Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1112 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vasto, Via Platone n.36, presso lo studio dell'Avv. Daniele Antonelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE E (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_1 C.F._1
Viale Pindaro n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Cozza, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI: per parte attrice: - ritenere e dichiarare valido, legittimo ed efficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi – n. 03284202400001839001 e, di conseguenza revocare la sospensione dell'esecuzione disposta con ordinanza resa il 09/09/2024 dal Tribunale di Chieti – Sez. Es. Mob. nel procedimento n. 503/2024 R.G.; - per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione a pignoramento ex art. 615 C.p.c. spiegata dal sig. CP_1
e, conseguentemente, rigettarla integralmente, con declaratoria del
[...] diritto dell' a procedere in executivis. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi professionali di entrambe le fasi, da liquidarsi in favore del procuratore dell' che se ne dichiara Parte_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. Per parte convenuta: Il comparente sig. conclude per il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda chiedendo, per l'effetto: – dichiararsi fondata, previa conferma dell'ordinanza cautelare resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 09.09.2024, l'opposizione a pignoramento ex artt. 615 c.p.c. e 57, DPR 602/1973 spiegata dal sig. e, conseguentemente, accoglierla integralmente;
– CP_1 conseguentemente dichiararsi nullo, invalido, illegittimo e inefficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi che occupa per violazione del combinato disposto degli artt. 545 e 72-ter D.P.R. 602/1973, e per l'effetto condannare in solido e , in persona dei Parte_1 CP_3 rispettivi ll.rr.pp.tt., alla restituzione di quanto indebitamente riscosso oltre i limiti di pignorabilità previsti dalle suddette norme. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe le fasi. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.8.2024 il sig. lamentava, innanzi al G.E., che sul conto CP_1 corrente pignorato confluissero le provvigioni per la sua attività di agente monomandatario nel settore dell'automotive con la facendo Controparte_5 valere i limiti di pignorabilità dell'art. 545 c.p.c. e dell'art. 72-ter, DPR 602/1973. Si costituiva l' innanzi al G.E. nella fase cautelare insistendo per il rigetto CP_4 dell'istanza di sospensiva. Il G.E., con ordinanza del 9.9.2024, così disponeva: considerato che: dall'esame dell'estratto conto del conto corrente intestato al emerge che effettivamente vi CP_1 sono accrediti di bonifici effettuati dalla socie con la quale Controparte_5 risulta che il ha un contratto di agenzia;
tali circostanze, in via indiziaria, CP_1 fanno ritener al di là dell'attività autonoma, di cui il è titolare, egli CP_1 effettivamente percepisca somme a titolo di provvigione, l li per pacifica giurisprudenza sono assimilate a somme percepite a titolo di stipendio;
tali elementi inducono a ritenere, nell'ambito di una fase sommaria/cautelare nella quale il giudizio deve essere svolto sulla base anche di elementi indiziari, che effettivamente non tutte le somme presenti sul conto corrente potessero essere oggetto di pignoramento;
ne consegue che può essere accolta l'istanza di sospensione;
p.q.m.
- dispone la sospensione della procedura esecutiva. Orbene, l' si duole che il sig. sia un imprenditore, titolare della ditta CP_4 CP_1 individuale Autoforum di RI LE e che, dunque, non sarebbero applicabili i limiti di pignorabilità, comunque applicabili solo se il terzo pignorato fosse il datore di lavoro e non la banca. Si è costituito il sig. insistendo per il rigetto dell'opposizione mentre la CP_1
è rimasta contumace. CP_2
Ciò detto, si osserva quanto segue. Sicuramente è corretta l'ordinanza del G.E. laddove asserisce che le provvigioni sono equiparate, per gli effetti di cui all'art. 545 c.p.c., agli stipendi. Sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 685 del 18/01/2012 per la quale, in tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c. Tale interpretazione ha trovato l'autorevole avallo delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017). Dunque, trovano applicazione, come correttamente dedotto dal sig. anche i CP_1 limiti previsti dall'art. 72-ter D.P.R. 602/1973. Quanto alla circostanza che il pignoramento abbia attinto il conto corrente, trova applicazione l'art. 545 c.p.c. comma 8 per il quale “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione formulata dal sig.
devono ritenersi applicabili i limiti di pignorabilità previsti sia dall'art. 545 CP_1
c.p.c. comma 8 che dell'art. 72-ter D.P.R. 602/1973. Le spese di lite, anche della fase sommaria, seguono la soccombenza dell' CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione formulata da (C.F.: ), dichiara applicabili i Controparte_1 C.F._1 limiti di pignorabilità previsti sia dall'art. 545 c.p.c. comma 8 che dell'art. 72-ter D.P.R. 602/1973, con i conseguenti effetti restitutori;
2) condanna (C.F. e P. I.V.A.: Parte_1
) alla rifusione delle spese di lite, in favore di P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ) che liquida in € 7.052,00 per
[...] C.F._1 compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge per la fase di merito ed € 4.031,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge per la fase cautelare. Così deciso in Chieti, 8.5.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco