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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4489/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4489/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI EN IC e dell'avv. DI BRINO GIAN PAOLO ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1 resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa di uno stato di invalidità sufficiente per ottenere la pensione di inabilità ex art 12 legge n.118/71 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva ed eccepiva l'assenza di domanda per ottenere la pensione CP_1
e l'assenza conseguentemente dell'omologa di tale requisito sanitario avendo la parte agito in atp per ottenere il riconoscimento della sola indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Esaminando il fascicolo della fase di accertamento tecnico preventivo si osserva come il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di ATP Rg. n.1571/24, ha richiesto esclusivamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
Successivamente il dott. , consulente di ufficio nominato dal giudice, ha Per_1
accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione al sig. della Pt_1
disabilità grave e dell'indennità di accompagnamento (documento già allegato da parte ricorrente), risultanze poi ratificate con decreto di omologa del 29.01.25.
Orbene, è evidente che non è stata proposta alcuna domanda di pensione d'inabilità o quantomeno non è stata allegata nel giudizio di atp espletatosi tra le parti essendosi il ricorrente limitato a domandare con il presente ricorso il riconoscimento del diritto a fruire della detta pensione sulla scorta del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nel precedente giudizio e dell'invalidità del 100%.
Deve rammentarsi, però, come l'art. 445 bis c.p.c. preveda il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni.
A norma del 5° comma del medesimo art. 445-bis, “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Pertanto, soltanto successivamente all'omologa dell'accertamento del requisito sanitario l'interessato individuerà, a seconda del tipo di diritto vantato, l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
L'art. 445 bis, comma secondo, c.p.c. dispone che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto
a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Nel caso di specie, in cui la parte convenuta ha tempestivamente eccepito l'improcedibilità, dovrà essere meramente dichiarata l'improcedibilità del ricorso con assegnazione del termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di a.t.p.o..
Del tutto infondata, conseguentemente, anche la domanda di pagamento ratei di una prestazione non richiesta o riconosciuta dall' . CP_1
Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione in atti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 22/07/2025 , così provvede: Parte_1
1. - dichiara improcedibile il ricorso e comunque infondato nel merito;
2. - assegna al ricorrente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. ove ne ricorrano i presupposti ( domanda di pensione);
3. - dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 15/10/2025
Il Giudice
RT TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4489/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI EN IC e dell'avv. DI BRINO GIAN PAOLO ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1 resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa di uno stato di invalidità sufficiente per ottenere la pensione di inabilità ex art 12 legge n.118/71 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva ed eccepiva l'assenza di domanda per ottenere la pensione CP_1
e l'assenza conseguentemente dell'omologa di tale requisito sanitario avendo la parte agito in atp per ottenere il riconoscimento della sola indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Esaminando il fascicolo della fase di accertamento tecnico preventivo si osserva come il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di ATP Rg. n.1571/24, ha richiesto esclusivamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92.
Successivamente il dott. , consulente di ufficio nominato dal giudice, ha Per_1
accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione al sig. della Pt_1
disabilità grave e dell'indennità di accompagnamento (documento già allegato da parte ricorrente), risultanze poi ratificate con decreto di omologa del 29.01.25.
Orbene, è evidente che non è stata proposta alcuna domanda di pensione d'inabilità o quantomeno non è stata allegata nel giudizio di atp espletatosi tra le parti essendosi il ricorrente limitato a domandare con il presente ricorso il riconoscimento del diritto a fruire della detta pensione sulla scorta del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nel precedente giudizio e dell'invalidità del 100%.
Deve rammentarsi, però, come l'art. 445 bis c.p.c. preveda il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni.
A norma del 5° comma del medesimo art. 445-bis, “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Pertanto, soltanto successivamente all'omologa dell'accertamento del requisito sanitario l'interessato individuerà, a seconda del tipo di diritto vantato, l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
L'art. 445 bis, comma secondo, c.p.c. dispone che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto
a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Nel caso di specie, in cui la parte convenuta ha tempestivamente eccepito l'improcedibilità, dovrà essere meramente dichiarata l'improcedibilità del ricorso con assegnazione del termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di a.t.p.o..
Del tutto infondata, conseguentemente, anche la domanda di pagamento ratei di una prestazione non richiesta o riconosciuta dall' . CP_1
Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione in atti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 22/07/2025 , così provvede: Parte_1
1. - dichiara improcedibile il ricorso e comunque infondato nel merito;
2. - assegna al ricorrente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. ove ne ricorrano i presupposti ( domanda di pensione);
3. - dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 15/10/2025
Il Giudice
RT TT