TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1262/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9,25 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. CARLOTTA CORUZZO in sostituzione Parte_1 dell'avv. CORUZZO MARCO Per l'avv. MASSIMILIANO GORGONI in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI SILVANO e CP_1 ZAFFINA ANTONELLO L'avv. Coruzzo discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso;
si riporta alle difese in atti e ribadisce la funzione della pensione e il lungo intervallo di tempo nel quale la pensione è stata erogata con affidamento del ricorrente. L'avv. Gorgoni discute la causa riportandosi alla memoria di costituzione in atti, insistendo per il rigetto del ricorso;
richiama il fatto che la liquidazione della pensione è avvenuta in via provvisoria.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,24, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA 2 FIRENZE presso il difensore avv. CORUZZO MARCO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_2 CP_1
“- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della richiesta di recupero somme dalla pensione percepita dal Sig. Parte_1 da parte dell' durante il periodo 1.1.2015 - 31.8.2021 per i motivi indicati in premessa;
CP_1
- dichiarare l'illegittimità della trattenuta posta in essere dall' dal trattamento pensionistico del CP_1 ricorrente e per l'effetto condannare l'Ente alla restituzione in favore del Sig. di quanto Parte_1 indebitamente trattenuto sulla pensione dallo stesso percepita, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di Giudizio”. Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia accolta in via provvisoria da con decorrenza CP_1
1.1.2015, ha riferito di aver ricevuto un sollecito di pagamento (in data 5.12.2023) e una lettera raccomandata (21.1.2025) di restituzione della somma di € 53.616,12 indebitamente percepita sulla pensione per il periodo 1.1.2015-31.8.2021 a titolo di “riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva”, con conseguente trattenuta subita sulla propria pensione per un importo pari a 1/5 a decorrere dalla mensilità di febbraio 2025; ha contestato la legittimità dell'operato di per CP_1
“mancanza di un titolo esecutivo (avviso di addebito)” a base delle trattenute operate e per illegittimità del recupero delle somme percepite in termini asseritamente indebiti, considerato l'ampio intervallo di erogazione della pensione nell'importo inizialmente quantificato (che, seppur qualificato in via provvisoria, non ha poi avuto durata temporanea ma prolungata) e tenuto conto – ai sensi dell'art. 52 L.
88/1989 e dell'art. 13 L. 412/1991 – della buna fede del percipiente e dell'affidamento creatosi in capo al medesimo per il lungo periodo di erogazione del trattamento “in via provvisoria”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il CP_1 rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' da premettere che si è costituito in giudizio oltre il termine di legge e, quindi, non sono CP_1 esaminabili i documenti allegati alla memoria difensiva.
L'art. 52 L. 88/1989 dispone:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 L. 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, cit.) stabilisce:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Come rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., 59842022; vd. anche Cass.,
22081/2021; nello stesso senso, ancora più di recente, Cass., 10337/2023).
Nel caso di specie, l'importo della pensione liquidato il 17.5.2016 è avvenuto espressamente in via provvisoria (doc. 2 fasc. ric.) e la pensione è stata trasformata in definitiva il 22.7.2021, con decurtazione dell'ammontare pari ad € 414,07 al mese.
Fondata è quindi la richiesta di ripetizione dell'indebito, difettando il presupposto della liquidazione della prestazione in via definitiva, senza che rilevi la durata del lasso temprale tra l'erogazione del trattamento provvisorio e la liquidazione di quello definitivo (Cass., 2692/2024), che non può ingenerare alcun affidamento in capo al pensionato (il cui stato di buona fede o mala fede in questa situazione non ha rilievo), e senza che risulti necessaria la previa notifica di un avviso di addebito
(l'art. 69 L. 153/1969 non prevede la necessità di munirsi di un previo titolo esecutivo, anche stragiudiziale, per procedere alla compensazione tra credito e trattamento pensionistico).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1262/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9,25 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. CARLOTTA CORUZZO in sostituzione Parte_1 dell'avv. CORUZZO MARCO Per l'avv. MASSIMILIANO GORGONI in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI SILVANO e CP_1 ZAFFINA ANTONELLO L'avv. Coruzzo discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso;
si riporta alle difese in atti e ribadisce la funzione della pensione e il lungo intervallo di tempo nel quale la pensione è stata erogata con affidamento del ricorrente. L'avv. Gorgoni discute la causa riportandosi alla memoria di costituzione in atti, insistendo per il rigetto del ricorso;
richiama il fatto che la liquidazione della pensione è avvenuta in via provvisoria.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,24, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA 2 FIRENZE presso il difensore avv. CORUZZO MARCO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_2 CP_1
“- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della richiesta di recupero somme dalla pensione percepita dal Sig. Parte_1 da parte dell' durante il periodo 1.1.2015 - 31.8.2021 per i motivi indicati in premessa;
CP_1
- dichiarare l'illegittimità della trattenuta posta in essere dall' dal trattamento pensionistico del CP_1 ricorrente e per l'effetto condannare l'Ente alla restituzione in favore del Sig. di quanto Parte_1 indebitamente trattenuto sulla pensione dallo stesso percepita, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di Giudizio”. Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia accolta in via provvisoria da con decorrenza CP_1
1.1.2015, ha riferito di aver ricevuto un sollecito di pagamento (in data 5.12.2023) e una lettera raccomandata (21.1.2025) di restituzione della somma di € 53.616,12 indebitamente percepita sulla pensione per il periodo 1.1.2015-31.8.2021 a titolo di “riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva”, con conseguente trattenuta subita sulla propria pensione per un importo pari a 1/5 a decorrere dalla mensilità di febbraio 2025; ha contestato la legittimità dell'operato di per CP_1
“mancanza di un titolo esecutivo (avviso di addebito)” a base delle trattenute operate e per illegittimità del recupero delle somme percepite in termini asseritamente indebiti, considerato l'ampio intervallo di erogazione della pensione nell'importo inizialmente quantificato (che, seppur qualificato in via provvisoria, non ha poi avuto durata temporanea ma prolungata) e tenuto conto – ai sensi dell'art. 52 L.
88/1989 e dell'art. 13 L. 412/1991 – della buna fede del percipiente e dell'affidamento creatosi in capo al medesimo per il lungo periodo di erogazione del trattamento “in via provvisoria”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il CP_1 rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' da premettere che si è costituito in giudizio oltre il termine di legge e, quindi, non sono CP_1 esaminabili i documenti allegati alla memoria difensiva.
L'art. 52 L. 88/1989 dispone:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 L. 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, cit.) stabilisce:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Come rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., 59842022; vd. anche Cass.,
22081/2021; nello stesso senso, ancora più di recente, Cass., 10337/2023).
Nel caso di specie, l'importo della pensione liquidato il 17.5.2016 è avvenuto espressamente in via provvisoria (doc. 2 fasc. ric.) e la pensione è stata trasformata in definitiva il 22.7.2021, con decurtazione dell'ammontare pari ad € 414,07 al mese.
Fondata è quindi la richiesta di ripetizione dell'indebito, difettando il presupposto della liquidazione della prestazione in via definitiva, senza che rilevi la durata del lasso temprale tra l'erogazione del trattamento provvisorio e la liquidazione di quello definitivo (Cass., 2692/2024), che non può ingenerare alcun affidamento in capo al pensionato (il cui stato di buona fede o mala fede in questa situazione non ha rilievo), e senza che risulti necessaria la previa notifica di un avviso di addebito
(l'art. 69 L. 153/1969 non prevede la necessità di munirsi di un previo titolo esecutivo, anche stragiudiziale, per procedere alla compensazione tra credito e trattamento pensionistico).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.