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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9154 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6583 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio De Luca, nonché, Parte_1
anche disgiuntamente, dall'Avv. RI MA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Napoli alla Galleria Umberto I n. 83;
opponente
CONTRO
(C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Di Francia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Pozzuoli (NA) alla
Via Artiaco n. 7;
opposta
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 14.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato a mezzo pec in data
22.02.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l' al fine di ottenere la declaratoria di nullità della Controparte_1
intimazione di pagamento n. 07120229006558656000 del 16.06.2022, nonché della cartella esattoriale n. 07120080068694042000 alla stessa sottesa e asseritamente notificata dal concessionario in data 22.05.2008 per il recupero coattivo di Multe e
Ammende, relative all'anno 2003. Con la proposta opposizione, l'istante ha lamentato quale motivo di doglianza la mancata notifica della cartella esattoriale contenuta nell'intimazione in parola,
nonché l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa sostanziale coattivamente azionata. Su tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'impugnato atto impositivo, con condanna di parte convenuta alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' la quale ha contestato nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda. Come da documentazione versata in atti, il concessionario ha dedotto la regolare notifica della cartella esattoriale, riportata nella opposta intimazione, avvenuta il 12.05.2008 mediante consegna a mani di
, qualificatasi nonna, nonché della intimazione di pagamento Persona_1
n. 07120169013060476000 notificata in data 25.05.2016, di talché lo stesso decorso del termine di prescrizione della azionata pretesa creditoria risulta interrotto. (cfr.
all. nn. 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione). Stante la legittimità della procedura di riscossione, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025.
Con la domanda così come proposta, il ha avanzato doglianze ascrivibili in Pt_1
parte all'opposizione agli atti esecutivi, e, in parte all'opposizione all'esecuzione.
Orbene la prima censura, relativa all'invalidità sopravvenuta dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e riconducibile nell'alveo dell'opposizione ex art 617 c.p.c., si appalesa inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni. Difatti, l'intimazione opposta è stata notificata in data 16.06.2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato tramite pec in data
22.02.2023 risultando tradivo.
Venendo, invece, all'esame dell'eccezione di prescrizione, in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto è dedotta quale elemento fondate l'inerzia del creditore e/o del concessionario, il motivo rientra nell'opposizione all'esecuzione da proporre con citazione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., che è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
La predetta eccezione va, pertanto, esaminata nel merito.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha tempestivamente dedotto e dimostrato la regolare notifica all'opponente dell'atto impositivo posto a base dell'intimazione di pagamento, oggi, in contestazione. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dall' , emerge che la cartella Controparte_2
esattoriale n. 07120080068694042000 sia stata correttamente notificata in data
22.05.2008 mediante consegna a qualificatosi nonna. Sul Persona_1
punto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, come nell'ipotesi di notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7 comma 6 legge
890/1982, introdotto dall'art. 36 comma 2 quater del D.L. 248/2007, convertito in legge con modificazioni n. 31 del 2008, non è necessario che la raccomandata contenente la comunicazione informativa dell'avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. Civ. sent. n. 12438/2016).
A diverse conclusioni si perviene, invece, in ordine alla intimazione di pagamento
07120169013060476000, asseritamente notificata in data 25.05.2016 e dunque intesa dal concessionario quale atto interruttivo intermedio del termine di prescrizione decennale del credito coattivamente azionato.
Al riguardo, mette conto evidenziare che con l'Ord. Sez. 2 n. 15626 del 2018, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio di diritto per cui:
“solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima
l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante
l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie
secondo l'ordinaria diligenza”. E' stato anche chiarito “che i presupposti, legittimanti la
notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da
parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio
del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il
destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la
condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto,
da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di
notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività
svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa,
mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la
nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n.
19012/2017, ord.)”.
Principio ripreso dalla sentenza n. 22461 dell'8.08.2024, secondo la quale: “per la
validità della notificazione, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., è necessario, ma non
sufficiente, l'accertamento anagrafico, presupponendo essa, sempre e comunque, che nel
luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche, i cui esiti, riportati dal
pubblico ufficiale notificatore, non debbono essere approssimativi, dubitativi, generici e,
comunque privi dell'indicazione specifica della fonte di conoscenza, così che il giudice ne
possa apprezzare l'effettiva attendibilità”. Invero, “L'ordinaria diligenza, alla quale il
notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi
circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle
modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a
parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può
tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea
all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza
delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui
è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della
cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo
stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora) – Sez. 1, n. 19012, 31/07/2017, Rv. 645083 – 02; conf. nn.
12526/2014, 10983/2021).
Il condiviso principio immediatamente sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico
ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto
a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti.
Per vero, si è avuto modo di più volte precisare che il ricorso alle formalità di notificazione
previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere
risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel
luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale
giudiziario dia espresso conto (nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una
notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche
eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a
tal fine compiute) – Sez. 3, n. 40467, 16/12/2021, Rv. 663335 – 01) -. Ed ancora, il ricorso
alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può
essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e
comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di
esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez. 6 – L, n. 24107, 28/11/2016, Rv. 642274
– 01).”
(Cass. sentenza n. 22461 dell'8.08.2024).
Alla stregua dei principi giuridici sopra richiamati e delle univoche risultanze documentali accertate da questo Tribunale, è evidente che, nella fattispecie, la temporanea assenza del dalla sua abitazione (in cui era fissata la sua Pt_1
residenza anagrafica) non avrebbe potuto essere qualificata come un trasferimento e, vieppiù, come un trasferimento in luogo ignoto tale da comportare una condizione di "irreperibilità" dell'opponente e, quindi, da giustificare il legittimo ricorso alla notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. Non ne sussistevano le condizioni di legge dal momento che è accertato come il contribuente non fosse propriamente irreperibile. Si trattava, pertanto, di un mero allontanamento, che avrebbe imposto la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Ne consegue la nullità della notifica della intimazione di pagamento n.
07120169013060476000, di talchè la stessa non spiega efficacia interruttiva della prescrizione del credito richiesto tra la data di notifica della cartella esattoriale n.
07120080068694042000 (12.05.2028) e quella di notifica della opposta intimazione di pagamento 07120229006558656000 (16.06.2022).
La domanda così come proposta deve essere, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si Controparte_1
liquidano come da dispositivo, secondo il D.M 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento della controversia (euro 1.101 a 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con attribuzione in favore dei difensori dell'opposto, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione all'esecuzione promossa da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120229006558656000 notificata in data
16.06.2022; b) condanna l'opposta al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 43,00 per Parte_1
esborsi, euro 852,00 per compensi professionali, spese generali, oltre IVA e
CPA se dovute come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Fabrizio De Luca
e RI MA, dichiaratisi antistatari.
Napoli il 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6583 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio De Luca, nonché, Parte_1
anche disgiuntamente, dall'Avv. RI MA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Napoli alla Galleria Umberto I n. 83;
opponente
CONTRO
(C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Di Francia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Pozzuoli (NA) alla
Via Artiaco n. 7;
opposta
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 14.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato a mezzo pec in data
22.02.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l' al fine di ottenere la declaratoria di nullità della Controparte_1
intimazione di pagamento n. 07120229006558656000 del 16.06.2022, nonché della cartella esattoriale n. 07120080068694042000 alla stessa sottesa e asseritamente notificata dal concessionario in data 22.05.2008 per il recupero coattivo di Multe e
Ammende, relative all'anno 2003. Con la proposta opposizione, l'istante ha lamentato quale motivo di doglianza la mancata notifica della cartella esattoriale contenuta nell'intimazione in parola,
nonché l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa sostanziale coattivamente azionata. Su tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'impugnato atto impositivo, con condanna di parte convenuta alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' la quale ha contestato nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda. Come da documentazione versata in atti, il concessionario ha dedotto la regolare notifica della cartella esattoriale, riportata nella opposta intimazione, avvenuta il 12.05.2008 mediante consegna a mani di
, qualificatasi nonna, nonché della intimazione di pagamento Persona_1
n. 07120169013060476000 notificata in data 25.05.2016, di talché lo stesso decorso del termine di prescrizione della azionata pretesa creditoria risulta interrotto. (cfr.
all. nn. 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione). Stante la legittimità della procedura di riscossione, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025.
Con la domanda così come proposta, il ha avanzato doglianze ascrivibili in Pt_1
parte all'opposizione agli atti esecutivi, e, in parte all'opposizione all'esecuzione.
Orbene la prima censura, relativa all'invalidità sopravvenuta dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e riconducibile nell'alveo dell'opposizione ex art 617 c.p.c., si appalesa inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni. Difatti, l'intimazione opposta è stata notificata in data 16.06.2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato tramite pec in data
22.02.2023 risultando tradivo.
Venendo, invece, all'esame dell'eccezione di prescrizione, in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto è dedotta quale elemento fondate l'inerzia del creditore e/o del concessionario, il motivo rientra nell'opposizione all'esecuzione da proporre con citazione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., che è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
La predetta eccezione va, pertanto, esaminata nel merito.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha tempestivamente dedotto e dimostrato la regolare notifica all'opponente dell'atto impositivo posto a base dell'intimazione di pagamento, oggi, in contestazione. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dall' , emerge che la cartella Controparte_2
esattoriale n. 07120080068694042000 sia stata correttamente notificata in data
22.05.2008 mediante consegna a qualificatosi nonna. Sul Persona_1
punto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, come nell'ipotesi di notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7 comma 6 legge
890/1982, introdotto dall'art. 36 comma 2 quater del D.L. 248/2007, convertito in legge con modificazioni n. 31 del 2008, non è necessario che la raccomandata contenente la comunicazione informativa dell'avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. Civ. sent. n. 12438/2016).
A diverse conclusioni si perviene, invece, in ordine alla intimazione di pagamento
07120169013060476000, asseritamente notificata in data 25.05.2016 e dunque intesa dal concessionario quale atto interruttivo intermedio del termine di prescrizione decennale del credito coattivamente azionato.
Al riguardo, mette conto evidenziare che con l'Ord. Sez. 2 n. 15626 del 2018, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio di diritto per cui:
“solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima
l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante
l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie
secondo l'ordinaria diligenza”. E' stato anche chiarito “che i presupposti, legittimanti la
notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da
parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio
del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il
destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la
condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto,
da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di
notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività
svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa,
mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la
nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n.
19012/2017, ord.)”.
Principio ripreso dalla sentenza n. 22461 dell'8.08.2024, secondo la quale: “per la
validità della notificazione, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., è necessario, ma non
sufficiente, l'accertamento anagrafico, presupponendo essa, sempre e comunque, che nel
luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche, i cui esiti, riportati dal
pubblico ufficiale notificatore, non debbono essere approssimativi, dubitativi, generici e,
comunque privi dell'indicazione specifica della fonte di conoscenza, così che il giudice ne
possa apprezzare l'effettiva attendibilità”. Invero, “L'ordinaria diligenza, alla quale il
notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi
circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle
modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a
parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può
tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea
all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza
delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui
è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della
cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo
stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora) – Sez. 1, n. 19012, 31/07/2017, Rv. 645083 – 02; conf. nn.
12526/2014, 10983/2021).
Il condiviso principio immediatamente sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico
ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto
a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti.
Per vero, si è avuto modo di più volte precisare che il ricorso alle formalità di notificazione
previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere
risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel
luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale
giudiziario dia espresso conto (nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una
notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche
eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a
tal fine compiute) – Sez. 3, n. 40467, 16/12/2021, Rv. 663335 – 01) -. Ed ancora, il ricorso
alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può
essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e
comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di
esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez. 6 – L, n. 24107, 28/11/2016, Rv. 642274
– 01).”
(Cass. sentenza n. 22461 dell'8.08.2024).
Alla stregua dei principi giuridici sopra richiamati e delle univoche risultanze documentali accertate da questo Tribunale, è evidente che, nella fattispecie, la temporanea assenza del dalla sua abitazione (in cui era fissata la sua Pt_1
residenza anagrafica) non avrebbe potuto essere qualificata come un trasferimento e, vieppiù, come un trasferimento in luogo ignoto tale da comportare una condizione di "irreperibilità" dell'opponente e, quindi, da giustificare il legittimo ricorso alla notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. Non ne sussistevano le condizioni di legge dal momento che è accertato come il contribuente non fosse propriamente irreperibile. Si trattava, pertanto, di un mero allontanamento, che avrebbe imposto la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Ne consegue la nullità della notifica della intimazione di pagamento n.
07120169013060476000, di talchè la stessa non spiega efficacia interruttiva della prescrizione del credito richiesto tra la data di notifica della cartella esattoriale n.
07120080068694042000 (12.05.2028) e quella di notifica della opposta intimazione di pagamento 07120229006558656000 (16.06.2022).
La domanda così come proposta deve essere, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si Controparte_1
liquidano come da dispositivo, secondo il D.M 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento della controversia (euro 1.101 a 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con attribuzione in favore dei difensori dell'opposto, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione all'esecuzione promossa da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120229006558656000 notificata in data
16.06.2022; b) condanna l'opposta al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 43,00 per Parte_1
esborsi, euro 852,00 per compensi professionali, spese generali, oltre IVA e
CPA se dovute come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Fabrizio De Luca
e RI MA, dichiaratisi antistatari.
Napoli il 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone