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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7625 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.12.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4984/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
P.IVA , in persona del l.r.p.t. nonché in Controparte_1 P.IVA_1 proprio ( C.F. ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv.to Franco Muratori, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, il quale dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e/o comunicazioni dalla cancelleria al seguente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: – fax Email_1
06.51605708.
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_5
), in persona del Dott. Procuratore Speciale, P.IVA_2 Controparte_6 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Marco Pesenti del Foro di Milano e Giuseppe Caputi del Foro di Roma. - APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1515/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
, e hanno CP_2 Controparte_3 Controparte_4 impugnato la sentenza n. 1515/2022 con cui il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda attorea, in tema di accertamento negativo del credito, ha accertato che il saldo debitore complessivo della società correntista, alla data finale di rielaborazione del conto corrente, doveva essere decurtato della somma di € 176,28, così rideterminando l'esposizione debitoria relativa al rapporto oggetto di causa per come ricostruito dal Ctu, rispetto all'importo inizialmente preteso dalla banca, rigettando tutte le restanti domande spiegate e così statuendo:
“Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta, così rideterminando l'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto di corrente in esame, quale ricostruito dal C.t.u. (dott. ), che il saldo debitore complessivo della società Per_1 correntista, alla data finale di rielaborazione, dovrà essere decurtato della somma di €
176,28 rispetto all'importo preteso dalla banca;
2) rigetta le restanti domande proposte da parte citante;
3) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'istituto di credito;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.”
pag. 2/11 Con tre motivi di appello, , Controparte_1 CP_2
e contestano l'erroneità della sentenza Controparte_3 Controparte_4 impugnata in punto di sussistenza del fenomeno usura, per inidoneità della formula di
Banca d'Italia utilizzata dal perito d'ufficio per il relativo calcolo, nonché per illegittima capitalizzazione – in termini di pari periodicità apparente – e quindi di capitalizzazione del tasso creditore, e, infine, per indeterminatezza dei contratti a causa della omessa indicazione dell'Isc/Taeg.
Hanno, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma dell'impugnata la sentenza n. 1515/2022 depositata in data
20/07/22 dal Tribunale Ordinario di Velletri, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia
Ummarino, notificata in data 28.07.2022, emessa a definizione del giudizio contraddistinto al RGN. 5566/2015, accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto all' applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e/o indeterminate e/o illecite, dichiarare:
1) la gratuità delle linee di credito;
2) l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) l'illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
4) l'indeterminatezza dei rapporti oggetto di cognizione;
e, per l'effetto, previa integrazione della espletata CTU in primo grado, rideterminare il reale rapporto dare/avere tra le parti, il tutto con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. pag. 3/11 Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede l'integrazione della CTU ai fini della rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti.”
Si è costituito Controparte_5
, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
[...]
“- In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per i motivi indicati in narrativa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- Nel merito
Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.
1515/2022 emessa all'esito del procedimento rubricato al n. 5566/2015 RG dal
Tribunale di Velletri.
- In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 17.01.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.11.2025, da ultimo differita al
16.12.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.10.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
pag. 4/11 Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 137600, sottoscritto in data 24.11.2008, con annesse successive aperture di credito, dalla
[...] presso il Banco Desio Lazio, rispetto al quale gli odierni Controparte_1 appellanti lamentano l'illegittima applicazione di condizioni non pattuite e di interessi ultra soglia e/o anatocistici, chiedendo, conseguentemente, sulla scorta di perizia di parte depositata sin dal primo grado, la rideterminazione del saldo effettivo, previa eliminazione degli addebiti illegittimi e con compensazione delle poste attive e passive.
Con il primo motivo di appello, , Controparte_1 CP_2
e contestano la sentenza di primo grado Controparte_3 Controparte_4 nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il fenomeno usura, a causa della inidoneità della formula fornita dalla Banca d'Italia – applicata dal perito d'ufficio - per il relativo calcolo.
Tale doglianza è infondata.
La Legge Antiusura n. 108/1996, come noto, stabilisce che un rapporto è usurario quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) concretamente applicato dall'istituto di credito al rapporto in oggetto supera il limite massimo consentito dalla Legge - Tasso Soglia
Trimestrale - per come rilevato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base della seguente formula: Tasso soglia = TEGM x 1,25 + 4 punti percentuali
(con limite massimo di + 8 punti).
A sua volta la Banca d'Italia, quale Autorità di Vigilanza del settore, tramite le proprie
Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), indica quali oneri includere, nonché come calcolare il TEG e come confrontarlo con i tassi soglia.
Ebbene, le suddette Istruzioni, seppur non vincolanti in senso assoluto, in quanto non sussiste un obbligo normativamente imposto nel senso della loro applicazione, tuttavia rappresentano il criterio principalmente impiegato come standard tecnico per rendere omogeneo il calcolo, al fine di mantenere coerenza con i tassi soglia ufficiali.
Va da sé che, in caso di eventuale contestazione sul punto, grava sulla parte che solleva tale censura l'onere di provare le ragioni poste alla base della asserita inidoneità della pag. 5/11 formula impiegata, non essendo sufficiente limitarsi ad invocare genericamente l'applicazione di altre formule, eventualmente attinte dalla matematica finanziaria, che, seppur astrattamente impiegabili, non soddisfano i requisiti di autorevolezza e omogeneità che caratterizzano il metodo fornito dall'Autorità di Vigilanza.
Ad ogni buon conto, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità, cui Questo
Collegio ritiene di aderire, in tema di calcolo dell'usura sostiene che “In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 – data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cass. Civ. Sez. 1 -
, Ord. n. 1464 del 18/01/2019).
Ciò posto, appare conforme e non censurabile il calcolo eseguito dal Consulente in sede di Ctu, secondo cui “Per quanto riguarda il contratto di conto corrente di corrispondenza del 24.11.2008, viene pattuito un tasso di interesse entro fido, eventualmente concesso, pari al 9,25% annuo ed un tasso oltre fido o in assenza di fido pari al 14% annuo. Il contratto prevede poi una Commissione di Massimo Scoperto pari al 0,9%, spese trimestrali pari a 6 euro per la produzione dell'estratto conto, spese trimestrali pari a 6 pag. 6/11 euro per la produzione e invio del documento di sintesi, oltre ad un'indennità per liquidazione a debito conti non affidati pari a 35 euro. In questa analisi è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS, poste quest'ultime pari a zero per espressa previsione del quesito ricevuto dall'Illustrissimo
Giudice.
La formula che è stata applicata è TAEG = (1+TAN/k+CMS)^k – 1), dove k sono i periodi di capitalizzazione, TAN è il tasso di interesse netto e CMS è l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente al picco di utilizzo dell'affidamento, poste pari a zero.
L'esplicitazione della formula è riportata in allegato 7.
Il contratto prevede inoltre delle condizioni sostitutive, che intervengono qualora si superi l'affidato concesso o in caso di mancata concessione del fido.
Si è quindi ritenuto opportuno verificare tali condizioni, calcolando il relativo TAEG, considerando il tasso oltre fido ed eventuali commissioni di massimo scoperto. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 9,250% e un'aliquota CMS pari al 0,000%, il
TAEG è pari al 9,576%, così come il Tasso Effettivo Annuo indicato nel contratto, ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 19,905% (allegato2).
Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un
TAN pari al 14,000% e un'aliquota CMS pari al 0,000%, il TAEG è pari al 14,752%, così come il Tasso Effettivo Annuo indicato nel contratto, ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato, pari al 19,905%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi non usuraria e quindi valida.” (pag. 24-25
Ctu); “Per quanto attiene all'usura sopravvenuta, in aderenza al quesito posto dall'Illustrissimo Giudice, l'indagine è stata svolta, per quanto attiene al calcolo del
Teg, con applicazione della formula riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti computando ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse imposte e tasse e commissione di massimo scoperto, fino al 31.12.2009 e considerando anche la commissione di massimo scoperto per il periodo successivo.
Come evidenziato nel successivo paragrafo “Risultato analisi del conto corrente”, il Teg
pag. 7/11 trimestrale non è mai stato superiore al tasso soglia nei trimestri oggetto di indagine”
(pag. 31 Ctu).
Dunque, in mancanza di prova contraria idonea a superare la ricostruzione fornita dal perito, tantomeno superabile mediante la richiesta istruttoria di integrazione della consulenza tecnica, che non presenta alcun margine di parzialità o lacunosità, Questo
Collegio ritiene di aderire alle suesposte risultanze, condividendo l'assunto della insussistenza del fenomeno usurario nel rapporto oggetto di causa.
Con il secondo motivo di appello, parti appellanti impugnano la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe rilevato la illegittima capitalizzazione degli interessi – in termini di pari periodicità apparente - ovvero la capitalizzazione del tasso creditore.
Tale motivo deve essere disatteso.
Invero, dall'esame del contratto di conto corrente oggetto di causa, nella parte relativa alle condizioni economiche, viene esplicitamente prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi in dare (trimestrale) e avere (ugualmente trimestrale).
Tale assunto è stato verificato e pienamente confermato dal Ctu, le cui valutazioni, cui si ritiene di dover integralmente aderire, vengono di seguito riportate: “Il contratto di conto corrente stipulato tra le parti in data 24.11.2008 prevede espressamente, all'art. 7
e nelle Condizioni Economiche applicate al contratto, che gli interessi sono riconosciuti al correntista e dallo stesso corrisposti con la stessa periodicità di capitalizzazione trimestrale. L'art. 7 del contratto di conto corrente risulta firmato ai sensi dell'art. 1341
c.c. e, pertanto, l'applicazione degli interessi anatocistici risulta pienamente legittima fino al 31.12.2013. Poiché la banca ha applicato gli interessi anatocistici anche successivamente al 01.01.2014, l'elaborato peritale ne ha tenuto conto ai fini del riconteggio, mediante lo storno degli interessi addebitati nel primo, secondo e terzo trimestre 2014 (non risulta depositato l'estratto conto del IV trimestre 2014) e nel primo trimestre 2015. Tali interessi sono stati poi sommati al saldo debitore al 31.03.2015
(ultimo estratto conto disponibile). Pertanto, nel ricalcolo del conto corrente, la capitalizzazione degli interessi è stata trimestrale fino al 31.12.2013 e successivamente semplice” (pag. 30 Ctu). pag. 8/11 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non ha rilevato la indeterminatezza dei contratti controversi per omessa indicazione dell'Isc/Taeg.
Anche tale doglianza deve essere rigettata.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima
(cfr. Cass. civ., Sez. I. ord. 14.2.2023, n. 4597).
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “in materia di contratti di mutuo,
l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_2 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. pag. 9/11 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che (…) l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Velletri che ha parzialmente accolto la domanda attorea in punto di accertamento negativo del credito, accertando che il saldo debitore complessivo della società correntista, alla data finale di rielaborazione del conto corrente, doveva essere decurtato della somma di € 176,28, così rideterminando l'esposizione debitoria relativa al rapporto oggetto di causa per come ricostruito dal Ctu, rispetto all'importo preteso dalla banca, rigettando, per il resto, tutte le altre domande spiegate.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1515/2022 del Tribunale di Velletri, Controparte_4
pag. 10/11 contro , Controparte_5 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in €
12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale degli appellanti medesime le spese di Ctu.
- Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.12.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4984/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
P.IVA , in persona del l.r.p.t. nonché in Controparte_1 P.IVA_1 proprio ( C.F. ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv.to Franco Muratori, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, il quale dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e/o comunicazioni dalla cancelleria al seguente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: – fax Email_1
06.51605708.
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_5
), in persona del Dott. Procuratore Speciale, P.IVA_2 Controparte_6 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Marco Pesenti del Foro di Milano e Giuseppe Caputi del Foro di Roma. - APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1515/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
, e hanno CP_2 Controparte_3 Controparte_4 impugnato la sentenza n. 1515/2022 con cui il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda attorea, in tema di accertamento negativo del credito, ha accertato che il saldo debitore complessivo della società correntista, alla data finale di rielaborazione del conto corrente, doveva essere decurtato della somma di € 176,28, così rideterminando l'esposizione debitoria relativa al rapporto oggetto di causa per come ricostruito dal Ctu, rispetto all'importo inizialmente preteso dalla banca, rigettando tutte le restanti domande spiegate e così statuendo:
“Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta, così rideterminando l'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto di corrente in esame, quale ricostruito dal C.t.u. (dott. ), che il saldo debitore complessivo della società Per_1 correntista, alla data finale di rielaborazione, dovrà essere decurtato della somma di €
176,28 rispetto all'importo preteso dalla banca;
2) rigetta le restanti domande proposte da parte citante;
3) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'istituto di credito;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.”
pag. 2/11 Con tre motivi di appello, , Controparte_1 CP_2
e contestano l'erroneità della sentenza Controparte_3 Controparte_4 impugnata in punto di sussistenza del fenomeno usura, per inidoneità della formula di
Banca d'Italia utilizzata dal perito d'ufficio per il relativo calcolo, nonché per illegittima capitalizzazione – in termini di pari periodicità apparente – e quindi di capitalizzazione del tasso creditore, e, infine, per indeterminatezza dei contratti a causa della omessa indicazione dell'Isc/Taeg.
Hanno, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma dell'impugnata la sentenza n. 1515/2022 depositata in data
20/07/22 dal Tribunale Ordinario di Velletri, in persona del Giudice Dott.ssa Claudia
Ummarino, notificata in data 28.07.2022, emessa a definizione del giudizio contraddistinto al RGN. 5566/2015, accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto all' applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e/o indeterminate e/o illecite, dichiarare:
1) la gratuità delle linee di credito;
2) l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) l'illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
4) l'indeterminatezza dei rapporti oggetto di cognizione;
e, per l'effetto, previa integrazione della espletata CTU in primo grado, rideterminare il reale rapporto dare/avere tra le parti, il tutto con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. pag. 3/11 Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede l'integrazione della CTU ai fini della rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti.”
Si è costituito Controparte_5
, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
[...]
“- In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per i motivi indicati in narrativa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- Nel merito
Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.
1515/2022 emessa all'esito del procedimento rubricato al n. 5566/2015 RG dal
Tribunale di Velletri.
- In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 17.01.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.11.2025, da ultimo differita al
16.12.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.10.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
pag. 4/11 Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 137600, sottoscritto in data 24.11.2008, con annesse successive aperture di credito, dalla
[...] presso il Banco Desio Lazio, rispetto al quale gli odierni Controparte_1 appellanti lamentano l'illegittima applicazione di condizioni non pattuite e di interessi ultra soglia e/o anatocistici, chiedendo, conseguentemente, sulla scorta di perizia di parte depositata sin dal primo grado, la rideterminazione del saldo effettivo, previa eliminazione degli addebiti illegittimi e con compensazione delle poste attive e passive.
Con il primo motivo di appello, , Controparte_1 CP_2
e contestano la sentenza di primo grado Controparte_3 Controparte_4 nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il fenomeno usura, a causa della inidoneità della formula fornita dalla Banca d'Italia – applicata dal perito d'ufficio - per il relativo calcolo.
Tale doglianza è infondata.
La Legge Antiusura n. 108/1996, come noto, stabilisce che un rapporto è usurario quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) concretamente applicato dall'istituto di credito al rapporto in oggetto supera il limite massimo consentito dalla Legge - Tasso Soglia
Trimestrale - per come rilevato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base della seguente formula: Tasso soglia = TEGM x 1,25 + 4 punti percentuali
(con limite massimo di + 8 punti).
A sua volta la Banca d'Italia, quale Autorità di Vigilanza del settore, tramite le proprie
Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), indica quali oneri includere, nonché come calcolare il TEG e come confrontarlo con i tassi soglia.
Ebbene, le suddette Istruzioni, seppur non vincolanti in senso assoluto, in quanto non sussiste un obbligo normativamente imposto nel senso della loro applicazione, tuttavia rappresentano il criterio principalmente impiegato come standard tecnico per rendere omogeneo il calcolo, al fine di mantenere coerenza con i tassi soglia ufficiali.
Va da sé che, in caso di eventuale contestazione sul punto, grava sulla parte che solleva tale censura l'onere di provare le ragioni poste alla base della asserita inidoneità della pag. 5/11 formula impiegata, non essendo sufficiente limitarsi ad invocare genericamente l'applicazione di altre formule, eventualmente attinte dalla matematica finanziaria, che, seppur astrattamente impiegabili, non soddisfano i requisiti di autorevolezza e omogeneità che caratterizzano il metodo fornito dall'Autorità di Vigilanza.
Ad ogni buon conto, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità, cui Questo
Collegio ritiene di aderire, in tema di calcolo dell'usura sostiene che “In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 – data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cass. Civ. Sez. 1 -
, Ord. n. 1464 del 18/01/2019).
Ciò posto, appare conforme e non censurabile il calcolo eseguito dal Consulente in sede di Ctu, secondo cui “Per quanto riguarda il contratto di conto corrente di corrispondenza del 24.11.2008, viene pattuito un tasso di interesse entro fido, eventualmente concesso, pari al 9,25% annuo ed un tasso oltre fido o in assenza di fido pari al 14% annuo. Il contratto prevede poi una Commissione di Massimo Scoperto pari al 0,9%, spese trimestrali pari a 6 euro per la produzione dell'estratto conto, spese trimestrali pari a 6 pag. 6/11 euro per la produzione e invio del documento di sintesi, oltre ad un'indennità per liquidazione a debito conti non affidati pari a 35 euro. In questa analisi è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS, poste quest'ultime pari a zero per espressa previsione del quesito ricevuto dall'Illustrissimo
Giudice.
La formula che è stata applicata è TAEG = (1+TAN/k+CMS)^k – 1), dove k sono i periodi di capitalizzazione, TAN è il tasso di interesse netto e CMS è l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente al picco di utilizzo dell'affidamento, poste pari a zero.
L'esplicitazione della formula è riportata in allegato 7.
Il contratto prevede inoltre delle condizioni sostitutive, che intervengono qualora si superi l'affidato concesso o in caso di mancata concessione del fido.
Si è quindi ritenuto opportuno verificare tali condizioni, calcolando il relativo TAEG, considerando il tasso oltre fido ed eventuali commissioni di massimo scoperto. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 9,250% e un'aliquota CMS pari al 0,000%, il
TAEG è pari al 9,576%, così come il Tasso Effettivo Annuo indicato nel contratto, ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 19,905% (allegato2).
Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un
TAN pari al 14,000% e un'aliquota CMS pari al 0,000%, il TAEG è pari al 14,752%, così come il Tasso Effettivo Annuo indicato nel contratto, ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato, pari al 19,905%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi non usuraria e quindi valida.” (pag. 24-25
Ctu); “Per quanto attiene all'usura sopravvenuta, in aderenza al quesito posto dall'Illustrissimo Giudice, l'indagine è stata svolta, per quanto attiene al calcolo del
Teg, con applicazione della formula riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti computando ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse imposte e tasse e commissione di massimo scoperto, fino al 31.12.2009 e considerando anche la commissione di massimo scoperto per il periodo successivo.
Come evidenziato nel successivo paragrafo “Risultato analisi del conto corrente”, il Teg
pag. 7/11 trimestrale non è mai stato superiore al tasso soglia nei trimestri oggetto di indagine”
(pag. 31 Ctu).
Dunque, in mancanza di prova contraria idonea a superare la ricostruzione fornita dal perito, tantomeno superabile mediante la richiesta istruttoria di integrazione della consulenza tecnica, che non presenta alcun margine di parzialità o lacunosità, Questo
Collegio ritiene di aderire alle suesposte risultanze, condividendo l'assunto della insussistenza del fenomeno usurario nel rapporto oggetto di causa.
Con il secondo motivo di appello, parti appellanti impugnano la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe rilevato la illegittima capitalizzazione degli interessi – in termini di pari periodicità apparente - ovvero la capitalizzazione del tasso creditore.
Tale motivo deve essere disatteso.
Invero, dall'esame del contratto di conto corrente oggetto di causa, nella parte relativa alle condizioni economiche, viene esplicitamente prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi in dare (trimestrale) e avere (ugualmente trimestrale).
Tale assunto è stato verificato e pienamente confermato dal Ctu, le cui valutazioni, cui si ritiene di dover integralmente aderire, vengono di seguito riportate: “Il contratto di conto corrente stipulato tra le parti in data 24.11.2008 prevede espressamente, all'art. 7
e nelle Condizioni Economiche applicate al contratto, che gli interessi sono riconosciuti al correntista e dallo stesso corrisposti con la stessa periodicità di capitalizzazione trimestrale. L'art. 7 del contratto di conto corrente risulta firmato ai sensi dell'art. 1341
c.c. e, pertanto, l'applicazione degli interessi anatocistici risulta pienamente legittima fino al 31.12.2013. Poiché la banca ha applicato gli interessi anatocistici anche successivamente al 01.01.2014, l'elaborato peritale ne ha tenuto conto ai fini del riconteggio, mediante lo storno degli interessi addebitati nel primo, secondo e terzo trimestre 2014 (non risulta depositato l'estratto conto del IV trimestre 2014) e nel primo trimestre 2015. Tali interessi sono stati poi sommati al saldo debitore al 31.03.2015
(ultimo estratto conto disponibile). Pertanto, nel ricalcolo del conto corrente, la capitalizzazione degli interessi è stata trimestrale fino al 31.12.2013 e successivamente semplice” (pag. 30 Ctu). pag. 8/11 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non ha rilevato la indeterminatezza dei contratti controversi per omessa indicazione dell'Isc/Taeg.
Anche tale doglianza deve essere rigettata.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima
(cfr. Cass. civ., Sez. I. ord. 14.2.2023, n. 4597).
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “in materia di contratti di mutuo,
l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_2 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. pag. 9/11 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che (…) l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Velletri che ha parzialmente accolto la domanda attorea in punto di accertamento negativo del credito, accertando che il saldo debitore complessivo della società correntista, alla data finale di rielaborazione del conto corrente, doveva essere decurtato della somma di € 176,28, così rideterminando l'esposizione debitoria relativa al rapporto oggetto di causa per come ricostruito dal Ctu, rispetto all'importo preteso dalla banca, rigettando, per il resto, tutte le altre domande spiegate.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1515/2022 del Tribunale di Velletri, Controparte_4
pag. 10/11 contro , Controparte_5 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in €
12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale degli appellanti medesime le spese di Ctu.
- Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini
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