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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1684/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2698/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3901/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01699/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01699/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01699/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3901/01/22, la CGT di Primo Grado accoglieva il ricorso presentato dal contribuente Res._1 Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY7013S01699/2018 per l'anno 2013, annullando l'atto e condannando l'Ufficio alle spese.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo:
- erronea ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice;
- erroneità dell'annullamento dell'accertamento, ritenendo legittimo il recupero dei costi;
- erroneità della condanna alle spese;
richiesta di riunione con altri procedimenti connessi.
L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla richiesta di riunione
L'istanza di riunione con altri giudizi indicati dall'Ufficio non può essere accolta in quanto per il giudizio n.
R.G. 2334/2022 non vi è prova della sua pendenza.
2. Sul merito dell'appello
L'Ufficio contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, sostenendo che i costi recuperati non sarebbero correlati ai periodi di permanenza del contribuente all'estero; l'accertamento sarebbe, dunque, legittimo.
La sentenza impugnata, tuttavia ha correttamente ricostruito la vicenda sulla base della documentazione allegata dal contribuente;
ha evidenziato che i costi sostenuti per l'attività svolta all'estero risultano documentati e coerenti con la natura dell'incarico; ha rilevato la mancata prova, da parte dell'Ufficio, della non inerenza dei costi.
Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato, emerge infatti che l'Ufficio ha ricostruito il reddito per trasparenza sulla base dell'accertamento effettuato nei confronti della società Società_1
S.a.s.. la motivazione si fonda sulla presunta incoerenza temporale tra fatturazioni e periodi di trasferta ma non è tuttavia fornita una prova puntuale della non deducibilità dei costi, limitandosi l'Ufficio a generiche valutazioni di incongruità.
Il giudice di primo grado ha dunque fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, ponendo a carico dell'Ufficio (che contesta la deduzione dei costi) la prova della loro inesistenza o non inerenza.
L'appello si sostanzia, invece, nella mera reiterazione delle valutazioni già svolte in sede amministrativa, senza apportare nuovi elementi idonei a sovvertire l'accertamento di prime cure.
Ne consegue che non emergono motivi per riformare la sentenza impugnata, la quale va confermata.
3. Sulle spese del presente grado
Poiché l'appellato non si è costituito, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
conferma integralmente la sentenza n. 3901/01/22 della CGT di Primo Grado di Siracusa;
nulla sulle spese del presente grado di giudizio Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2698/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3901/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01699/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01699/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01699/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3901/01/22, la CGT di Primo Grado accoglieva il ricorso presentato dal contribuente Res._1 Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY7013S01699/2018 per l'anno 2013, annullando l'atto e condannando l'Ufficio alle spese.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo:
- erronea ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice;
- erroneità dell'annullamento dell'accertamento, ritenendo legittimo il recupero dei costi;
- erroneità della condanna alle spese;
richiesta di riunione con altri procedimenti connessi.
L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla richiesta di riunione
L'istanza di riunione con altri giudizi indicati dall'Ufficio non può essere accolta in quanto per il giudizio n.
R.G. 2334/2022 non vi è prova della sua pendenza.
2. Sul merito dell'appello
L'Ufficio contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, sostenendo che i costi recuperati non sarebbero correlati ai periodi di permanenza del contribuente all'estero; l'accertamento sarebbe, dunque, legittimo.
La sentenza impugnata, tuttavia ha correttamente ricostruito la vicenda sulla base della documentazione allegata dal contribuente;
ha evidenziato che i costi sostenuti per l'attività svolta all'estero risultano documentati e coerenti con la natura dell'incarico; ha rilevato la mancata prova, da parte dell'Ufficio, della non inerenza dei costi.
Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato, emerge infatti che l'Ufficio ha ricostruito il reddito per trasparenza sulla base dell'accertamento effettuato nei confronti della società Società_1
S.a.s.. la motivazione si fonda sulla presunta incoerenza temporale tra fatturazioni e periodi di trasferta ma non è tuttavia fornita una prova puntuale della non deducibilità dei costi, limitandosi l'Ufficio a generiche valutazioni di incongruità.
Il giudice di primo grado ha dunque fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, ponendo a carico dell'Ufficio (che contesta la deduzione dei costi) la prova della loro inesistenza o non inerenza.
L'appello si sostanzia, invece, nella mera reiterazione delle valutazioni già svolte in sede amministrativa, senza apportare nuovi elementi idonei a sovvertire l'accertamento di prime cure.
Ne consegue che non emergono motivi per riformare la sentenza impugnata, la quale va confermata.
3. Sulle spese del presente grado
Poiché l'appellato non si è costituito, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
conferma integralmente la sentenza n. 3901/01/22 della CGT di Primo Grado di Siracusa;
nulla sulle spese del presente grado di giudizio Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE