Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03808/2025REG.PROV.COLL.
N. 09107/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9107 del 2024, proposto dalla società Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco e Francesco Schizzerotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Veroli, la Provincia di Frosinone, la Regione Lazio, la società Capaia S.r.l., il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, l’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura, il Consorzio Industriale del Lazio ex Consorzio Asi di Frosinone, la signora Gina Palombo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 544 del 2024, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Latina, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Esso Italiana S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio - Latina n. 544 del 2024, che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’ottemperanza della sentenza dello stesso T.a.r. n. 27 del 2023, contestando, più precisamente, due provvedimenti – adottati rispettivamente dalla Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 11048 del 27 marzo 2023 e dal Comune di Veroli, con la determinazione dirigenziale n. 237 del 28 giugno 2023 – in quanto asseritamente adottati in violazione del giudicato formatosi a seguito della menzionata sentenza del T.a.r. n. 27 del 2023.
La società ricorrente, peraltro, ha fatto presente di aver impugnato gli anzidetti provvedimenti nell’ambito di due distinti giudizi ordinari di cognizione pendenti davanti al medesimo T.a.r. Latina sub R.G. n. 312 del 2023 e n. 564 del 2023.
Occorre precisare che, con la citata pronuncia n. 27 del 2023, era stato accolto il ricorso proposto dalla società Esso Italiana S.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 4, prot. n. 19134, del 30 maggio 2022, con cui era stato ingiunto alla società ricorrente di provvedere alla bonifica ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, quale soggetto ritenuto corresponsabile della contaminazione del punto vendita di carburante situato nel Comune di Veroli, in via Maria, al km 2,725 (PBL 107126 e PVF 5735), nonché per l’annullamento della nota di trasmissione prot. n. 19143 del 30 maggio 2022.
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo che la sentenza della cui ottemperanza si tratta si sia limitata ad annullare l’ordinanza della Provincia per insufficiente motivazione, facendo espressamente salvo il riesercizio del potere.
Più precisamente, secondo il giudice di primo grado, la sentenza della cui ottemperanza si tratta si è limitata a disporre l’annullamento per difetto di motivazione dell’ordinanza della Provincia di Frosinone che aveva individuato la Esso Italiana S.r.l. quale soggetto corresponsabile della contaminazione e le aveva ingiunto di provvedere alla bonifica, ai sensi dell’art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, con tale sentenza, il T.a.r. ha affermato che, pur non essendo astrattamente improbabile che la Esso Italiana S.r.l. avesse contribuito alla situazione di inquinamento del suddetto sito, tuttavia, in concreto, la Provincia di Frosinone non aveva adeguatamente chiarito le ragioni poste a fondamento dell’affermazione della corresponsabilità della Esso, sicché l’ iter logico seguito dalla Provincia stessa risultava carente.
Da queste considerazioni il T.a.r. ha tratto la conclusione che la pronuncia della cui ottemperanza si tratta non ha ordinato “ né esplicitamente né implicitamente ” alla Provincia di Frosinone alcuna attività materiale o giuridica né ha ordinato a quest’ultima di astenersi dall’assumere ulteriori iniziative nei confronti della Esso Italiana S.r.l., essendosi, per contro, limitata a prendere atto dell’inesauribilità del potere amministrativo a tutela dell’ambiente, con la precisazione che l’ulteriore esercizio del potere stesso risultava vincolato unicamente dal divieto di reiterare il provvedimento amministrativo annullato, sicché non poteva configurarsi alcuna preclusione per la successiva attività amministrativa della Provincia di Frosinone, avendo essa conservato la possibilità, all’esito di una rinnovata e più approfondita istruttoria e con una diversa motivazione, di concludere il procedimento rilevando tanto l’estraneità della Esso Italiana S.r.l. rispetto all’inquinamento del sito, quanto la sua responsabilità concorrente o esclusiva.
Per tale ragione, il T.a.r. ha escluso che fosse configurabile la nullità degli atti contestati per violazione del giudicato, in quanto la Provincia di Frosinone, con la nota prot. n. 11048 del 27 marzo 2023, non aveva adottato alcuna statuizione relativa alla posizione della Esso Italiana S.r.l. che potesse dirsi violativa o elusiva del giudicato, essendo stato esclusivamente chiesto l’intervento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Del pari, il Comune di Veroli, a sua volta, con la determinazione dirigenziale n. 237 del 28 giugno 2023, aveva concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta ex art. 14- bis , comma 2, della l. 7 agosto 1990 n. 241 per l’approvazione del progetto unico di bonifica dell’impianto di cui è causa, limitandosi ad approvare un progetto di bonifica del sito fatto pervenire dalla società Golder Associates S.r.l., in qualità di delegata della Esso Italiana S.r.l., che traeva origine dalla dichiarazione con cui la società ricorrente, in data 5 maggio 2010, aveva notificato l’esistenza di un pericolo di inquinamento ambientale in relazione al sito in questione.
3. Avverso la sentenza del T.a.r. Latina n. 544 del 2024 ha proposto appello la società Esso Italiana S.r.l., formulando due motivi di gravame.
In punto di fatto, l’appellante ha evidenziato la circostanza che, a distanza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza del T.a.r. Latina n. 27 del 2023, la Provincia di Frosinone, l’ARPA e il Comune non abbiano – a suo dire – “ provveduto a dare attuazione alla Sentenza ”, posto che, nella prospettazione dell’appellante medesima, a seguito della sentenza della cui ottemperanza si tratta, sussisterebbe “ l’obbligo della Provincia di rideterminarsi ”.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la sentenza ottemperanda come autoesecutiva e ha rilevato che l’ordinanza dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 4, prot. n. 19134, del 30 maggio 2022 era stata annullata soltanto per difetto di motivazione.
Per contro, secondo la società appellante, l’anzidetta ordinanza non sarebbe stata annullata dal T.a.r. per un mero difetto di motivazione, posto che le statuizioni della pronuncia sarebbero – a suo dire – “ logicamente incompatibili ” con un accertamento di responsabilità in capo alla Esso Italiana S.r.l., come sarebbe dimostrato dalla circostanza che la Provincia non ha “ provveduto ad alcuna (nuova) individuazione dell’esponente come responsabile dell’inquinamento ”.
Per tale ragione, secondo l’appellante, sotto questo profilo, sarebbe “ evidente l’effetto conformativo della Sentenza ”, sicché sarebbe errata la qualificazione della sentenza stessa come auto-esecutiva, anche in considerazione della circostanza che l’appellante sta gestendo a titolo volontario le opere di ripristino ambientale del sito e ha agito in giudizio al fine di ottenere il subentro della Capaia S.r.l. in tale attività, configurandosi, così, un interesse pretensivo, sicché si renderebbe necessario riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di dover censurare “ l’inerzia della Provincia nel provvedere a una nuova individuazione dei responsabili della contaminazione alla luce delle statuizioni e degli accertamenti di cui alla Sentenza ”.
Sotto un diverso profilo, ad avviso dell’appellante – fermo restando che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sarebbe già di per sé sufficiente all’individuazione della società Capaia S.r.l. quale unica responsabile dell’attuale contaminazione – la sentenza sarebbe in ogni caso erronea nella misura in cui ha ritenuto preclusa per il Giudice dell’ottemperanza la possibilità di “ integrare (se del caso) gli accertamenti ” e, sul punto, ha evocato la nozione di giudicato a formazione progressiva.
In altri termini, secondo la società appellante, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza appellata dovrebbe essere riformata, “ ordinandosi il subentro di Capaia S.r.l. nelle opere di recupero ambientale ” o, quantomeno, “ provvedendosi ad una nuova determinazione in ordine ai responsabili della contaminazione ”.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che non sia configurabile alcuna violazione o elusione del giudicato, dal momento che, ad avviso dell’appellante, gli atti adottati dalla Provincia e dal Comune successivamente alla sentenza sarebbero “ manifestamente violativi e/o elusivi del giudicato ” poiché la sentenza avrebbe – a suo dire – escluso che la Esso Italiana S.r.l. possa essere ritenuta responsabile della contaminazione presso il sito di cui si tratta.
Da un lato, infatti, la Provincia avrebbe “ maldestramente sollecitato l’intervento del Ministero ” in danno di Esso, facendo riferimento a una risalente e precedente situazione di contaminazione ormai del tutto superata e, dall’altro lato, il Comune avrebbe del pari adottato un atto in violazione o elusione del giudicato, atteso che si è nuovamente posta in capo ad Esso l’attività di recupero ambientale del sito e, in proposito, non sarebbe condivisibile l’affermazione del T.a.r. secondo cui la ricorrente non avrebbe indicato sotto quale profilo la determina del Comune risulterebbe assunta in violazione e/o elusione del giudicato.
3.3. Da ultimo, a pagina 33 e s.s. dell’appello, la Esso Italiana S.r.l. ha riproposto le contestazioni rivolte alle argomentazioni difensive svolte dalla Provincia e dalla società Capaia S.r.l. nel giudizio di primo grado.
3.4. Con la memoria del 3 febbraio 2025, l’appellante ha insistito nelle proprie difese e ha dato atto di aver riscontrato la presenza, in data 24 ottobre 2024, di un operatore che stava eseguendo, su incarico di Capaia S.r.l., la bonifica e la vetrificazione di uno dei serbatoi di benzina, senza previo accordo con la Esso Italiana S.r.l.; inoltre, ha depositato la sentenza del T.a.r. Latina n. 95 del 2025, che ha respinto l’analogo ricorso proposto dalla Capaia S.r.l. nonché il riscontro della stessa Capaia S.r.l., la quale ha attestato l’avvenuta bonifica di tutti i serbatoi.
4. Le amministrazioni intimate non si sono costituite un giudizio.
5. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.
5.1. Il primo motivo di gravame è infondato, poiché l’odierna appellante pretende di attribuire alla sentenza della cui ottemperanza si tratta una portata che la stessa non ha, dal momento che, come già correttamente rilevato anche dal T.a.r. nell’ambito della sentenza impugnata, la pronuncia della cui ottemperanza si tratta non impone alla Provincia di Frosinone l’adempimento di alcuna specifica attività, poiché l’ordinanza è stata annullata esclusivamente per difetto di motivazione ed è stata fatta espressamente salva la successiva riedizione del potere.
Pertanto, la pretesa dell’odierna appellante di essere completamente e definitivamente liberata da qualsiasi possibile obbligo di bonifica non può trovare fondamento nelle statuizioni della sentenza, poiché siffatta conclusione sarebbe condivisibile soltanto se fosse stata accertata – in positivo – la definitiva estraneità della Esso Italiana S.r.l. rispetto alla contaminazione del sito in questione, ma dalla motivazione della sentenza non risulta un siffatto accertamento né risulta che la responsabilità possa essere considerata addebitabile esclusivamente alla Capaia S.r.l., come si desume chiaramente dal passaggio della motivazione che di seguito, letteralmente, si riporta: “ In definitiva, sebbene, in linea generale, non sia affatto improbabile che le pregresse attività della società ricorrente possano aver incrementato il rischio di verificazione del fenomeno di dispersione di sostanze inquinanti, cui il provvedimento intende porre rimedio, rimane ad oggi non chiarito perché – a fronte del tempo trascorso, degli elementi tecnici di parte forniti a discarico, oltre che dell’omogeneità dell’attività e degli idrocarburi commercializzati da CAPAIA s.r.l. rispetto a quanto svolto in precedenza dalla ricorrente – sarebbe più probabile l’esistenza di un tale nesso di causalità rispetto alla sua esclusione.
In altri termini, pur non essendo richiesto che l’accertamento di responsabilità in discorso possieda il rigore tipico del principio penalistico del c.d. superamento di ogni ragionevole dubbio, l’iter logico seguito dalla Provincia di Frosinone a supporto dell’affermazione di una corresponsabilità della ricorrente non raggiunge quella soglia superata la quale l’affermazione in positivo di un contributo eziologico del precedente gestore dell’impianto appare più probabile del suo disconoscimento, essendo soltanto dato inferire che, in via del tutto generale, non sia improbabile che Esso Italiana s.r.l. possa aver contribuito a causare l’aggravamento della contaminazione del sito.
In virtù della natura del vizio accertato, ritiene il collegio di sottolineare che sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione a tutela dell’ambiente ”.
Il passaggio motivazionale appena richiamato ha, dunque, efficacia assorbente poiché rende evidente che non è stata definitivamente accertata l’estraneità della società Esso Italiana S.r.l. all’inquinamento del sito, ma soltanto il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, facendo espressamente salva la possibilità del riesercizio del potere.
Né, a maggior ragione, si può ipotizzare che si debba “ integrare ” il giudicato, ostandovi, con ogni evidenza, il divieto per il giudice di pronunciarsi sui poteri non ancora esercitati previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a..
Conseguentemente, ritiene il Collegio che sia fuori dal perimetro del giudicato la richiesta, formulata dall’appellante, di ordinare il subentro della Capaia S.r.l. nelle opere di ripristino ambientale, posto che siffatta pretesa non trova alcun fondamento nella sentenza da ottemperare e che sia del pari infondata la richiesta concernente l’ordine alla Provincia di Frosinone di provvedere ad assumere una nuova determinazione in ordine all’individuazione dei responsabili della contaminazione, posto che la sentenza del T.a.r. Latina n. 27 del 2023 si è limitata ad annullare il provvedimento sfavorevole adottato dalla Provincia nei confronti della Esso Italiana S.r.l., senza imporre alcuna ulteriore attività.
5.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato, non essendo configurabile alcuna violazione o elusione del giudicato né da parte della Provincia di Frosinone, né da parte del Comune di Veroli.
A differenza di quanto sostenuto dalla società appellante, infatti, come già rilevato, dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta non discende un divieto assoluto di assumere ulteriori iniziative nei confronti della Esso Italiana S.r.l., con la conseguenza che le contestazioni dell’appellante risultano sul punto generiche.
La Provincia, infatti, si è limitata a chiedere “ l’intervento ” del Ministero dell’Ambiente, senza ulteriori precisazioni, sicché si tratta di una circostanza che, di per sé, non può essere considerata suscettibile di violare il giudicato, proprio perché la sentenza della cui ottemperanza si tratta, come già rilevato, aveva fatto salvo il riesercizio del potere dell’amministrazione.
Del pari, il Comune di Veroli si è, a sua volta, limitato a riscontrare la proposta proveniente direttamente da parte della Golder Associates S.r.l., sicché si tratta di un profilo estraneo al perimetro della pronuncia ottemperanda, fermo restando che va ribadito come dalla sentenza stessa non si possa desumere alcuna statuizione che affermi la responsabilità della sola Capaia S.r.l..
6. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello.
7. In considerazione della mancata costituzione delle altre parti nulla si dispone con riferimento alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO