Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2022, proposto da TI ST e NA Di NE, entrambe rappresentate e difese dagli Avv. Giulio Cerceo e dall’Avv. Stefano Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Nieddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 29 del 25 agosto 2022 (di cui alla nota prot. n. 48905 del 25 agosto 2022) a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente p.t. del Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano, notificata ad entrambe le ricorrenti in data 26 agosto 2022, con la quale è stata ordinata alle medesime dott.sse odontoiatre, con decorrenza immediata, la cessazione dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche non autorizzate esercitata presso lo studio odontoiatrico RA di Via Portogallo n. 2, in Montesilvano;
- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, comprese la nota prot. n. 33/157-1 (129) del 20 luglio 2022 del Comando Carabinieri N.A.S. di SC, rimessa all’esito dell’attività di controllo presso lo studio odontoiatrico RA di Via Portogallo n. 2 in Montesilvano e la nota prot. n. 45145 del 02 agosto 2022, sempre a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente p.t. del Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano, recante la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e la contestuale diffida all’immediata cessazione dell’attività rivolta alle dott. TI RA e NA Di NE;
- dell’atto n.29 del 25 agosto 2022, recante ordinanza di cessazione dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche non autorizzate, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montesilvano;
Vista l’ordinanza n. 138 del 16 novembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IA CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato e depositato il 20 ottobre 2022, le ricorrenti – dottoresse operanti presso lo studio odontoiatrico RA, gestito dal titolare (dott. Lanfranco RA) e situato in Montesilvano alla Via Portogallo n. 2 (la ricorrente Dott.ssa La RA, come collaboratrice stabile e la ricorrente Dott.ssa Di benedetto, come collaboratrice occasionale) – impugnavano l’ordinanza, in epigrafe meglio individuata, con cui il l’ente locale resistente, in esito al verbale di sopralluogo del 28 aprile 2022, aveva loro intimato la cessazione immediata dall’attività professionale per ritenuto mancato possesso dell’ autorizzazione di cui alla l.r. n. 32/2007. A sostegno del ricorso, le ricorrenti articolavano due distinte censure con cui, in sintesi, deducevano: 1) l’incompetenza del Comune all’adozione degli atti impugnati, dovendo quest’ultimi essere adottati dall’Ordine Professionale di appartenenza; 2) la violazione della normativa di settore ( in primis , gli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, e ss.mm.ii.), posto che l’autorizzazione (in ipotesi) mancante non avrebbe potuto riferirsi ai “medici professionisti e/o, più in generale, al personale medico, ma, essenzialmente, [al]le “strutture” sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, sicché “alle […] ricorrenti dott.sse odontoiatre RA e Di NE, mere collaboratrici (e non già titolari) dello studio odontoiatrico RA, con titolare il dott. Lanfranco RA, non possa essere imputata la mancanza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. Abruzzo n. 32/2007. L’autorizzazione “ai sensi della Legge Regionale n. 32/2007” (così come genericamente richiamata e definita negli atti comunali), invero, in nessun caso può essere ritenuta invocabile nel caso di specie, essendo inscindibilmente collegata alla titolarità della struttura sanitaria (dello studio odontoiatrico nel caso in esame)”.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Montesilvano, (7 novembre 2022) depositando memoria e documenti e resistendo al ricorso.
3. - Con ordinanza n. 138 del 16 novembre 2022, era respinta la domanda di tutela cautelare.
4. - Il 4 marzo 2026 le ricorrenti depositavano memoria rappresentando che nelle more del giudizio, “l’art. 14 della L.R. Abruzzo 11.01.2023, n. 5 […] ha provveduto alla interpretazione autentica dell’art. 4 della L.R. Abruzzo n. 32/2007. Dichiarando espressamente, […] che “L’articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) si interpreta autenticamente nel senso che l’autorizzazione all’esercizio ivi prevista è riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l’autorizzazione all’esercizio è richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualità di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all’interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione.”
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. - Oggetto dell’odierno contendere è – unitamente agli atti presupposti in epigrafe indicati – il provvedimento (ordinanza n. 29 del 25.08.2022 di cui alla nota prot. n. 48905 del 25.08.2022) con cui il Comune di Montesilvano ha intimato alle ricorrenti l’immediata cessazione dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche presso lo studio medico RA di Via Portogallo n. 2 e motivato, sull’assenza, in capo alle medesime, della prescritta autorizzazione ex l.r. n. 32/2007 (invece pacificamente presente per lo studio di riferimento - struttura sanitaria, quest’ultima, munita di regolare Autorizzazione, rilasciata con provvedimento del 21.6.2013, prot. n. 17396). In tali termini ripreso il perimetro della decisione, il Collegio ritiene dirimente, ai fini del decidere, l’intervento legislativo operato in sede regionale con l’art. 14 della L.R. Abruzzo 11 gennaio 2023, n. 5: tale articolo ha infatti provveduto all’interpretazione autentica dell’art. 4 della L.R. Abruzzo n. 32/2007, dichiarando espressamente, […] che “L’articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale accordi contrattuali delle strutture sanitari e sociosanitarie pubbliche e private) si interpreta autenticamente nel senso che l’autorizzazione all’esercizio ivi prevista è riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l’autorizzazione all’esercizio è richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualità di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all’interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione”. La norma avalla, all’evidenza, l’interpretazione della disciplina di settore di cui al secondo motivo di ricorso, sicché lo stesso, tenuto conto dell’effetto retroattivo delle norme di interpretazione autentica (che si applicano ab origine alla norma interpretata), è fondato e merita accoglimento.
Alla luce di tali considerazioni ed assorbiti gli altri motivi di censura (dal cui esame le ricorrenti non potrebbero trarre alcuna ulteriore utilità), il ricorso va accolto.
6.1. – Sussistono giusti motivi, considerata la specificità della materia ed il sopravvenuto intervento regolatore in sede legislativa, per compensare tra le parti le spese di lite, salvo il contributo unificato, da porsi a carico dell’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite, salva restituzione, da parte del Comune resistente, del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
MA BA AV, Presidente
IA CO AM, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA CO AM | MA BA AV |
IL SEGRETARIO