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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 46382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 20.3.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Taccia, Parte_1
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata CP_1
in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale via Cesare Beccaria 29, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili come da procura generale in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00200170 43 000 notificato il 14.11.2024, pari a € 22.864,89, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti relativi al periodo 06/2018 - 12/2023. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'Opponente alla Gestione commercianti, per essere sempre stato estraneo alla gestione operativa delle società di cui risulta socio.
Si è costituito in giudizio l' documentando lo sgravio delle somme CP_1
iscritte a ruolo e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, di natura documentale, è stata dunque discussa e decisa all'odierna udienza con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio integrale disposto dall' con conseguente insussistenza del CP_1
credito iscritto a ruolo, comporta che in relazione alla presente controversia possa essere dichiarata cessata la materia del contendere non sussistendo più il credito vantato dall'istituto previdenziale. Alla richiesta dell' in tal senso ha peraltro aderito, all'odierna udienza, la difesa del CP_1
ricorrente, insistendo nondimeno sulla condanna alle spese dell' . CP_2
Pertanto, in merito alla regolamentazione delle spese, posto che lo sgravio da parte dell' è intervenuto in data successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso, le stesse, da distrarsi, vanno interamente poste a carico dell' e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
2 Non sussistono i presupposti per la condanna dell' per lite CP_2
temeraria in assenza di compiuta allegazione degli elementi che integrano la fattispecie (mala fede, colpa grave, danno).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.500,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 20.03.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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