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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9710/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249034337167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- INT.PAGAMENTO n. 29320249034337167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INT.PAGAMENTO n. 29320249034337167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054903791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149802590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220051283936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'Intimazione di pagamento nr. 29320249034337167000, notificata il 23 novembre 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29320200054903791000, relativa a tasse automobilistiche
2017, asseritamente notificata il 06 marzo 2023, recante la somma di euro 263,13, la cartella n.
29320210149802590000, relativa a tasse automobilistiche 2018, asseritamente notificata il 12 gennaio 2023, recante la somma di euro 262,00, la cartella n. 29320220051283936000, relativa a tasse automobilistiche
2019, asseritamente notificata il 12 gennaio 2023, recante la somma di euro 455,20 e
contro
Agenzia delle
Entrate-Riscossione e Regione Sicilia-Dipartimento Finanze.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Decadenza.
La decadenza, in fatto di bollo auto, si ha con lo scorrere di 3 anni, quando l'Ente lascia decorrere il termine di 3 anni dal giorno in cui è stato notificato un avviso di accertamento. Nel caso a mani prescrizione e decadenza concorrono insieme.
La prescrizione è maturata con lo scorrere dei tre anni per tarda vita. Bollo del 2017 si è prescritto il 01.01.2021.
Bollo del 2018 si è prescritto il 01.01.2022. Bollo del 2019 si è prescritto il 01.01.2023.
Prescrizione del credito azionato.
La prescrizione del bollo auto, matura in tre anni, anche con l'iscrizione a ruolo non muta il termine di prescrizione. Le asserite notifiche del: 06.03.2023; 12.01.2023; 12.01.2023; Violano quanto sopra esplicitato.
L'avviso di accertamento deve essere necessariamente spedito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. Nel caso in cui non venisse rispettata questa scadenza, la richiesta di pagamento risulterebbe illegittima. La prescrizione del bollo auto matura in tre anni, anche con l'iscrizione a ruolo e non muta i termini prescrittivi. Occorre, quindi, considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro, e non oltre, il 31 dicembre del terzo anno, compiuto, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 Codice Civile.
Sulle asserite notifiche
I resistenti non hanno allegato all'atto, allo stato in contestazione, alcuna ricevuta dell'asserite notifiche. Non indicano peraltro dove ha notificato e in che luogo. La disposizione fondamentale di riferimento risulta essere l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale prevede dei termini di decadenza per la notifica della cartella, da parte del concessionario, nei confronti del debitore iscritto al ruolo o al coobbligato. Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, senza che sia iniziata l'esecuzione forzata, l'intimazione ad adempiere esaurisce il suo effetto, di conseguenza, per attivare nuovamente la procedura esecutiva, l'agente della riscossione dovrà necessariamente provvedere alla notifica di una nuova intimazione ad adempiere.
Art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Ulteriore motivo di decadenza
La decadenza, in fatto di Bolo auto, si ha con lo scorrere di 3 anni, invero quando anche la Regione lascia decorrere il termine di 3 anni, dal giorno in cui è stato notificato un avviso di accertamento per bollo auto.
Nel caso a mani, la prescrizione e la decadenza concorrono insieme. Quindi, nel caso di specie, le cartelle dovevano essere notificate al contribuente, a pena di decadenza e prescrizione, entro il 31.12.2020,
31.12.2021 e 31.12.2022, ai sensi dell'art.5, comma 51, D.L. n. 953/1982 modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
No proroghe alla scadenza del bollo
Le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.
Sospensione della concessione della proroga causa CO
L'Agenzia delle Entrate, ha dovuto recepire l'orientamento univoco del Giudici Tributari di primo grado, i quali hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022 (riferito a tutte le amministrazioni finanziarie), ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, che in relatà risultava essere valida solo ed esclusivamente per l'anno 2020 e non per gli anni successivi. Quindi, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 ed ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno.
Prescrizione anche degli interessi e sanzioni
L'articolo 2948 del Codice Civile, al numero 4, prescrive che gli interessi si prescrivono in cinque anni. La norma assume rigore generale, prescindendo dalla natura dell'obbligazione principale e dalla tipologia di interessi applicati. Infine è da ricordare l'obbligo di esibizione da parte del Concessionario delle relate di notifica delle cartelle esattoriali anche oltre il termine triennale/quinquennale, previsto dall'art. 26 comma 4
D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del Contribuente.
Istanza ex art. 210 C.P.C. ordine di esibizione
L'esponente patrocinio chiede alla Corte adita che venga ordinato all'Ente Creditorie e/o all'Agente per la Riscossione, di depositare gli atti notificati con le ricevute di notifica. Si chiede sin d'ora, che l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e la Regione Sicilia – dipartimento finanze, producano l'originale dell'avviso di ricevimento della cartelle di pagamento de quo e/o degli eventuali atti interruttivi posti in essere dall'amministrazione per il periodo successivo alla presunta data di notifica, posto che, diversamente il credito risulterebbe essersi ormai, inesorabilmente prescritto. È illegittima e quindi nulla qualsivoglia sanzione amministrativa in base ad un titolo non notificato regolarmente.
