TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2488/2024 R.G. introdotta da
elett.te dom.to in Casale Monferrato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Zanarotto che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, , elett.te dom.ti in San Chirico Controparte_1 Controparte_2
Nuovo presso lo studio dell'avv. Michelina Mucci che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
, contumace. Controparte_3
Resistenti
nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 02.07.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni del divorzio da , come stabilite dal Controparte_3
Tribunale di Melfi con sentenza n. 925/2008 del 30.10.2008, nel senso di revocare l'assegno di mantenimento posto a suo carico per i figli e , ormai maggiorenni ed economicamente CP_1 CP_2 autosufficienti, con ordine al suo datore di lavoro di sospendere il disposto versamento diretto del suddetto contributo mediante trattenuta sulla retribuzione mensile a lui spettante.
Ha dedotto che è entrato nel mondo del lavoro fin dal giugno CP_2
2018 e svolge regolarmente attività di operatore socio-sanitario in
Venosa, ove ha trasferito la propria abitazione, con stipendio netto mensile di circa 1.600,00 euro;
che da settembre 2020 svolge CP_1 lavori saltuari per i quali arriva a percepire all'incirca € 800,00 mensili e da gennaio 2024 si è iscritto al DAMS presso l'università degli studi
Roma Tre, trasferendosi nella capitale con il solo consenso della madre.
Instaurato il contradditorio, si sono costituiti e Controparte_1
, i quali hanno rappresentato di aver raggiunto un Controparte_2 accordo con il padre sulla chiesta modifica, accordo che hanno allegato alla comparsa.
Non si è invece costituita l'ex coniuge . Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta, con ordinanza collegiale del
17.06.2025 la causa, riservata in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordine alle parti di notificare alla convenuta contumace la comparsa di costituzione e risposta di e Controparte_2 CP_1
e l'accordo sottoscritto dalle parti costituite.
[...] All'udienza del 14.05.2025 – sostituita con il deposito di note scritte
– le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo raggiunto e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_3 la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della comparsa di costituzione dei resistenti e Controparte_2 CP_1
con l'accordo sottoscritto dalle parti costituite.
[...]
Le modifiche delle condizioni del divorzio relative al contributo di mantenimento per la prole a carico del padre sono state concordate dalle parti in corso di causa, come segue:
“1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.
2. , a far tempo dal mese di aprile 2025, non verserà Parte_1 più alcun mantenimento in favore del figlio in quanto Controparte_2 il medesimo dichiara di essere soggetto autosufficiente ed in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
3. , a far tempo dal mese di aprile 2025, nulla avrà Controparte_2 più a che pretendere dal padre a titolo di mantenimento Parte_1 per sé o comunque di quanto previsto della sentenza n. 1421/2013 resa dal Tribunale di Potenza in data 28/11/2013 (nel procedimento
n. 2961/2013 RG), pertanto nulla oppone alla richiesta di revoca dell'ordine di contributo al mantenimento per Controparte_2 impostogli dalla predetta sentenza, formulata dal padre Sig. Pt_1 nel procedimento civile n. 2488/2024 RG pendente avanti il
[...]
Tribunale di Potenza.
4. a far tempo dal mese di aprile 2025 verserà Parte_1 direttamente al figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, , per il suo mantenimento, la somma Controparte_1 di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico e/o accredito su carta prepagata, alle coordinate bancarie che saranno comunicate dal figlio medesimo, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT escludendo il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
5. , accettando di ricevere il mantenimento come Controparte_1 indicato nel precedente punto, nulla oppone alla richiesta di modifica, purché nei termini anzidetti, dell'ordine di contributo al mantenimento per sé imposto al di lui padre, dalla sentenza n.
1421/2013 resa dal Tribunale di Potenza in data 28/11/2013 (nel procedimento n. 2961/2013 RG).
6. e nulla oppongono alla richiesta Controparte_2 Controparte_1 formulata dal padre Sig. nel procedimento civile n. Parte_1
2488/2024 RG di sospensione delle trattenute poste in essere sui crediti del Sig. nei confronti del terzo debitore Spesa Parte_1
Intelligente SpA, p.iva . P.IVA_1
7. Con la sottoscrizione del presente atto di transazione generale e novativa dei reciproci rapporti, le Parti dichiarano di non aver più alcuna pretesa e/o rivendicazione reciproca in relazione alle questioni di cui al procedimento civile n. 2488/2024 RG - Tribunale di Potenza.
8. Le spese legali sostenute dalle Parti sono interamente compensate tra le Parti.”
L'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative, considerati il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , da un lato, e il contratto di CP_2 apprendistato professionalizzante concluso dal figlio , CP_1 dall'altro (v. Modello C2 storico Arlab, in produzione ricorrente).
Esso va pertanto ratificato, con la revoca dell'ordine al datore di lavoro del ricorrente di versamento diretto del contributo di mantenimento in favore della ex coniuge . Controparte_3
L'accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
e con ricorso del 02.07.2024, così provvede: Controparte_1
a) ratifica l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, come sottoscritto e depositato dalle parti costituite ed integralmente riportato in motivazione;
b) dispone la cessazione del versamento diretto del contributo di mantenimento per la prole da parte di Spesa Intelligente s.p.a.
(p. iva ), datore di lavoro di in favore P.IVA_1 Parte_1 di;
Controparte_3
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.