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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2025/9
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 9 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), residente in [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Mauro Mameli, ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
***
Con atto depositato in data 10.01.2025 la ricorrente ha chiesto la condanna del CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti , nella misura di
[...]
euro 10.800,00 o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del ricorso, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di equa riparazione per effetto della eccessiva durata del procedimento civile, instaurato dalla ricorrente medesima, unitamente alle figlie su cui esercitava la responsabilità genitoriale, con atto notificato in data 03.08.2006, innanzi al Tribunale di Cagliari avverso la
[...]
, il titolare ed i dottori e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
per avere, con azioni e/o omissioni, procurato un danno alla salute della ricorrente e
[...]
conclusosi con la sentenza n. 1032 del 2023, pubblicata il 15.05.2023 e divenuta definitiva in data 17.06.2024.
La ricorrente ha esposto che:
- la società convenuta si costituiva in giudizio in data 06.10.2006 chiedendo il rigetto della domanda e in ogni caso chiamava in garanzia delle proprie compagnie assicurative;
- in data 07.05.2007 i dottori e si costituivano in giudizio chiamando in garanzia CP_5 CP_6
le proprie compagnie assicurative;
- tutte le compagnie assicurative chiamate in causa si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda delle ricorrenti;
- la sentenza n. 1032 del 2023, pubblicata il 15.05.2023, rigettava le domande proposte nei confronti del dottor e della dottoressa , accertava e CP_6 Controparte_7
dichiarava la responsabilità del dottor e per esso della CP_4 Controparte_3 per l'imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito a carico dell'odierna
[...]
ricorrente e per averle colposamente procurato un danno alla salute e dichiarava che il danno patito doveva essere quantificato in euro 137.891,00.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, le ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare che per il processo civile iscritto al numero RG. 6569 del 2006 del Tribunale di
Cagliari, definito complessivamente con la Sentenza n. 1032 del 2023 del 15.05.2023 del
Tribunale di Cagliari, passata in giudicato il 17.5.2024 durato complessivamente 16 anni 9 mesi e 7 giorni, sussiste la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata e che, pertanto, la ricorrente, in qualità di parte nel predetto processo civile ha diritto all'equa riparazione ex art.
2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella misura sopra indicata e, per l'effetto, Voglia, ai sensi dell'art.3 comma 5 della Legge 89/2001 - ingiungere al in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Cagliari, il pagamento senza dilazione dell'equa riparazione, in favore della ricorrente, in misura non inferiore a € 10.800,00 e/o per danni morali e non patrimoniali
e/o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della presente causa, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria delle competenze professionali, spese generali nella misura del
15%, CPA al 4%, e accessori di legge, nonché spese del presente giudizio”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
La causa presupposta, d'altra parte, eccedeva già, alla data del 31.10.2016, i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso. Per il calcolo della durata del processo occorre considerare quale dies a quo il 03.08.2006, data della notifica dell'atto di citazione, e quale dies ad quem il 15.05.2023, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 16 anni, 9 mesi e 12 giorni.
Tuttavia, devono essere detratti i seguenti periodi, che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- udienza del 16.03.2011, astensione dei legali per sciopero indetto dall'Ordine degli
Avvocati, nuova udienza del 06.07.2011 (3 mesi e 20 giorni);
- udienza del 09.11.2012, rinvio per eventuale transazione tra le parti, nuova udienza del 14.12.2012, ulteriore rinvio al 15.03.2103 (4 mesi e 6 giorni).
Pertanto, detratti dal calcolo i 7 mesi e 26 giorni non attribuibili alla responsabilità dell'organizzazione giudiziaria, la durata del procedimento è stata di 16 anni, 1 mese e 17 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 13 anni (non dovendosi computare le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo
è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 5.200,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare alla ricorrente l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 5.200,00, liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 473,00 per compensi professionali, spese vive per euro 27,00, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 8 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano Greco
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 9 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), residente in [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Mauro Mameli, ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
***
Con atto depositato in data 10.01.2025 la ricorrente ha chiesto la condanna del CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti , nella misura di
[...]
euro 10.800,00 o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del ricorso, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di equa riparazione per effetto della eccessiva durata del procedimento civile, instaurato dalla ricorrente medesima, unitamente alle figlie su cui esercitava la responsabilità genitoriale, con atto notificato in data 03.08.2006, innanzi al Tribunale di Cagliari avverso la
[...]
, il titolare ed i dottori e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
per avere, con azioni e/o omissioni, procurato un danno alla salute della ricorrente e
[...]
conclusosi con la sentenza n. 1032 del 2023, pubblicata il 15.05.2023 e divenuta definitiva in data 17.06.2024.
La ricorrente ha esposto che:
- la società convenuta si costituiva in giudizio in data 06.10.2006 chiedendo il rigetto della domanda e in ogni caso chiamava in garanzia delle proprie compagnie assicurative;
- in data 07.05.2007 i dottori e si costituivano in giudizio chiamando in garanzia CP_5 CP_6
le proprie compagnie assicurative;
- tutte le compagnie assicurative chiamate in causa si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda delle ricorrenti;
- la sentenza n. 1032 del 2023, pubblicata il 15.05.2023, rigettava le domande proposte nei confronti del dottor e della dottoressa , accertava e CP_6 Controparte_7
dichiarava la responsabilità del dottor e per esso della CP_4 Controparte_3 per l'imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito a carico dell'odierna
[...]
ricorrente e per averle colposamente procurato un danno alla salute e dichiarava che il danno patito doveva essere quantificato in euro 137.891,00.
Sul rilievo che il procedimento avesse superato la soglia della durata ragionevole, le ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare che per il processo civile iscritto al numero RG. 6569 del 2006 del Tribunale di
Cagliari, definito complessivamente con la Sentenza n. 1032 del 2023 del 15.05.2023 del
Tribunale di Cagliari, passata in giudicato il 17.5.2024 durato complessivamente 16 anni 9 mesi e 7 giorni, sussiste la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata e che, pertanto, la ricorrente, in qualità di parte nel predetto processo civile ha diritto all'equa riparazione ex art.
2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella misura sopra indicata e, per l'effetto, Voglia, ai sensi dell'art.3 comma 5 della Legge 89/2001 - ingiungere al in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Cagliari, il pagamento senza dilazione dell'equa riparazione, in favore della ricorrente, in misura non inferiore a € 10.800,00 e/o per danni morali e non patrimoniali
e/o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della presente causa, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria delle competenze professionali, spese generali nella misura del
15%, CPA al 4%, e accessori di legge, nonché spese del presente giudizio”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
La causa presupposta, d'altra parte, eccedeva già, alla data del 31.10.2016, i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n 89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso. Per il calcolo della durata del processo occorre considerare quale dies a quo il 03.08.2006, data della notifica dell'atto di citazione, e quale dies ad quem il 15.05.2023, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 16 anni, 9 mesi e 12 giorni.
Tuttavia, devono essere detratti i seguenti periodi, che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- udienza del 16.03.2011, astensione dei legali per sciopero indetto dall'Ordine degli
Avvocati, nuova udienza del 06.07.2011 (3 mesi e 20 giorni);
- udienza del 09.11.2012, rinvio per eventuale transazione tra le parti, nuova udienza del 14.12.2012, ulteriore rinvio al 15.03.2103 (4 mesi e 6 giorni).
Pertanto, detratti dal calcolo i 7 mesi e 26 giorni non attribuibili alla responsabilità dell'organizzazione giudiziaria, la durata del procedimento è stata di 16 anni, 1 mese e 17 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e quindi il ritardo indennizzabile è pari a 13 anni (non dovendosi computare le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo
è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 5.200,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare alla ricorrente l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 5.200,00, liquidato a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 473,00 per compensi professionali, spese vive per euro 27,00, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 8 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano Greco