Violazione dell' art.7 della legge 27 luglio n.212 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
La nullità dell'atto oggi in contestazione si evince anche dal suo essere “criptoscritta”. Essa, infatti, è stata compilata con scrittura “crittografica, cifrata e sincopata convenzionale” che può essere compresa solo ed esclusivamente da chi l'ha compilata ma non anche dal contribuente. Ne discende dunque che, in caso di mancata osservanza dell'indicazione del responsabile del procedimento e/o motivazione, come nel caso di specie, la cartella esattoriale risulta gravata da vizio di nullità sia perché in contrasto con i principi dello
Statuto dei Diritti del Contribuente e sia anche perché risulterebbe comunque applicabile l'art.21 septies comma 1 della legge 241/90. Onere della prova. In ordine a tale pretesa impositiva, contrariamente a quanto ritengono gli Uffici, non deve essere il Contribuente a dar prova di non dover pagare (poiché la pretesa è prescritta), bensì è l'ente impositore stesso, il quale deve, secondo la norma generale di cui all'art. 2697 c.
c., “provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto”. Vizio di incertezza assoluta del bene oggetto di intimazione. Ad oggi, non si riesce a comprendere a quale veicolo, od a quale immobile, si riferisca l'Agente della riscossione, Inoltre il contribuente, per quale motivo debba corrispondere il pagamento di tributi, nel caso di specie bolli auto od immobili, che probabilmente avrebbe già pagato, ma che non essendo indicati, non si riesce a comprenderne l'identificazione, poiché la stesse cartelle risultano essere incomplete e quindi nulle.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
A fronte della dimostrata validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella. A fronte della notifica della cartella e dell'omessa tempestiva impugnazione della stessa, la pretesa è divenuta incontestabile così come sono divenute incontestabili le eccezioni inerenti il decorso dei termini di decadenza.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa sull'asserita decadenza/prescrizione del credito ante iscrizione a ruolo vanno rivolte all'ente creditore, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Ciò, tenuto conto che: il ruolo n. 2020/4295 è stato reso esecutivo in data 30/07/2020 e consegnato all'Ente della riscossione soltanto in data 10/09/2020, il quale ha provveduto alla notifica della cartella
29320200054903791000 in data 06/03/2023,
il ruolo n. 2021/1155 è stato reso esecutivo in data 09/02/2021 e consegnato all'Ente della riscossione soltanto in data 25/02/2021, il quale ha provveduto alla notifica della cartella 29320210149802590000 in data 12/01/2023,
il ruolo n. 2022/1372 è stato reso esecutivo in data 15/02/2022 e 14/02/2022 e consegnato all'Ente della riscossione soltanto in data 25/03/2022 e 10/03/2022, il quale ha provveduto alla notifica della cartella
29320220051283936000 in data 12/01/2023, come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999, così come modificato/integrato dalle disposizioni di natura emergenziale dettate in materia di Covid-19 dall'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020. La predetta norma ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021”.
Pertanto, con particolare riferimento alle cartelle nn. 29320200054903791000 e 29320210149802590000, si precisa che, trattandosi di carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 07.03.2020, contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Con riguardo all'eccezione sollevata da controparte sulla presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate, con conseguente carenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, non possiamo non evidenziare come la notifica degli atti in questione sia stata eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi come di seguito meglio specificato:
- n. cartella 29320200054903791000, Data di notifica 06/03/2023, Data notifica ed atto Interruttivo della
Prescrizione - Eventuali periodi di Sospensione/proroga 23/11/2024 - Intimazione di Pagamento n.
29320249034337167000;
- n. cartella 29320210149802590000, data di notifica 12/01/2023, Data notifica ed atto Interruttivo della
Prescrizione - Eventuali periodi di Sospensione/proroga 23/11/2024 - Intimazione di Pagamento n.
29320249034337167000;
- n. cartella 29320220051283936000, data di notifica 12/01/2023, Data notifica ed atto Interruttivo della
Prescrizione - Eventuali periodi di Sospensione/proroga 23/11/2024 - Intimazione di Pagamento n.
29320249034337167000;
Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che le notifiche in questione sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti, ed in parte a mezzo Raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73.
Parte ricorrente lamenta il vizio dell'assenza di motivazione quanto all'intimazione impugnata rappresentando l'omessa indicazione delle fattispecie da cui deriva la pretesa. Nel ricorso si richiamano i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente. Ebbene, al riguardo va immediatamente chiarito come l'art. 7 della L. n. 212/2000 è norma applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che è atto prodromico all'esecuzione forzata corrispondendo nell'esazione a mezzo ruoli al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto nel richiamo al titolo esecutivo sottostante.
In ordine alla lamentata mancata indicazione, in seno all'avviso di intimazione impugnato, del responsabile del procedimento, si sottolinea come la censura di controparte sia assolutamente destituita di fondamento, posta l'inesistenza, nell'ordinamento, di disposizione alcuna che ne contempli menzione per gli atti in parola.
A ciò si aggiunga che l'avviso di intimazione è atto di natura squisitamente vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze. Né, a sostegno della tesi avversaria, potrà invocarsi l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che, a tale previsione di carattere generale, non fa seguito alcuna conseguenza per l'eventuale ipotesi di omissione.
Controparte si duole delle mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione opposta, ravvisando in ciò un vizio dell'atto per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. In primo luogo, si precisa che al fascicolo di parte, per quanto occorrere possa,
l'ente di esazione ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia della cartella alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente. In secondo luogo, si evidenzia come l'avviso di intimazione sia un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione.
Controparte afferma che l'ente della riscossione dovrebbe comprovare il diritto all'assunzione della tutela;
in proposito si segnala che l'art 2697 c.c. afferma: “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Al riguardo va osservato che l'ente di esazione è detentore di un titolo, costituito dal ruolo, di cui è stato prodotto l'estratto, valido ed efficace per l'assunzione della garanzia e per l'avvio dell'attività esecutiva;
con la produzione di tale atto, quindi,
l'odierna esponente ha assolto pienamente l'onere probatorio che gli incombe di attestare il possesso di un valido titolo per lo svolgimento dell'attività esattiva.
Al fine di evidenziare l'infondatezza delle avverse eccezioni si rappresenta quanto segue. Va evidenziato che l'articolo 2712 c.c. afferma che le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Inoltre, il successivo articolo 2719 c.c., prevede che le copie hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità non è disconosciuta.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Sicilia - Dipartimento Finanze, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine alla cartella di pagamento anno 2019, notificata il 12.01.2023. In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna resistente con riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata da cui la ricorrente ritiene intervenuta la prescrizione della cartella medesima. Non v'è dubbio, invero, che la predetta attività sia di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione nelle vesti di agente notificatore. Pertanto, in caso di annullamento della cartella per inesigibilità del credito o per qualsiasi altra causale non addebitabile all'odierna resistente, l'ente notificatore sarà tenuto a tenere indenne l'odierna resistente regione Siciliana di ogni conseguente alla eventuale soccombenza in giudizio.
Giova altresì richiamare a tutela dell'azione amministrativa, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, si evidenzia anche l'intervento del legislatore in ambito tributario che ha introdotto, con l'art.37, comma 27, lettera f) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il sesto comma all'art.60 del D.P.R 29 novembre 1973
n. 600, il quale dispone “che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.
Relativamente alla prescrizione, lo scrivente Ufficio rappresenta di avere adempiuto diligentemente e correttamente a tutti gli obblighi inerenti il processo di formazione della cartella medesima, e, segnatamente, della consegna del ruolo, redatto dall'Ente Impositore -Regione Siciliana- e trasmesso all'Ente della
Riscossione per relativi adempimenti della notifica.
Si evince che i ruoli sono stati consegnati in data: tassa auto anno 2019 ruolo n. 2022/1372 consegnato il
10.03.2022;
Per quanto concerne l'omessa notifica di atti presupposti all'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata, si evidenzia che la cartella di pagamento, rappresentante il presupposto dell'atto impugnato, risultano essere state notificate correttamente nelle date sopra indicate e che, in ogni caso, non rileva l'omessa notifica di atti presupposti ai fini della difesa del Contribuente.
Per soddisfare esigenze di completezza difensiva, si precisa che, in ordine all'omessa notifica di atti prodromici alle cartelle di pagamento, per l'annualità oggetto della cartelle, si ritiene doveroso e necessario precisare che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, questo Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce in tal modo accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonchè prova documentale della pretesa creditoria. Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che oggi è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento.
In ordine alla prescrizione delle cartelle anni 2017, notificata il 6 marzo 2023 e anno 2018, notificate il 12 gennaio 2023.Applicazione normativa Covid e consegna ruolo al Concessionario.
Va detto che dispone che la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni, devesi tuttavia farsi incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica CO 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. L'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli e consegnati nell'anno
2020 e 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Si evince che i ruoli sono stati consegnati in data: tassa auto anno 2017 ruolo n. 2020/ 4295 consegnato il
10.09.2020; tassa auto anno 2018 ruolo n. 2021/ 1155 consegnato il 25.02.2021;
In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, anno 2017, notificata in data 06.03.2023, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2023 e la cartella anno 2018, not. il 12.01.2023, matura tale termine il 26 marzo 2024, pertanto, devono ritenersi notificate entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Per quanto concerne l' ulteriore contestazione sollevata, parte ricorrente eccepisce la nullità della pretesa per omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento anche al criterio di calcolo degli interessi addebitati.
Va preliminarmente detto che gli atti vengono emessi in conformità al modello ministeriale e vi sono presenti tutti gli elementi previsti dalle norme che regolano la materia. l'odierna intimazione di pagamento e prodromica cartella impugnata risultano del tutto legittime, attesa la completezza di tutti i dati essenziali che devono necessariamente contenere, in primis, la targa del veicolo per cui si richiede il recupero della tassa automobilistica nella cartella di pagamento. In tal modo, è doveroso sottolineare che il contribuente viene messo nelle condizioni di potere esercitare il suo diritto alla difesa.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 03 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo sui motivi di ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla prescrizione e decadenza del credito, Il ricorrente ha sostenuto che il diritto alla riscossione della tassa automobilistica sarebbe prescritto e/o decaduto, richiamando la disciplina ordinaria triennale e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 20415/2017, Cass. 18152/2024). Tuttavia, la Corte rileva che la normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D.
Lgs. 159/2015) ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per un periodo prolungato
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), nonché la proroga di ventiquattro mesi per i carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021. Tale disciplina, come dettagliatamente illustrato da parte resistente, ha determinato lo slittamento dei termini ordinari, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle impugnate. La Corte osserva che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente si riferisce a fattispecie non influenzate dalla normativa emergenziale, mentre nel caso di specie la sospensione e la proroga dei termini risultano documentate e applicabili.
Sulla notifica delle cartelle e degli atti presupposti, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici. Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che le cartelle sono state notificate nelle date indicate e che le relate di notifica e gli estratti di ruolo sono stati depositati in giudizio.
La Corte rileva che, secondo la normativa regionale (L.R. Sicilia n. 16/2015, art. 2, comma 2-bis, come modificato dalla L.R. 24/2016), l'iscrizione a ruolo costituisce il primo atto di accertamento e riscossione per la tassa automobilistica, senza necessità di ulteriori atti prodromici. La cartella di pagamento rappresenta quindi il primo atto notificato al contribuente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21065/2022) ha inoltre chiarito che è sufficiente il riferimento, nell'intimazione, alla cartella di pagamento precedentemente notificata, per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria.
Sulla motivazione degli atti impugnati, il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione degli atti impugnati, richiamando l'art. 7 della L. 212/2000. La Corte osserva che l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/1973 è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e la motivazione è sufficientemente assolta con il richiamo alle cartelle precedentemente notificate. La giurisprudenza (Cass.
n. 11843/2023; Cass. n. 21065/2022) ha confermato che la motivazione dell'intimazione è integrata dal riferimento alla cartella di pagamento già notificata, non essendo necessario allegare nuovamente la cartella all'intimazione.
Sulla produzione documentale e l'onere della prova, la Corte rileva che l'ente della riscossione ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, in conformità agli artt. 2712 e 2719 c.c. e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6913/2017; Cass. n. 3212/2017). La produzione di copie fotostatiche è idonea, salvo specifico disconoscimento, che nel caso di specie non risulta essere stato formulato in modo puntuale e circostanziato.
Sulla dedotta incertezza dell'oggetto e sulla violazione dell'art. 7 L. 212/2000, il ricorrente ha lamentato l'incertezza dell'oggetto della pretesa e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Corte osserva che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa tributaria e che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'atto, trattandosi di atto diverso dalla cartella di pagamento (art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007; Cass. n. 13747/2013). La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento
è prevista solo per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 e non per gli atti successivi o diversi.
Parte resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto ad alcune delle eccezioni sollevate dal ricorrente. La Corte rileva che, in base alla normativa e alla giurisprudenza, l'agente della riscossione è legittimato passivo per le questioni attinenti alla regolarità della notifica e all'esecuzione, mentre l'ente impositore lo è per le questioni relative alla formazione del ruolo e alla sussistenza del credito.
Le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla presunta nullità per difetto di motivazione, per mancata allegazione di atti e per incertezza dell'oggetto, sono infondate alla luce della documentazione prodotta e della normativa applicabile.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 233,00
(duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della
Regione Sicilia - Dipartimento Finanze. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 14 Gennaio 2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9710/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249034337167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- INT.PAGAMENTO n. 29320249034337167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INT.PAGAMENTO n. 29320249034337167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054903791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149802590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220051283936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'Intimazione di pagamento nr. 29320249034337167000, notificata il 23 novembre 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29320200054903791000, relativa a tasse automobilistiche
2017, asseritamente notificata il 06 marzo 2023, recante la somma di euro 263,13, la cartella n.
29320210149802590000, relativa a tasse automobilistiche 2018, asseritamente notificata il 12 gennaio 2023, recante la somma di euro 262,00, la cartella n. 29320220051283936000, relativa a tasse automobilistiche
2019, asseritamente notificata il 12 gennaio 2023, recante la somma di euro 455,20 e
contro
Agenzia delle
Entrate-Riscossione e Regione Sicilia-Dipartimento Finanze.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Decadenza.
La decadenza, in fatto di bollo auto, si ha con lo scorrere di 3 anni, quando l'Ente lascia decorrere il termine di 3 anni dal giorno in cui è stato notificato un avviso di accertamento. Nel caso a mani prescrizione e decadenza concorrono insieme.
La prescrizione è maturata con lo scorrere dei tre anni per tarda vita. Bollo del 2017 si è prescritto il 01.01.2021.
Bollo del 2018 si è prescritto il 01.01.2022. Bollo del 2019 si è prescritto il 01.01.2023.
Prescrizione del credito azionato.
La prescrizione del bollo auto, matura in tre anni, anche con l'iscrizione a ruolo non muta il termine di prescrizione. Le asserite notifiche del: 06.03.2023; 12.01.2023; 12.01.2023; Violano quanto sopra esplicitato.
L'avviso di accertamento deve essere necessariamente spedito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento. Nel caso in cui non venisse rispettata questa scadenza, la richiesta di pagamento risulterebbe illegittima. La prescrizione del bollo auto matura in tre anni, anche con l'iscrizione a ruolo e non muta i termini prescrittivi. Occorre, quindi, considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro, e non oltre, il 31 dicembre del terzo anno, compiuto, successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 Codice Civile.
Sulle asserite notifiche
I resistenti non hanno allegato all'atto, allo stato in contestazione, alcuna ricevuta dell'asserite notifiche. Non indicano peraltro dove ha notificato e in che luogo. La disposizione fondamentale di riferimento risulta essere l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale prevede dei termini di decadenza per la notifica della cartella, da parte del concessionario, nei confronti del debitore iscritto al ruolo o al coobbligato. Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, senza che sia iniziata l'esecuzione forzata, l'intimazione ad adempiere esaurisce il suo effetto, di conseguenza, per attivare nuovamente la procedura esecutiva, l'agente della riscossione dovrà necessariamente provvedere alla notifica di una nuova intimazione ad adempiere.
Art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Ulteriore motivo di decadenza
La decadenza, in fatto di Bolo auto, si ha con lo scorrere di 3 anni, invero quando anche la Regione lascia decorrere il termine di 3 anni, dal giorno in cui è stato notificato un avviso di accertamento per bollo auto.
Nel caso a mani, la prescrizione e la decadenza concorrono insieme. Quindi, nel caso di specie, le cartelle dovevano essere notificate al contribuente, a pena di decadenza e prescrizione, entro il 31.12.2020,
31.12.2021 e 31.12.2022, ai sensi dell'art.5, comma 51, D.L. n. 953/1982 modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
No proroghe alla scadenza del bollo
Le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.
Sospensione della concessione della proroga causa CO
L'Agenzia delle Entrate, ha dovuto recepire l'orientamento univoco del Giudici Tributari di primo grado, i quali hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022 (riferito a tutte le amministrazioni finanziarie), ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, che in relatà risultava essere valida solo ed esclusivamente per l'anno 2020 e non per gli anni successivi. Quindi, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 ed ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno.
Prescrizione anche degli interessi e sanzioni
L'articolo 2948 del Codice Civile, al numero 4, prescrive che gli interessi si prescrivono in cinque anni. La norma assume rigore generale, prescindendo dalla natura dell'obbligazione principale e dalla tipologia di interessi applicati. Infine è da ricordare l'obbligo di esibizione da parte del Concessionario delle relate di notifica delle cartelle esattoriali anche oltre il termine triennale/quinquennale, previsto dall'art. 26 comma 4
D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del Contribuente.
Istanza ex art. 210 C.P.C. ordine di esibizione
L'esponente patrocinio chiede alla Corte adita che venga ordinato all'Ente Creditorie e/o all'Agente per la Riscossione, di depositare gli atti notificati con le ricevute di notifica. Si chiede sin d'ora, che l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e la Regione Sicilia – dipartimento finanze, producano l'originale dell'avviso di ricevimento della cartelle di pagamento de quo e/o degli eventuali atti interruttivi posti in essere dall'amministrazione per il periodo successivo alla presunta data di notifica, posto che, diversamente il credito risulterebbe essersi ormai, inesorabilmente prescritto. È illegittima e quindi nulla qualsivoglia sanzione amministrativa in base ad un titolo non notificato regolarmente.
Violazione dell' art.7 della legge 27 luglio n.212 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
La nullità dell'atto oggi in contestazione si evince anche dal suo essere “criptoscritta”. Essa, infatti, è stata compilata con scrittura “crittografica, cifrata e sincopata convenzionale” che può essere compresa solo ed esclusivamente da chi l'ha compilata ma non anche dal contribuente. Ne discende dunque che, in caso di mancata osservanza dell'indicazione del responsabile del procedimento e/o motivazione, come nel caso di specie, la cartella esattoriale risulta gravata da vizio di nullità sia perché in contrasto con i principi dello
Statuto dei Diritti del Contribuente e sia anche perché risulterebbe comunque applicabile l'art.21 septies comma 1 della legge 241/90. Onere della prova. In ordine a tale pretesa impositiva, contrariamente a quanto ritengono gli Uffici, non deve essere il Contribuente a dar prova di non dover pagare (poiché la pretesa è prescritta), bensì è l'ente impositore stesso, il quale deve, secondo la norma generale di cui all'art. 2697 c.
c., “provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto”. Vizio di incertezza assoluta del bene oggetto di intimazione. Ad oggi, non si riesce a comprendere a quale veicolo, od a quale immobile, si riferisca l'Agente della riscossione, Inoltre il contribuente, per quale motivo debba corrispondere il pagamento di tributi, nel caso di specie bolli auto od immobili, che probabilmente avrebbe già pagato, ma che non essendo indicati, non si riesce a comprenderne l'identificazione, poiché la stesse cartelle risultano essere incomplete e quindi nulle.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
A fronte della dimostrata validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e o aspetti afferenti alla cartella. A fronte della notifica della cartella e dell'omessa tempestiva impugnazione della stessa, la pretesa è divenuta incontestabile così come sono divenute incontestabili le eccezioni inerenti il decorso dei termini di decadenza.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa sull'asserita decadenza/prescrizione del credito ante iscrizione a ruolo vanno rivolte all'ente creditore, riguardando adempimenti ascrivibili allo stesso. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Ciò, tenuto conto che: il ruolo n. 2020/4295 è stato reso esecutivo in data 30/07/2020 e consegnato all'Ente della riscossione soltanto in data 10/09/2020, il quale ha provveduto alla notifica della cartella
29320200054903791000 in data 06/03/2023,
il ruolo n. 2021/1155 è stato reso esecutivo in data 09/02/2021 e consegnato all'Ente della riscossione soltanto in data 25/02/2021, il quale ha provveduto alla notifica della cartella 29320210149802590000 in data 12/01/2023,
il ruolo n. 2022/1372 è stato reso esecutivo in data 15/02/2022 e 14/02/2022 e consegnato all'Ente della riscossione soltanto in data 25/03/2022 e 10/03/2022, il quale ha provveduto alla notifica della cartella
29320220051283936000 in data 12/01/2023, come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999, così come modificato/integrato dalle disposizioni di natura emergenziale dettate in materia di Covid-19 dall'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020. La predetta norma ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021”.
Pertanto, con particolare riferimento alle cartelle nn. 29320200054903791000 e 29320210149802590000, si precisa che, trattandosi di carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 07.03.2020, contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Con riguardo all'eccezione sollevata da controparte sulla presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate, con conseguente carenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, non possiamo non evidenziare come la notifica degli atti in questione sia stata eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi come di seguito meglio specificato:
- n. cartella 29320200054903791000, Data di notifica 06/03/2023, Data notifica ed atto Interruttivo della
Prescrizione - Eventuali periodi di Sospensione/proroga 23/11/2024 - Intimazione di Pagamento n.
29320249034337167000;
- n. cartella 29320210149802590000, data di notifica 12/01/2023, Data notifica ed atto Interruttivo della
Prescrizione - Eventuali periodi di Sospensione/proroga 23/11/2024 - Intimazione di Pagamento n.
29320249034337167000;
- n. cartella 29320220051283936000, data di notifica 12/01/2023, Data notifica ed atto Interruttivo della
Prescrizione - Eventuali periodi di Sospensione/proroga 23/11/2024 - Intimazione di Pagamento n.
29320249034337167000;
Dalla disamina delle produzioni documentali in questione emerge che le notifiche in questione sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti, ed in parte a mezzo Raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73.
Parte ricorrente lamenta il vizio dell'assenza di motivazione quanto all'intimazione impugnata rappresentando l'omessa indicazione delle fattispecie da cui deriva la pretesa. Nel ricorso si richiamano i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente. Ebbene, al riguardo va immediatamente chiarito come l'art. 7 della L. n. 212/2000 è norma applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che è atto prodromico all'esecuzione forzata corrispondendo nell'esazione a mezzo ruoli al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto nel richiamo al titolo esecutivo sottostante.
In ordine alla lamentata mancata indicazione, in seno all'avviso di intimazione impugnato, del responsabile del procedimento, si sottolinea come la censura di controparte sia assolutamente destituita di fondamento, posta l'inesistenza, nell'ordinamento, di disposizione alcuna che ne contempli menzione per gli atti in parola.
A ciò si aggiunga che l'avviso di intimazione è atto di natura squisitamente vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze. Né, a sostegno della tesi avversaria, potrà invocarsi l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che, a tale previsione di carattere generale, non fa seguito alcuna conseguenza per l'eventuale ipotesi di omissione.
Controparte si duole delle mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione opposta, ravvisando in ciò un vizio dell'atto per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. In primo luogo, si precisa che al fascicolo di parte, per quanto occorrere possa,
l'ente di esazione ha depositato, tanto copia dell'intimazione opposta, quanto copia della cartella alla stessa sottostante, entrambi gli atti muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo al ricorrente. In secondo luogo, si evidenzia come l'avviso di intimazione sia un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione.
Controparte afferma che l'ente della riscossione dovrebbe comprovare il diritto all'assunzione della tutela;
in proposito si segnala che l'art 2697 c.c. afferma: “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Al riguardo va osservato che l'ente di esazione è detentore di un titolo, costituito dal ruolo, di cui è stato prodotto l'estratto, valido ed efficace per l'assunzione della garanzia e per l'avvio dell'attività esecutiva;
con la produzione di tale atto, quindi,
l'odierna esponente ha assolto pienamente l'onere probatorio che gli incombe di attestare il possesso di un valido titolo per lo svolgimento dell'attività esattiva.
Al fine di evidenziare l'infondatezza delle avverse eccezioni si rappresenta quanto segue. Va evidenziato che l'articolo 2712 c.c. afferma che le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Inoltre, il successivo articolo 2719 c.c., prevede che le copie hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità non è disconosciuta.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Sicilia - Dipartimento Finanze, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In ordine alla cartella di pagamento anno 2019, notificata il 12.01.2023. In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna resistente con riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata da cui la ricorrente ritiene intervenuta la prescrizione della cartella medesima. Non v'è dubbio, invero, che la predetta attività sia di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione nelle vesti di agente notificatore. Pertanto, in caso di annullamento della cartella per inesigibilità del credito o per qualsiasi altra causale non addebitabile all'odierna resistente, l'ente notificatore sarà tenuto a tenere indenne l'odierna resistente regione Siciliana di ogni conseguente alla eventuale soccombenza in giudizio.
Giova altresì richiamare a tutela dell'azione amministrativa, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, si evidenzia anche l'intervento del legislatore in ambito tributario che ha introdotto, con l'art.37, comma 27, lettera f) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il sesto comma all'art.60 del D.P.R 29 novembre 1973
n. 600, il quale dispone “che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.
Relativamente alla prescrizione, lo scrivente Ufficio rappresenta di avere adempiuto diligentemente e correttamente a tutti gli obblighi inerenti il processo di formazione della cartella medesima, e, segnatamente, della consegna del ruolo, redatto dall'Ente Impositore -Regione Siciliana- e trasmesso all'Ente della
Riscossione per relativi adempimenti della notifica.
Si evince che i ruoli sono stati consegnati in data: tassa auto anno 2019 ruolo n. 2022/1372 consegnato il
10.03.2022;
Per quanto concerne l'omessa notifica di atti presupposti all'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata, si evidenzia che la cartella di pagamento, rappresentante il presupposto dell'atto impugnato, risultano essere state notificate correttamente nelle date sopra indicate e che, in ogni caso, non rileva l'omessa notifica di atti presupposti ai fini della difesa del Contribuente.
Per soddisfare esigenze di completezza difensiva, si precisa che, in ordine all'omessa notifica di atti prodromici alle cartelle di pagamento, per l'annualità oggetto della cartelle, si ritiene doveroso e necessario precisare che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, questo Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce in tal modo accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori, nonchè prova documentale della pretesa creditoria. Pertanto, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che oggi è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento.
In ordine alla prescrizione delle cartelle anni 2017, notificata il 6 marzo 2023 e anno 2018, notificate il 12 gennaio 2023.Applicazione normativa Covid e consegna ruolo al Concessionario.
Va detto che dispone che la prescrizione dei termini per la richiesta della tassa automobilistica, è prevista entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento, e quindi l'anno di pagamento del bollo auto si prescrive a partire dall'anno successivo trascorsi tre anni, devesi tuttavia farsi incontestabile richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica CO 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. L'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli e consegnati nell'anno
2020 e 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Si evince che i ruoli sono stati consegnati in data: tassa auto anno 2017 ruolo n. 2020/ 4295 consegnato il
10.09.2020; tassa auto anno 2018 ruolo n. 2021/ 1155 consegnato il 25.02.2021;
In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, anno 2017, notificata in data 06.03.2023, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2023 e la cartella anno 2018, not. il 12.01.2023, matura tale termine il 26 marzo 2024, pertanto, devono ritenersi notificate entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Per quanto concerne l' ulteriore contestazione sollevata, parte ricorrente eccepisce la nullità della pretesa per omessa e/o insufficiente motivazione in riferimento anche al criterio di calcolo degli interessi addebitati.
Va preliminarmente detto che gli atti vengono emessi in conformità al modello ministeriale e vi sono presenti tutti gli elementi previsti dalle norme che regolano la materia. l'odierna intimazione di pagamento e prodromica cartella impugnata risultano del tutto legittime, attesa la completezza di tutti i dati essenziali che devono necessariamente contenere, in primis, la targa del veicolo per cui si richiede il recupero della tassa automobilistica nella cartella di pagamento. In tal modo, è doveroso sottolineare che il contribuente viene messo nelle condizioni di potere esercitare il suo diritto alla difesa.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 03 gennaio 2026 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo sui motivi di ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla prescrizione e decadenza del credito, Il ricorrente ha sostenuto che il diritto alla riscossione della tassa automobilistica sarebbe prescritto e/o decaduto, richiamando la disciplina ordinaria triennale e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 20415/2017, Cass. 18152/2024). Tuttavia, la Corte rileva che la normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, art. 12 D.
Lgs. 159/2015) ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per un periodo prolungato
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), nonché la proroga di ventiquattro mesi per i carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021. Tale disciplina, come dettagliatamente illustrato da parte resistente, ha determinato lo slittamento dei termini ordinari, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle impugnate. La Corte osserva che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente si riferisce a fattispecie non influenzate dalla normativa emergenziale, mentre nel caso di specie la sospensione e la proroga dei termini risultano documentate e applicabili.
Sulla notifica delle cartelle e degli atti presupposti, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici. Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che le cartelle sono state notificate nelle date indicate e che le relate di notifica e gli estratti di ruolo sono stati depositati in giudizio.
La Corte rileva che, secondo la normativa regionale (L.R. Sicilia n. 16/2015, art. 2, comma 2-bis, come modificato dalla L.R. 24/2016), l'iscrizione a ruolo costituisce il primo atto di accertamento e riscossione per la tassa automobilistica, senza necessità di ulteriori atti prodromici. La cartella di pagamento rappresenta quindi il primo atto notificato al contribuente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21065/2022) ha inoltre chiarito che è sufficiente il riferimento, nell'intimazione, alla cartella di pagamento precedentemente notificata, per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria.
Sulla motivazione degli atti impugnati, il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione degli atti impugnati, richiamando l'art. 7 della L. 212/2000. La Corte osserva che l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/1973 è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, e la motivazione è sufficientemente assolta con il richiamo alle cartelle precedentemente notificate. La giurisprudenza (Cass.
n. 11843/2023; Cass. n. 21065/2022) ha confermato che la motivazione dell'intimazione è integrata dal riferimento alla cartella di pagamento già notificata, non essendo necessario allegare nuovamente la cartella all'intimazione.
Sulla produzione documentale e l'onere della prova, la Corte rileva che l'ente della riscossione ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, in conformità agli artt. 2712 e 2719 c.c. e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6913/2017; Cass. n. 3212/2017). La produzione di copie fotostatiche è idonea, salvo specifico disconoscimento, che nel caso di specie non risulta essere stato formulato in modo puntuale e circostanziato.
Sulla dedotta incertezza dell'oggetto e sulla violazione dell'art. 7 L. 212/2000, il ricorrente ha lamentato l'incertezza dell'oggetto della pretesa e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Corte osserva che gli atti impugnati contengono gli elementi essenziali per l'individuazione della pretesa tributaria e che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'atto, trattandosi di atto diverso dalla cartella di pagamento (art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007; Cass. n. 13747/2013). La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento
è prevista solo per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 e non per gli atti successivi o diversi.
Parte resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto ad alcune delle eccezioni sollevate dal ricorrente. La Corte rileva che, in base alla normativa e alla giurisprudenza, l'agente della riscossione è legittimato passivo per le questioni attinenti alla regolarità della notifica e all'esecuzione, mentre l'ente impositore lo è per le questioni relative alla formazione del ruolo e alla sussistenza del credito.
Le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla presunta nullità per difetto di motivazione, per mancata allegazione di atti e per incertezza dell'oggetto, sono infondate alla luce della documentazione prodotta e della normativa applicabile.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 233,00
(duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore della
Regione Sicilia - Dipartimento Finanze. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 14 Gennaio 2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)