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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2746/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Brunello Parte_1 C.F._1
Igor, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e per come poi precisate nel corso dell'udienza del 6.11.2025
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, si conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) autorizzare
i coniugi a vivere separati e pronunciare la loro separazione personale, con addebito a carico
della moglie;
b) nulla disporre sull'assegnazione della casa coniugale, non essendoci figli minori nati
dall'unione;
d) dare atto che il signor è economicamente autosufficiente e nulla chiede o pretende Pt_1
a titolo di mantenimento dalla moglie;
f) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e
previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni
richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
procedere alla annotazione della sentenza.»
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: di essersi unito in matrimonio con parte resistente in data 27.4.2019 presso il Comune di Colceresa;
che dall'unione non sono nati figli;
2 che la casa coniugale è sita in Carrè, via Roma, n. 12/A; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che parte resistente, nell'autunno 2020, aveva abbandonato la casa coniugale e si era quindi resa irreperibile, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, parte resistente non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 6.11.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473
bis.21 c.p.c.
A tale udienza, presente la sola parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
Sempre in tale occasione, parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate dall'interveniente in data 10.11.2025.
*
La domanda di separazione avanzata da parte ricorrente va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità
alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
La domanda di addebito è stata invece rinunciata e la stessa, in difetto di ulteriori parte costituite,
non è abbisognevole di accettazione onde dispiegare i propri effetti abdicativi.
Non sono state formulate domande a contenuto economico nei confronti della resistente.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
3 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e e ordina alla Parte_2 CP_1
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colceresa (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2746/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Brunello Parte_1 C.F._1
Igor, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e per come poi precisate nel corso dell'udienza del 6.11.2025
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, si conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) autorizzare
i coniugi a vivere separati e pronunciare la loro separazione personale, con addebito a carico
della moglie;
b) nulla disporre sull'assegnazione della casa coniugale, non essendoci figli minori nati
dall'unione;
d) dare atto che il signor è economicamente autosufficiente e nulla chiede o pretende Pt_1
a titolo di mantenimento dalla moglie;
f) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e
previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni
richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
procedere alla annotazione della sentenza.»
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: di essersi unito in matrimonio con parte resistente in data 27.4.2019 presso il Comune di Colceresa;
che dall'unione non sono nati figli;
2 che la casa coniugale è sita in Carrè, via Roma, n. 12/A; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che parte resistente, nell'autunno 2020, aveva abbandonato la casa coniugale e si era quindi resa irreperibile, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, parte resistente non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 6.11.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473
bis.21 c.p.c.
A tale udienza, presente la sola parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
Sempre in tale occasione, parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate dall'interveniente in data 10.11.2025.
*
La domanda di separazione avanzata da parte ricorrente va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità
alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
La domanda di addebito è stata invece rinunciata e la stessa, in difetto di ulteriori parte costituite,
non è abbisognevole di accettazione onde dispiegare i propri effetti abdicativi.
Non sono state formulate domande a contenuto economico nei confronti della resistente.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
3 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e e ordina alla Parte_2 CP_1
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colceresa (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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