Ordinanza collegiale 12 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 11 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
Parere definitivo 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05659/2025REG.PROV.COLL.
N. 09538/2023 REG.RIC.
N. 00329/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9538 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Betula Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Betula Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 953/2023, resa tra le parti, sull’impugnazione avverso il provvedimento della Prefettura di Torino in materia di immigrazione.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR per il Piemonte il diniego di emersione dal lavoro irregolare opposto dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Torino in conseguenza della ravvisata sussistenza, a suo carico, di una condanna penale ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 103, co. 10, lett. c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Col mezzo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che il titolo di reato per cui ha riportato condanna – tentata rapina impropria – non sarebbe ostativo perché non rientrante tra quelli puniti con pena non inferiore nel minimo a 5 anni, ai sensi del primo comma dell’art. 380 c.p.p.: in più, egli ha evidenziato che il precedente penale concernerebbe un fatto di modestissima entità avendo ad oggetto un prodotto del valore di € 12,90.
2. – Il TAR ha respinto il ricorso sulla scorta dell’insuperabile rilievo ostativo della condanna penale riportata dal ricorrente per tentata rapina impropria e lesioni personali esitata nell’applicazione di una pena di dieci mesi di reclusione: a differenza della ricostruzione normativa operata dalla difesa del ricorrente, il giudice di prime cure ha sottolineato che, nel caso di specie, non viene in rilievo il primo comma dell’art. 380 – che opera una generalizzato rinvio ai reati caratterizzati da una determinata cornice edittale – bensì il secondo comma, che individua una serie tipizzata di reati, tentati o consumati, tra cui quello di rapina.
Ad abundantiam , il primo giudice ha altresì rilevato che il ricorrente, in quanto destinatario sin dal 30 gennaio 2017 di un decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale, incorrerebbe in un’ulteriore causa ostativa all’emersione ex art. 103, co. 10, lett. a) d.l. n. 34/2020.
3. – Lo straniero, nell’avversare in appello la prefata decisione del Tribunale subalpino, ha affidato il gravame ad un unico motivo di appello per difetto motivazionale e violazione di legge, dolendosi dell’erroneità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 per l’assorbente considerazione che quest’ultimo non richiamerebbe le fattispecie tentate, ma solo quelle consumate. Inoltre, la ratio decidendi del TAR colliderebbe anche coi principi consacrati dalla giurisprudenza costituzionale che ha prescritto la necessaria valutazione in concreto della pericolosità sociale dell’istante affermando che i criteri di valutazione relativi alla natura e gravità del reato commesso consentano di rifuggire dal meccanismo automatico delle presunzioni assolute.
Da ultimo, l’appellante lamenta l’indebita eterointegrazione giudiziale della trama motivazionale del provvedimento impugnato dacché il primo giudice avrebbe esplicitato un’ulteriore causa di inammissibilità della domanda, non rilevata dall’Amministrazione e consistente nell’intimazione dell’ordine di espulsione con allontanamento dal territorio nazionale, di per sé ostativa ex art. 103, co. 10, lett. a) d.l. cit.. Peraltro, a detta dell’appellante, il ridetto provvedimento di espulsione non rientrerebbe tra le ipotesi censite dall’art. 103, co. 10 cit. trattandosi di un mero provvedimento di allontanamento per irregolarità sul territorio nazionale.
4. – In esito alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2024, il Collegio ha rilevato d’ufficio la carenza della prova di notifica del ricorso in appello assegnando trenta giorni alla parte per il deposito di deduzioni sul punto. Nondimeno, la difesa dell’appellante, nel provvedere alla regolarizzazione della notifica, ha incardinato un nuovo giudizio pendente sulla medesima res controversa e con identico atto introduttivo, con conseguente apertura di un nuovo fascicolo allibrato al NRG 329/2024.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito ritualmente per il tramite della difesa erariale nel secondo giudizio.
6. – Dopo un breve rinvio funzionale a consentire la trattazione congiunta dei due giudizi, trattandosi di procedimenti incardinati dinanzi al medesimo giudice il Collegio ne ha disposto, con ordinanza n. 912 dell’11 marzo 2024, la riunione per identità di parti, petitum e causa petendi con la precisazione che non può trovare applicazione al caso di specie la regula iuris della consumazione del potere di impugnazione di cui all’art. 358 c.p.c. non essendo intervenuta ancora alcuna declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione ( cfr . Cons. Stato, 21 aprile 2022, Ad. Pl. n. 6).
Con la medesima ordinanza il Collegio ha negato l’invocata tutela cautelare non condividendo l’esegesi di fondo sostenuta dall’appellante atteso che il rinvio fisso all’art. 380 c.p.p. congloba l’interezza delle previsioni incriminatrici ivi elencate, sia nella forma consumata sia nella forma tentata.
7. – Le due cause sono venute in discussione all’udienza pubblica del 6 maggio 2025 e sono state conseguentemente incamerate per la decisione.
8. – Va preliminarmente confermata, a mente dell’art. 96 c.p.a., la riunione dei ricorsi per identità delle parti, del petitum e della causa petendi .
9. – Nel merito, l’appello è infondato.
9.1. – Consta per tabulas che l’appellante è stato attinto da sentenza penale di condanna, tra l’altro, per il reato di tentata rapina impropria (artt. 56 e 628, co. 2 c.p.) emessa dal Tribunale di Torino in data 20 novembre 2019. Tale reato ricade nel novero di quelli ostativi a mente dell’art. 103, co. 10, lett. c) d.l. n. 34/2020 (“ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: […] c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”). Orbene, l’art. 380, co. 2 c.p.p. elenca espressamente tra i reati non colposi, per cui è previsto l’arresto obbligatorio, il “ delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale ” (lett. f) anche se nella forma del delitto tentato. Indi, la fattispecie appare di piana e perspicua delibazione non essendo revocabile in dubbio la natura ostativa del reato di cui si è reso colpevole l’appellante.
9.2. – Chiarito questo aspetto dirimente, benché l’appellante non abbia svolto alcuno specifico motivo di censura al riguardo, preme al Collegio spendere qualche considerazione sui profili di legittimità costituzionale del meccanismo di automatismo ostativo previsto dalla norma primaria in esame avendo bene a mente le cadenze argomentative sviluppate dal giudice delle leggi nelle recenti pronunce n. 88/2023 e n. 43/2024, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale meccanismo laddove esteso indiscriminatamente anche a reati di particolare tenuità, postulando per converso la necessità, in tali fattispecie, di un apprezzamento della pericolosità in concreto.
In tali pronunce il giudice delle leggi, assumendo l’irragionevolezza delle presunzioni assolute se non rispondenti a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’ id quod plerumque accidit , ha ravvisato l’irragionevolezza dell’automatismo ostativo in specifiche ipotesi di reati appositamente disegnati dal legislatore in termini di ridotta offensività, come nel caso dello spaccio di lieve entità ex art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990 o del commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474, co. 2 c.p., dacché in relazione ad essi si può agevolmente confutare la presunzione assoluta di pericolosità sociale mediante la disamina di una combinazione di indici concreti.
Orbene, tali cadenze argomentative non sono replicabili nel caso di specie in quanto il reato di rapina impropria ex art. 628, co. 2 c.p. esprime una significativa carica di disvalore che prescinde dalla tenuità del valore economico della res , anzi ne è in certo senso anche aggravata ove si ponga mente al fatto che il reo non si trattiene dal ricorrere alla violenza anche nell’ipotesi di sottrazioni patrimoniali di modesta entità pur di conseguirne il possesso o di darsi alla fuga. Così del resto è stato nel caso di specie, ove l’appellante ha spintonato, provocandone financo la caduta, il vigilante addetto alla sicurezza del negozio, tanto che tra i capi di condanna figura anche il reato di lesioni personali.
L’offensività in astratto del reato in questione non è, dunque, apparentabile alle ipotesi di particolare tenuità su cui si è soffermato il giudice delle leggi, come del resto si può evincere dalla cornice edittale prevista dall’art. 628 c.p., assai più severa rispetto alle previsioni di cui alle pronunce n. 88/2023 e 43/2024; dal che discende la non censurabilità della scelta discrezionale del legislatore di includere la tentata rapina impropria nel novero dei reati ostativi.
9.3. – In via del tutto assorbente, va osservato altresì che l’eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe comunque rilevante nel caso in esame, in quanto, come rilevato incidentalmente dal TAR, l’appellante è stato attinto da decreto espulsivo ormai inoppugnabile di tal ché non potrebbe giovarsi di una eventuale pronuncia favorevole.
10. – Alla luce di quanto considerato, gli appelli, previamente riuniti, devono essere respinti perché infondati.
11. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.