Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1113
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte rileva che la normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D. Lgs. 159/2015) ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle impugnate. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è applicabile a fattispecie influenzate dalla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti

    Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle sono state notificate nelle date indicate e le relate di notifica sono state depositate. Secondo la normativa regionale siciliana (L.R. Sicilia n. 16/2015), l'iscrizione a ruolo costituisce il primo atto di accertamento e riscossione, pertanto la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente. L'intimazione di pagamento fa riferimento alla cartella precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli atti impugnati

    L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale. La motivazione è sufficiente con il richiamo alle cartelle precedentemente notificate. La giurisprudenza conferma che la motivazione dell'intimazione è integrata dal riferimento alla cartella di pagamento già notificata.

  • Rigettato
    Incertezza dell'oggetto e violazione art. 7 L. 212/2000

    Gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa tributaria. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'atto, trattandosi di atto diverso dalla cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte rileva che la normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D. Lgs. 159/2015) ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle impugnate. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è applicabile a fattispecie influenzate dalla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti

    Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle sono state notificate nelle date indicate e le relate di notifica sono state depositate. Secondo la normativa regionale siciliana (L.R. Sicilia n. 16/2015), l'iscrizione a ruolo costituisce il primo atto di accertamento e riscossione, pertanto la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente. L'intimazione di pagamento fa riferimento alla cartella precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli atti impugnati

    L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale. La motivazione è sufficiente con il richiamo alle cartelle precedentemente notificate. La giurisprudenza conferma che la motivazione dell'intimazione è integrata dal riferimento alla cartella di pagamento già notificata.

  • Rigettato
    Incertezza dell'oggetto e violazione art. 7 L. 212/2000

    Gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa tributaria. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'atto, trattandosi di atto diverso dalla cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte rileva che la normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D. Lgs. 159/2015) ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle impugnate. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è applicabile a fattispecie influenzate dalla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti

    Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle sono state notificate nelle date indicate e le relate di notifica sono state depositate. Secondo la normativa regionale siciliana (L.R. Sicilia n. 16/2015), l'iscrizione a ruolo costituisce il primo atto di accertamento e riscossione, pertanto la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente. L'intimazione di pagamento fa riferimento alla cartella precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli atti impugnati

    L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale. La motivazione è sufficiente con il richiamo alle cartelle precedentemente notificate. La giurisprudenza conferma che la motivazione dell'intimazione è integrata dal riferimento alla cartella di pagamento già notificata.

  • Rigettato
    Incertezza dell'oggetto e violazione art. 7 L. 212/2000

    Gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa tributaria. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'atto, trattandosi di atto diverso dalla cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1113
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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