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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3944 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. ALIBERTI LUCIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
con l'intervento di
AVV. CARLA CASTAGNETO N/Q CURATORE SPECIALE DI ANNAMRIA ZERBI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
Voglia il Tribunale adito:
- prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti con l'accoglimento e la definizione del presente procedimento, per il quale voglia disporre la trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto;
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor Parte_1 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cermenate,
[...] Parte_2 nell'anno 1993 al n. 29, parte II, serie A, ordinando, per l'effetto, alle competenti autorità dello Stato civile di procedere alle conseguenti annotazioni di Legge, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge dà atto di essere economicamente autosufficiente;
3) avendo, ormai da 22 anni, definitivamente regolato ogni loro rapporto, le parti espressamente dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, eccetto quanto indicato nel seguente punto 4);
4) le parti si impegnano a sottoscrivere e a registrare, a cura del signor entro 30 giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, un contratto di comodato gratuito in relazione all'immobile di sua proprietà attualmente occupato dalla signora sito in Lazzate, via Prealpi n. 14/A; Pt_2
5) spese legali compensate;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 9 luglio 2002.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 osì provvede: Parte_2
1). Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio contratto da e in data 2 settembre 1993 e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Cermenate (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio di predetto comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CERMENATE affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. ALIBERTI LUCIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
con l'intervento di
AVV. CARLA CASTAGNETO N/Q CURATORE SPECIALE DI ANNAMRIA ZERBI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
Voglia il Tribunale adito:
- prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti con l'accoglimento e la definizione del presente procedimento, per il quale voglia disporre la trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto;
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor Parte_1 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cermenate,
[...] Parte_2 nell'anno 1993 al n. 29, parte II, serie A, ordinando, per l'effetto, alle competenti autorità dello Stato civile di procedere alle conseguenti annotazioni di Legge, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge dà atto di essere economicamente autosufficiente;
3) avendo, ormai da 22 anni, definitivamente regolato ogni loro rapporto, le parti espressamente dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, eccetto quanto indicato nel seguente punto 4);
4) le parti si impegnano a sottoscrivere e a registrare, a cura del signor entro 30 giorni dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, un contratto di comodato gratuito in relazione all'immobile di sua proprietà attualmente occupato dalla signora sito in Lazzate, via Prealpi n. 14/A; Pt_2
5) spese legali compensate;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 9 luglio 2002.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 osì provvede: Parte_2
1). Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio contratto da e in data 2 settembre 1993 e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Cermenate (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio di predetto comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CERMENATE affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti