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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 712/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Giulio Ceravolo (PEC: Parte_1
procura in atti Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 iccoli (PEC: Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/05/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di avere svolto prestazioni professionali di Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato interno, a tempo indeterminato, branca di Cardiologia, presso l' , Distretto di Paola (CS), nel Poliambulatorio di RA a Controparte_1
RE (CS), dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018, giusto incarico conferito anche con atto dell' del 30.04.2014, prot. n. 0092681, a firma Controparte_1 congiunta del Direttore del Distretto e del Direttore Generale e con comunicazione avente CP_2 ad oggetto presa servizio assunta al protocollo dell' il 27.06.2014, n. prot. Parte_2 Part 0135373; II) di avere ricevuto dall' , per gli accessi eseguito presso il Poliambulatorio di Acri, il rimborso delle spese di viaggio andata e ritorno, così come disposto dall'art. 48 dell' III) CP_3 di non avere ricevuto però il pagamento dell'importo pari ad € 19.719,92, che sarebbe dovuto sempre a titolo di rimborso chilometrico – spese di viaggio andata e ritorno – così come disposto
1 dal menzionato accordo, per essersi recato, dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018, dalla ex residenza di LI (CS) al Poliambulatorio di RA a RE (CS ). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. , nato a [...]_1
(VV) il 01.11.1964, ha svolto prestazioni professionali di Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato interno a tempo indeterminato, branca di Cardiologia, in servizio presso l
[...]
, Distretto di Paola (CS), nel Poliambulatorio di RA a M Controparte_1 ese di maggio 2018, giusto anche incarico conferito con atto dell del 30.04.2014, prot. n. 0092681, a firma congiunta Controparte_1 del re Generale, e con comunicazione avente ad oggetto CP_2 presa servizio assunta al protocollo dell il 27.06.2014, n. 0135373; b) accertare e Parte_2 dichiarare, conseguentemente, che per orto di lavoro in essere tra le parti, da intendersi anche parasubordinato, il sig. , nato a [...] il Parte_1
01.11.1964, ha diritto al riconoscimento d 19.719,92, a titolo di rimborso chilometrico (anticipate dal dott. ), c.d. accessi, spettantegli per recarsi dalla ex residenza di Pt_1
LI (CS) al Poliambulatori ia a RE (CS), non corrisposte dalla resistente
[...]
, dovute ai sensi di legge e dell'art. 48 dell spe Controparte_1 CP_4
, a seguito delle attività professionali svolte dal ricorrente e sopra specificate;
c) CP_5 hiarare che, per effetto del rapporto di lavoro in essere tra le parti, il sig.
[...]
, nato a [...] il [...], ha diritto al riconoscimento dell'i Parte_1
.719,92 (diciannovemilasettecentodiciannove/92), maturato e non corrisposto dall , a titolo di rimborso chilometrico, c.d. accessi/spese Controparte_1 Con di v er recarsi dalla ex residenza di LI (CS) al Poliambula di RA a RE (CS), con riferimento al periodo del rapporto lavorativo già svolto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
d) per l'effetto, conseguentemente, condannare la resistente, , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al p , Parte_1 nato a [...] il [...], della complessiva som (diciannovemilasettecentodiciannove/92) a titolo di rimborso chilometrico, c.d. accessi/spese di Con viaggio , spettantegli al ricorrente per recarsi dalla ex residenza di LI (CS) al Poliamb rio di RA a RE (CS), con riferimento al periodo del rapporto lavorativo già svolto dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018, maturata e non riscossa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
e) condannare la resistente Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al p
[...]
, nato a [...] il [...], della complessiva somma di €uro Parte_1 milasettecentodiciannove/92) a titolo di rimborso chilometrico, c.d. accessi/spese di viaggio A/R, spettantegli al ricorrente per recarsi dalla ex residenza di LI (CS) al Poliambulatorio di RA a RE (CS) oltre interessi e rivalutazione, somme dovute e non corrisposte per come sopra distintamente quantificate;
f) con vittoria di spese e competenze del giudizio, spese generali, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” Part Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l convenuta, contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU contabile, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Parte ricorrente agisce per il riconoscimento di somme a titolo di rimborso chilometrico, (c.d. accessi/spese di viaggio A/R) a norma dell'art. 48 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine deduce la fondatezza della pretesa azionata, sulla base del suddetto accordo, in quanto medico specialista ambulatoriale convenzionato, interno e a tempo indeterminato, alle dipendenze dell' convenuta, in servizio presso il poliambulatorio di RA a RE (CS) Controparte_1 dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018 e, nello stesso arco temporale, residente a LI (CS).
3. A mente del citato articolo 48, rubricato “rimborso spese di viaggio”,“1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale. La pubblica, con le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
2. La misura Pt_3 del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro”.
4. Parte resistente contesta l'appartenenza dei Comuni, di residenza e di servizio del ricorrente, al medesimo ambito zonale e, in mancanza di prova del suddetto requisito, avvalora la correttezza del proprio operato.
5. Dall'esame documentale non emergono prove di segno opposto.
6. Ne discende che, in assenza di prova, il cui onere grava sulla parte ricorrente, non è consentito l'accoglimento della domanda nei termini prospettati.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della circostanza che il medesimo emolumento è stato riconosciuto al ricorrente dalla stessa azienda sanitaria per altri periodi.
8. Le spese della consulenza, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone, definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza liquidate con separato decreto. Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Giulio Ceravolo (PEC: Parte_1
procura in atti Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 iccoli (PEC: Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/05/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di avere svolto prestazioni professionali di Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato interno, a tempo indeterminato, branca di Cardiologia, presso l' , Distretto di Paola (CS), nel Poliambulatorio di RA a Controparte_1
RE (CS), dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018, giusto incarico conferito anche con atto dell' del 30.04.2014, prot. n. 0092681, a firma Controparte_1 congiunta del Direttore del Distretto e del Direttore Generale e con comunicazione avente CP_2 ad oggetto presa servizio assunta al protocollo dell' il 27.06.2014, n. prot. Parte_2 Part 0135373; II) di avere ricevuto dall' , per gli accessi eseguito presso il Poliambulatorio di Acri, il rimborso delle spese di viaggio andata e ritorno, così come disposto dall'art. 48 dell' III) CP_3 di non avere ricevuto però il pagamento dell'importo pari ad € 19.719,92, che sarebbe dovuto sempre a titolo di rimborso chilometrico – spese di viaggio andata e ritorno – così come disposto
1 dal menzionato accordo, per essersi recato, dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018, dalla ex residenza di LI (CS) al Poliambulatorio di RA a RE (CS ). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. , nato a [...]_1
(VV) il 01.11.1964, ha svolto prestazioni professionali di Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato interno a tempo indeterminato, branca di Cardiologia, in servizio presso l
[...]
, Distretto di Paola (CS), nel Poliambulatorio di RA a M Controparte_1 ese di maggio 2018, giusto anche incarico conferito con atto dell del 30.04.2014, prot. n. 0092681, a firma congiunta Controparte_1 del re Generale, e con comunicazione avente ad oggetto CP_2 presa servizio assunta al protocollo dell il 27.06.2014, n. 0135373; b) accertare e Parte_2 dichiarare, conseguentemente, che per orto di lavoro in essere tra le parti, da intendersi anche parasubordinato, il sig. , nato a [...] il Parte_1
01.11.1964, ha diritto al riconoscimento d 19.719,92, a titolo di rimborso chilometrico (anticipate dal dott. ), c.d. accessi, spettantegli per recarsi dalla ex residenza di Pt_1
LI (CS) al Poliambulatori ia a RE (CS), non corrisposte dalla resistente
[...]
, dovute ai sensi di legge e dell'art. 48 dell spe Controparte_1 CP_4
, a seguito delle attività professionali svolte dal ricorrente e sopra specificate;
c) CP_5 hiarare che, per effetto del rapporto di lavoro in essere tra le parti, il sig.
[...]
, nato a [...] il [...], ha diritto al riconoscimento dell'i Parte_1
.719,92 (diciannovemilasettecentodiciannove/92), maturato e non corrisposto dall , a titolo di rimborso chilometrico, c.d. accessi/spese Controparte_1 Con di v er recarsi dalla ex residenza di LI (CS) al Poliambula di RA a RE (CS), con riferimento al periodo del rapporto lavorativo già svolto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
d) per l'effetto, conseguentemente, condannare la resistente, , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al p , Parte_1 nato a [...] il [...], della complessiva som (diciannovemilasettecentodiciannove/92) a titolo di rimborso chilometrico, c.d. accessi/spese di Con viaggio , spettantegli al ricorrente per recarsi dalla ex residenza di LI (CS) al Poliamb rio di RA a RE (CS), con riferimento al periodo del rapporto lavorativo già svolto dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018, maturata e non riscossa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
e) condannare la resistente Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al p
[...]
, nato a [...] il [...], della complessiva somma di €uro Parte_1 milasettecentodiciannove/92) a titolo di rimborso chilometrico, c.d. accessi/spese di viaggio A/R, spettantegli al ricorrente per recarsi dalla ex residenza di LI (CS) al Poliambulatorio di RA a RE (CS) oltre interessi e rivalutazione, somme dovute e non corrisposte per come sopra distintamente quantificate;
f) con vittoria di spese e competenze del giudizio, spese generali, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” Part Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l convenuta, contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU contabile, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Parte ricorrente agisce per il riconoscimento di somme a titolo di rimborso chilometrico, (c.d. accessi/spese di viaggio A/R) a norma dell'art. 48 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine deduce la fondatezza della pretesa azionata, sulla base del suddetto accordo, in quanto medico specialista ambulatoriale convenzionato, interno e a tempo indeterminato, alle dipendenze dell' convenuta, in servizio presso il poliambulatorio di RA a RE (CS) Controparte_1 dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018 e, nello stesso arco temporale, residente a LI (CS).
3. A mente del citato articolo 48, rubricato “rimborso spese di viaggio”,“1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina verde per uguale importo in percentuale. La pubblica, con le medesime cadenze, il valore del rimborso chilometrico.
2. La misura Pt_3 del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro”.
4. Parte resistente contesta l'appartenenza dei Comuni, di residenza e di servizio del ricorrente, al medesimo ambito zonale e, in mancanza di prova del suddetto requisito, avvalora la correttezza del proprio operato.
5. Dall'esame documentale non emergono prove di segno opposto.
6. Ne discende che, in assenza di prova, il cui onere grava sulla parte ricorrente, non è consentito l'accoglimento della domanda nei termini prospettati.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della circostanza che il medesimo emolumento è stato riconosciuto al ricorrente dalla stessa azienda sanitaria per altri periodi.
8. Le spese della consulenza, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone, definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza liquidate con separato decreto. Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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