Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE R.G. n. 379/2025 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 379/2025, promossa con ricorso depositato il 30/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv.ta Marina Motto Martinetto
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Lucchina
con il seguente figlio minorenne:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento paritario e mantenimento diretto e con la conservazione della residenza anagrafica presso la madre Parte_1
2) per effetto di quanto suesposto, le decisioni più importante nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al piccolo. Entrambi i genitori, poi, avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
3) prevedere che, salvo diverso accordo tra i genitori da concludersi almeno una settimana prima, i ricorrenti terranno con loro il figlio secondo il seguente Per_1
calendario:
o settimana A: lunedì con papà:
martedì con papà;
mercoledì con mamma (padre lo porta a scuola e lei lo va a prendere);
giovedì con mamma;
venerdì con mamma;
sabato con mamma;
domenica con mamma.
o settimana B: lunedì con papà (madre lo porta al scuola e lui lo va a prendere)
martedì con papà;
mercoledì con mamma (padre lo porta all'asilo e lei lo va a prendere);
giovedì con mamma;
pagina 2 di 5 venerdì con papà (madre lo porta all'asilo e lui lo va a prendere);
sabato con papà;
domenica con papà.
Entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente il bambino quando non sono con lui, preferibilmente in orario serale. Tutti e due i genitori si impegnano a garantire a rapporti regolari e significativi con le rispettive famiglie d'origine. In Per_1
occasione della chiusura scolastica ovvero durante la sospensione dell'attività didattica, fermo il calendario di cui sopra, le parti concordano che l'orario sia dalle
10.30 alla stessa ora del giorno dopo. I ponti scolastici e le festività di calendario (1°
Maggio - 25 Aprile - 2 Giugno etc.) seguiranno il normale calendario suesposto. In occasione del periodo di Natale le parti, per evitare a continui trasferimenti, Per_1
si impegnano a sospendere il normale calendario e, dunque, starà ad anni Per_1
alterni dal 21 dicembre al 25 dicembre con un genitore e dal 26 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore. Successivamente, dal 1° gennaio dopo pranzo tornerà con il genitore con cui ha trascorso il Natale e vi resterà fino al 3 gennaio e così dal 4 gennaio fino alla fine delle festività resterà con l'altro genitore. Dal rientro a scuola si tornerà al modulo di cui alla settimana A e B.
Parimenti, ad anni alterni il minore trascorrerà il proprio compleanno con il padre ovvero con la madre e le festività pasquali intervallando il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Allo stesso modo, il figlio trascorrerà con la propria madre ovvero il proprio Per_1
padre un periodo di vacanze estive di 20 (venti) giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Sarà dovere del genitore comunicare all'altro, entro e non oltre 15 giorni prima della partenza, il luogo di villeggiatura, la struttura scelta, l'indirizzo della medesima, un numero telefonico di riferimento ed il vettore di trasporto.
I genitori si impegnano, altresì, a comunicare, almeno 24 ore prima, eventuali impedimenti che non consentissero il rispetto delle modalità di affido concordate di cui al modulo A e B.
Infine, per la festività di halloween (dal 31 ottobre fino al 2 novembre) starà Per_1
sempre con la mamma. Il padre terrà con sé la domenica immediatamente Per_1
pagina 3 di 5 successiva, indipendentemente dal calendario e dunque anche se non fosse la domenica di sua spettanza in base al calendario di cui alle settimane A e B.
4) Ad oggi, la signora percepisce interamente l'assegno unico per il figlio, il cui Pt_1 importo copre la rata dell'asilo. Per le eccedenze, il padre rimborserà alla madre il
50% delle spese sostenute, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese straordinarie, divise equamente a metà tra i genitori, seguiranno il Protocollo stilato dal Tribunale di Varese.
5) disporre che delle detrazioni fiscali per il figlio beneficeranno entrambi i genitori nella misura loro spettante.
6) autorizzare i signori e alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei Pt_1 Pt_2 documenti validi per l'espatrio per il figlio Persona_1
7) su accordo degli istanti l'alternanza genitoriale delle festività inizierà con il padre.
Egli, dunque, terrà con sé a Natale 2024, a Pasqua 2025 e per il compleanno Per_1
del bimbo il 14/09/25.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5