Articolo 16 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
Articolo 15Articolo 17
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23 marzo 1949
Art. 16. Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza

Per la costrizione in Italia per conto di nazionali dei macchinari indicati nel precedente art. 15, iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i costruttori godono dell'importazione in franchigia daziaria dall'estero dei materiali necessari per la costruzione.
Le importazioni dei predetti materiali sono anche esenti dal diritto di licenza.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949