servizi sociali volti a tutelare il preminente interesse dei figli né di essersi mai rivolta all'A.G. per richiedere provvedimenti idonei a ripristinare l'esercizio della bigenitorialità.
La convenuta solo una volta chiamata in causa ha lamentato le carenze genitoriali della controparte, e per di più si è associata alla richiesta di affidamento della IA minore in via condivisa con il padre.
VI. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria richiesta nei confronti del ricorrente, non risultando il ricorso proposto da in contrasto con i principi di lealtà e buona Pt_1 fede processuale.
Invero, il ricorrente ha adito l'A.G. al fine di ottenere una pronuncia sullo status e la regolamentazione delle condizioni afferenti la IA minore, cui peraltro la stessa resistente si è associata in punto di affidamento e collocamento.
Inoltre, la condanna per lite temeraria è strettamente dipendente dalla soccombenza processuale, circostanza non sussistente nel caso di specie.
VII. Il Tribunale rileva che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
pertanto, rigetta le istanze istruttorie e le richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto irrilevanti ai fini del giudizio, oltre che vertenti su circostanze non contestate
VIII. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla concorde volontà in punto di affidamento, Per_ collocamento e assegno per il contributo al mantenimento della IA , dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 16/12/2024,
[...] Controparte_1 così provvede:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a AN ME (CO) in data Parte_1 Controparte_1
31.07.1999 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di AN ME (CO) atto n. 47, parte
II, serie A, anno 1999);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AN ME (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; Per_ III. Affida la IA minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
IV. Dispone che le visite padre-IA avverranno secondo liberi accordi tra gli stessi;
V. Dispone che versi a a titolo di assegno per il Parte_1 Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento della IA , la somma mensile pari ad Euro 600,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 60% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_1 Parte_1 della IA da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che il padre non dovrà corrispondere l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio a far data dall'emissione del presente provvedimento;
Per_3
VII. Rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da Controparte_1
VIII. Rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno causato per inadempienza genitoriale di
Pt_1
IX. Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria;
X. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
XI. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025
Si comunichi alle parti costituite
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 8334 /2024, promossa con ricorso depositato in data 16/12/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORFANO ELENA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SIRONI STEFANIA e dall'Avv. VITIELLO C.F._2
PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 27.05.2025 sulle seguenti conclusioni come da scritti introduttivi:
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora In data 31.07.1999 Parte_1 Controparte_1 in AN C.se (CO) registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di AN al numero 47
Parte II S. A anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_ l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando che , ormai quindicenne, possa trascorrere del tempo con il padre ogni qualvolta lo desidera previo accordo telefonico con lo stesso confermando il collocamento prevalente presso la casa materna;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione (salute, educazione, istruzione) mentre gestiranno autonomamente l'ordinaria amministrazione ogni qualvolta la ragazza sarà presso il padre o presso la madre;
c) ordinare che la signora ontinui a gestire ed amministrare il conto corrente/libretto postale CP_1 ove viene versata l'indennità di frequenza erogata dall'INPS alla minore stabilendo che Persona_2 detto denaro venga utilizzato esclusivamente per far fronte a spese mediche urgenti della ragazza con obbligo di rendicontazione semestrale al signor fino al compimento della maggiore Pt_1 età della IA.
d) ordinare che il signor versi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Pt_1 CP_1
Per_ di € 550,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario di , importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT per i prezzi al consumo, ponendo a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie alla IA secondo i criteri individuati dal Protocollo n. 1377/2018 denominato
“Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”;
e) revocare l'assegno di mantenimento a favore della signora per il figlio – CP_1 Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente- con efficacia dalla domanda e obbligo di restituzione ex art. 2033 Cod. Civ. degli assegni nel frattempo pagati fino alla pronuncia;
f) ordinare, laddove necessario, che ai genitori venga consentita ogni richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) ed eventuali altri documenti che richiedessero l'autorizzazione dell'altro genitore;
g) disporre l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'au
Si chiede prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che svolge attività lavorativa da quando aveva diciassette anni;
Per_3
2) Vero che attualmente svolge attività lavorativa presso la Carrozzeria OM TO di Monticello
(LC); 3) Vero che la signora oltre al lavoro presso la RSA svolge attività lavorativa come domestica CP_1 presso alcuni privati;
Si indicano come testi: su tutti i capitoli: il figlio maggiorenne della coppia, residente in [...]Testimone_1
B. (MB), via P. da Palestrina n. 10 sul capito 1, 2 e 3; sul capitolo 1 e 2: il signor OM TO c/o l'omonima carrozzeria in Monticello, via Foppa n. 6
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito.
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora il signore ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Per_ b) confermare l'affidamento della IA minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre mantenendo la responsabilità genitoriale congiunta;
c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, che il signore Parte_1
Per_ contribuisca al mantenimento della IA minore , tenuto conto delle maggiori esigenze della stessa, ora adolescente, e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, con la seguente modalità; Per_
.- versando ad , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità all'anno,
l'assegno mensile di € 600,00.=. rivalutabile ex indici Istat costo della vita, con prima rivalutazione gennaio 2026 (base gennaio 2025) alle seguenti coordinate bancarie: [...];
.- pagando e/o rimborsando il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN (intese come spese oculistiche, ginecologiche, visite sportive, ticket sanitari riguardanti altre prestazioni mediche), delle spese scolastiche (tasse, rette, iscrizioni, libri, ludiche, sportive (incluse le relative attrezzature) e ricreative;
delle spese per vacanze-studio (in Italia o all'estero), stage, campus o corsi di lingua (in Italia o all'estero), delle spese per eventuali vacanze che la IA trascorrerà da sola;
spese tutte che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e provate documentalmente;
.- pagando il 50% delle spese universitarie in Università e/o altro Istituto scolastico dove la IA deciderà di iscriversi ovvero frequentare per perfezionare il titolo di studi acquisito. Pure impegnandosi a pagare sempre al 50% le spese che la IA dovesse sostenere per master e/o corsi di specializzazione e/o corsi di lingua straniera, e/o che la stessa vorrà frequentare in relazione alle sue inclinazioni e aspirazioni. In particolare, il signore si farà carico al 50% dei costi relativi all'iscrizione, alle Parte_1 tasse, libri di testo e tutto quanto occorrente per la frequenza al corso di studi prescelto dalla IA medesima, ovvero nel caso in cui la stessa dovesse temporaneamente trasferirsi in altra città per perfezionare gli studi;
d) condannare il signore al pagamento di un assegno divorzile in favore della Parte_1 signora determinandone l'importo in base alle condizioni economiche delle parti Controparte_1 con funzione assistenziale e perequativa dell'assegno stesso in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, per la somma mensile di € 600,00. = netti, importo rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, con prima rivalutazione a gennaio 2026 (base gennaio 2025) alle seguenti coordinate bancarie: [...];
In via riconvenzionale ed autonoma.
e) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la responsabilità del signore
[...] per inadempimento agli obblighi genitoriali derivante dal regime di affido congiunto Parte_1 stabilito in sede di separazione consistito in una sistematica e ingiustificata mancata presa in carico dei figli, nonché nel conseguente mancato contributo economico alle spese per il vitto alloggio nei giorni e per le vacanze stabiliti in tale regime di affido condiviso che ha comportato un ingiusto ed esclusivo carico economico sulla persona della signor e per l'effetto Controparte_1
f) condannare il signore al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Parte_1 convenuta in conseguenza del predetto inadempimento, liquidati in via equitativa in € 20.000,00.= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Condanna ex art. 96 c.p.c. Lite temeraria.
g) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la natura strumentale e pretestuosa della domanda di divorzio, proposta dal signor in contrasto con i principi di lealtà Parte_1
e buona fede processuale;
h) condannare per l'effetto il signore alla rifusione delle spese di lite nonché, Parte_1 ricorrendone i presupposti, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per l'abuso del processo come strumento di pressione e dissimulazione di una reale volontà di confronto;
In via istruttoria i) Si chiede che il Tribunale adito ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari della società Open System, nonché delle cartelle esattoriali Agenzia Entrate emesse nei confronti del signore sia al signor quale amministratore che al commercialista che alla Agenzia Parte_1 Pt_1 delle Entrate.
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1.- “Vero che il matrimonio della signora con il signor è Controparte_1 Parte_1 durato 20 anni: dal 31.07.1999 sino al 28.11.2019?”.
2.- “Vero che la società Open System s.n.c. (d'ora innanzi anche Open System) - avente ad oggetto impianti elettrici, civili, industriali, automazione in genere, citofonia - è stata costituita il 23.05.1994?”.
3.- “Vero che all'epoca della costituzione della società Open System la signora era Controparte_1 fidanzata con il signor ”. Parte_1 7.- “Vero che successivamente alla separazione in accordo con il marito ha ceduto allo stesso le quote sociali ad un valore vile pari a € 1.000,00.= ?”.
8.- “Vero che dopo la separazione e sino alla cessione delle quote avvenuta a dicembre 2022, la signora ha prestato l'attività lavorativa per 4 ore e mezza giornaliere con mansioni di CP_1 segretaria/receptionist (telefonista)?”.
9.- “Vero che l'accordo di cessione delle quote di Open System da parte della signora al CP_1 signore - siglato in data 14.12.2022 – ha previsto la rinuncia per volontà del signore Pt_1 Pt_1
a liquidare l' con l'impegno di quest'ultimo di accollarsi tutti i debiti societari nei confronti Pt_2 dell'Erario?”.
10.- “Vero che il predetto accordo è contenuto nel documento che mi si rammostra?”.
11.- “Vero che poiché l'accordo di cessione delle quote è inopponibile al terzo la signora si è CP_1 trovata nella situazione di dovere pagare con le proprie risorse i debiti relativi alla attività aziendale, come da documentazione prodotta (doc.7)?”.
12.- “Vero che il signore ha disatteso tutto il contenuto dell'accordo di separazione tranne le disposizioni concernenti il mantenimento dei figli?”.
13.- “Vero che il signor dal 2020 al 2022, ha attinto all'insaputa della moglie dal conto della Pt_1 società di cui aveva l'esclusiva disponibilità, gli importi a suo carico da corrispondere per il mantenimento a entrambi i figli?”.
14.- “Vero che dopo la separazione, dal 2019 ad oggi, il signore ha di fatto estromesso i figli Pt_1 dalla propria vita?”.
15.- “Vero che il signore ha visto i figli raramente e raramente gli stessi hanno trascorso le notti Pt_1 presso l'abitazione del padre ovvero tempo libero e vacanze?”.
16.-“Vero che a causa del mancato interessamento del padre per la vita dei figli la signora
[...] ha tenuto presso di sé i figli anche nel periodo in cui il padre aveva diritto di vederli e di stare CP_1 con loro?”.
17.- “Vero che a causa del mancato rispetto delle condizioni economiche dell'affido del signore Pt_1 la madre si è accollata integralmente le spese quotidiane dei figli le spese straordinarie ed ogni spesa connessa con la loro vita?”.
18.- “Vero che il padre si è astenuto da porre in essere ogni attività di supporto morale e materiale nei Per_ confronti della IA invalida civile?”: Per_
19.- “Vero che il padre si è rifiutato di porre in essere attività di supporto per la IA invalida civile?”.
20.- “Vero che successivamente alla separazione e della cessazione della qualità di socia di Open System, la signora a 56 anni di età ha trovato unicamente lavoro nella cooperativa di pulizie Controparte_1 nella quale attualmente è occupata per 4 ore e mezza giornaliere?”. 21.- “Vero che per detta attività la signora percepisce un salario medio di circa € Controparte_1
700,00.= nette?”.
22.- “Vero che il signore ha acquistato nel 2024 un villino in Besana Brianza Parte_1 alla via Giuseppe Garibaldi 49 situato all'interno di un residence con giardino dotato di due box, composto di due camere cucina e due bagni come atto da documentazione che si produce (atto di acquisto) ?”.
23.- “Vero che il signore ha acquistato nel 2024 un furgone Mercedes di nuova Parte_1 generazione come da documentazioni che si produce (doc.)?”.
24.-“Vero che il signore presta la propria collaborazione per una o più società dell'hinterland Pt_1 brianzolo?”.
Si indica a teste sui capitoli di prova di cui sopra:
- dott. dell'Albo dei Commercialisti di Monza;
Testimone_2
- sig.ra , funzionaria Cassa Rurale Cantù – c/c n. 33857/04. Tes_3
All'udienza del 27.05.2025 le parti, invitate alla discussione orale dal Giudice, così hanno ulteriormente precisato le conclusioni:
“L'Avv. Orfano replica: eccepisco che non è stato prodotto alcun documento né rispetto alla asserita condizione patrimoniale di né tantomeno in ordine all'attività lavorativa che oggi viene definita usurante. Inoltre, ha dichiarato CP_1 CP_1 di percepire 700,00 euro, di pagare 640,00 di mutuo e 500,00 euro di rateizzazione per debiti IRPEF, circostanza che indica la presenza di altre entrate.”
“L'Avv. Sironi: non può svolgere nessun'altra attività lavorativa perché non ne avrebbe il tempo e la circostanza CP_1 che venga aiutata dai familiari è in atti e comunque non è rilevante ai fini degli obblighi di mantenimento.
Insiste per l'ammissione della ammissione della prova dell'accertamento fiscale per dato che costui dichiara di Pt_1 lavorare 14 ore al giorno e di non poter frequentare i figli se non dopo le 21:00 e a tale sforzo non corrisponde un adeguato reddito.”
*****
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...] al fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, CP_1 contratto a AN ME in data 31.07.1999 e dalla quale unione erano nati i figli (09.03.2005) Per_3
Per_ e (25.10.2009). dava atto che il progetto di vita comune era ormai da parecchio tempo naufragato tanto che i Pt_1 coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Monza in data
28.11.2019.
Il ricorrente esponeva che, nelle more, il figlio era divenuto maggiorenne ed economicamente Per_3
Per_ autosufficiente e, con riguardo all'ancora minorenne IA , chiedeva confermarsi l'affido congiunto a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, oltre alla determinazione di un assegno per il contributo al suo mantenimento. Per_ Con riguardo ad , precisava anche che la stessa era affetta da retino blastoma bilaterale e che per questo percepiva da parte dell'INPS un'indennità di frequenza mensile pari ad euro 280,00 mensili.
Inoltre, con riferimento alle vicende patrimoniali, precisava che al momento della separazione lui e la moglie erano soci al 50% della “OPENSYSTEM s.n.c. di SC ES & C.” e che la società era stata chiusa nel dicembre 2022, e che da quella data era divenuto titolare della “OPEN SYSTEM Pt_1 di ES SC”.
Essendo entrambe le parti lavoratori, dava atto dell'indipendenza economica di ciascuno.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.04.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti ex adverso formulata, lamentava il mancato rispetto da parte di degli accordi assunti in sede di separazione, in particolare relativamente al mancato Pt_1 adeguamento dell'assegno di mantenimento dei figli agli indici ISTAT, il mancato pagamento delle spese straordinarie e al mancato adempimento degli accordi economici assunti al momento del trasferimento delle quote che lei stessa deteneva nella Open System & C. s.n.c.
La resistente chiedeva determinarsi un assegno divorzile a suo favore, richiamando le funzioni assistenziale e perequativa dello stesso, in ragione della disparità economica con il ricorrente;
chiedeva condannarsi al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il Pt_1 fatto di aver violato gli accordi di separazione, in particolare in punto di doveri genitoriali. chiedeva il rigetto delle richieste della convenuta, particolarmente rispetto all'assegno divorzile. Pt_1
Con le successive memorie ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c. le parti insistevano sulle rispettive argomentazioni, formulavano i mezzi di prova e contestavano quelli avversari.
All'udienza del 27.05.2025 il Giudice disponeva l'audizione delle parti e si prendeva atto dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio , circostanza confermata da entrambi i genitori, e del fatto Per_3 che entrambe le parti erano gravate da consistenti debiti nei confronti dell'erario. Per_ Il ricorrente si dichiarava disponibile a versare euro 600,00 per il mantenimento di , come richiesto dalla controparte, e rinunciava a richiedere la restituzione delle somme versate per . Per_3
All'esito il Giudice, sentita la discussione orale dei procuratori e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza in data 28.11.2019. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Per_ II. Quanto all'affidamento della IA minore , essendo il figlio nel frattempo divenuto Per_3 maggiorenne, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido della IA Per_ minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime di affidamento della IA minore ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente della minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali della minore stessa.
Con riguardo al diritto-dovere di visita tra il genitore non collocatario e la IA, considerata la richiesta delle parti e tenuto altresì conto dell'età della minore, si dispone che le frequentazioni possano avvenire sulla base di liberi accordi tra il padre e la IA.
III. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
è titolare della “OPEN SYSTEM di ”: dall'ultima Parte_1 Parte_1 dichiarazione reddituale (CUD 2024 – anno imposta 2023) risulta un reddito di impresa annuo lordo di euro 42.273,00 che, al netto dei contributi INPS e della tassazione conduce ad un introito medio mensile netto pari ad euro 2.183,00.
Ha dichiarato di vivere, da solo, in un immobile di sua proprietà per il quale è onerato da un mutuo con rata mensile di euro 1.150,00 e di avere un debito con l'Agenzia delle Entrate per euro 50.000,00 che, grazie alla rottamazione, paga con rate trimestrali di 1.400,00 euro. svolge attività di lavoro subordinato come addetta alle pulizie, per quattro ore al Controparte_1 giorno e ha dichiarato di percepire euro 700,00 mensili.
La resistente ha dichiarato di vivere, unitamente a entrambi i figli, in un immobile di sua proprietà gravato Per_ da mutuo con rata di euro 640,00 mensili e di percepire l'indennità di frequenza INPS per la IA pari ad euro 280,00 mensili.
Ha precisato che il figlio , con lei convivente, svolge l'attività di carrozziere percependo Per_3
1.300,00/1.400,00 euro mensili.
Ha esposto di avere dei debiti con l'erario per circa 25/30.000,00 rateizzati in euro 500,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra, costituisce circostanza non contestata quella per cui il figlio , sia Per_3 maggiorenne ed economicamente indipendente;
dunque, non deve essere disposto e determinato alcun assegno per il contributo al suo mantenimento.
Inoltre, all'udienza del 27.05.2025 il ricorrente ha dichiarato di non pretendere la restituzione delle somme in precedenza e fino ad adesso versate a titolo di mantenimento per . Per_3
Per_ Per quanto concerne la IA , nella medesima udienza ha dichiarato di accettare il quantum Pt_1 richiesto da per il suo contributo al mantenimento. CP_1
Alla luce della ricostruzione economico-reddituale delle parti e della disponibilità dichiarata dal ricorrente, il Collegio reputa congruo disporre che versi a a titolo di Parte_1 Controparte_1
Per_ assegno per il contributo al mantenimento della IA , la somma mensile pari ad Euro 600,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per quanto attiene alle spese straordinarie relative alla IA minore, il Tribunale reputa congruo porre a carico del padre il 60% delle spese di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
IV. La domanda formulata da e relativa alla determinazione di un assegno divorzile in suo CP_1 favore non è meritevole di accoglimento, non ravvisandosi i presupposti della natura perequativa e assistenziale.
È noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio
2018. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che gli orientamenti giurisprudenziali introno ai quali si è formato un contrasto, avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza degli adeguati mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. Secondo il primo dei due orientamenti in disamina, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, il legislatore avrebbe inteso privilegiare la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, stabilendo che il solo presupposto fondante il diritto del coniuge di percepirlo è rappresentato dalla mancanza di mezzi adeguati. Circa il parametro in base al quale valutare la mancanza di adeguati redditi propri, secondo l'orientamento fatto proprio dalle SS.UU. del 1990 citate e ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2017, il giudice del merito dovrebbe avere riguardo al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo, il diritto del coniuge di percepire l'assegno rappresenterebbe un modo per riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti in dipendenza dello scioglimento del vincolo. Solo nella successiva fase determinativa del quantum debeatur, il giudice dovrà avere riguardo ai criteri presi in considerazione dall'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in funzione limitativa della misura dell'assegno dovuto dall'obbligato. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017. Con la pronuncia ora citata, la Corte di legittimità ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6 l. 898/1970 si articola in due fasi e, nondimeno, ha affermato che nell'ambito della prima fase volta a stabilire la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire l'assegno divorzile, non possa darsi spazio al criterio del tenore di vita. Nella prima fase, in particolare, il giudice del merito dovrà considerare se sussista il diritto del coniuge richiedente a percepire l'assegno, verificando se lo stesso sia economicamente auto sufficiente tenuto conto di alcuni indici, quali: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliare, tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza;
3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, nella seconda fase il giudice di merito dovrà determinare la misura dell'assegno, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 quali, la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Solo in tale fase potrà effettuarsi una valutazione comparativa delle posizioni degli ex coniugi. I due orientamenti ora citati, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, sono accomunati dal fatto di individuare nell'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, hanno preso le mosse dai due orientamenti esaminati affermando che la stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 L. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio).
In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt.
2, 3 e 29 Cost. ha dichiarato di essere stata socia al 50% della “Open system” con Controparte_1 Pt_1 costituita nel 1994 e di avervi prestato attività lavorativa sino al 2022 con la cessione delle sue quote.
Successivamente, la stessa ha reperito altra attività lavorativa, riuscendo comunque a trarre redditi idonei e sufficienti per autosostentarsi e dimostrando, per età e condizioni personali, piena abilità al lavoro.
Inoltre, la circostanza che in costanza di matrimonio la resistente abbia sempre lavorato, pur essendosi dedicata allo stesso tempo all'accudimento della famiglia, è sintomatico del fatto che il rapporto di coniugio non le abbia imposto alcun sacrificio a livello di crescita professionale e di costruzione della carriera.
La resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato né di avere sacrificato possibilità di lavoro e di carriera per effetto di scelte eseguite in costanza di matrimonio.
Ulteriormente, le dinamiche relative alla chiusura della società avvenuta in un periodo successivo rispetto alla separazione, non sono elementi determinanti in tal senso.
In ultimo, rileva la circostanza che autodichiaratasi economicamente autosufficiente in sede CP_1 di separazione consensuale, non ha mai richiesto, nel corso degli anni e sino al momento della citazione in giudizio da parte del marito, alcuna somma per il suo mantenimento.
La suprema Corte, con ordinanza 25646/21 ha infatti osservato che il coniuge che dal momento della separazione non richiede in alcun modo, sino alla chiamata in causa da parte dell'altro coniuge e per parecchi anni un ausilio per il proprio mantenimento, dà luogo a un comportamento concludente rispetto al fatto che gode di una attività lavorativa per consentirgli di vivere senza la necessità di un contributo da parte dell'altro coniuge.
In conclusione, il Collegio reputa che, alla luce dei sopra esposti elementi, la domanda della resistente di percepire una somma a titolo di assegno divorzile da parte del marito vada rigettata.
V. È da dichiararsi infondata, e dunque inammissibile, la domanda della resistente volta a ottenere una condanna per euro 20.000,00 nei confronti del ricorrente per avere lo stesso violato gli obblighi generali relativi all'affido congiunto.
Rileva che on ha dimostrato né condotte palesemente in contrasto con i doveri connessi alla CP_1 genitorialità da parte di né la sussistenza concreta di un danno e la sua connessione eziologica Pt_1 con le asserite condotte paterne, né di aver mai esperito qualsivoglia rimedio per contrastare gli allegati comportamenti contrari al corretto esercizio della genitorialità da parte di non risultando in atti Pt_1 richieste di intervento da parte dei servizi sociali volti a tutelare il preminente interesse dei figli né di essersi mai rivolta all'A.G. per richiedere provvedimenti idonei a ripristinare l'esercizio della bigenitorialità.
La convenuta solo una volta chiamata in causa ha lamentato le carenze genitoriali della controparte, e per di più si è associata alla richiesta di affidamento della IA minore in via condivisa con il padre.
VI. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria richiesta nei confronti del ricorrente, non risultando il ricorso proposto da in contrasto con i principi di lealtà e buona Pt_1 fede processuale.
Invero, il ricorrente ha adito l'A.G. al fine di ottenere una pronuncia sullo status e la regolamentazione delle condizioni afferenti la IA minore, cui peraltro la stessa resistente si è associata in punto di affidamento e collocamento.
Inoltre, la condanna per lite temeraria è strettamente dipendente dalla soccombenza processuale, circostanza non sussistente nel caso di specie.
VII. Il Tribunale rileva che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
pertanto, rigetta le istanze istruttorie e le richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto irrilevanti ai fini del giudizio, oltre che vertenti su circostanze non contestate
VIII. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla concorde volontà in punto di affidamento, Per_ collocamento e assegno per il contributo al mantenimento della IA , dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 16/12/2024,
[...] Controparte_1 così provvede:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a AN ME (CO) in data Parte_1 Controparte_1
31.07.1999 (e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di AN ME (CO) atto n. 47, parte
II, serie A, anno 1999);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AN ME (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; Per_ III. Affida la IA minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
IV. Dispone che le visite padre-IA avverranno secondo liberi accordi tra gli stessi;
V. Dispone che versi a a titolo di assegno per il Parte_1 Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento della IA , la somma mensile pari ad Euro 600,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da giugno 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 60% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_1 Parte_1 della IA da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che il padre non dovrà corrispondere l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio a far data dall'emissione del presente provvedimento;
Per_3
VII. Rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da Controparte_1
VIII. Rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno causato per inadempienza genitoriale di
Pt_1
IX. Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria;
X. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
XI. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025
Si comunichi alle parti costituite
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona