Art. 31. Omissione di esercitazione
Dopo l' articolo 1218 del Codice della navigazione e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".
Dopo l' articolo 1218 del Codice della navigazione e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".